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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 4329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4329 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa FE IV
OL, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 15790 /2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SILVESTRO GIUSEPPE , giusta procura generale alle Parte_1 liti in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. BARBARO
[...]
ES , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO ING N. n. 553/2024 dell'11/04/2024
Le parti controvertono in ordine all' inadempiento degli obblighi dichiarativi e contributivi nei confronti di
CP_1
Invero, la parte opponente ha eccepito, prescrizione della pretesa creditoria per le annualità 2015-2016-
2017 e con riferimento all'annualità 2018 ha contestato la quantificazione delle sanzioni e gli interessi applicati, asserendo che gli stessi sarebbero stati determinati arbitrariamente
Nel caso di specie, dunque, l'assenza di qualsiasi allegazione in ordine al pagamento delle somme ingiunte, induce a ritenere non provato il pagamento delle somme come descritte nel ricorso in opposizione.
In particolare infatti l'NG. , iscritto all'Albo degli NGegneri di Napoli dal 09.10.2001 e, per quello che Pt_1 qui interessa, per le annualità oggetto della pretesa creditoria (2015 -2016-2017-2018) risulta iscritto alla forma di previdenza di ed intestatario di Partiva Iva. CP_1
1 Lo stesso, relativamente alle suddette annualità, si sarebbe reso inadempiente agli obblighi contributivi e dichiarativi, da cui sono scaturite interessi e sanzioni.
Parte opponente deduce che non avrebbe correttamente e regolarmente trasmesso gli avvisi di CP_1 pagamento e gli atti di diffida e messa in mora, facendo, così, decorrere e spirare il termine di prescrizione della pretesa creditoria, con riguardo alle annualità di riferimento 2015-2016-2017.
Il predetto, NG. , inoltre, con riguardo alla pretesa creditoria relativa all'anno 2018, contesterebbe il Pt_1 quantum delle sanzioni e degli interessi - per omesso versamento dei contributi previdenziali – in quanto determinato in modo del tutto arbitrario, in violazione dell'art. 10 del Regolamento Generale di Previdenza della CP_1
***
Tanto premesso, deve ritenersi che la parte opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante relativo all'inesistenza del diritto al pagamento delle somme.
In particolare sulla sollevata eccezione di prescrizione va rilevato che in atti si rinvengono diffide da parte della società opposta risalenti a dicembre 2016, di embre 2018 diffida 2023 e 2024 con contestuale riconoscimento del debito da parte dell' opponente. (cfr. all ). CP_1
Sul punto si condivide l'impostazione di : “Il suddetto riconoscimento è atto unilaterale recettizio CP_1 di carattere negoziale a contenuto patrimoniale con cui il predetto professionista ha riconosciuto di essere debitore nei confronti di per la somma, poi, ingiunta ed oggetto del presente giudizio e, tale atto CP_1 ha un fondamentale valore probatorio, in quanto chi riceve tale dichiarazione a suo favore è esonerato dal dover provare in giudizio l'esistenza del proprio credito.”
Va parimenti rigettata l'eccezione relativa ai conteggi a fondamento della annualità 2018 che risulta generica e sfornita di adeguata motivazione. AL contrario parte opposta ha in maniera lineare evidenziato le modalità di calcolo delle somme richieste: “Resta in vigore per tutte le scadenze contributive antecedenti il 18 dicembre 2019, come nel caso di specie, il precedente regime: 2 % per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 60% dei contributi non corrisposti nei termini e l'obbligo degli interessi per il ritardato pagamento decorrenti dalle date di scadenza”.
***
Va pertanto, rigettata l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo e dichiarato il diritto dell'opposta al pagamento, a cura della società opponente, della somma di € 27.598,81,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo, con condanna della società medesima al relativo pagamento.
***
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con condanna della parte opponente al pagamento delle somme che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 553/2024 dell'11/04/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord dichiarandolo esecutivo;
2 - dichiara il diritto della parte opposta al pagamento, a cura della parte opponente, della somma di euro 27.598,81oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo, con condanna della società medesima al relativo pagamento;
- condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.736,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari dell'opposta.
Aversa 06/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(d.ssa FE IV OL)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa FE IV
OL, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 15790 /2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SILVESTRO GIUSEPPE , giusta procura generale alle Parte_1 liti in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. BARBARO
[...]
ES , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO ING N. n. 553/2024 dell'11/04/2024
Le parti controvertono in ordine all' inadempiento degli obblighi dichiarativi e contributivi nei confronti di
CP_1
Invero, la parte opponente ha eccepito, prescrizione della pretesa creditoria per le annualità 2015-2016-
2017 e con riferimento all'annualità 2018 ha contestato la quantificazione delle sanzioni e gli interessi applicati, asserendo che gli stessi sarebbero stati determinati arbitrariamente
Nel caso di specie, dunque, l'assenza di qualsiasi allegazione in ordine al pagamento delle somme ingiunte, induce a ritenere non provato il pagamento delle somme come descritte nel ricorso in opposizione.
In particolare infatti l'NG. , iscritto all'Albo degli NGegneri di Napoli dal 09.10.2001 e, per quello che Pt_1 qui interessa, per le annualità oggetto della pretesa creditoria (2015 -2016-2017-2018) risulta iscritto alla forma di previdenza di ed intestatario di Partiva Iva. CP_1
1 Lo stesso, relativamente alle suddette annualità, si sarebbe reso inadempiente agli obblighi contributivi e dichiarativi, da cui sono scaturite interessi e sanzioni.
Parte opponente deduce che non avrebbe correttamente e regolarmente trasmesso gli avvisi di CP_1 pagamento e gli atti di diffida e messa in mora, facendo, così, decorrere e spirare il termine di prescrizione della pretesa creditoria, con riguardo alle annualità di riferimento 2015-2016-2017.
Il predetto, NG. , inoltre, con riguardo alla pretesa creditoria relativa all'anno 2018, contesterebbe il Pt_1 quantum delle sanzioni e degli interessi - per omesso versamento dei contributi previdenziali – in quanto determinato in modo del tutto arbitrario, in violazione dell'art. 10 del Regolamento Generale di Previdenza della CP_1
***
Tanto premesso, deve ritenersi che la parte opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante relativo all'inesistenza del diritto al pagamento delle somme.
In particolare sulla sollevata eccezione di prescrizione va rilevato che in atti si rinvengono diffide da parte della società opposta risalenti a dicembre 2016, di embre 2018 diffida 2023 e 2024 con contestuale riconoscimento del debito da parte dell' opponente. (cfr. all ). CP_1
Sul punto si condivide l'impostazione di : “Il suddetto riconoscimento è atto unilaterale recettizio CP_1 di carattere negoziale a contenuto patrimoniale con cui il predetto professionista ha riconosciuto di essere debitore nei confronti di per la somma, poi, ingiunta ed oggetto del presente giudizio e, tale atto CP_1 ha un fondamentale valore probatorio, in quanto chi riceve tale dichiarazione a suo favore è esonerato dal dover provare in giudizio l'esistenza del proprio credito.”
Va parimenti rigettata l'eccezione relativa ai conteggi a fondamento della annualità 2018 che risulta generica e sfornita di adeguata motivazione. AL contrario parte opposta ha in maniera lineare evidenziato le modalità di calcolo delle somme richieste: “Resta in vigore per tutte le scadenze contributive antecedenti il 18 dicembre 2019, come nel caso di specie, il precedente regime: 2 % per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 60% dei contributi non corrisposti nei termini e l'obbligo degli interessi per il ritardato pagamento decorrenti dalle date di scadenza”.
***
Va pertanto, rigettata l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo e dichiarato il diritto dell'opposta al pagamento, a cura della società opponente, della somma di € 27.598,81,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo, con condanna della società medesima al relativo pagamento.
***
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con condanna della parte opponente al pagamento delle somme che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 553/2024 dell'11/04/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord dichiarandolo esecutivo;
2 - dichiara il diritto della parte opposta al pagamento, a cura della parte opponente, della somma di euro 27.598,81oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo, con condanna della società medesima al relativo pagamento;
- condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.736,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari dell'opposta.
Aversa 06/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(d.ssa FE IV OL)
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