Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2001, n. 40862
CASS
Sentenza 2 ottobre 2001

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In materia paesaggistica, anche dopo la entrata in vigore del decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che ha sostituito le previgenti disposizioni di cui al D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, le ipotesi di reato ivi previste mantengono la natura di reati di pericolo, sicché rimane esclusa la sanzionabilità soltanto di interventi non autorizzati di entità talmente minima da non potere dare luogo, neppure in astratto, al pericolo di un pregiudizio ai beni protetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2001, n. 40862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40862
    Data del deposito : 2 ottobre 2001

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