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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/07/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Feriale
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Bruno Casciarri Presidente rel.
Dott. Leonardo Bianco Giudice
Dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 190-1/2025, ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da: con sede legale in Fossalunga di Vedelago (TV), via S. Anna 40, Parte_1
(P.IVA ) P.IVA_1
- ricorrente nei confronti di
(C.F./P.IVA ) con sede legale in SE (cap Controparte_1 P.IVA_2
81025) Strada Statale 265 km 27+252 SNC;
- resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dal ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Parte_1
allegando (tra l'altro): CP_2
1.1 di essere creditrice nei confronti della resistente dell'importo di E. 30.782,55 in forza di decreto ingiuntivo nr. 1533/2024 del Tribunale di Treviso per l'importo di E. 22.577,20 oltre interessi e spese;
1.2 di aver notifica il precetto per la somma di E. 30.782,55;
1.3 che il pignoramento mobiliare intentato dava esito negativo perché la debitrice era irreperibile presso la sede;
1 2. la società resistente, regolarmente notificata, non si è costituita ed è, pertanto, contumace;
3. il Tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, CCI, perché la sede effettiva (il c.d. COMI) si trova in US (presso la precedente sede legale) come stabilito dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che con ordinanza 24-06-
2025 ha dichiarato la propria incompetenza e rimesso gli atti al Tribunale di Treviso;
4. nel merito la domanda è fondata, sicché viene dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 49.1 CCI);
5.1. sussiste il presupposto soggettivo, perché la debitrice è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 cci. e non ha dimostrato, com'era suo onere, il mancato superamento dei parametri di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI;
5.2. l'entità dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI tenuto conto del credito della ricorrente e dei debiti fiscali che ammontano ad oltre E. 33.000,00 e verso INPS per E. 7.078,26, come attestato nelle certificazioni trasmesse;
5.3 sussiste anche il presupposto oggettivo e cioè l'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b)
CCI.
La società ha un indebitamento di oltre 549.000,00 Euro risultante dall'ultimo bilancio depositato (2022), il pignoramento ha dato esito negativo e non deposita bilanci dal
2022; la mancata costituzione in giudizio e il mancato ricorso a uno strumento di risoluzione della crisi costituiscono ulteriori indici dello stato di decozione dell'impresa; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_1
(C.F./P.IVA ) con sede legale in SE (CE cap 81025)
[...] P.IVA_2
2 Strada Statale 265 km 27+252 SNC e già con sede effettiva in US via Conegliano
80; nomina il dott. Bruno Casciarri Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei
3 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 20 novembre 2025 ad ore 10,20 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato (presso il Tribunale di Treviso, piano IV stanza 403); assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
4 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Treviso, lì 29 luglio 2025
Il Presidente
Bruno Casciarri
5
Sezione Feriale
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Bruno Casciarri Presidente rel.
Dott. Leonardo Bianco Giudice
Dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 190-1/2025, ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da: con sede legale in Fossalunga di Vedelago (TV), via S. Anna 40, Parte_1
(P.IVA ) P.IVA_1
- ricorrente nei confronti di
(C.F./P.IVA ) con sede legale in SE (cap Controparte_1 P.IVA_2
81025) Strada Statale 265 km 27+252 SNC;
- resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dal ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Parte_1
allegando (tra l'altro): CP_2
1.1 di essere creditrice nei confronti della resistente dell'importo di E. 30.782,55 in forza di decreto ingiuntivo nr. 1533/2024 del Tribunale di Treviso per l'importo di E. 22.577,20 oltre interessi e spese;
1.2 di aver notifica il precetto per la somma di E. 30.782,55;
1.3 che il pignoramento mobiliare intentato dava esito negativo perché la debitrice era irreperibile presso la sede;
1 2. la società resistente, regolarmente notificata, non si è costituita ed è, pertanto, contumace;
3. il Tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, CCI, perché la sede effettiva (il c.d. COMI) si trova in US (presso la precedente sede legale) come stabilito dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che con ordinanza 24-06-
2025 ha dichiarato la propria incompetenza e rimesso gli atti al Tribunale di Treviso;
4. nel merito la domanda è fondata, sicché viene dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 49.1 CCI);
5.1. sussiste il presupposto soggettivo, perché la debitrice è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 cci. e non ha dimostrato, com'era suo onere, il mancato superamento dei parametri di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI;
5.2. l'entità dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI tenuto conto del credito della ricorrente e dei debiti fiscali che ammontano ad oltre E. 33.000,00 e verso INPS per E. 7.078,26, come attestato nelle certificazioni trasmesse;
5.3 sussiste anche il presupposto oggettivo e cioè l'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b)
CCI.
La società ha un indebitamento di oltre 549.000,00 Euro risultante dall'ultimo bilancio depositato (2022), il pignoramento ha dato esito negativo e non deposita bilanci dal
2022; la mancata costituzione in giudizio e il mancato ricorso a uno strumento di risoluzione della crisi costituiscono ulteriori indici dello stato di decozione dell'impresa; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_1
(C.F./P.IVA ) con sede legale in SE (CE cap 81025)
[...] P.IVA_2
2 Strada Statale 265 km 27+252 SNC e già con sede effettiva in US via Conegliano
80; nomina il dott. Bruno Casciarri Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei
3 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 20 novembre 2025 ad ore 10,20 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato (presso il Tribunale di Treviso, piano IV stanza 403); assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
4 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Treviso, lì 29 luglio 2025
Il Presidente
Bruno Casciarri
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