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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. DO Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
all'udienza del 4 febbraio 2025 , ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.3123/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.5265 /2022 emessa in data primo giugno 2022 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
, in persona del Ministro legale rappresentante, Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, PEC
Email_1
-APPELLANTE-
E
, C.F. , rappresentato e difeso, per procura CP_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Marco Tavernese;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno primo dicembre 2022 il Parte_1
ha impugnato la sentenza n.5265/2022 emessa, nelle forme della decisione
[...] contestuale, dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il primo giugno 2022. Con la decisione impugnata, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente,
l'amministrazione convenuta è stata condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di euro 11.342,58 oltre interessi legali, a titolo di differenze maturate sulle somme corrisposte dal a titolo di mercede per il lavoro carcerario Parte_1 svolto nei periodi indicati nell'atto introduttivo.
Il Tribunale ha, altresì, condannato l'amministrazione, in ossequio al criterio della soccombenza, alla rifusione delle spese del grado quantificate in dispositivo.
Con l'appello sono stati devoluti alla cognizione di questa Corte i motivi che attengono alla prescrizione ed alla sua decorrenza affermando che il credito vantato dall'appellato a titolo di differenze retributive sia parzialmente prescritto in relazione alle somme maturare anteriormente al giugno 2016.
si è costituito con memoria depositata il 7 marzo 2024 CP_1 contrastando le censure del con articolate difese. Parte_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, all'esito della discussione orale (in occasione della quale l'Avvocatura dello Stato ha formulato la rinuncia all'appello chiedendo la compensazione delle spese del grado e la controparte ha insistito per la condanna dell'appellante) e della successiva Camera di
Consiglio, è stata definita con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo) pubblicata con modalità telematiche in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va definito con l'estinzione in ragione della rinuncia ex art.306 cpc formulata in udienza dall'Avvocatura dello Stato.
Va chiarito che nel giudizio d'appello, come affermato ripetutamente da questa Corte, tale rinuncia equivale alla rinuncia all'azione, la quale è rinunzia di merito, immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte (eventualità che ricorre nel caso di specie) determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare e provocando il passaggio in giudicato della sentenza
Pag. 2 di 4 impugnata e la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dall'accettazione della controparte (v., ex plurimis, Cass. n. 5250/2018; n. 5556/1995;
n. 4499/1996).
Anche alla rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante si applica la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass n. 5250/2018, 23371/2023) per cui le spese del grado, poste a carico dell'appellante, sono liquidate in corrispondenza al valore della causa in appello, pari all'entità delle retribuzioni per le quali era invocata la prescrizione ( €
5.197,14) che costituisce il disputatum in questa sede, sono definite in applicazione del secondo scaglione della tabella 12 del dm n.147/2022 e dei compensi medi ivi previsti dimezzati, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, e dunque in euro
962,00.
Le spese così liquidate sono distratte in favore del difensore della parte appellata che ha fatto rituale richiesta.
Non vi è luogo a disporre in relazione all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, in quanto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, laddove si versi in ipotesi in cui appare ictu oculi evidente che il pagamento del contributo unificato è radicalmente e definitivamente escluso in ragione della qualità soggettiva delle parti ( qui una Amministrazione dello
Stato), ipotesi questa in cui il Giudice è esonerato dal dovere di dare atto dell'obbligo nascente dalla legge (v. SS UU 4315/2020), le richiamate condizioni non ricorrono perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass.
n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data primo dicembre 2022 nei confronti di con riferimento alla sentenza n.5265/2022 emessa CP_1 il giorno primo giugno 2022 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro
962,00, oltre IVA CPA e spese generali distrae in favore dell'Avv. Marco Tavernese.
Roma, 4 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. DO Casablanca)
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. DO Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
all'udienza del 4 febbraio 2025 , ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.3123/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.5265 /2022 emessa in data primo giugno 2022 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
, in persona del Ministro legale rappresentante, Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, PEC
Email_1
-APPELLANTE-
E
, C.F. , rappresentato e difeso, per procura CP_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Marco Tavernese;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno primo dicembre 2022 il Parte_1
ha impugnato la sentenza n.5265/2022 emessa, nelle forme della decisione
[...] contestuale, dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il primo giugno 2022. Con la decisione impugnata, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente,
l'amministrazione convenuta è stata condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di euro 11.342,58 oltre interessi legali, a titolo di differenze maturate sulle somme corrisposte dal a titolo di mercede per il lavoro carcerario Parte_1 svolto nei periodi indicati nell'atto introduttivo.
Il Tribunale ha, altresì, condannato l'amministrazione, in ossequio al criterio della soccombenza, alla rifusione delle spese del grado quantificate in dispositivo.
Con l'appello sono stati devoluti alla cognizione di questa Corte i motivi che attengono alla prescrizione ed alla sua decorrenza affermando che il credito vantato dall'appellato a titolo di differenze retributive sia parzialmente prescritto in relazione alle somme maturare anteriormente al giugno 2016.
si è costituito con memoria depositata il 7 marzo 2024 CP_1 contrastando le censure del con articolate difese. Parte_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, all'esito della discussione orale (in occasione della quale l'Avvocatura dello Stato ha formulato la rinuncia all'appello chiedendo la compensazione delle spese del grado e la controparte ha insistito per la condanna dell'appellante) e della successiva Camera di
Consiglio, è stata definita con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo) pubblicata con modalità telematiche in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va definito con l'estinzione in ragione della rinuncia ex art.306 cpc formulata in udienza dall'Avvocatura dello Stato.
Va chiarito che nel giudizio d'appello, come affermato ripetutamente da questa Corte, tale rinuncia equivale alla rinuncia all'azione, la quale è rinunzia di merito, immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte (eventualità che ricorre nel caso di specie) determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare e provocando il passaggio in giudicato della sentenza
Pag. 2 di 4 impugnata e la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dall'accettazione della controparte (v., ex plurimis, Cass. n. 5250/2018; n. 5556/1995;
n. 4499/1996).
Anche alla rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante si applica la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass n. 5250/2018, 23371/2023) per cui le spese del grado, poste a carico dell'appellante, sono liquidate in corrispondenza al valore della causa in appello, pari all'entità delle retribuzioni per le quali era invocata la prescrizione ( €
5.197,14) che costituisce il disputatum in questa sede, sono definite in applicazione del secondo scaglione della tabella 12 del dm n.147/2022 e dei compensi medi ivi previsti dimezzati, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, e dunque in euro
962,00.
Le spese così liquidate sono distratte in favore del difensore della parte appellata che ha fatto rituale richiesta.
Non vi è luogo a disporre in relazione all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, in quanto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, laddove si versi in ipotesi in cui appare ictu oculi evidente che il pagamento del contributo unificato è radicalmente e definitivamente escluso in ragione della qualità soggettiva delle parti ( qui una Amministrazione dello
Stato), ipotesi questa in cui il Giudice è esonerato dal dovere di dare atto dell'obbligo nascente dalla legge (v. SS UU 4315/2020), le richiamate condizioni non ricorrono perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass.
n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data primo dicembre 2022 nei confronti di con riferimento alla sentenza n.5265/2022 emessa CP_1 il giorno primo giugno 2022 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro
962,00, oltre IVA CPA e spese generali distrae in favore dell'Avv. Marco Tavernese.
Roma, 4 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. DO Casablanca)
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