Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6817/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.6817 del Ruolo Generale per l'anno 2015
promosso da
(CF ), (CF ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (CF ), elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo Parte_3 C.F._3
studio dell'avv. Antonella Piu, che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv.
Maurizio Sequi per procura speciale in calce all'atto di citazione attori
contro
(CF ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore in carica ing. , elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_2
dell'avv. Marcello Marceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.12.2015
convenuto oggetto: impugnazione delibera condominiale la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 9
Nell'interesse degli attori voglia il Tribunale, reietta ogni avversa domanda, eccezione e difesa: I)
accertare e dichiarare l'integrale illegittimità, invalidità, nullità e/o annullabilità, e quindi annullare,
l'assemblea straordinaria condominiale tenutasi in seconda convocazione il giorno 23.06.2015, e quindi annullare anche tutti i deliberati ivi assunti - relativi agli argomenti all''o.d.g. da 1) a 10) del relativo avviso di convocazione -…per violazione dell'art.66 disp. att. cc, in quanto l'assemblea in seconda convocazione si è tenuta nello stesso giorno di quella in prima convocazione;
II) accertare l'invalidità e annullare tutte le delibere di cui al punto 3 all'ordine del giorno assunte nell'assemblea del convenuto tenutasi in seconda convocazione il 23.06.2015, poiché alcun documento CP_1
idoneo a rappresentare e/o costituire un bilancio consuntivo, per carenza assoluta degli elementi di forma e sostanza richiesti dalla legge, è stato preventivamente portato a conoscenza dei condomini, e comunque degli attori, onde poter con piena contezza sul punto determinarsi in ordine alla loro approvazione in sede di riunione assembleare;
III) accertare l'invalidità e annullare le delibere di approvazione “bilanci consuntivi” di cui al punto 3 all'ordine del giorno assunte nell'assemblea del convenuto tenutasi in seconda genericità e/o carenza di indicazione dell'argomento CP_1
all'ordine del giorno, come esposto nei motivi di cui al capo 4) dell'atto di citazione;
IV) accertare l'invalidità e annullare la delibera del convenuto assunta nell'assemblea condominiale CP_1
tenutasi in seconda convocazione il 23.06.2015, relativamente all'approvazione del bilancio preventivo
2015 e relativo riparto quote, in quanto diversamente da quanto recato nel relativo verbale gli attori hanno espresso al riguardo voto contrario, come esposto al capo 5) dell'atto di citazione;
V) accertare l'invalidità e annullare la delibera di approvazione del “bilancio preventivo 2015 con le modifiche relative all'aggiornamento degli importi per i lavori fognari e del relativo riparto quote e relativo riparto quote”, assunta dal convenuto nell'assemblea tenutasi in seconda convocazione il CP_1
23.06.2015, poiché tali modifiche non risultano indicate all'ordine del giorno, né nella convocazione della suddetta assemblea né a quello indicato nel relativo verbale, e non risultando neppure specificata pagina 2 di 9 l'entità di tale modifica, come esposto al capo 5) dell'atto di citazione;
VI) accertare l'invalidità e dichiarare nulle o comunque annullare tutte le delibere di approvazione dei bilanci consuntivi 20123,
2013 e 2014 e relativi riparti e del bilancio preventivo 2015 e relativo riparto di cui al punto 3
dell'ordine del giorno indicato nel verbale di assemblea del convenuto tenutasi in seconda CP_1
convocazione il 23.06.2015, per i motivi esposti al capo 6) dell'atto di citazione;
VII) accertare l'invalidità e annullare tutte le delibere prese sul punto 3 all'o.d.g. del verbale dell'assemblea del convenuto tenutasi in seconda convocazione il 23.06.2015, per ogni motivo esposto al CP_1
capo 7) dell'atto di citazione;
VIII) accertare l'invalidità e annullare la delibera di cui al punto 3
all'ordine del giorno del verbale dell'assemblea del convenuto tenutasi in seconda CP_1
convocazione il 23.06.2015 di ripartizione spese consuntive anno 2012 (“RIPARTIZIONE RATE
ANALITICHE PER CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-SPESE SOSTENUTE AL 31/12/2012”), per erroneità dello stesso, non essendo dovute le somme ivi attribuite agli attori per tutti i motivi esposti al capo 8) dell'atto di citazione;
IX) accertare l'invalidità e annullare la delibera assunta nell'assemblea del convenuto tenutasi in seconda convocazione il 23.06.2015 sulla ripartizione “LAVORI CP_1
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICO DI PROPRIETA' SETTEMBRINI LATO
PIREDDU-RIPARTZIONE SPESE” in quanto il criterio di ripartizione ivi adottato non è mai stato deliberato dai condomini come esposto al capo 9) dell'atto di citazione;
X) accertare l'invalidità e comunque dichiarare nulla la delibera assunta sul punto 9 dell'ordine del giorno dall'assemblea del convenuto tenutasi in seconda convocazione il 23.06.2015 (Valutazione Offerte e CP_1
conferimento di incarico per nuova Nomina/rinnovo amministratore), per violazione dell'art.1129, 14°
comma, cc, così come esposto al capo 10) dell'atto di citazione;
XI) accertare l'invalidità e comunque dichiarare nulla la delibera assunta sul punto 9 dell'ordine del giorno dall'assemblea del CP_1
convenuto tenutasi in seconda convocazione il 23.06.2015(Valutazione Offerte e conferimento di incarico per nuova Nomina/rinnovo amministratore), per violazione dell'art.1129, 2° comma, cc, così
come esposto al capo 10) dell'atto di citazione;
XII) accertare l'invalidità e comunque annullare la pagina 3 di 9 delibera assunta sul punto 9 dell'ordine del giorno dall'assemblea del convenuto tenutasi CP_1
in seconda convocazione il 23.06.2015 (Valutazione Offerte e conferimento di incarico per nuova
Nomina/rinnovo amministratore), per mancanza del quorum deliberativo richiesto dall'art.1136, 4°
comma, cc, come esposto al capo 10) dell'atto di citazione;
XIII) accertare l'invalidità e comunque annullare la delibera assunta sul punto 9 dell'ordine del giorno dall'“assemblea straordinaria” del convenuto tenutasi in seconda convocazione il 23.06.2015 (Valutazione Offerte e CP_1
conferimento di incarico per nuova Nomina/rinnovo amministratore), perché diversamente da quanto recato nel relativo verbale, poco prima che si passasse alla discussione di tale punto gli attori avevano già abbandonato definitivamente la riunione assembleare, come esposto al capo 10) dell'atto di citazione;
XIV) accertare l'invalidità e dichiarare nulla o comunque annullare la delibera di
“rifacimento delle tabelle millesimali” relativa al punto 7 all'ordine del giorno del verbale dell'assemblea del convenuto tenutasi in seconda convocazione il 23.06.2015, in quanto CP_1
presa in violazione del quorum deliberativo previsto dall'art.69 disp. att. cc, come esposto al capo 11)
dell'atto di citazione;
XV) accertare l'invalidità e comunque annullare la delibera di cui al punto 6
all'ordine del giorno del verbale dell'assemblea del convenuto tenutasi in seconda CP_1
convocazione il 23.06.2015 (Valutazione Offerte e conferimento di incarico per l'esecuzione di
Ascensore, Impianti Elettrici, Fognature, Cassette Postali, Rifacimento Facciata e messa in sicurezza balconi), in quanto presa in violazione del quorum deliberativo prescritto per legge, come esposto al capo 12) dell'atto di citazione;
XVI) accertare l'invalidità e comunque annullare la delibera di cui al punto 9 all'ordine del giorno del verbale dell'assemblea del convenuto tenutasi in seconda CP_1
convocazione il 23.06.2015 (Lavori di rifacimento colonne fognarie centrali: comunicazione sui lavori eseguiti in urgenza), in quanto presa in violazione del quorum deliberativo, non essendoci la maggioranza prescritta dalla legge, come esposto al capo 13) dell'atto di citazione;
XVII) accertare l'invalidità e annullare la delibera di cui al punto 10 all'o.d.g. del verbale dell'assemblea del convenuto tenutasi in seconda convocazione il 23.06.2015 (Resoconto lavori svolti nel CP_1
pagina 4 di 9 2014 e programmazione lavori 2015/2016), in quanto tale delibera di esecuzione lavori straordinari per il 2015 e 2016 è stata assunta in violazione del quorum deliberativo richiesto dall'art.1136, 4°
comma, cc, come esposto al capo 14) dell'atto di citazione;
XVIII) in ogni caso con vittoria di spese e funzioni del giudizio e di quelle relative al procedimento di mediazione;
XIX) in subordine, nella denegata ipotesi in cui venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, condannare il alle spese per la soccombenza virtuale e in ogni caso a quelle relative al procedimento di CP_1
mediazione.
Nell'interesse del convenuto: (A) si insiste ancora una volta nella proposta transattiva di abbandono della lite e spese compensate, ovvero (B) nella declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere e spese compensate o regolate secondo il principio della soccombenza virtuale (che consideri il contegno temerario di parte attrice).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.7.2015 gli attori sopra indicati hanno convenuto in giudizio il di Cagliari e formulato le conclusioni sopra indicate ai punti da I) a Controparte_3
XVIII) (con esclusione da quest'ultimo dei riferimenti alla mediazione e con aggiunta dell'istanza di sospensione) dopo aver dedotto (per ciò che qui rileva) che:
gli esponenti sono comproprietari di una unità immobiliare ricadente nell'edificio condominiale sito alla in Cagliari, che è amministrato dal marzo 2012 dal condomino;
CP_1 CP_2
il 23.06.2015, alle ore 18,30 si è tenuta in seconda convocazione l'assemblea condominiale la cui prima convocazione era stata prevista per lo stesso giorno, alle ore 04,00;
già a motivo di tale coincidenza di giorno l'assemblea tenutasi in seconda convocazione è
integralmente illegittima e invalida - visto che l'art.66 disp. att. cc dispone che “l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima” -, sicchè dovranno andare annullate tutte le delibere ivi prese;
in ogni caso le delibere adottate nella suddetta riunione - avente all'ordine del giorno i 10 argomenti pagina 5 di 9 indicati nel relativo avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria in esame - sono a loro volta autonomamente illegittime per le ragioni indicate alle pagine dalla 3 alla 13 dell'atto di citazione.
Il convenuto, costituito con comparsa depositata alla prima udienza (21.12.2015), ha CP_1
concluso come sopra dopo aver eccepito e dedotto (sempre per quanto qui rileva) che:
con delibera assembleare dell'11.12.2015 (doc.1) sono state revocate tutte le delibere oggetto della presente impugnazione;
a seguito della suddetta revoca, nel corso della procedura di mediazione -introdotta dagli attori solo dopo la notifica della citazione - l'esponente ha manifestato la propria disponibilità, che si rinnova, a definire la vertenza in via bonaria anche sull'aspetto delle competenze;
è in ogni caso evidente che l'intervenuta revoca delle delibere impugnate impedisce la prosecuzione del giudizio di merito, costituendo un evidente ipotesi di intervenuta cessazione della materia del contendere rispetto alla quale unica pronuncia possibile risulta quella sulla eventuale “soccombenza virtuale” sulla base dello stato degli atti al momento in cui tale cessazione si è verificata;
a tal riguardo deve essere valutato anche il contegno delle parti, e quindi il fatto che gli attori hanno introdotto il procedimento giudiziario prima di quello conciliativo ed hanno temerariamente rifiutato la definizione in via bonaria, malgrado la dichiarata disponibilità del condominio a definire le spese del giudizio;
nel merito, le diverse eccezioni sollevate da controparte sarebbero comunque inidonee a determinare l'annullamento delle delibere impugnate per le ragioni indicate alle pagine 4 e 5 della comparsa di costituzione.
Alla prima udienza gli attori hanno eccepito la tardiva costituzione del convenuto e contestato nel merito la fondatezza della sua comparsa e, in particolare, l'allegata cessazione della materia del contendere;
sul punto hanno in particolare sostenuto: che tale evento si verifica ogni qual volta l'assemblea regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto di impugnazione, ponendo in essere un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido, e sol quando pagina 6 di 9 la successiva delibera rimuova le doglianze e i vizi riguardanti quella impugnata;
che nel caso di specie non può certamente dirsi che ciò sia avvenuto, poiché l'assemblea del 11.12.2015 è stata convocata su argomenti all'ordine del giorno diversi da quelli discussi nell'assemblea del 23/06/2015
ed ha deliberato senza rimuovere i vizi e le doglianze oggetto del presente giudizio.
Con le prime memorie ex art.183 cpc gli attori hanno confermato le precedenti difese e concluso come in epigrafe dopo aver ulteriormente dedotto (tra l'altro) che:
non è vero che gli attori abbiano avviato il procedimento di mediazione “solo postumamente alla notifica dell'atto di citazione”, essendo tale assunto sconfessato dal doc.35 di cui all'atto introduttivo;
è altresì falso che il in tale sede abbia dato disponibilità a definire la vicenda in via CP_1
bonaria, disponibilità che non ha mai manifestato nemmeno nei diversi incontri fissati da agosto a dicembre (2015): nel suddetto procedimento si è infatti limitato a produrre il verbale dell'assemblea
11.12.2015, che per quanto già detto, avendo revocato sic et simpliciter le delibere oggetto di impugnazione - senza discutere i medesimi argomenti e senza prendere specifica posizione sulle doglianze degli attori, rimuovendo i vizi da essi denunciati - non è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere e a far venir meno l'interesse ad insistere nelle domande formulate in citazione, non integrando quell'atto sostanzialmente sostitutivo della delibera impugnata richiesto dalla citata giurisprudenza delle Cassazione (ex pluris, II, 21.10.1998 n.10445 e II, 09.12.1997 n.1239).
Il procedimento, istruito con documenti e interrogatorio formale del convenuto, è stato tenuto in decisione sulle conclusioni in epigrafe, dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica negli assegnati termini di cui all'art.190 cpc.
***
Deve preliminarmente concordarsi con il convenuto sulla intervenuta cessazione della materia del contendere.
È pacifico e documentato che con delibera dell'11.12.2015 il convenuto, regolarmente CP_1
convocato e costituito, dopo la discussione sul punto 2 del relativo ordine del giorno - “Causa Legale
pagina 7 di 9 (16 Luglio 2015) ad oggetto “impugnazione delibera assembleare del 23.06.2015”…” -, Parte_4
abbia validamente deliberato (all'unanimità dei presenti) “di revocare il verbale n.2 del 23/06/2015 e di revocare quindi tutte le delibere e decisioni assunte” in tale sede.
Non può essere dubbio che la suddetta decisione, che ha eliminato dalla realtà giuridica tutte le delibere impugnate dagli attori, ha fatto venir meno qualsiasi interesse di questi ultimi ad ottenere una pronuncia di merito sulle allegate invalidità ed ha contestualmente eliminato ogni necessità e possibilità per il
Tribunale di provvedere in tal senso (accogliendo o rigettando nel merito le medesime impugnazioni).
La questione della originaria fondatezza della domanda degli attori deve essere peraltro esaminata per individuare il soccombente virtuale in relazione alla decisione sulla regolamentazione delle spese (viste le contrapposte domande sul punto).
Ciò premesso, la domanda degli attori deve ritenersi (originariamente) fondata per i medesimi motivi dai medesimi indicati a proposito della violazione dell'art.66, comma 4, disp. att. cc., essendo documentato che l'assemblea in seconda convocazione del 23.6.2015 sia stata riunita e si sia svolta nello stesso “giorno solare” previsto per quella in prima convocazione.
Sinteticamente concordando con i deve quindi concludersi nel senso che l'illegittima Pt_1
costituzione dell'assemblea del 23.6.2015 avrebbe conseguentemente comportato l'invalidità di tutte le delibere adottate in tale sede ed avrebbe quindi condotto all'accoglimento dell'impugnazione e al loro annullamento.
Alla luce di quanto precede il convenuto, quale parte virtualmente soccombente, deve essere condannato ex art.91 cpc a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate come in dispositivo (ovvero applicando le tabelle vigenti ratione temporis per i procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa e considerando importi intorno ai medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli intorno ai minimi per le altre due fasi, vista l'esiguità dell'istruttoria e la particolare semplicità della decisione).
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda rigettata e definitivamente pronunciando:
dichiara cessata la materia del contendere e condanna il convenuto, in persona del suo CP_1
amministratore in carica, quale parte virtualmente soccombente, a rifondere agli attori le spese di lite,
che si liquidano in € 3.600,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 605,34 per esborsi.
Cagliari, 22 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 9 di 9