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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/09/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1139 - 2025 R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. LAMANNA Parte_1
FABRIZIO;
ATTRICE
E
rappresentata e difesa dall'avv.GIOVANNINI Controparte_1
SIMONA;
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12/03/2025, Parte_1
premesso di aver contratto in data 25/10/2018 matrimonio in
Taranto con chiedeva pronunziarsi la Controparte_1
separazione dal coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
Le parti con istanza congiunta depositata telematicamente in data
18.07.2025 dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso a disciplinare la separazione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla
volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice
pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni,
dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è
creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi. Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria,
occorre dare atto che con istanza depositata telematicamente in data 18.07.2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo inteso a disciplinare i rapporti personali, nonché quelli patrimoniali, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 18.07.2025, prodotto in allegato alla predetta istanza,
confermate poi da successive note scritte del 08.09.2025.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti,
non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...] , e Controparte_1
, nata a [...] il [...] , uniti in matrimonio in
Taranto il 25/10/2018 , con atto trascritto nell'apposito registro al n.110 , parte I, anno 2018 ;
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e in conformità a quelle Controparte_1 Parte_1
concordate e trasfuse nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 18.07.2025 e depositato telematicamente in pari data,
condizioni confermate anche con le successive note scritte del
08.09.2025; 3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 12/09/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi