Art. 1. Articolo unico.
Per la presentazione delle domande di sussidio di cui all' art. 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939 , relativa alla riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine, e' fissato un nuovo termine di 90 giorni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.
Sono considerate valide le domande presentate dopo il 31 dicembre 1949, scadenza del termine fissato nel sopracitato articolo.
Per la presentazione delle domande di sussidio di cui all' art. 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939 , relativa alla riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine, e' fissato un nuovo termine di 90 giorni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.
Sono considerate valide le domande presentate dopo il 31 dicembre 1949, scadenza del termine fissato nel sopracitato articolo.