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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1049/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
IA TO, EL
LOSTORTO VALENTINA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3042/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Licinio Refice N. 24 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 152/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220021516400000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che ha respinto il proprio ricorso avverso una cartella relativa al mancato pagamento dell'Iva anno 2017, in conseguenza della decadenza dal beneficio della rateizzazione ottenuto a seguito di contestazione conseguente a controllo automatizzato della liquidazione Iva.
I motivi di gravame sono i seguenti:
Nullità o inesistenza della notifica degli atti prodromici alla cartella e violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in materia di IVA. In tale sede, il contribuente avrebbe potuto dimostrare il pagamento di una parte del dovuto;
omessa prova degli elementi positivi del reddito, oggetto dell'accertamento;
mancata motivazione dell'atto impugnato;
prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi.
Si costituita l'Agenzia delle entrate che ha chiesto il rigetto del gravame e l'Agenzia delle entrate riscossione, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gavame non è fondato.
In primo luogo, non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio endoprocedimentale in quanto l'Ufficio ha dimostrato come le comunicazioni di irregolarità sono state regolarmente notificate a mezzo pec alla società appellante. D'altronde la pretesa tributaria è stata oggetto di rateizzazione su richiesta di quest'ultima.
Inoltre, l'Ufficio, nella formazione del ruolo ha tenuto conto di tutti i versamenti effettuati dalla contribuente, sia prima che dopo la decadenza del beneficio.
l'Ufficio ha poi pienamente provato gli elementi positivi del reddito oggetto di accertamento.
La cartella è chiara nell'esporre le ragioni del credito erariale, peraltro ben noto all'appellante né alcuna prescrizione è intervenuta, vista la tempestiva notifica degli atti impositivi ed il sostanziale riconoscimento del proprio debito da parte dell'appellante, attraverso la richiesta di rateizzazione.
In definitiva, il gravame va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello della società. Spese a carico di parte soccombente che si liquidano in favore della AdE per € 7.000,00 ed € 3.000,00 in favore dell'AdER, quest'ultima da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
IA TO, EL
LOSTORTO VALENTINA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3042/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Licinio Refice N. 24 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 152/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220021516400000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che ha respinto il proprio ricorso avverso una cartella relativa al mancato pagamento dell'Iva anno 2017, in conseguenza della decadenza dal beneficio della rateizzazione ottenuto a seguito di contestazione conseguente a controllo automatizzato della liquidazione Iva.
I motivi di gravame sono i seguenti:
Nullità o inesistenza della notifica degli atti prodromici alla cartella e violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in materia di IVA. In tale sede, il contribuente avrebbe potuto dimostrare il pagamento di una parte del dovuto;
omessa prova degli elementi positivi del reddito, oggetto dell'accertamento;
mancata motivazione dell'atto impugnato;
prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi.
Si costituita l'Agenzia delle entrate che ha chiesto il rigetto del gravame e l'Agenzia delle entrate riscossione, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gavame non è fondato.
In primo luogo, non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio endoprocedimentale in quanto l'Ufficio ha dimostrato come le comunicazioni di irregolarità sono state regolarmente notificate a mezzo pec alla società appellante. D'altronde la pretesa tributaria è stata oggetto di rateizzazione su richiesta di quest'ultima.
Inoltre, l'Ufficio, nella formazione del ruolo ha tenuto conto di tutti i versamenti effettuati dalla contribuente, sia prima che dopo la decadenza del beneficio.
l'Ufficio ha poi pienamente provato gli elementi positivi del reddito oggetto di accertamento.
La cartella è chiara nell'esporre le ragioni del credito erariale, peraltro ben noto all'appellante né alcuna prescrizione è intervenuta, vista la tempestiva notifica degli atti impositivi ed il sostanziale riconoscimento del proprio debito da parte dell'appellante, attraverso la richiesta di rateizzazione.
In definitiva, il gravame va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello della società. Spese a carico di parte soccombente che si liquidano in favore della AdE per € 7.000,00 ed € 3.000,00 in favore dell'AdER, quest'ultima da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.