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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 510/2023
promossa da
– appellante- Parte_1
Avv. Marco Tavernese contro
- appellata Controparte_1
Avv. Antonio Matarrese
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 217/2023 del Tribunale di Pisa Sezione Lavoro, pubblicata il 10.07.2023. All'udienza del 20.03.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con la sentenza appellata il Tribunale di Pisa, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato illegittima la compensazione operata dalla datrice di lavoro tra le somme corrisposte al dipendente sulla retribuzione nel periodo ottobre 2015-dicembre 2018 e ha condannato la società al pagamento a suo favore della somma di € 5.284,78, trattenuta sull'ultima busta paga di agosto 2020, oltre accessori, oltre la somma accertata dal CTU per effetto del ricalcolo del TFR, oltre accessori. Ha condannato la società al pagamento delle spese di lite, dell'importo di € 3.500,00. In primo grado il ricorrente, dipendente con contratto di apprendistato professionalizzante dal 25.06.2015 al 13.08.2020, inquadrato con qualifica di apprendista al 5° livello bis del C.C.N.L. Grafici Artigianato e mansioni di grafico, ha allegato di avere ricevuto una nota della datrice di lavoro del 28.11.2019, con la quale comunicava che le buste paga liquidate da dicembre 2015 a ottobre 2018 riconoscevano una retribuzione superiore a quella prevista dalla contrattazione individuale e collettiva e l'indebita percezione, priva della quantificazione. Ha dedotto che l'ultima busta paga di agosto 2020 documentava una trattenuta di € 5.284,78, a titolo recupero delle somme indebitamente percepite. Ha contestato la sussistenza della indebita percezione delle somme, affermata dalla datrice di lavoro, in forza pagina 1 di 6 della corresponsione continuativa delle erogazioni, che attesterebbe la natura retributiva dell'erogazione, spettando al solvens l'onere di provare l'effettività dell'errore o l'insussistenza dei fatti posti a fondamento della persistenza dell'attribuzione retributiva. Ha eccepito l'inapplicabilità dei principi regolanti la compensazione, in presenza di fattispecie di compensazione impropria, stante l'illiquidità del credito opposto in compensazione, mai quantificato dalla datrice di lavoro. In ogni caso ha contestato che potesse essere effettuata con la modalità dell'unica soluzione, come operata con compensazione dell'intero TFR, considerata la natura di credito alimentare. La società convenuta ha sostenuto l'irrilevanza dell'elemento psicologico del lavoratore in relazione alla ripetizione dell'indebito oggettivo, oggetto della causa, la fondatezza del proprio diritto alla restituzione delle somme, versate in eccedenza rispetto alla retribuzione contrattuale a causa di un errore di calcolo dello studio di consulenza del lavoro incaricato della redazione delle buste paga ed il diritto ad operare la trattenuta della somma come effettuata. In via riconvenzionale, previo accertamento, ha chiesto la condanna alla restituzione della somma di € 9.589,20, a titolo di somme eccendenti, al netto delle somme delle somme ritenute legittimamente ritenute e la dichiarazione della legittimità della trattenuta di € 5.284,78; in subordine la condanna alla restituzione della somma di € 9.589,20, previa compensazione parziale fino alla concorrenza di € 5.284,78.
Il Tribunale di Pisa ha accolto la tesi del ricorrente ritenendo che, nel rapporto di lavoro, l'erogazione continuativa di somme non disciplinate nel contratto collettivo o individuale non sempre siano oggetto dell'obbligo di ripetizione dell'indebito, stante la possibilità di trattamenti retributivi migliorativi superiori ai minimi contrattuali. Secondo il Tribunale spetta al datore di lavoro, che agisca per la ripetizione dell'indebito, dimostrare l'assenza di causa debendi, dovendosi considerare che nell'ambito del rapporto di lavoro di durata, l'erogazione economica continuativa ha le stesse caratteristiche dell'obbligazione pecuniaria tipica dello stesso, ingenera l'affidamento all'interno dello stesso e integra una presunzione relativa della natura retributiva dell'erogazione, salvo prova contraria (richiamata Cass. n. 22387/2018). In particolare il datore di lavoro, secondo il Tribunale, sarebbe tenuto a provare, non solo che il pagamento non era dovuto, ma che non era riconducibile ad una volontà di attribuzione e l'incolpevolezza datoriale, anche tramite testimonianze che specifichino la modalità dell'errore, dovendo dare rilievo al periodo di tempo di protrazione dell'erogazione, sia ad ulteriori cause che consentano di ricostruire la volontà datoriale (in sentenza è richiamata Cass. n. 6618/2019 sulla necessità della prova dell'errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente). Ritenuta la natura retributiva delle erogazioni effettivamente corrisposte, il Tribunale ha disposto CTU contabile che, considerata l'incidenza delle somme erogate, ha determinato il TFR in € 6.670,58 ( € 705,62 quale residuo non corrisposto).
La società appellante formula 4 motivi di appello. Con il primo motivo, la società lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel dare rilevanza all'elemento psicologico del lavoratore ai fini del diritto datoriale di ripetizione dell'indebito pagamento, oggetto del contendere. In primo luogo, secondo l'appellante, dalla continuità della erogazione non potrebbe desumersi la buona fede del percettore, il quale, in assenza di una specifica causale che giustificasse la pagina 2 di 6 contabilizzazione in busta paga di somme superiori a quelle contrattualmente previste, non poteva non percepire l'indebito pagamento. Aggiunge che il datore di lavoro, in quanto titolare di diversi rapporti di lavoro, non poteva verificare la correttezza di tutte le buste paga emesse dal proprio consulente;
mentre il lavoratore avrebbe una attenzione e capacità di verifica ben diversa rispetto al datore di lavoro. Afferma, comunque, che ricorrendo fattispecie di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., non rilevi l'elemento psicologico e non incida sul diritto alla restituzione. Evidenzia infine che il datore di lavoro si sarebbe attivato, immediatamente, per ottenere la restituzione, quando si è accorto dell'errore. L'appellante, con il secondo motivo, afferma che, anche seguendo lo schema interpretativo seguito dalla sentenza, secondo la quale la regolarità dei versamenti per un lungo periodo integrerebbe prova presuntiva della circostanza che i pagamenti sarebbero stati eseguiti a titolo di integrazione della retribuzione contrattuale, sarebbe da escludere la natura retributiva delle erogazioni, perché la società avrebbe dimostrato di essere incorsa in un errore essenziale, incolpevole e riconoscibile dalla controparte. In particolare ha evidenziato, sul presupposto di non avere redatto direttamente le buste paga dei dipendenti (avendo affidato l'elaborazione delle buste paga alla CNA Servizi s.r.l.u.-Caf, che ha applicato nel calcolo delle retribuzioni percentuali superiori a quelle previste dal CCNL per l'apprendista, recepite nel contratto individuale), non aveva potuto raffrontare in via diretta le somme contabilizzate alle condizioni economiche fissate nei contratti di lavoro, facendo pieno affidamento sull'operato del proprio consulente, circostanze che, secondo l'appellante, escluderebbero che possa desumersi la consapevolezza e volontà di adempiere all'obbligazione retributiva di pagamento. Afferma quindi che, trattandosi di pagamenti privi di causale, il lavoratore avrebbe dovuto provare la debenza delle somme chieste in restituzione. Sul presupposto del diritto della società alla ripetizione dell'indebito, privo di causale, con il terzo motivo, l'appellante afferma il proprio diritto di operare la compensazione nella busta paga, considerato che il credito, in quanto eccedenza rispetto alla retribuzione contrattualmente prevista, era liquido ed esigibile. Trattandosi poi di una compensazione impropria, il datore di lavoro ben poteva effettuare una trattenuta in misura superiore ad 1/5 della busta paga. Con l'ultimo motivo, secondo l'appellante, sarebbe fondata anche la domanda riconvenzionale ed il diritto al pagamento della superiore somma di € 9.589,20, che ha riproposto. Critica quindi la CTU contabile, sulla quale il Tribunale avrebbe fondato l'errata ricostruzione, che non avrebbe quantificato la differenze tra l'ammontare di tutte le somme erogate e le retribuzioni previste dal CCNL nel rapporto di apprendistato.
La Corte ritiene l'infondatezza dell'appello, da respingersi. I primi due motivi di appello, attinenti alla sussistenza dell'indebito oggettivo e alla ripetibilità delle somme erogate dal datore di lavoro in misura superiore ai minimi previsti dal CCNL, recepiti nel contratto individuale, che l'appellante afferma, mentre l'appellato nega, sono esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi e logicamente prioritari, rispetto ai successivi motivi. In tema di erogazione continuativa di somme nell'ambito del rapporto di lavoro, in misura superiore ai minimi contrattuali, è consolidato orientamento della pagina 3 di 6 giurisprudenza di legittimità che non ricorra, automaticamente, una fattispecie di indebito oggettivo suscettibile di ripetizione, ai sensi dell'art. 2013 c.c. Diversamente dall'assunto dell'appellante, secondo il quale, l'erogazione al dipendente in misura superiore alle tariffe contrattuali, essendo irrilevante la continuità della condotta datoriale, determini l'indebito oggettivo e l'obbligo restitutorio del lavoratore, la giurisprudenza afferma che “la corresponsione continuativa di un assegno al dipendente è generalmente sufficiente a farlo considerare, anche se di ammontare variabile, come elemento della retribuzione, per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il rapporto” (Cass. sez. L. sent. n. 7154/2003). Con l'effetto che ogni pagamento, in quanto avvenuto nell'ambito del rapporto di lavoro, è assistito dalla presunzione di giuridicità e obbligatorietà. Non può essere del resto ignorata la peculiarità del rapporto di lavoro, nel quale l'obbligazione retributiva è regolata dalle previsioni contrattuali collettive che individuano solo il trattamento economico minimo, risultando sempre possibile un trattamento migliorativo, che non necessita di alcuna formalità ed è presuntivamente riconducibile alla comune volontà delle parti. La natura corrispettiva della retribuzione, entro il rapporto di durata tipico di lavoro, determina quindi l'opposta presunzione della natura retributiva dell'erogazione datoriale ripetuta nel tempo, così come affermato da Cass. Sez. L. sent. n. 22387/2018, la quale premesso che “ E' pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che spetti al solvens che agisca per ripetizione di indebito dimostrare l'assenza di causa debendi (Cass. 10 novembre 2010 n. 22872; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. 23 agosto 2000, n. 11029), il che è ineludibile conseguenza della evidente presunzione di giuridicità, in sé, del pagamento, quale effetto del fatto stesso che esso sia avvenuto”, ha poi argomentato “le erogazioni di cui si assume la natura indebita si inseriscono nell'ambito di un rapporto di durata ed assumono conformazione identica a quella delle obbligazioni pecuniarie tipiche di esso. Determinandosi, in tale diverso contesto, la necessità che la regula iuris si adegui rispetto agli affidamenti che in tal modo necessariamente si creano all'interno del rapporto stesso… Deve allora affermarsi che va presunta la natura retributiva di un reiterato e costante pagamento che si verifichi nell'ambito di un rapporto di lavoro, spettando al solvens dimostrare l'insussistenza di essa. Quindi, non potendo la dimostrazione che fare leva su elementi contrari rispetto all'esistenza di quel titolo, dovrebbe provarsi l'effettivo e concreto verificarsi di un errore oppure l'insussistenza o l'inidoneità giuridica dei fatti che la stessa controparte in concreto abbia addotto quale fondamento della persistente attribuzione retributiva”. Sulla base della presunzione (relativa) della natura retributiva di ogni somma versata dal datore di lavoro al dipendente, afferma consolidata giurisprudenza di legittimità che grava sul datore di lavoro lo specifico onere della prova contraria, in particolare “ ove il datore richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dell'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c. (Cass. 4942/2000, Cass. 4499/87)” (cfr. Cass. Sez. L. sent. n. 552/2011, conformi Cass. Sez. L. sent. n. 46/2017 e n. 22387/2018 cit.).
pagina 4 di 6 Ritiene la Corte che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione di questi principi. Il primo motivo di appello è infondato, non essendo centrale l'elemento soggettivo o la buona fede nella percezione da parte del dipendente, quanto piuttosto la presunzione della natura retributiva dell'erogazione continuativa datoriale. Non ha alcun rilievo la pretesa mancanza di specifica causale della erogazione, che l'appellante pone a sostegno dell'assunto che il lavoratore non potesse non percepire l'indebito pagamento. Nel caso in esame il pagamento continuativo ha riguardato la retribuzione dell'apprendista ed il dipendente non aveva alcuna ragione per dubitare che fosse stato effettuato, nel corso del tempo, nel corretto adempimento della più importante obbligazione datoriale, come liquidata dallo stesso. Appare intrinsecamente irragionevole e illogico l'assunto dell'appellante che il datore di lavoro, in quanto titolare di diversi rapporti di lavoro, non potesse verificare la correttezza di tutte le buste paga emesse dal proprio consulente;
mentre, con riferimento al lavoratore, che non ha alcun ruolo nella liquidazione della retribuzione, si afferma che questi avrebbe una attenzione e capacità di verifica ben diversa rispetto al datore di lavoro. La busta paga è atto tipicamente datoriale, sia che sia stata formata direttamente e personalmente dal datore di lavoro (evenienza improbabile nell'esercizio di attività d'impresa), sia che sia stata recepita quella predisposta dal consulente incaricato ed il pagamento è stato effettuato dalla società in adempimento della propria obbligazione, senza alcuna riserva. Infine, per mera completezza, si osserva che non corrisponde ai dati che si traggono dai documenti versati dalle parti, l'affermazione che il datore di lavoro si sarebbe attivato, immediatamente, per ottenere la restituzione, quando si è accorto dell'errore, poiché emerge che, come dedotto, la società avrebbe appreso a novembre 2018 dalla CNA Servizi srlu l'errore nelle buste paga (5.6 della memoria, consistito nell'applicazione al livello 5bis superiore di percentuali superiori a quelle dovute dalla contrattazione collettiva per il contratto di apprendistato), non si è attivata immediatamente per la restituzione, formalmente intervenuta con lettera del 28.11.2019. Facendo applicazione dei principi sopra esposti al caso in esame, ove l'erogazione è stata continuativa per circa tre anni, la condotta implica la volontarietà del pagamento nella misura determinata dalla parte datoriale, quale remunerazione della prestazione, anche nella quantificazione superiore alle previsioni contrattuali, salvo la prova dell'errore essenziale e riconoscibile. Ritiene la Corte che anche il secondo motivo di appello non possa accogliersi. Secondo l'appellante la società avrebbe comunque provato di essere incorsa in un errore essenziale, incolpevole e riconoscibile dalla controparte. In particolare ha evidenziato che, avendo affidato l'elaborazione delle buste paga alla CNA Servizi s.r.l.u.-Caf, non poteva verificare direttamente la corrispondenza dei conteggi e delle somme contabilizzate con il trattamento economico previsto dalla fonte contrattuale, facendo pieno affidamento sull'operato del proprio consulente, circostanze che secondo l'appellante, escluderebbero che possa desumersi la consapevolezza e volontà di adempiere all'obbligazione retributiva di pagamento. Deve premettersi che l'errore nel calcolo delle retribuzioni, all'interno del rapporto di lavoro, è imputabile alla parte datoriale dal momento che recepisce e fa proprio il conteggio dell'incaricato, anche soggettivamente, essendo sempre tenuto a vigilare sul corretto adempimento da parte del terzo, la cui omissione è uno dei profili della colpa. L'assunto dell'appellante è intrinsecamente contraddittorio, considerato che pagina 5 di 6 invoca per sé un affidamento che nega al lavoratore, relativamente ad un atto suo proprio. L'errore era infine palesemente non riconoscibile da parte del lavoratore, sia perché connesso a conteggi di una certa complessità, sia perché l'erogazione è stata continuativa per circa tre anni. Sulla base della giurisprudenza sopra citata è infine da escludersi, che gravasse sul lavoratore l'onere la debenza delle somme pretese in restituzione, come preteso dall'appellante. Gli ulteriori due motivi di appello, che presuppongono l'indebito e il diritto alla ripetizione da parte del datore di lavoro, risultano assorbiti, con conseguente conferma della sentenza anche nel rigetto delle domande riconvenzionali, riproposte con l'appello. Le spese del secondo grado sono poste a carico della parte appellante, in applicazione del D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, l'attività svolta (tre fasi) applicati i minimi, nella misura di € 1.984,00. Sussistono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del CU a carico dell'appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda assorbita, respinge l'appello proposto da e conferma la Parte_1 sentenza appellata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado, a favore della parte appellata, che liquida, in € 1.984,00 per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarre a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20.03.2025
La Consigliera rel. Dott. Stefania Carlucci il Presidente Dott. Flavio Baraschi
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