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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/07/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 251/2025 R.G.C., passata in decisione ex art 473bis.34 cpc all'udienza del giorno 01.07.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Di Lorenzo, presso E_ il cui studio è elettivamente domiciliata in Avezzano, Via Mazzini n. 84, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianclemente Berardini, presso il cui Controparte_1 studio è elettivamente domiciliato in Avezzano, via Garibaldi n.339/E, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
E
, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di Controparte_2
Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 327/2024 del Tribunale di Avezzano pubblicata il 17.09.2024, notificata il 14.11.2024 – Divorzio – Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Per l'appellante:
“Voglia l'On. Corte d'Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza in quanto infondata in fatto ed in diritto, accogliere l'appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 327/2024, resa dal
Tribunale di Avezzano in assetto collegiale, in data 17 settembre 2024, in quanto illegittima, invalida, inefficace, annullabile, nulla, dunque confermare l'assegno di mantenimento in favore di nella misura di euro 500,00 ovvero rideterminare l'importo in Parte_2 modo congruo rispetto alle esigenze della giovanissima ragazza, non ancora autonoma economicamente da porre integralmente a carico del;
Controparte_1 condannare al pagamento della somma di euro 4.800,00 quale debito Controparte_1 residuo/arretrato a titolo di mantenimento in favore della , qualora ritenuta Parte_2 la domanda ammissibile ex art. 40 c.p.c.; condannare al pagamento dei ratei di mutuo per la complessiva somma di Controparte_1 euro 140.562,00 come da precetto qualora ritenuta la domanda ammissibile CP_3 ex art. 40 c.p.c.
Con vittoria di spese diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso forfettario.
In via istruttoria si chiede l'ammissione dei capitoli di prova contenuti nella memoria II° termine nonché si chiede l'intervento della Guardia di Finanza al fine di relazionare tutte le attività facenti capo al e il proprio stato patrimoniale” Controparte_1
Per : Controparte_1
“Piaccia, ad esso Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, dichiarare, l'appello introdotto dalla
[...]
, come sopra rappresentata e difesa, E_
-1) in via del tutto preliminare, inammissibile, in quanto tardivo per essere stato proposto oltre i termini perentori di legge, seguendone alla declaratoria il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con la vittoria delle spese del presente grado di giudizio, come per legge;
-2) in subordine e nel merito, solo nella denegata, deprecabile, ipotesi si ritenesse non consunto il potere di appellare, rigettare in toto lo stesso poiché del tutto infondato, in fatto ed in diritto, per i suesposti motivi e dunque, anche ai fini di superare ogni presunzione di rinuncia ad eccezioni e domande (art. 346 c.p.c.), vadano accolte, nell'ordine che segue le conclusioni di cui alle prime cure che si ripetono: rigettata ogni contraria difesa, deduzione, eccezione e domanda, si pronunci:
a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la revoca in toto dell'assegno di mantenimento e la previsione della contribuzione in via
“diretta” dei coniugi al mantenimento della FI, ormai maggiorenne, in età e capacità lavorativa acclarata, seppur oggettivamente ancora colpevolmente inoccupata, la quale potrà convivere a periodi alterni, prefissati o a sua scelta, con i due genitori;
c) solo in via assolutamente gradata, confermarsi la già disposta riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del sempre in favore della FI , nella somma di € CP_1 Pt_2
200,00 mensili e confermarsi, altresì, il versamento diretto a favore di lei beneficiaria, onde garantirne la piena disponibilità ed integrità;
d) nulla tra i coniugi è dovuto a titolo di mantenimento o altro.
- 3) comunque e per giusta conseguenza, in tutti i casi, confermare in ogni sua parte la
Sentenza impugnata, n. 327/2024, emessa dal Tribunale di Avezzano, con la vittoria sempre delle spese del presente grado di giudizio, come per legge.
Salvezze illimitate”.
Per il P.M.:
“Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata (n. 327/2024 pubbl. il 17.09.2024 emessa dal Tribunale di Avezzano che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. All'esito del giudizio di primo grado n. 1849/2018 promosso da (onde Controparte_1 ottenere: la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con E_
, celebrato in Trasacco il 19.10.1997; la revoca dell'assegno di mantenimento e la
[...] previsione della contribuzione in via diretta dei coniugi al mantenimento della FI maggiorenne, in età lavorativa e inoccupata;
in via gradata, la conferma dell'assegno di mantenimento in favore della FI pari ad € 200,00 a carico del padre con versamento diretto alla stessa) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la resistente (aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo: la conferma dell'assegno di mantenimento in favore della FI nella misura di € 500,00; la condanna della controparte al versamento di € 4.800,00 quale somma residua dei parziali versamenti effettuati per il mantenimento della FI;
l'intimazione a contribuire al pagamento dell'affitto dell'immobile dove vive la FI nonché al pagamento delle rate dei finanziamenti accesi in costanza di matrimonio, compreso il residuo del mutuo relativo alla casa coniugale venduta all'asta) il Tribunale di Avezzano così statuiva: “- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e E_ CP_1
in Trasacco il 19 ottobre 1997 trascritto nei registri dello Stato civile di detto
[...] comune al n. 4 parte II serie B anno 1997; manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello Stato civile del Comune di
Trasacco (AQ) per l'annotazione prevista dalla legge;
- rigetta la domanda di corresponsione in favore della sig. della somma di euro 4800 E_ quale somma residua dei versamenti parziali effettuati a titolo di mantenimento della FI; - rigetta la domanda di contributo al pagamento dell'affitto dell'immobile ove vive la FI;
- rigetta la domanda della resistente in ordine alla condanna del Pt_2 ricorrente al pagamento delle rate dei finanziamenti accesi in costanza di matrimonio, compreso il residuo del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
- dichiara inammissibile la domanda in ordine alla corresponsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della FI;
- condanna Parte_2 E_
alle spese di lite che liquida in euro 630.”
[...]
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno della domanda, il CP_1 aveva esposto che in data 07.11.2012 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che da allora non vi era stata alcuna riconciliazione.
Spiegava che nelle condizioni di separazione era stato stabilito un contributo del padre al mantenimento della FI, collocata stabilmente presso la madre, pari ad € 500,00 ma i coniugi avevano espresso l'intenzione di destinare € 300,00 al mantenimento della FI
ed € 200,00 al temporaneo aiuto economico alla moglie. Pt_2
Aggiungeva che, secondo quanto rappresentato dal ricorrente, questi aveva più volte proposto alla FI di andare a vivere con lui ma lei non aveva mai acconsentito;
la Pt_2 stessa, dopo aver frequentato per tre anni l'istituto alberghiero a L'Aquila, si era ritirata dagli studi manifestando la volontà di andare a lavorare;
il nelle more, era diventato CP_1 padre di una bambina, , nata l'[...] così contribuendo al suo mantenimento Per_1 con la somma mensile di € 250,00 unitamente alla nuova compagna;
Persona_2 egli, dipendente della ditta US S.r.l. (bar sito in Avezzano, alla via Tiburtina Valeria), affrontava una spesa di circa € 250,00 mensili per i trasporti;
da ultimo aveva subito due procedimenti penali per il reato di cui all'art. 570 c.p. a causa del mutamento delle proprie condizioni economiche.
1.2. Dava ancora atto che la resistente, nel costituirsi in giudizio, aveva richiesto la statuizione di un assegno di mantenimento per la FI pari ad € 500,00 mensili e, in riferimento alla scrittura privata dell'11.02.2015, aveva precisato che il padre si era impegnato alla donazione della propria quota di proprietà dell'immobile cointestato con la resistente in favore della FI nonché al versamento di ulteriori € 50,00 quale contributo per l'estinzione di un finanziamento stipulato per l'acquisto di mobili;
aveva spiegato che, successivamente, il veva ridotto di sua iniziativa l'assegno di mantenimento ad € CP_1
300,00 accumulando un debito di € 4.800,00, motivo per il quale era stato denunciato dalla coniuge;
aveva rappresentato di aver perso l'appartamento cointestato poiché venduto all'asta, trovandosi costretta a prendere un'abitazione in affitto nonché obbligata direttamente nei confronti delle società finanziarie.
1.3. Dava altresì atto che, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 16.10.2019,
l'assegno di mantenimento in favore della FI era stato ridotto ad € 300,00 tenuto conto della nascita della seconda FI del ricorrente dalla nuova relazione, dei redditi degli ultimi tre anni del ari a circa € 18.000,00 annui e della circostanza che la FI , CP_1 Pt_2 da poco maggiorenne, non era ancora economicamente autosufficiente.
1.4 Illustrava poi le risultanze delle espletate prove testimoniali, evidenziando che i testi e (sorella e compagna del ricorrente) avevano: - Testimone_1 Persona_2 confermato che aveva frequentato l'istituto alberghiero dell'Aquila per circa Parte_2 due anni e, dopo essere stata bocciata, si era nuovamente iscritta per poi definitivamente ritirarsi dagli studi;
-aggiunto che la ragazza si era trasferita in un'abitazione sita in Avezzano con la madre ed era, infine, andata a vivere a Celano presso la casa di famiglia del suo fidanzato . Persona_3
1.5. Rappresentava che con ordinanza in corso di causa era stata accolta la richiesta del ricorrente di un'ulteriore riduzione ad € 200,00 dell'assegno di mantenimento in favore della FI ritenendo di non poterne disporre la revoca data la giovane età della ragazza e la difficoltà di conseguire un'occupazione stabile poiché priva di un adeguato titolo di studio.
1.6. Ciò premesso, il Tribunale, constatata preliminarmente l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, riteneva di non poter valutare, in quella sede, la domanda della resistente volta al pagamento della residua somma di € 4.800,00 a titolo di mantenimento della FI, domanda tra l'altro non adeguatamente documentata.
Analoga considerazione effettuava in relazione alle rate dei finanziamenti accesi in costanza di matrimonio, con particolare riguardo alle rate residue del mutuo relativo alla casa coniugale, evidenziando peraltro che, nonostante la produzione dell'atto di precetto della in ordine al pagamento della somma di € 140.562,00, non Controparte_4 era stato indicato l'ammontare preciso della somma ancora dovuta dal ricorrente.
1.6. Quanto al contributo per il mantenimento della FI , maggiorenne ma non Pt_2 economicamente autosufficiente, il giudice di prime cure osservava che la giovane aveva raggiunto la maggiore età anche al momento del deposito del ricorso per cui avrebbe potuto spiegare intervento quale litisconsorte, nonché agire autonomamente nei confronti del padre.
Nel merito rilevava che dall'istruttoria era emerso che la FI era andata a vivere con il suo ragazzo presso un'abitazione messa a disposizione dai parenti di quest'ultimo, così dando prova di essere diventata, comunque, autonoma.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la originaria resistente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, denunciando la violazione dell'art. 337 septies cc sulla scorta di un unico motivo di gravame afferente a: I) legittimazione attiva iure proprio del genitore convivente anticipatario;
II) ammissibilità della domanda per l'assegno di mantenimento da parte della madre convivente in favore della FI maggiorenne non economicamente autosufficiente;
III) definizione del concetto di convivenza;
IV) definizione del concetto di autonomia economica.
L'appellante impugna unicamente il capo della sentenza relativo al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della FI , domanda dichiarata Pt_2 inammissibile dal giudice di prime cure.
3. Il si è costituito in giudizio eccependo la inammissibilità dell'atto d'appello in CP_1 quanto tardivo ed anche perché l'appellante non ha svolto puntuali motivi di appello in ordine alle richieste di riforma integrale della sentenza, ulteriori rispetto a quelle inerenti all'assegno di mantenimento in favore della FI;
ha chiesto, nel merito, il totale rigetto e la Pt_2 conferma della sentenza impugnata e, solo in subordine, la previsione di un assegno di mantenimento pari ad € 200,00.
4. La prima udienza fissata per il giorno 01.07.2025, da intendersi quale udienza di discussione ex art. 473 bis.34 c.p.c., si è svolta con le modalità della trattazione scritta, essendo stata la stessa sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter cpc.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 4.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello va dichiarato inammissibile, previo rilievo della sua tardività.
5.1. Al riguardo si rileva che dalla disamina degli atti risulta che la sentenza gravata è stata pubblicata in data 17.09.2024 e notificata a mezzo pec dall'attuale procuratore del CP_1 in data 14.11.2024 alla resistente presso il precedente difensore, procuratore e domiciliatario della stessa, avv. Carlo Ricci del foro di Avezzano (all. 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater comparsa di risposta dell'appellata) (procura ad litem allegata alla comparsa di risposta in I grado). 5.2. Il termine entro il quale la resistente avrebbe potuto proporre appello deve pertanto essere individuato nel 16.12.2024 mentre l'iscrizione a ruolo del presente procedimento è stata effettuata il 17.03.2025 (il gravame risulta poi notificato il 27.03.2025).
L'appello è, pertanto, inammissibile poiché tardivamente proposto dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di I grado (cd termine breve ex art 325
c.p.c.).
5.3. Privo di pregio risulta il rilievo della difesa dell'appellante (vedi pag. 2 delle note scritte depositate in vista dell'udienza del giorno 1.07.2025) secondo cui il precedente difensore dell'appellante non avrebbe notiziato la propria assistita della notifica della sentenza.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che, ai sensi dell'art. 285 c.p.c., “la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione si fa, su istanza di parte,
a norma dell'art. 170” a tenore del quale “Dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni
e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito”.
Ciò è proprio quanto avvenuto nella specie, ove la notifica della sentenza all'attuale appellante è stata effettuata presso il suo procuratore domiciliatario avv. Carlo Ricci.
Né possono rilevare, al fine di escludere la decorrenza del termine breve, i rapporti tra il procuratore costituito e la parte.
5.4. Palesemente destituito di fondamento, in quanto smentito dalle risultanze documentali, risulta poi l'ulteriore rilievo, secondo cui non sarebbero state prodotte “come si conviene, le ricevute telematiche di accettazione e conferma nel formato previsto dalla legge”.
Invero l'appellato ha prodotto il messaggio di trasmissione a mezzo pec e dei suoi allegati nonché le ricevute di accettazione (allegato 2 bis) e di avvenuta consegna (allegato 4 bis) in formato “eml”, mentre l'ulteriore produzione delle “stampe delle relative di notifica” è avvenuta a puri fini di cortesia.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del gravame consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, da liquidare in base al D.M. n.
147/2022 parametri minimi (tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate) dello scaglione di riferimento (indeterminabile-complessità bassa) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in complessivi € 3.473,00 per competenze, oltre ad accessori come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta da commisurarsi al valore della causa.
4) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/200
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4.07.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 251/2025 R.G.C., passata in decisione ex art 473bis.34 cpc all'udienza del giorno 01.07.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Di Lorenzo, presso E_ il cui studio è elettivamente domiciliata in Avezzano, Via Mazzini n. 84, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianclemente Berardini, presso il cui Controparte_1 studio è elettivamente domiciliato in Avezzano, via Garibaldi n.339/E, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
E
, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di Controparte_2
Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 327/2024 del Tribunale di Avezzano pubblicata il 17.09.2024, notificata il 14.11.2024 – Divorzio – Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Per l'appellante:
“Voglia l'On. Corte d'Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza in quanto infondata in fatto ed in diritto, accogliere l'appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 327/2024, resa dal
Tribunale di Avezzano in assetto collegiale, in data 17 settembre 2024, in quanto illegittima, invalida, inefficace, annullabile, nulla, dunque confermare l'assegno di mantenimento in favore di nella misura di euro 500,00 ovvero rideterminare l'importo in Parte_2 modo congruo rispetto alle esigenze della giovanissima ragazza, non ancora autonoma economicamente da porre integralmente a carico del;
Controparte_1 condannare al pagamento della somma di euro 4.800,00 quale debito Controparte_1 residuo/arretrato a titolo di mantenimento in favore della , qualora ritenuta Parte_2 la domanda ammissibile ex art. 40 c.p.c.; condannare al pagamento dei ratei di mutuo per la complessiva somma di Controparte_1 euro 140.562,00 come da precetto qualora ritenuta la domanda ammissibile CP_3 ex art. 40 c.p.c.
Con vittoria di spese diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso forfettario.
In via istruttoria si chiede l'ammissione dei capitoli di prova contenuti nella memoria II° termine nonché si chiede l'intervento della Guardia di Finanza al fine di relazionare tutte le attività facenti capo al e il proprio stato patrimoniale” Controparte_1
Per : Controparte_1
“Piaccia, ad esso Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, dichiarare, l'appello introdotto dalla
[...]
, come sopra rappresentata e difesa, E_
-1) in via del tutto preliminare, inammissibile, in quanto tardivo per essere stato proposto oltre i termini perentori di legge, seguendone alla declaratoria il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con la vittoria delle spese del presente grado di giudizio, come per legge;
-2) in subordine e nel merito, solo nella denegata, deprecabile, ipotesi si ritenesse non consunto il potere di appellare, rigettare in toto lo stesso poiché del tutto infondato, in fatto ed in diritto, per i suesposti motivi e dunque, anche ai fini di superare ogni presunzione di rinuncia ad eccezioni e domande (art. 346 c.p.c.), vadano accolte, nell'ordine che segue le conclusioni di cui alle prime cure che si ripetono: rigettata ogni contraria difesa, deduzione, eccezione e domanda, si pronunci:
a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la revoca in toto dell'assegno di mantenimento e la previsione della contribuzione in via
“diretta” dei coniugi al mantenimento della FI, ormai maggiorenne, in età e capacità lavorativa acclarata, seppur oggettivamente ancora colpevolmente inoccupata, la quale potrà convivere a periodi alterni, prefissati o a sua scelta, con i due genitori;
c) solo in via assolutamente gradata, confermarsi la già disposta riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del sempre in favore della FI , nella somma di € CP_1 Pt_2
200,00 mensili e confermarsi, altresì, il versamento diretto a favore di lei beneficiaria, onde garantirne la piena disponibilità ed integrità;
d) nulla tra i coniugi è dovuto a titolo di mantenimento o altro.
- 3) comunque e per giusta conseguenza, in tutti i casi, confermare in ogni sua parte la
Sentenza impugnata, n. 327/2024, emessa dal Tribunale di Avezzano, con la vittoria sempre delle spese del presente grado di giudizio, come per legge.
Salvezze illimitate”.
Per il P.M.:
“Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata (n. 327/2024 pubbl. il 17.09.2024 emessa dal Tribunale di Avezzano che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. All'esito del giudizio di primo grado n. 1849/2018 promosso da (onde Controparte_1 ottenere: la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con E_
, celebrato in Trasacco il 19.10.1997; la revoca dell'assegno di mantenimento e la
[...] previsione della contribuzione in via diretta dei coniugi al mantenimento della FI maggiorenne, in età lavorativa e inoccupata;
in via gradata, la conferma dell'assegno di mantenimento in favore della FI pari ad € 200,00 a carico del padre con versamento diretto alla stessa) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la resistente (aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo: la conferma dell'assegno di mantenimento in favore della FI nella misura di € 500,00; la condanna della controparte al versamento di € 4.800,00 quale somma residua dei parziali versamenti effettuati per il mantenimento della FI;
l'intimazione a contribuire al pagamento dell'affitto dell'immobile dove vive la FI nonché al pagamento delle rate dei finanziamenti accesi in costanza di matrimonio, compreso il residuo del mutuo relativo alla casa coniugale venduta all'asta) il Tribunale di Avezzano così statuiva: “- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e E_ CP_1
in Trasacco il 19 ottobre 1997 trascritto nei registri dello Stato civile di detto
[...] comune al n. 4 parte II serie B anno 1997; manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello Stato civile del Comune di
Trasacco (AQ) per l'annotazione prevista dalla legge;
- rigetta la domanda di corresponsione in favore della sig. della somma di euro 4800 E_ quale somma residua dei versamenti parziali effettuati a titolo di mantenimento della FI; - rigetta la domanda di contributo al pagamento dell'affitto dell'immobile ove vive la FI;
- rigetta la domanda della resistente in ordine alla condanna del Pt_2 ricorrente al pagamento delle rate dei finanziamenti accesi in costanza di matrimonio, compreso il residuo del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
- dichiara inammissibile la domanda in ordine alla corresponsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della FI;
- condanna Parte_2 E_
alle spese di lite che liquida in euro 630.”
[...]
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno della domanda, il CP_1 aveva esposto che in data 07.11.2012 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che da allora non vi era stata alcuna riconciliazione.
Spiegava che nelle condizioni di separazione era stato stabilito un contributo del padre al mantenimento della FI, collocata stabilmente presso la madre, pari ad € 500,00 ma i coniugi avevano espresso l'intenzione di destinare € 300,00 al mantenimento della FI
ed € 200,00 al temporaneo aiuto economico alla moglie. Pt_2
Aggiungeva che, secondo quanto rappresentato dal ricorrente, questi aveva più volte proposto alla FI di andare a vivere con lui ma lei non aveva mai acconsentito;
la Pt_2 stessa, dopo aver frequentato per tre anni l'istituto alberghiero a L'Aquila, si era ritirata dagli studi manifestando la volontà di andare a lavorare;
il nelle more, era diventato CP_1 padre di una bambina, , nata l'[...] così contribuendo al suo mantenimento Per_1 con la somma mensile di € 250,00 unitamente alla nuova compagna;
Persona_2 egli, dipendente della ditta US S.r.l. (bar sito in Avezzano, alla via Tiburtina Valeria), affrontava una spesa di circa € 250,00 mensili per i trasporti;
da ultimo aveva subito due procedimenti penali per il reato di cui all'art. 570 c.p. a causa del mutamento delle proprie condizioni economiche.
1.2. Dava ancora atto che la resistente, nel costituirsi in giudizio, aveva richiesto la statuizione di un assegno di mantenimento per la FI pari ad € 500,00 mensili e, in riferimento alla scrittura privata dell'11.02.2015, aveva precisato che il padre si era impegnato alla donazione della propria quota di proprietà dell'immobile cointestato con la resistente in favore della FI nonché al versamento di ulteriori € 50,00 quale contributo per l'estinzione di un finanziamento stipulato per l'acquisto di mobili;
aveva spiegato che, successivamente, il veva ridotto di sua iniziativa l'assegno di mantenimento ad € CP_1
300,00 accumulando un debito di € 4.800,00, motivo per il quale era stato denunciato dalla coniuge;
aveva rappresentato di aver perso l'appartamento cointestato poiché venduto all'asta, trovandosi costretta a prendere un'abitazione in affitto nonché obbligata direttamente nei confronti delle società finanziarie.
1.3. Dava altresì atto che, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 16.10.2019,
l'assegno di mantenimento in favore della FI era stato ridotto ad € 300,00 tenuto conto della nascita della seconda FI del ricorrente dalla nuova relazione, dei redditi degli ultimi tre anni del ari a circa € 18.000,00 annui e della circostanza che la FI , CP_1 Pt_2 da poco maggiorenne, non era ancora economicamente autosufficiente.
1.4 Illustrava poi le risultanze delle espletate prove testimoniali, evidenziando che i testi e (sorella e compagna del ricorrente) avevano: - Testimone_1 Persona_2 confermato che aveva frequentato l'istituto alberghiero dell'Aquila per circa Parte_2 due anni e, dopo essere stata bocciata, si era nuovamente iscritta per poi definitivamente ritirarsi dagli studi;
-aggiunto che la ragazza si era trasferita in un'abitazione sita in Avezzano con la madre ed era, infine, andata a vivere a Celano presso la casa di famiglia del suo fidanzato . Persona_3
1.5. Rappresentava che con ordinanza in corso di causa era stata accolta la richiesta del ricorrente di un'ulteriore riduzione ad € 200,00 dell'assegno di mantenimento in favore della FI ritenendo di non poterne disporre la revoca data la giovane età della ragazza e la difficoltà di conseguire un'occupazione stabile poiché priva di un adeguato titolo di studio.
1.6. Ciò premesso, il Tribunale, constatata preliminarmente l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, riteneva di non poter valutare, in quella sede, la domanda della resistente volta al pagamento della residua somma di € 4.800,00 a titolo di mantenimento della FI, domanda tra l'altro non adeguatamente documentata.
Analoga considerazione effettuava in relazione alle rate dei finanziamenti accesi in costanza di matrimonio, con particolare riguardo alle rate residue del mutuo relativo alla casa coniugale, evidenziando peraltro che, nonostante la produzione dell'atto di precetto della in ordine al pagamento della somma di € 140.562,00, non Controparte_4 era stato indicato l'ammontare preciso della somma ancora dovuta dal ricorrente.
1.6. Quanto al contributo per il mantenimento della FI , maggiorenne ma non Pt_2 economicamente autosufficiente, il giudice di prime cure osservava che la giovane aveva raggiunto la maggiore età anche al momento del deposito del ricorso per cui avrebbe potuto spiegare intervento quale litisconsorte, nonché agire autonomamente nei confronti del padre.
Nel merito rilevava che dall'istruttoria era emerso che la FI era andata a vivere con il suo ragazzo presso un'abitazione messa a disposizione dai parenti di quest'ultimo, così dando prova di essere diventata, comunque, autonoma.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la originaria resistente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, denunciando la violazione dell'art. 337 septies cc sulla scorta di un unico motivo di gravame afferente a: I) legittimazione attiva iure proprio del genitore convivente anticipatario;
II) ammissibilità della domanda per l'assegno di mantenimento da parte della madre convivente in favore della FI maggiorenne non economicamente autosufficiente;
III) definizione del concetto di convivenza;
IV) definizione del concetto di autonomia economica.
L'appellante impugna unicamente il capo della sentenza relativo al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della FI , domanda dichiarata Pt_2 inammissibile dal giudice di prime cure.
3. Il si è costituito in giudizio eccependo la inammissibilità dell'atto d'appello in CP_1 quanto tardivo ed anche perché l'appellante non ha svolto puntuali motivi di appello in ordine alle richieste di riforma integrale della sentenza, ulteriori rispetto a quelle inerenti all'assegno di mantenimento in favore della FI;
ha chiesto, nel merito, il totale rigetto e la Pt_2 conferma della sentenza impugnata e, solo in subordine, la previsione di un assegno di mantenimento pari ad € 200,00.
4. La prima udienza fissata per il giorno 01.07.2025, da intendersi quale udienza di discussione ex art. 473 bis.34 c.p.c., si è svolta con le modalità della trattazione scritta, essendo stata la stessa sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter cpc.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 4.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello va dichiarato inammissibile, previo rilievo della sua tardività.
5.1. Al riguardo si rileva che dalla disamina degli atti risulta che la sentenza gravata è stata pubblicata in data 17.09.2024 e notificata a mezzo pec dall'attuale procuratore del CP_1 in data 14.11.2024 alla resistente presso il precedente difensore, procuratore e domiciliatario della stessa, avv. Carlo Ricci del foro di Avezzano (all. 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater comparsa di risposta dell'appellata) (procura ad litem allegata alla comparsa di risposta in I grado). 5.2. Il termine entro il quale la resistente avrebbe potuto proporre appello deve pertanto essere individuato nel 16.12.2024 mentre l'iscrizione a ruolo del presente procedimento è stata effettuata il 17.03.2025 (il gravame risulta poi notificato il 27.03.2025).
L'appello è, pertanto, inammissibile poiché tardivamente proposto dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di I grado (cd termine breve ex art 325
c.p.c.).
5.3. Privo di pregio risulta il rilievo della difesa dell'appellante (vedi pag. 2 delle note scritte depositate in vista dell'udienza del giorno 1.07.2025) secondo cui il precedente difensore dell'appellante non avrebbe notiziato la propria assistita della notifica della sentenza.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che, ai sensi dell'art. 285 c.p.c., “la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione si fa, su istanza di parte,
a norma dell'art. 170” a tenore del quale “Dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni
e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito”.
Ciò è proprio quanto avvenuto nella specie, ove la notifica della sentenza all'attuale appellante è stata effettuata presso il suo procuratore domiciliatario avv. Carlo Ricci.
Né possono rilevare, al fine di escludere la decorrenza del termine breve, i rapporti tra il procuratore costituito e la parte.
5.4. Palesemente destituito di fondamento, in quanto smentito dalle risultanze documentali, risulta poi l'ulteriore rilievo, secondo cui non sarebbero state prodotte “come si conviene, le ricevute telematiche di accettazione e conferma nel formato previsto dalla legge”.
Invero l'appellato ha prodotto il messaggio di trasmissione a mezzo pec e dei suoi allegati nonché le ricevute di accettazione (allegato 2 bis) e di avvenuta consegna (allegato 4 bis) in formato “eml”, mentre l'ulteriore produzione delle “stampe delle relative di notifica” è avvenuta a puri fini di cortesia.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del gravame consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, da liquidare in base al D.M. n.
147/2022 parametri minimi (tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate) dello scaglione di riferimento (indeterminabile-complessità bassa) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in complessivi € 3.473,00 per competenze, oltre ad accessori come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta da commisurarsi al valore della causa.
4) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/200
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4.07.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)