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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/11/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1797/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1797/2025 R.G.
Avente per oggetto: interdizione
Promossa da:
e Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Savigliano (CN), Strada San Giacomo n. 54, presso lo studio dell'Avv.
AN LE che li rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...], Corso Matteotti n. Controparte_1
58
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
All'udienza del 4.11.2025 i ricorrenti hanno precisato le conclusioni come da ricorso, e quindi:
pagina 1 di 3 “Tutto ciò premesso ricorre al Tribunale di Cuneo per l'applicazione nei confronti della propria congiunta della misura di protezione dell'interdizione. Il sig. si dichiara disponibile ad Parte_1 accettare l'incarico di tutore, sia in via provvisoria che in via definitiva”.
Per parte convenuta:
La convenuta non si è costituita ed è rimasta contumace
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, si accolga il ricorso” (26.11.2025)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.8.2025 i sig.ri e esponevano che la loro madre Pt_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Corso Matteotti Controparte_1
n. 58, era totalmente incapace di provvedere ai propri interessi in quanto affetta da disturbo neuro cognitivo maggiore, e ne chiedevano l'interdizione.
Radicatosi il contraddittorio ed eseguito l'esame dell'interdicenda all'udienza del 1.10.2025, con ordinanza del 6.10.2025 veniva nominato tutore provvisorio dell'interdicenda il figlio ricorrente
. Parte_1
Alla successiva udienza del 4.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dai ricorrenti e dal P.M. e trascritte in epigrafe, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza ulteriori termini, stante la discussione orale della causa alla medesima udienza.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'interdicenda, regolarmente e tempestivamente evocata in giudizio e non costituitasi.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Invero, dalle risultanze della documentazione medica in atti emerge che l'interdicenda “risulta affetta da disturbo neurocognitivo maggiore su base prevalentemente degenerativa”, che è “disorientata nello spazio e nel tempo”, che “non risponde con pertinenza alle domande. Non riconosce le persone vicine.
Confabulante. Necessita di assistenza continua nel compiere gli atti quotidiani della vita” (certificato a firma della dott.ssa Sofia Quaglia in data 31.7.2025).
Ancora, risulta documentalmente provato che la signora è stata riconosciuta dalla competente commissione Inps persona con handicap in situazione di gravità, già dal novembre 2021.
L'esame della convenuta ex art. 419 c.c. ha evidenziato risultanze in linea con le emergenze di cui sopra: la Sig.ra è apparsa del tutto avulsa dalla realtà e non è stata in grado di Controparte_1
pagina 2 di 3 rispondere a nessuna delle domande formulate dal giudice.
I congiunti ascoltati quali persone informate hanno riferito di non avere un rapporto di comunicazione verbale con la madre da almeno tre o quattro anni, e che ella “pronuncia solo poche parole, non consapevolmente collegate alle domande rivolte”.
Risultano dunque compromesse in modo grave ed irreparabile le capacità cognitive, volitive e relazionali del soggetto, che non è assolutamente in condizione di sviluppare una sia pur minima autonomia di atti e comportamenti consapevoli.
La rilevata notevolissima limitazione funzionale delle competenze dell'interdicenda, l'impossibilità di curare i propri interessi, l'abitualità di tali condizioni e l'attuale impossibilità di prevedere prossimi sviluppi migliorativi rendono necessaria, ai fini della protezione sociale della convenuta, una pronuncia di interdizione, risultando insufficiente ed inidoneo, allo stato, il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto dalla legge 9-1-2004 n. 6.
Non si procede alla liquidazione delle spese in difetto di domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.8.2025 da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Savigliano, Corso Matteotti n. 58; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di BRA (CN) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di nascita della predetta;
Controparte_1
manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza sull'apposito registro, per la comunicazione ai ricorrenti e all'ufficiale dello stato civile del Comune di BRA (CN) nonché per ogni altro adempimento di rito.
Nulla per le spese processuali, in difetto di domanda.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1797/2025 R.G.
Avente per oggetto: interdizione
Promossa da:
e Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Savigliano (CN), Strada San Giacomo n. 54, presso lo studio dell'Avv.
AN LE che li rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...], Corso Matteotti n. Controparte_1
58
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
All'udienza del 4.11.2025 i ricorrenti hanno precisato le conclusioni come da ricorso, e quindi:
pagina 1 di 3 “Tutto ciò premesso ricorre al Tribunale di Cuneo per l'applicazione nei confronti della propria congiunta della misura di protezione dell'interdizione. Il sig. si dichiara disponibile ad Parte_1 accettare l'incarico di tutore, sia in via provvisoria che in via definitiva”.
Per parte convenuta:
La convenuta non si è costituita ed è rimasta contumace
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, si accolga il ricorso” (26.11.2025)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.8.2025 i sig.ri e esponevano che la loro madre Pt_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Corso Matteotti Controparte_1
n. 58, era totalmente incapace di provvedere ai propri interessi in quanto affetta da disturbo neuro cognitivo maggiore, e ne chiedevano l'interdizione.
Radicatosi il contraddittorio ed eseguito l'esame dell'interdicenda all'udienza del 1.10.2025, con ordinanza del 6.10.2025 veniva nominato tutore provvisorio dell'interdicenda il figlio ricorrente
. Parte_1
Alla successiva udienza del 4.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dai ricorrenti e dal P.M. e trascritte in epigrafe, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza ulteriori termini, stante la discussione orale della causa alla medesima udienza.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'interdicenda, regolarmente e tempestivamente evocata in giudizio e non costituitasi.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Invero, dalle risultanze della documentazione medica in atti emerge che l'interdicenda “risulta affetta da disturbo neurocognitivo maggiore su base prevalentemente degenerativa”, che è “disorientata nello spazio e nel tempo”, che “non risponde con pertinenza alle domande. Non riconosce le persone vicine.
Confabulante. Necessita di assistenza continua nel compiere gli atti quotidiani della vita” (certificato a firma della dott.ssa Sofia Quaglia in data 31.7.2025).
Ancora, risulta documentalmente provato che la signora è stata riconosciuta dalla competente commissione Inps persona con handicap in situazione di gravità, già dal novembre 2021.
L'esame della convenuta ex art. 419 c.c. ha evidenziato risultanze in linea con le emergenze di cui sopra: la Sig.ra è apparsa del tutto avulsa dalla realtà e non è stata in grado di Controparte_1
pagina 2 di 3 rispondere a nessuna delle domande formulate dal giudice.
I congiunti ascoltati quali persone informate hanno riferito di non avere un rapporto di comunicazione verbale con la madre da almeno tre o quattro anni, e che ella “pronuncia solo poche parole, non consapevolmente collegate alle domande rivolte”.
Risultano dunque compromesse in modo grave ed irreparabile le capacità cognitive, volitive e relazionali del soggetto, che non è assolutamente in condizione di sviluppare una sia pur minima autonomia di atti e comportamenti consapevoli.
La rilevata notevolissima limitazione funzionale delle competenze dell'interdicenda, l'impossibilità di curare i propri interessi, l'abitualità di tali condizioni e l'attuale impossibilità di prevedere prossimi sviluppi migliorativi rendono necessaria, ai fini della protezione sociale della convenuta, una pronuncia di interdizione, risultando insufficiente ed inidoneo, allo stato, il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto dalla legge 9-1-2004 n. 6.
Non si procede alla liquidazione delle spese in difetto di domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.8.2025 da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Savigliano, Corso Matteotti n. 58; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di BRA (CN) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di nascita della predetta;
Controparte_1
manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza sull'apposito registro, per la comunicazione ai ricorrenti e all'ufficiale dello stato civile del Comune di BRA (CN) nonché per ogni altro adempimento di rito.
Nulla per le spese processuali, in difetto di domanda.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
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