Sentenza 2 ottobre 2001
Massime • 1
In materia paesaggistica, anche dopo la entrata in vigore del decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che ha sostituito le previgenti disposizioni di cui al D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, le ipotesi di reato ivi previste mantengono la natura di reati di pericolo, sicché rimane esclusa la sanzionabilità soltanto di interventi non autorizzati di entità talmente minima da non potere dare luogo, neppure in astratto, al pericolo di un pregiudizio ai beni protetti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2001, n. 40862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40862 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 02/10/2001
1. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - N. 2689
3. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 24849/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Giuseppe Pinna, da Bosa, nell'interesse dell'imputato RA ON n. il 27.11.1956 a Bosa, ivi res.
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, del 15/26.3.2001, confermativa di quella in data 4/7/2000 del Tribunale di Oristano - Macomer.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dott. V. Geraci che concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza in epigrafe, confermativa delle responsabilità contravvenzionali di cui agli artt. 20 lett. c) L. 47/85 ed 1 sexies L. 431/85, in concorso formale, ascrittegli quale proprietario committente di un fabbricato, edificato senza concessione ed autorizzazione ambientale, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, AN RA ricorre a questa Corte proponendo, a mezzo del difensore di fiducia, quattro motivi d'impugnazione. Con il primo viene dedotta l'"inosservanza dell'art. 520, 178 lett. b) e c) e 179 c.p.p", lamentando che il giudice di primo grado avrebbe omesso di ordinare la notifica al contumace imputato del verbale di udienza, nel quale il P.M. aveva "proceduto alla nuova contestazione secondo la normativa introdotta dal D.L. 490/99 che ha abrogato sia la L. 8/8785 n. 431 sia la L. 29/6/1939 n. 1497", con conseguente invalida dichiarazione di responsabilità in ordine ad un nuovo reato.
La doglianza, meramente ripropositiva dell'eccezione sollevata in primo grado e del corrispondente motivo di appello, è inammissibile, perché non adduce argomentazioni nuove, rispetto a quelle esaustivamente valutate ed agevolemente superate dai giudici di merito, i quali, in aderenza al chiaro indirizzo già segnato da alcune decisioni di legittimità (v., in particolare, la n. 10863/2000, di questa sezione, espressamente affrontato la questione), hanno escluso ogni ipotesi di abolitio criminis, così come di mutamento del trattamento sanzionatorio, rilevanti agli effetti dell'art. 2 del codice penale. Al riguardo i precedenti giudici hanno correttamente evidenziato la continuità normativa tra la previgente fattispecie di cui all'art. 1 sexies L. 431/82 e quella, oggi in vigore, prevista dall'art. 163 del D.lgs. 490/99, testo legislativo che, procedendo al riordino dell'intera materia dei beni culturali ed ambientali in un "Testo Unico", pur formalmente abrogando le precedenti leggi, ne ha, di massima, riprodotto le singole disposizioni, senza apportare, almeno per quanto qui rileva, sostanziali mutamenti della previgente disciplina, segnatamente sotto il profilo sanzionatorio. Non si è fatto luogo, pertanto, ad alcun mutamento della contestazione, ancorché il P.M., per un mero mero scrupolo formale, abbia ritenuto di rettificarla, richiamando i nuovi estremi normativi, ne' il Tribunale è incorso in violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 c.p.p., essendo rimasti invariati sia il fatto, contestato ed attribuito in sentenza, sia l'oggettività del reato (che pur avrebbe potuto, senza alcun obbligo di contestazione suppletiva ex art. 520, essere qualificato in termini giuridici diversi da quelli delineati nell'originaria imputazione, ove non eccedente la competenza del giudice).
Inconferente è, d'altra parte, l'argomentazione esposta in detto motivo ricorso, secondo la quale il vincolo in questione non ricadrebbe tra quelli enunciati dall'art. 1 della L. 431/85 ma solo tra quelli di cui alla L. 1497/39 e che, essendo state unificate nel nuovo testo unico le rispettive disposizionì con i conseguenti riflessi sulla fattispecie penale di cui all'art. 163 cit., questa sarebbe più severa, per la sua omnicomprensività.
Al riguardo va precisato che con l'art. 1 della L. 431/85 furono aggiunti alcuni commi all'art. 82 del D.P.R. 24/771966 n. 616, prevedente la sottoposizione di alcune categorie di beni al vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/39, con conseguente integrazione tra le due discipline, segnatamente sotto il profilo penale, sanzionando l'art. 1 sexies, la violazione del vincolo stesso;
analogamente la nuova disposizione penale di cui all'art. 163 dell'odierno T.U. sanziona l'esecuzione, senza autorizzazione, di lavori di qualsiasi genere sui "beni ambientali", ivi compresi quelli sottoposti a vincolo paesistico.
Altra questione è la sussistenza, in concreto, del vincolo di cui alla citata disposizione della legge del 1939, come risultante dall'integrazione ex art. 1 L. 431/85: trattasi, evidente mente, di un accertamento di fatto, in ordine al quale inammissibilmente, nel secondo motivo di ricorso - deducente erronea applicazione dell'art.1 sexies L. 431/85 - si insiste, nel sostenere che "L'opera abusiva non era vincolata ai sensi della 'Legge Galasso', poiché non rientrava in alcuna della categorie di beni elencate nell'art. 1 della stessa legge". Va rilevato, a tal proposito, che la corte sarda ha esaustivamente considerato come l'imposizione del vincolo sul territorio di Bosa fosse avvenuta, in attuazione del dettato legislativo, con decreto ministeriale del 12/6/72, ancora in vigore all'epoca dell'esecuzione dei lavori non autorizzati, senza che avessero alcuna incidenza al riguardo le vicende amministrative dell'ancor più limitativo piano territoriale comunale. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, deducente "inosservanza dell'art. 151 D.lgs. 409/99", con il quale si contesta la natura di reato di pericolo della contravvenzione ambientale, tenuto conto della costante e monolitica giurisprudenza di legittimità, che afferma esattamente il contrario, escludendo dall'applicazione di tale principio i soli casi di interventi non autorizzati, di entità talmente insignificante e minima, da non dar luogo, neppure in astratto, al pericolo di pregiudizio per i beni protetti: il che certamente è da escludere, come è stato correttamente escluso dai giudici di merito, nel caso di specie, relativo ad opere edilizie di una certa consistenza. Tale principio è da ritenersi ancor valido, anche a seguito dell'entrata in vigore del citato "Testo Unico", il cui art.151 co. 2 impone l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per opere di qualunque genere sui beni ambientali, sotto comminatoria penale, a sensi del successivo art. 163 co. 1.
Non miglior sorte merita l'ultimo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 157 c.p., per non essere stata dichiarata la prescrizione dei reati, considerato che le opere sarebbero state portate a termine tra il 1990 ed il 1995 e che nel 1997 sarebbero stati eseguiti solo lavori di rifinitura.
Il motivo, anzitutto, si risolve nell'inammissibile censura, in punto di fatto, dell'accertamento compiuto al riguardo dal Tribunale e ribadito dalla corte, sulla base delle convergenti risultanze testimoniali, circa l'epoca dei lavori compiuti "nel fondo" dell'imputata (vale a dire non solo all'interno del fabbricato) e dei rilievi fotografici, redatti all'epoca dell'accertamento, evidenzianti, tra l'altro, recenti movimenti di terra, derivati dallo scavo impegnato dalla costruzione.
In secondo luogo la censura è inconferente, per la manifesta infondatezza del presupposto da cui muove, secondo il quale i lavori di rifinitura e simili non rientrerebbero nell'oggettività dei reati;
in realtà, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa S.C. (v., tra le più recenti, sez. 3^, 20/4/2001 n. 16063) l'abusività inficia l'opera in tutte le sue parti, non solo quelle strutturali, estendendosi anche alle opere di completamento, essendo anche queste estrinsecazione dell'attività edificatoria vietata dalla legge, con conseguente permanenza del reato fino alla cessazione, per completamento dell'opera stessa o per interruzione definitiva dei lavori, mentre il riferimento del concetto di "ultimazione" al completamento strutturale assume eccezionale rilievo, per espressa volontà del legislatore (art. 31 L. 47/85) solo ai fini della particolare sanatoria di cui al c.d "condono edilizio", senza che se ne possa tuttavia trarre un principio generale in materia (v, tra le altre, Cass. Sez. 3^, n. 4463/90, sez. 6^ 10635/92). All'inammissibilità di ricorso consegue infine, ai sensi dell'art.616 c.p.p, la condanna della ricorrente alle spese del giudizio ed alla sanzione pecuniaria che si determina nell'adeguata misura di L. 1.000.000.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e della somma di L.
1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 2 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2001