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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Potenza - Sezione Civile - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 10 aprile 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 198 del ruolo generale civile dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso Parte_1
d'appello, dall'Avv.to Leonardo D'Andrea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza, alla via del Gallitello, n.172;
APPELLANTE
E
1 e – contumace. Controparte_1 CP_2
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a decreti ingiuntivi - Appello avverso la sentenza n.1169/2023,
pubblicata il 10 ottobre 2023 del Tribunale Civile di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere le opposizioni proposte, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio e con condanna dell'appellata al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. da liquidarsiu equitativamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1169/2023, pubblicata il 10 ottobre 2023, il Tribunale Civile di Potenza
accoglieva le opposizioni proposte avverso i decreti ingiuntivi nn.7/2012 e 488/2012 che revocava e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite, che Parte_1
liquidava in complessivi euro 2.929,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Poneva a carico della società opponente le spese di CTU, liquidate come da CP_1
separato decreto.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice, premesso che la sottoscrizione apposta da sul contratto di locazione intercorso tra le parti in causa del 27 Parte_2
maggio 2011, era autografa, come accerto dal CTU, concludeva, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla società opponente, nel senso dell'inefficacia di detto
2 contratto di locazione, recando lo stesso la sola firma di e non anche quella Parte_3
dell'altra socia , tenuto conto del valore dell'impegno economico Controparte_1
superiore ad euro 15.000,00 e, quindi, la necessità della firma congiunta, per come evincibile dall'atto costitutitvo della società per notar rep.n.4733. Per_1
del 18 gennaio 2007.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso d'appello Parte_1
depositato in data 10 aprile 2024 e notificato il 15 novembre 2024, con il quale deduceva l'erroneità della sentenza, per non avere il primo giudice considerato che
[...]
, sorella di , aveva concretamente reso operante il contratto di CP_1 Parte_3
locazione continuando ad utilizzare il locale commerciale oggetto del contratto di locazione, così a nulla rilevando che il contratto medesimo fosse stato firmato dal solo
. Parte_3
Evidenziava, altresì, come il giudice di primo grado avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio di primo grado, in presenza di gravi motivi.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Nonostante la rituale notifica dell'appello in data 15 novembre 2024, la società appellata non si costituiva in giudizio.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, depositate le note autorizzate da parte dell'appellante, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va respinto alla luce delle considerazioni qui di seguito riportate.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della società appellata
[...]
, stante agli atti la prova dell'avvenuta notifica nei Controparte_3
suoi confornti dell'atto di appello in data 15 novembre 2024.
Passando all'esame del merito del proposto atto di gravame, deve, in primo luogo,
evidenziarsi che l'appellante non ha aggredito specificamente la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto l'inefficacia del contratto di locazione in essere tra le parti,
stante la mancata apposizione della firma di e, quindi, la ritenuta Controparte_1
necessità della firma di entrambi i soci in considerazione dell'impegno di spesa connesso alla stipula del contratto in esame, superiore all'importo di euro 15.000,00, così come previsto nell'atto costitutivo della medesima società.
La circostanza dell'utilizzazione di fatto del locale commerciale, oggetto del contratto di locazione, anche da parte della socia unico motivo di gravame Controparte_1
articolato nell'atto di appello, non è assolutamente sufficiente a scalfire la motivazione fatta propria dal primo giudice.
Altrettanto generico è il motivo di appello relativo alla disposta condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in capo a , trattandosi di un giudizio Parte_1
instaurato nel 2012, con conseguente ricorrenza, ai fini della compensazione delle spese
4 di giudizio, non dei dedotti gravi motivi, peraltro neanche specificati, ma delle gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.
L'appello, quindi, va respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
Nulla per le spese del presnete grado del giudizio, stante la contumacia della società
appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n°198 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_4
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.1169/2023,
[...]
pubblicata il 10 ottobre 2023 del Tribunale Civile di Potenza, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Nulla per le spese del presente grado del giudizio;
3) Dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato o da versarsi, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n.115/2002.
Potenza, 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida SABBATO) (dr. Roberto SPAGNUOLO)
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