Sentenza 21 luglio 2025
Decreto collegiale 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 21/07/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01277/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Quirino Mescia e Andrea Cuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del lavoro, n. -OMISSIS-/2024, depositata in data 31.10.2024 nel giudizio avente numero di R.G. -OMISSIS-/2024, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022 il 29.06.2023 presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RILEVATO che, con ricorso notificato in data 25/03/2025 e depositato in pari data, parte ricorrente esponeva:
-che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 in dotazione ad essa ricorrente della somma pari ad €.500,00# (euro cinquecento/00#) in relazione all’anno scolastico 2023/2024, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa, oltre che alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione della somma in favore dei procuratori antistatari;
-che su detta sentenza si era formato il giudicato, per non essere stata proposta impugnazione avverso la stessa (cfr. certificazione passaggio in giudicato, all. n.3 al ricorso introduttivo);
-che essa, inoltre, munita di formula esecutiva, era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 29/06/2023 (cfr. all.ti n.4-8 al ricorso introduttivo);
RILEVATO, altresì, che:
-parte ricorrente ha chiesto ordinarsi l'esecuzione dell’anzidetta sentenza ai sensi degli art.112 c.p.a., il tutto con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio e con attribuzione ai procuratori anticipatari;
-che è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31/12/1996 n. 669, secondo cui «le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»;
CONSIDERATO che:
- eventuali ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. T.A.R. Campania, sez. IV n. 01103/2016);
-non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87);
RITENUTO, pertanto, che:
-le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;
DATO ATTO che:
-la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore della lite;
RITENUTO, pertanto, che:
-la domanda di esecuzione debba essere accolta nei termini innanzi e di seguito precisati e che, conseguentemente, debba essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, nominandosi sin d’ora il commissario ‘ad acta’ in caso di perdurante inadempimento, come richiesto da parte ricorrente, commissario che dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente e verifica dell’eventuale intervenuto adempimento;
CONSIDERATO che:
-l’eventuale compenso del commissario, da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio;
PRECISATO che:
-tale parcella andrà presentata dal commissario nei termini di decadenza previsti dall’ art. 71 DPR 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952);
RITENUTO, infine, che:
-l’Amministrazione debba essere obbligata a effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato;
-le spese del presente procedimento, liquidate, anche in ragione della serialità del contenzioso, nella misura in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei termini indicati e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, previa adozione dei relativi provvedimenti amministrativi a ciò finalizzati, di costituire in favore della ricorrente -OMISSIS-, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado prevista dall’art. 1, comma 121° della L. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi €.500,00# (euro cinquecento/00#) da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa, il tutto nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
b) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
c)condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese della presente lite, che liquida in €.500,00# (cinquecento/00# euro), oltre a i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura di legge, spese tutte distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Referendario
Francesco Avino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida Raiola |
IL SEGRETARIO