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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari, Sezione 1a Civil e, ri unito in camera di consigli o in persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Gius eppe Di sabato - P residente
2. dott.ssa Valeri a Guaragnell a - Giudice rel.
3. dott.ssa S ara M azzotta - Giudice ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura i scri tta s otto il n. 11415/ 2024 R.G., promossa da Parte_1
(avv. A. Milillo), ri corrent e, nei confronti di
[...] Controparte_1
(avv. C. Alboret o), resist ente.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso contenzi oso l a ri corrent e ha propost o domanda per senti r di chi arare l a cessazione degli effetti civili del m at rimonio religi oso.
Fissat a l a comparizi one pers onale delle parti, i coniugi hanno riferito di aver raggiunto un accordo e hanno deposit at o t el ematicam ent e una convenzione, da loro sottoscritt a, chiedendo di chiararsi l a cessazione degli effetti civil i del m at rimoni o in camera di consigli o, all e condi zi oni concordat e. Le part i hanno di chi arat o di non vol ersi ri concil iare e di ri nunci are a comparire, avval endosi dell a facolt à di sostit uire l 'udienza con il deposit o di note scritt e. Il rit o da gi udi zi al e è st ato trasform at o in cons ens ual e e l a causa è st at a rim essa al Collegio in cam era di consigli o.
Il P.M. è i nt ervenuto nella causa, m a non ha rassegnato l e sue concl usioni.
È provat a l a s ussis t enza dei requisiti di cui all 'art. 3 n. 2) lett . b) dell a L. n.
898/1970 e succ. modd. e segnat ament e:
➢ inizi o dell a s eparazione dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azione esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rrevocabil e – da oltre dodi ci m es i a far t empo dall a avvenuta compari zi one dei coni ugi innanzi al P resident e del Tri bunal e nell a procedura di separazione giudizi al e;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale situazione e l'inutile ten tativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostit ui re l a comunione m ateri al e e spirit uale, si cché, in accoglim ent o della dom anda, va dichi arat a la cess azione degli effet ti ci vili del mat rimonio rel igioso.
Gli accordi fra le parti non cont rast ano con l e norm e i nderogabili di legge.
La m ogli e perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio con i l mat rimonio, ex art. 5 comm a 2° dell a L. n. 898/1970 e succ. mod.
Copi a dell a present e s ent enza va t rasmessa, dopo il passaggio i n giudi cato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Spese compens at e, come da accordo t ra l e parti.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara cessati gli effetti civili del mat rimonio religios o cel ebrato tra i coniugi anzidetti in Bit ont o (BA) i l 07.12.1998
e t rascrit to nel regist ro degli atti di mat ri monio del predetto Comune;
2. dichiara che la moglie perde il cognom e del m arito che aveva aggi unto al propri o a seguito del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia della present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P .R. n.
396/2000;
4. dichiara effi caci l e condi zioni concordate con convenzione del 20.03.2025 deposit at a t elemat icam ent e in dat a 01.04.2025, che qui si hanno per ri prodott e e trascritt e;
5. spese compens at e.
Così deciso i n Bari, nell a camera di consi glio d ell a Sezi one 1a Civile del Tribunal e, il giorno 20.05.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E IL PR E S I D E N T E
D O T T.S S A VA L E R I A GU A R A G N E L L A DO T T. GI U S E P P E DI S A B A T O
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari, Sezione 1a Civil e, ri unito in camera di consigli o in persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Gius eppe Di sabato - P residente
2. dott.ssa Valeri a Guaragnell a - Giudice rel.
3. dott.ssa S ara M azzotta - Giudice ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura i scri tta s otto il n. 11415/ 2024 R.G., promossa da Parte_1
(avv. A. Milillo), ri corrent e, nei confronti di
[...] Controparte_1
(avv. C. Alboret o), resist ente.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso contenzi oso l a ri corrent e ha propost o domanda per senti r di chi arare l a cessazione degli effetti civili del m at rimonio religi oso.
Fissat a l a comparizi one pers onale delle parti, i coniugi hanno riferito di aver raggiunto un accordo e hanno deposit at o t el ematicam ent e una convenzione, da loro sottoscritt a, chiedendo di chiararsi l a cessazione degli effetti civil i del m at rimoni o in camera di consigli o, all e condi zi oni concordat e. Le part i hanno di chi arat o di non vol ersi ri concil iare e di ri nunci are a comparire, avval endosi dell a facolt à di sostit uire l 'udienza con il deposit o di note scritt e. Il rit o da gi udi zi al e è st ato trasform at o in cons ens ual e e l a causa è st at a rim essa al Collegio in cam era di consigli o.
Il P.M. è i nt ervenuto nella causa, m a non ha rassegnato l e sue concl usioni.
È provat a l a s ussis t enza dei requisiti di cui all 'art. 3 n. 2) lett . b) dell a L. n.
898/1970 e succ. modd. e segnat ament e:
➢ inizi o dell a s eparazione dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azione esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rrevocabil e – da oltre dodi ci m es i a far t empo dall a avvenuta compari zi one dei coni ugi innanzi al P resident e del Tri bunal e nell a procedura di separazione giudizi al e;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale situazione e l'inutile ten tativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostit ui re l a comunione m ateri al e e spirit uale, si cché, in accoglim ent o della dom anda, va dichi arat a la cess azione degli effet ti ci vili del mat rimonio rel igioso.
Gli accordi fra le parti non cont rast ano con l e norm e i nderogabili di legge.
La m ogli e perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio con i l mat rimonio, ex art. 5 comm a 2° dell a L. n. 898/1970 e succ. mod.
Copi a dell a present e s ent enza va t rasmessa, dopo il passaggio i n giudi cato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Spese compens at e, come da accordo t ra l e parti.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara cessati gli effetti civili del mat rimonio religios o cel ebrato tra i coniugi anzidetti in Bit ont o (BA) i l 07.12.1998
e t rascrit to nel regist ro degli atti di mat ri monio del predetto Comune;
2. dichiara che la moglie perde il cognom e del m arito che aveva aggi unto al propri o a seguito del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia della present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P .R. n.
396/2000;
4. dichiara effi caci l e condi zioni concordate con convenzione del 20.03.2025 deposit at a t elemat icam ent e in dat a 01.04.2025, che qui si hanno per ri prodott e e trascritt e;
5. spese compens at e.
Così deciso i n Bari, nell a camera di consi glio d ell a Sezi one 1a Civile del Tribunal e, il giorno 20.05.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E IL PR E S I D E N T E
D O T T.S S A VA L E R I A GU A R A G N E L L A DO T T. GI U S E P P E DI S A B A T O