Articolo 3 della Legge 20 ottobre 1951, n. 1175
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4 dicembre 1951
Art. 3.
Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo minimo di permanenza nel grado 10° del personale esecutivo, necessario per conseguire l'avanzamento al grado 9° del quadro stesso, stabilito in anni quindici dall' art. 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288 , e' diminuito ad anni otto.
Per lo stesso periodo il personale di grado 10°, gruppo C, assunto nel ruolo esecutivo per esame di concorso e di idoneita', e che abbia gli altri requisiti prescritti, puo' conseguire la promozione al grado 9° anche se sfornito del titolo di studio richiesto dall' art. 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288 .
Ai fini dell'avanzamento al grado 9° di primo ufficiale, e per lo stesso periodo di cui al precedente comma, si prescinde, nei riguardi del personale appartenente al grado 10°, gruppo C, dal possesso del titolo di studio richiesto dallo stesso art. 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288 .
Entrata in vigore il 4 dicembre 1951