Articolo 1 della Legge 15 marzo 1950, n. 187
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20 maggio 1950
Art. 1. Articolo unico.

Per la presentazione delle domande di sussidio di cui all' art. 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939 , relativa alla riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine, e' fissato un nuovo termine di 90 giorni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.
Sono considerate valide le domande presentate dopo il 31 dicembre 1949, scadenza del termine fissato nel sopracitato articolo.

Entrata in vigore il 20 maggio 1950