Art. 9.
L' articolo 12 della legge 17 agosto 1974, n. 396 , deve essere interpretato come conferimento all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla data di entrata in vigore della stessa legge 17 agosto 1974, n. 396 , della possibilita' di superare l'organico previsto dall' articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 , e successive modificazioni e integrazioni, per i seguenti provvedimenti:
1) bandi di concorso interni alle qualifiche iniziali delle diverse carriere del personale ferroviario;
2) immissione dei vincitori dei concorsi interni a posti prestabiliti per qualifiche iniziali delle diverse carriere ferroviarie;
3) immissione dei vincitori e degli idonei dei concorsi interni per qualifiche iniziali delle diverse carriere ferroviarie di cui al terzo comma dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425 ;
4) cambio di qualifica a qualifiche iniziali ex articoli 48 e 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425 ;
5) riammissione a qualifiche iniziali di cui all' articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425 ;
6) assunzione di ex militari tecnici specialisti e di ex allievi di scuole professionali o di apprendistato assunti dal Ministero dei trasporti, di cui al secondo terzo comma dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1958 n. 425 .
L' articolo 12 della legge 17 agosto 1974, n. 396 , deve essere interpretato come conferimento all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla data di entrata in vigore della stessa legge 17 agosto 1974, n. 396 , della possibilita' di superare l'organico previsto dall' articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 , e successive modificazioni e integrazioni, per i seguenti provvedimenti:
1) bandi di concorso interni alle qualifiche iniziali delle diverse carriere del personale ferroviario;
2) immissione dei vincitori dei concorsi interni a posti prestabiliti per qualifiche iniziali delle diverse carriere ferroviarie;
3) immissione dei vincitori e degli idonei dei concorsi interni per qualifiche iniziali delle diverse carriere ferroviarie di cui al terzo comma dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425 ;
4) cambio di qualifica a qualifiche iniziali ex articoli 48 e 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425 ;
5) riammissione a qualifiche iniziali di cui all' articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425 ;
6) assunzione di ex militari tecnici specialisti e di ex allievi di scuole professionali o di apprendistato assunti dal Ministero dei trasporti, di cui al secondo terzo comma dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1958 n. 425 .