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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6876/2024, pendente tra
Il Sig. (C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 26.02.1972, residente in [...], quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore (C.F.: ), nata Persona_1 C.F._2
il 21.01.2009 a Roma con il patrocinio dell'avv. DI BIAGIO NICCOLO' ricorrente e difeso dai propri funzionari CP_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria, parte ricorrente, premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'indennità di frequenza per la figlia e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno spettanti CP_1
da tale data oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite. L' si costituiva e forniva la prova dell'avvenuto pagamento della CP_1
prestazione. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rilevato che nel caso in esame è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite si osserva come qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”. alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, deve farsi ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”, che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in atti, deve ritenersi che il mancato pagamento spontaneo da parte dell' nel corso del giudizio CP_1
avrebbe comportato l'accoglimento della domanda attorea.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore in tutte le fasi.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 19/11/2024 , così provvede: Persona_1
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'avv. DI BIAGIO CP_1
NICCOLO', procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 25.03.2025
Il Giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6876/2024, pendente tra
Il Sig. (C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 26.02.1972, residente in [...], quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore (C.F.: ), nata Persona_1 C.F._2
il 21.01.2009 a Roma con il patrocinio dell'avv. DI BIAGIO NICCOLO' ricorrente e difeso dai propri funzionari CP_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria, parte ricorrente, premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'indennità di frequenza per la figlia e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno spettanti CP_1
da tale data oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite. L' si costituiva e forniva la prova dell'avvenuto pagamento della CP_1
prestazione. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rilevato che nel caso in esame è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite si osserva come qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”. alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, deve farsi ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”, che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in atti, deve ritenersi che il mancato pagamento spontaneo da parte dell' nel corso del giudizio CP_1
avrebbe comportato l'accoglimento della domanda attorea.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore in tutte le fasi.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 19/11/2024 , così provvede: Persona_1
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'avv. DI BIAGIO CP_1
NICCOLO', procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 25.03.2025
Il Giudice
Roberta Mariscotti