Improcedibile
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00283/2025REG.PROV.COLL.
N. 08442/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8442 del 2022, proposto dalla signora RI VA LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo RI Marenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del Comune di Praiano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di NO (Sezione Prima) n. 02482/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento adottato dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di NO e Avellino, prot. n. 16247 del 26 giugno 2017, in cui si esprime parere contrario all’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dall’appellante, sig.ra RI VA LL, ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004.
2. Il diniego si regge sui seguenti, autonomi, motivi ostativi:
- “ la documentazione tecnico-amministrativa pervenuta (Compreso gli atti istruttori comunali) non comprova, oltre alla piena liceità dello stato attuale del fondo, la conformità degli interventi progettatili con il vigente P.U.T. In merito a ciò e nel caso specifico, tale coerenza sembrerebbe non esservi tenuto conto che l'edificio in questione, ad esempio, non era esistente a tutto il 1955, non è relazionato all'organizzazione agricola del fondo e presenta una superficie utile netta superiore ai 30 mq.;
- la rappresentazione grafica delle opere a farsi, soprattutto rispetto alla nuova tettoia, non viene chiaramente illustrata in relazione (non precisando che la porzione coperta ha "larghezza", o profondità, di "m. 1,50", ma la struttura portante della stessa si prolunga sino alla delimitazione perimetrale perciò complessivamente di almeno 3,80 in.) e presenta delle incongruenze tra i vari grafici contenuti nella medesima pratica, come tra le piante ed il prospetto sud estendendosi, quest'ultimo, anche nell'area antistante il locale tecnico di cui si propone la realizzazione. Detta documentazione non descrive, inoltre, adeguatamente lo stato aggiornato del sito;
- la soluzione progettuale non appare neppure la più idonea al fine di contenere l'impatto paesaggistico in quanto la collocazione, cosi come proposta, del nuovo corpo di fabbrica estende il fronte principale del fabbricato, per altro ben visibile essendo il lotto prospiciente la strada statale, incrementando, conseguentemente, l'effetto del "costruito" nonché alterando l'integrità e la continuità del piano di posa della facciata. La tettoia/pergolato costituisce un elemento di disturbo nel paesaggio essendo discontinua nella copertura, eccessiva nella conformazione, prolungandosi, in ogni caso, con la struttura portante sino al parapetto sovrastante il muro di contenimento contiguo al principale percorso pubblico, ed occupando un'area indubbiamente di maggiore superficie;
- la soluzione progettuale non contribuisce a qualificare l'aspetto formale dell'edificio ovvero la sistemazione dell'area pertinenziale mitigando l'incidenza dell'edificato (compreso le consistenti opere di contenimento )”.
3. La signora RI VA LL ha impugnato il provvedimento di diniego innanzi al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di NO (nrg 1245/2017), deducendo i seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, della legge n. 241 del 1990, in combinato disposto con l’art. 146, comma 8, del d.lgs n. 42/2004, con l’art. 4, comma 16, della legge n. 106 del 2011, con l’art. 32 delle n.t.a. di paino, con l’art. 3 del P.U.T., con l’art. 17 della l.r. n. 35 del 1987;
II) Violazione e falsa applicazione delle medesime norme sotto altro profilo. Difetto di motivazione. Erroneità dei presupposti.
3.1. Il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di NO, con sentenza n. 2482 del 27 settembre 2022 ha respinto il ricorso, sul presupposto della motivazione sufficiente recata dal provvedimento impugnato, e ha condannato la ricorrente alle spese (euro 2.000,00).
4. Ha impugnato la signora RI VA LL, che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, della legge n. 241 del 1990, in combinato disposto con l’art. 146, comma 8, del d.lgs n. 42/2004, con l’art. 4, comma 16, della legge n. 106 del 2011, con l’art. 32 delle n.t.a. di paino, con l’art. 3 del P.U.T., con l’art. 17 della l.r. n. 35 del 1987;
II) Violazione e falsa applicazione delle medesime norme di cui al motivo I) - Difetto di motivazione - Erroneità dei presupposti:
4.1. Si è costituito il Ministero della cultura.
4.2. In data 26 settembre 2024, parte appellante ha depositato memoria.
5. All’udienza del 7 novembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
7. In data 26 settembre 2024, parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto, successivamente alla proposizione dell’appello, in data 30 novembre 2022, ha presentato al Comune di Praiano una scia per la realizzazione di un volume tecnico con pergolato ombreggiante. a fronte della quale riferisce che non sono intervenuti atti di rimozione di qualsiasi natura inerenti l’efficacia del titolo edilizio.
7.1. Allo stato degli atti, salvi i provvedimenti di competenza della Soprintendenza in merito al nuovo procedimento scia, parte appellante “ribadisce che è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio”.
8. Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dalla appellante, dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Le ragioni addotte a motivo della decisione possono giustificare la compensazione fra le parti delle spese relative al giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa fra le parti le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO