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Decreto 12 aprile 2025
Decreto 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 165/2025 V.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere dott.ssa Gabriella Zanon, delegato dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia, letto il ricorso depositato in data 31 marzo 2025 ex art. 3, L. 24 marzo 2001 n. 89 da
(C.F. ), con gli avv.ti Laura Ferrara e Parte_1 C.F._1
Maria Enrica De Salvo;
esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della in forza della sentenza Controparte_1
del Tribunale di Padova del 18 luglio 2013, depositata in data 24 luglio 2013; rilevato che la ricorrente ha chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo fallimentare, secondo il seguente ordine e per i seguenti importi:
n. 22 Parte_1
- € 5.171,78 in privilegio generale, ante primo grado, per T.F.R. dovuto per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
- € 12.211,81 in privilegio generale, ante primo grado, per i crediti dei lavoratori subordinati di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.; rilevato che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto depositato in data 11 dicembre 2024 e che i crediti hanno trovato solo parziale soddisfazione;
considerato che, per la parte ricorrente, la procedura fallimentare ha avuto la durata di 10 anni, 8 mesi e 29 giorni calcolata dalla data in cui è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo (con decreto del 12 marzo 2014) alla data di deposito del decreto di chiusura del fallimento;
ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata, tenuto altresì conto della sospensione dei processi causata dalla pandemia Covid-19 dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dell'art. 36 del D.L.
8 aprile 2020 n. 23, in 4 anni, 6 mesi e 27 giorni quale durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, risulta equo liquidare alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 400,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, risulta equo liquidare alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 2.000,00; visti gli artt. 3 ss., L. 24 marzo 2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione a titolo di equa riparazione alla ricorrente la somma di € 2.000,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione in favore della procuratrice della parte ricorrente avv. Laura Ferrara dichiaratasi antistataria, delle spese di questo procedimento, liquidate in € 250,00, oltre al rimborso forfetario del 15%, ad € 27,00 per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali;
autorizza la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 24 marzo 2001
n. 89; avverte che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter, L. 24 marzo 2001 n. 89 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 12 aprile 2025
Il Consigliere delegato
Dott.ssa Gabriella Zanon
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere dott.ssa Gabriella Zanon, delegato dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia, letto il ricorso depositato in data 31 marzo 2025 ex art. 3, L. 24 marzo 2001 n. 89 da
(C.F. ), con gli avv.ti Laura Ferrara e Parte_1 C.F._1
Maria Enrica De Salvo;
esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della in forza della sentenza Controparte_1
del Tribunale di Padova del 18 luglio 2013, depositata in data 24 luglio 2013; rilevato che la ricorrente ha chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo fallimentare, secondo il seguente ordine e per i seguenti importi:
n. 22 Parte_1
- € 5.171,78 in privilegio generale, ante primo grado, per T.F.R. dovuto per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
- € 12.211,81 in privilegio generale, ante primo grado, per i crediti dei lavoratori subordinati di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.; rilevato che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto depositato in data 11 dicembre 2024 e che i crediti hanno trovato solo parziale soddisfazione;
considerato che, per la parte ricorrente, la procedura fallimentare ha avuto la durata di 10 anni, 8 mesi e 29 giorni calcolata dalla data in cui è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo (con decreto del 12 marzo 2014) alla data di deposito del decreto di chiusura del fallimento;
ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata, tenuto altresì conto della sospensione dei processi causata dalla pandemia Covid-19 dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dell'art. 36 del D.L.
8 aprile 2020 n. 23, in 4 anni, 6 mesi e 27 giorni quale durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, risulta equo liquidare alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 400,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, risulta equo liquidare alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 2.000,00; visti gli artt. 3 ss., L. 24 marzo 2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione a titolo di equa riparazione alla ricorrente la somma di € 2.000,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione in favore della procuratrice della parte ricorrente avv. Laura Ferrara dichiaratasi antistataria, delle spese di questo procedimento, liquidate in € 250,00, oltre al rimborso forfetario del 15%, ad € 27,00 per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali;
autorizza la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 24 marzo 2001
n. 89; avverte che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter, L. 24 marzo 2001 n. 89 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 12 aprile 2025
Il Consigliere delegato
Dott.ssa Gabriella Zanon