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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/11/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa AN AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 991/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- avv. ROGNONI ERNESTO,
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
- avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA,
Controparte_2
- avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA,
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
-previa rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti del in Controparte_3 persona del in carica pro tempore, entro il termine che verrà concesso;
CP_4
-previo riconoscimento della rilevanza del documento verbale dei Carabinieri di
Savignone n.104736537, in data 26/10/2021 e della conseguente ordinanza del Prefetto di Genova prot. n.6527 del 2/9/2022, contestati ed impugnati di falso;
- previo ogni altro incombente di legge e/o declaratoria meglio visti;
1 -voglia il Tribunale di Genova, previo ogni accertamento e/o declaratoria meglio visti, accertare e dichiarare la falsità del verbale n.104736537 del 26/10/2021 dei Carabinieri di Savignone e/o della conseguente ordinanza del Prefetto di Genova prot. n.6527 del
2/9/2022, quanto alla circostanza in essi riferita che fosse alla guida Parte_1 dell'autovettura targata DY 701 EW, al momento dell'accertamento, posto a fondamento delle sanzioni amministrative irrogate e del provvedimento di revoca della patente di guida della di Genova a carico di CP_1 Parte_1
-accertare e dichiarare, in particolare, che, nelle circostanze di tempo e di luogo riferite nel detto verbale n.104736537 del 26/10/2021 dei Carabinieri di Savignone e/o nella conseguente ordinanza del Prefetto di Genova prot. n.6527 del 2/9/2022, Parte_1 non si trovava alla guida dell'autovettura targata DY 701 EW.
[...]
-Vinte le spese.
CONCLUSIONI PREFETTURA:
“Voglia Codesto Tribunale, - in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta e dichiarare pertanto inammissibile la sporta CP_1 querela;
- in via subordinata e nel merito, rigettare la querela ex adverso proposta, per le ragioni illustrate in narrativa. Vinte le spese.”
CONCLUSIONI MINISTERO DELL'INTERNO:
“Voglia Codesto Tribunale,
- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_1 convenuta e dichiarare pertanto inammissibile la sporta querela;
- in via subordinata e nel merito, rigettare la querela ex adverso proposta, per le ragioni illustrate in narrativa.
Vinte le spese.
In via istruttoria, ammettere prova per testi sui capitoli da 1 a 2 della narrazione svolta al § 2 della presente comparsa, premessa la formula di rito: Vero che, ed espunta ogni eventuale espressione valutativa. Si indica a testimone il sig. ” Tes_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 ha proposto querela di falso in via principale avverso il verbale Parte_1
n.104736537 elevato dai Carabinieri di Savignone in data 26/10/2021 (doc.n.1 attore) – contestato con ricorso in opposizione R.G. n.13614/2022 avanti al Giudice di Pace di
Genova – e la conseguente ordinanza della Prefettura di Genova prot. n. 6527 del
2/9/2022, con cui è stata disposta la revoca della patente di guida.
Nel processo verbale oggetto di querela di falso, il Carabiniere ha Tes_1 attestato che il sig. si trovava alla guida del veicolo targato 01, nonostante Pt_1 la sua patente fosse sospesa per una precedente violazione. Tale accertamento ha costituito il fondamento per l'ordinanza della Prefettura di Genova che, in data 2 settembre 2022, ha disposto la revoca della patente di guida del ricorrente, come previsto dall'articolo 218, comma 6, del Codice della Strada (cfr. doc. 2 attore).
Il ricorrente, già sottoposto a provvedimento di sospensione della patente di guida per mesi tre, a fare data dal 18/10/2021, ha allegato che, con verbale n. 104736537 del
26/10/2021, elevato dai Carabinieri di Savignone, gli è stato contestato di circolare abusivamente col veicolo tg. 01 in Busalla “presso la rotonda compresa tra via
Suardi SP 9, via Navone all'imbocco della SP 9 direzione loc. Sarissola alle ore 18.21 del
26.10.21” (cfr doc.n.1), sebbene avesse la patente sospesa per effetto di altra violazione.
La contestazione dell'infrazione non poteva essere elevata nell'immediatezza, in quanto l'agente accertatore lo perdeva di vista, non riuscendo più a rintracciarlo.
La difesa dell'attore ha negato che lo stesso fosse alla guida della propria autovettura, sostenendo che:
• a causa della sospensione della patente, aveva prestato la sua auto all'amico nato a [...], il [...], per l'intera giornata del 26 ottobre 2021; Persona_1
• al momento dell'infrazione (ore 18:21), egli si trovava con la madre, sig.ra CP_5
, presso la sua abitazione;
[...]
• la falsità del verbale sarebbe frutto di un'errata percezione visiva da parte dell'agente accertatore, forse indotta da una somiglianza fisica tra lui e l'amico R_1
La difesa attorea ha messo in evidenza che i messaggi telefonici intercorsi fra l' ed Pt_1 il hanno confermato la circostanza che l'autovettura sia stata utilizza e guidata, R_1 nel giorno ed ora della contestazione, dall'amico dell'odierno attore (allegati 6 e 7).
3 Nel costituirsi in giudizio, la ha sollevato, in via preliminare, Controparte_1 eccezione di difetto di legittimazione passiva. Nel dettaglio ha sostenuto che la legittimazione passiva della è prevista da norma speciale, l'art. 7 del D.Lgs. CP_1
150/2011, e opera esclusivamente nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa. La querela di falso, invece, è un giudizio ordinario, che non rientra in tale ambito. In questi casi, si applicano le regole generali sulla rappresentanza in giudizio delle IN AT (R.D. 1611/1933). Secondo tali regole, quando viene convenuta in giudizio un'Amministrazione dello Stato, l'atto deve essere notificato all'ente nella persona del Ministro competente. Poiché la è un CP_1 mero organo territoriale del , quest'ultimo è l'unico soggetto Controparte_2 dotato di legittimazione processuale a resistere in giudizio.
Nel merito, ha richiesto la reiezione della domanda poiché infondata, contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dalla controparte in quanto erronea e non provata.
Ha messo in evidenza che il verbale dei Carabinieri è un atto pubblico dotato di fede privilegiata (art. 2700 c.c.). Esso prova la veridicità dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza fino a querela di falso. L'onere di fornire una prova seria e rigorosa della falsità spetta interamente all'attore, e in questo caso tale onere non sarebbe stato assolto.
La difesa della ha contestato la credibilità della querela, evidenziando come, CP_1
a seguito della denuncia penale sporta dall'odierno attore contro il Carabiniere le Tes_1 indagini abbiano portato a una richiesta di archiviazione da parte della Procura, successivamente accolta dal G.I.P. del Tribunale di Genova. Ha anche sottolineato che le indagini penali non solo non hanno trovato prove a sostegno dell'accusa, ma hanno fatto emergere la contraddittorietà di quanto esposto dall'attore. In particolare, ha allegato che non sono stati trovati messaggi scambiati con il Sig. che R_1 comprovassero il possesso dell'auto e che la fidanzata di quest'ultimo avrebbe negato di essere stata con lui al momento del fatto.
Incardinato il presente giudizio, alla prima udienza di trattazione della causa del 12 giugno 2024, l'attore ha richiesto termine per la rinotifica dell'atto di citazione al nella qualità di soggetto legittimato. Il Giudice, accogliendo Controparte_3
4 l'istanza, ha autorizzato la rinnovazione della citazione nei confronti del
[...]
fissando una nuova udienza per il 21 novembre 2024. CP_3
Con comparsa depositata in 27 agosto 2024, il , si è costituito in Controparte_2 giudizio, sostenendo l'infondatezza e la contraddittorietà della tesi attorea, già emersa in sede di indagini penali.
L'Avvocatura ha ribadito che il verbale di un pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 2700 del codice civile, è un atto pubblico che fa piena prova, fino a querela di falso, di ciò che l'agente attesta essere avvenuto in sua presenza. La difesa ha sottolineato che per superare tale presunzione di veridicità non basta insinuare un dubbio, ma è necessario fornire una "seria e rigorosa dimostrazione della sua falsità". L'onere probatorio ricade interamente sull'attore, che in questo caso non lo aveva assolto.
La difesa del ha negato la ricostruzione dell'attore alla quale ha contrapposto CP_3 la propria, affermando che il Carabiniere in condizioni di piena visibilità, Tes_1 ha riconosciuto con certezza il Sig. alla guida. La mancata Parte_1 contestazione immediata non è dipesa da un dubbio sull'identità del conducente, ma da mere circostanze di fatto, ovvero l'aver perso di vista il veicolo nel traffico durante la manovra di inversione.
La difesa del ha evidenziato che la Procura della Repubblica, a seguito della CP_3 denuncia, ha svolto indagini approfondite come escussioni di testimoni ed analisi di tabulati e non sono emerse prove a carico del Carabiniere, ma sono al contrario emersi elementi che contraddicono la versione dell'odierno attore.
In particolare, viene messo in luce che:
- non è stato trovato alcun messaggio scambiato con l'amico Sig. e che potesse R_1 comprovare il prestito e il possesso dell'auto;
- la fidanzata del Sig. ha negato di essere stata con lui al momento del fatto;
R_1
- la vicenda si è conclusa con una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico
Ministero, accolta con decreto dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), nonostante l'opposizione presentata dallo stesso Pt_1
5 Instaurato correttamente il contraddittorio tra le parti, il Giudice ha fissato una nuova udienza in data 9 dicembre 2024, per la comparizione personale della parte attrice, al fine di confermare la volontà di presentare la querela di falso, disponendo, inoltre, la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per il suo intervento.
All'udienza del 9 dicembre 2024, è comparso personalmente il sig. Parte_1 il quale ha confermato la sua volontà di procedere con la querela. I difensori delle parti hanno insistito sulle rispettive istanze istruttorie.
Dopo l'istruttoria, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del
20.11.2025.
*****
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla è fondata e va CP_1 pertanto accolta, posto che l'art. 7, c. 5 d.lgs. n. 150/2011, limita la legittimazione passiva della stessa ai giudizi di opposizione a sanzione amministrativa.
Nel merito la querela di falso è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale hanno confermato le allegazioni dell'attore, il quale ha negato di essere stato alla guida del veicolo tg. 01, poiché nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel verbale n. 104736537 del 26/10/2021 dei Carabinieri di Savignone, alla guida della propria auto c'era un'altra persona, ovvero il sig. Persona_1
La teste , madre dell'attore, ha riferito in termini generali quanto accadeva CP_5 abitualmente nel periodo in cui il figlio aveva la patente sospesa.
In particolare, ha dichiarato:
- “Nel periodo in cui mio figlio non poteva guidare la macchina in quanto aveva la patente sospesa, quando aveva bisogno mi chiamava perché lo andassi a prendere al lavoro a
Savignone”;
- “Io lo andavo a prendere con la mia macchina e lo portavo a casa mia. Da lì poi lo veniva a R_ prendere il suo amico che io conosco come ;
- “In quel periodo infatti mio figlio prestava sempre la macchina a questo suo amico.”;
- “A.d.r. mi ricordo che andavo a prenderlo verso le 16.00/17.00 e poi stava a casa mia, faceva la doccia poi alcune volte cenava a casa con me e poi usciva altre volte usciva a cena. Sempre lo R_ veniva a prendere il suo amico oppure andava a piedi”.
6 Con riferimento alla giornata del 26.10.2021, la teste ha dichiarato:
- “Non ricordo con precisione quanto accaduto il 26.10.2021 ma in quel periodo le cose si svolgevano come ho descritto ho ricostruito poi a posteriori cosa era accaduto il 26.10.2021.”
La ricostruzione dell'accaduto – secondo quanto riferito dalla teste - è stata condotta a pochi giorni di distanza dal 26.10.2021, verificando sul cellulare la presenza di una telefonata:
- “Guardando il telefonino abbiamo visto che il 26.10.2021 mio figlio mi aveva chiamata verso le
16.00/17.00 perché lo andassi a prendere al lavoro e abbiamo ricostruito che quel giorno ero andata a prenderlo e lo avevo portato a casa mia e poi non era uscito sino a quando era venuto a R_ prenderlo non saprei dire a che ora, ricordo che sono usciti insieme la sera”.
Tale ricostruzione, in quanto operata a pochi giorni di distanza, deve ritenersi attendibile.
Anche il teste – amico dell'attore – ha riferito di avere ricostruito a posteriori R_1 quanto accaduto il giorno 26.10.2021, sulla base dei messaggi scambiati tramite telefonino con l'attore:
- “Sul telefonino trovammo il messaggio che ci eravamo scambiati quel giorno ed in particolare un messaggio, corrispondente all'incirca all'ora in cui era stata contestata la violazione, che mi aveva mandato dicendomi che era a casa a che lì mi aspettava perché lo andassi a Pt_1 prendere. Quel giorno avevo la macchina del mio amico, che me la aveva prestata fin dalle 10 del mattino. A.d.r. quando ricevetti il messaggio mi trovavo la Bar “Di AN” a Sarissola. Poco dopo il messaggio mi sono mosso per andarlo a prendere. Sono andato a prenderlo dove abita sua madre sempre a Sarissola”.
La ricostruzione di trova riscontro nei messaggi scambiati fra i due il 26.10.2021. R_1
Tali messaggi sono stati acquisiti in sede di indagini preliminari nel procedimento instaurato a seguito di denuncia per falso presentata da mediante snapshot degli Pt_1 stessi direttamente dal telefono del R_1
Dall'annotazione di indagine in data 10.2.2022, prodotta da parte attrice sub doc. 6, risultano le immagini dei messaggi scambiati dal telefonino dello stesso R_1
Risultano alcuni messaggi audio e alcuni messaggi di testo (oltre a una foto).
Non è leggibile l'orario di invio e ricezione di tali messaggi.
7 L'annotazione riporta però l'orario dei messaggi audio in entrata e in uscita e della foto.
Ciò fornisce indicazioni circa l'orario dei messaggi di testo.
Dalla foto 1 - di seguito riprodotta - risulta che l'ultimo messaggio è un messaggio audio in uscita che - in base all'annotazione – risale alle ore 11.29.
I messaggi di tale foto non sono rilavanti, essendo relativi a fascia oraria differente da quella in cui è stata accertata la violazione di cui al verbale impugnato di falso.
Peraltro, dal provvedimento di archiviazione (doc. 4 Ministero), si apprende che dai messaggi in questione si evince che aveva la disponibilità di un'autovettura R_1 nella mattinata del 26.10.2021 e che probabilmente si trattava dell'auto di Pt_1
Venendo alla foto n. 2
8 I primi i primi due messaggi sono messaggi audio rispettivamente in uscita e in entrata che - in base a quanto si legge nell'annotazione – risalgono alle ore 18.38.
Seguono dei messaggi di testo di cui non è verificabile l'ora con i quali: i) dice di R_1 essere;
ii) l'attore chiede all'amico di venirlo a prendere;
iii) dice di Persona_3 R_1 essere in arrivo e di uscire da lì a un minuto.
Dalla foto 3 risulta un'immagine in entrata che l'annotazione colloca alle ore 18.51.
Di seguito si riporta la foto 3
9 I messaggi di testo della foto 2 sono quindi collocabili fra le ore 18.38 e 18.51.
Tali messaggi confermano che quella sera si trovava al bar quando R_1 Persona_3 ricevette il messaggio di e che di lì si mosse per andare a prendere a casa Pt_1 Pt_1 della madre.
Il fatto che sia andato a prendere a casa avvalora il fatto che, quello stesso R_1 Pt_1 giorno, avesse lui la macchina di Pt_1
Ciò trova riscontro nella deposizione della madre di che ha riferito che Pt_1 R_1
R_ (detto come dallo stesso confermato in sede di deposizione testimoniale) era solito andare a prendere a casa sua con la macchina di che questi non poteva Pt_1 Pt_1 guidare avendo la patente sospesa (“lo veniva a prendere il suo amico che io conosco come R_ R_
che è qui fuori perché è venuto anche lui per testimoniare, con il quale usciva la sera. guidava la macchina di mio figlio che non poteva guidare. In quel periodo infatti mio figlio prestava sempre la macchina a questo suo amico.”) e della fidanzata di - R_1 Tes_2
– sentita come teste – che ha riferito che “all'epoca era sempre senza
[...] R_1
10 macchina e l'unica possibilità di avere la macchina era di prenderla in prestito dal suo amico
). Parte_1
La versione di è quindi avvalorata: R_1
- dai messaggi scambiati fra questi e il giorno 26.10.2021, sopra esaminati che Pt_1 confermano che andò a prendere quella sera;
R_1 Pt_1
- dalla deposizione degli altri testi, in base alle quali andava sempre a prendere R_1 con la macchina dello stesso Diversamente non avrebbe avuto Pt_1 Pt_1 Pt_1 bisogno che andasse a prenderlo, in quanto sarebbe uscito da solo a piedi (come R_1
R_ riferito dalla madre “Sempre lo veniva a prendere il suo amico oppure andava a piedi”); ha altresì riferito di essere transitato sulla rotonda proprio intorno alle ora 18.20: R_1
“nel pomeriggio del 26.10.2021 usai la macchina di per portare a casa la mia fidanzata a Pt_1
Savignone Località Gabbie poi andai al bar “Di AN” a Sarissola da cui poi andai a prendere e poi andammo insieme a Savignone. Poi lui andò a casa sua. a.d.r. ho percorso Pt_1 la rotonda di cui al verbale di contestazione di infrazione nella direzione indicata dopo aver lasciato a casa a Savignone la mia fidanzata per dirigermi a Sarissola al Bar ove mi trovavo quando ricevetti il messaggio di A.d.r. su per giù erano le 18.20.” Pt_1
La testimonianza della Sig.ra , all'epoca dei fatti fidanzata del Testimone_2 R_1 ha confermato che lo stesso utilizzò la macchina di dalla mattina verso le Pt_1
9.30/10.00 quanto meno fino alle 18.00 quando la riaccompagnò con tale auto a
Savignone. La teste ha interamente confermato quanto dichiarato a S.I.T. (prod. 5 attore). Peraltro, la Sig.ra ha riferito a S.I.T. che, dopo essere stata Tes_2 riaccompagnata, è “stata avvertita da telefonicamente che lui si trovava a Sarissola R_1 in un bar gestito dal proprietario AN di nome e che avrebbe finito un drink e poi sarebbe andato a prendere , se non ricordo male a Busalla o dalla madre”. Parte_1
Inoltre, dall'esame del verbale di contestazione oggetto di querela e soprattutto dalle controdeduzioni prodotte da parte convenuta (doc. 3 Ministero), ove si legge:
11 è emerso che l'identificazione del conducente alla guida del veicolo tg. 01 (in movimento) è stata effettuata in un brevissimo lasso di tempo, da soggetto accertatore che si trovava a sua volta a bordo di auto in circolazione, in orario crepuscolare.
Circostanze che rendono verosimile l'errore di identificazione.
Priva di pregio è l'avvenuta archiviazione del procedimento penale aperto a seguito di denuncia dell'odierno attore, atteso che la stessa è stata disposta sulla base della dirimente considerazione della mancanza dell'elemento soggettivo. Così si legge nel provvedimento di archiviazione (doc. 4 Ministero):
…omissis…
12 Il quadro probatorio emerso nel presente giudizio è sufficiente a vincere la fede privilegiata dell'atto pubblico.
Alla luce di tutto quanto precede la querela di falso va accolta con conseguente declaratoria di falsità del verbale impugnato, limitatamente alla parte in cui viene attestata l'identità del conducente nella persona di . Parte_1
La domanda di accertamento della falsità dell'ordinanza del Prefetto di Genova prot.
n.6527 del 2/9/2022, è invece inammissibile, in quanto non è coperta da fede privilegiata l'affermazione in essa contenuta che fosse alla guida Parte_1 dell'autovettura targata DY 701 EW, al momento dell'accertamento, affermazione che è interamente ricavata dal verbale in esame e non oggetto di accertamento diretto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente tabella, oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo e dunque:
- a carico di parte attrice e a favore della;
CP_1
- a carico del e a favore di parte attrice. Controparte_2
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o ritenuta inammissibile ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_1
- accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità del verbale di accertamento n. 104736537 del 26 ottobre 2021 dei Carabinieri di Savignone, nella parte
13 in cui attesta che si trovava alla guida del veicolo targato Parte_1
01 al momento dell'accertamento; ordina che sul documento dichiarato falso sia apposta l'annotazione della falsità, con trascrizione integrale del presente capo della sentenza;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della , CP_1 che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
- condanna il , in persona del Ministro p.t., alla rifusione Controparte_2 delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed € 545,00 per esborsi.
Genova lì 23.11.2025
Il Giudice
AN AN
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