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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 4318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4318 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del dì 1 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4717 /2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...], il [...], c.f. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], 68 P, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Domenico Raffaele Addamo
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schiliro';
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 16.05.2025, ha premesso: di essere titolare di pensione Cat.
SO n. 003- 210020085073 dal 01/07/2011; che con note del 15/11/2024 e del 09/12/2024 l' ha CP_1 comunicato provvedimento di rideterminazione della pensione, specificando che la stessa era stata ricalcolata a far data dal 01/01/2022, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022, con un relativo debito maturato, a suo carico, di € 4.966,07. Ha eccepito la violazione del secondo comma dell'art.13 l.412/91 evidenziando che l' era incorso nella decadenza ivi prevista non avendo CP_1 provveduto a notificare l'indebita erogazione delle somme, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione. Ha precisato che i provvedimenti che hanno accertato il venir meno delle condizioni economiche per l'erogazione della prestazione in oggetto sono del 15/11/2024 e del
09/12/2024, mentre le somme richieste dall' , con esclusivo riferimento all'anno 2022, CP_1 riguardano periodi antecedenti. Pertanto, ritiene, che la somma che non dovrà restituire all' è CP_1 pari a € 1.617,72. Ha concluso chiedendo: Accertare e dichiarare che le somme di cui è causa non sono dovute dalla parte ricorrente all' (se non quelle eventualmente richieste entro il 31 CP_1 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione) e, conseguentemente, annullare il provvedimento di indebito. Condannare l' , in persona del l.r.p.t., alla restituzione alla parte CP_1 ricorrente di tutte le somme eventualmente trattenute a causa del suddetto provvedimento, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
4. Condannare l' , in persona del l.r.p.t., al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, come da ipotesi di compenso liquidabile allegato e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si è costituito, con memorie depositate il dì 08.10.2025, l' che ha, preliminarmente, precisato CP_1 che il ricorrente, non ha comunicato integralmente la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento nè all' nè all'Amministrazione finanziaria. Ha rappresentato che l'obbligo CP_1 dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 CP_1 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v.
Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass.
n. 18551 del 2017, su cui poi anche infra). Ha evidenziato che la legittimità dell'operato dell' CP_1
è rafforzata dalla previsione di cui all'art. 2 del D. L. 145/2023 in base alla quale, il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024. Ha eccepito che è onere del ricorrente fornire la prova della sussistenza di tutti i presupposti della propria pretesa. Ha richiamato l'art.35, co.8, d.l. n. 207/2008, conv. in legge n.
14/2009, e l'art. L'art.13, co.6, lett. c), d.l. n.78/2010, conv in legge n.122/2010, che ha inserito, nell'art.35 del d.l. n. 207/2008, il comma 10 bis. La novella del 2010, che rimette quindi agli enti previdenziali di fissare tempi e modalità di comunicazione dei dati reddituali, limita la platea degli obbligati a chi non effettua la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate e stabilisce una misura sanzionatoria più stringente rispetto al passato a carico di coloro che, non avendo presentato la dichiarazione dei redditi e richiesti dall' di comunicare la propria situazione reddituale, CP_1 omettano di comunicarla. Laddove, invece, i percettori delle prestazioni che presentano la dichiarazione dei redditi al Fisco non hanno obbligo di comunicazione all' , il quale ha piena CP_1 facoltà di accedere ai dati raccolti dall'Agenzia delle Entrate ed è quindi in grado di compiere le verifiche non appena le dichiarazioni siano state presentate. Ritiene che l'omessa comunicazione dei redditi, è dunque di per sé sola causa della legittima ripetizione dei ratei, alla luce della nuova disciplina. Ha concluso chiedendo: Dichiarare la legittimità degli indebiti contestati e rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande svolte dal ricorrente.
Con provvedimento del 21.10.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 01.12.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha eccepito, l'irripetibilità delle somme, per essere incorso l'istituto nella decadenza di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991 per l'esattezza ritiene irripetibili le somme relative all'anno
2022, riguardano periodi antecedenti.
Venendo ai motivi di ricorso e per quel che qui rileva si richiama quanto statuito in merito dalla
Suprema Corte (Sent. Sez. L Num. 13918/2021): “L'art.13 norma di interpretazione autentica dell'art.52 l. 88/89 al secondo comma prevede:“L' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Si è affermato, al riguardo, che "l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei CP_1 redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e quindi CP_1 alla sfera della non ripetibilità indicata dall'art. 52, comma 2, I. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13 I. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.
11. Ratto della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all' siano "immessi nei circuiti delle verifiche CP_1 contabili" (così ancora Corte Cost. cit.).
Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico.
12. Dunque, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo
(solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
13. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 10gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
14. Pertanto, per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
15. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
16. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
17. All'interno di tale articolato procedimento si colloca la previsione del comma 2 dell'art. 13 cit. secondo la quale l' < {...) provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente CP_1 pagato in eccedenza>. Il termine < recupero> non può essere inteso, come ha fatto la sentenza impugnata, nel senso che entro l'anno (civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all' , ma va inteso nel senso che entro CP_1 tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e CP_1 cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato. In questo senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità con la recente ordinanza n. 23031 del 2020. Una diversa interpretazione non appare coerente con l'iter procedimentalizzato che caratterizza la formazione degli atti di una pubblica amministrazione (quale è l' ) finendo per CP_1 affidare il prodursi dell'effetto impeditivo della decadenza ad un evento (l'effettivo recupero) che sta a valle dell'attività amministrativa e che risente inevitabilmente della condotta del soggetto obbligato.
Inoltre, qualora si accedesse a tale interpretazione, si finirebbe in modo paradossale per escludere la possibilità di rateizzare la restituzione dell'indebito che è posta nell'esclusivo interesse del pensionato, come peraltro avvenuto nel caso di specie ove l' ha comunicato che il recupero sarebbe avvenuto CP_1 mediante trattenute sulla pensione in trentasei rate decorrenti dal mese di agosto 2010.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al seguente principio : " L'art. 13, secondo comma, I. n.
412 del 1991, laddove prevede che l' provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto CP_1 eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve CP_1 formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato";
L' afferma che il ricorrente non ha provveduto a comunicare integralmente i suoi redditi né CP_1
CP_ all'amministrazione finanziaria né all' Invero nel provvedimento del 15.11.2024 si fa riferimento ai redditi comunicati dal ricorrente. Nella stessa, infatti, è dato leggere “la sua pensione n. SO n. 003-
210020085073 Cat. SO è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022. Inoltre, parte ricorrente ha prodotto: certificazione unica 2022 afferente all'anno di imposta 2021 datata 16.03.2022; certificazione unica 2023 afferente all'anno di imposta
2022 datata 16.03.2023; certificazione unica 2024 anno di imposta 2023 datata 16.03.2024 ed infine modello red 2023 afferente ai redditi dell'anno 2023 datato 10.12.2024. Tenuto conto della sopracitata documentazione per l'anno 2022 (certificazione unica 2023 afferente all'anno di imposta CP_ 2022 datata 16.03.2023) l' in conformità ai principi espressi dalla sopracitata sentenza, avrebbe dovuto iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato entro il 31/12/2024 così come nella specie e avvenuto. Ed invero l' con la nota del 15.11.2024 CP_1 comunica la rideterminazione della pensione sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2022
e con successiva nota del 9.12.2024 chiede la restituzione delle somme indebitamente percepite dal ricorrente.
Tempestiva è l'azione di verifica e recupero dell' , anche, per gli anni successivi, peraltro non CP_1 specificamente contestati dal ricorrente. CP_ Si osserva altresì che per l'anno 2021, così come correttamente rappresentato dall' in base all'art. 2 del D. L. 145/2023, il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024.
Nella specie l' ha formalizzato la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito in data CP_1 in data 9.12.2024 e quindi prima della scadenza del 31.12.2024. Ne consegue che in nessuna decadenza è incorso l' il quale ha correttamente richiesto la restituzione delle Controparte_2 somme indebitamente corrisposte.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento
3. Quanto alle spese di giudizio, vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. vista la dichiarazione resa da parte ricorrente (doc. dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4717/2025 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese
Catania, 2 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del dì 1 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4717 /2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...], il [...], c.f. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], 68 P, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Domenico Raffaele Addamo
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schiliro';
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 16.05.2025, ha premesso: di essere titolare di pensione Cat.
SO n. 003- 210020085073 dal 01/07/2011; che con note del 15/11/2024 e del 09/12/2024 l' ha CP_1 comunicato provvedimento di rideterminazione della pensione, specificando che la stessa era stata ricalcolata a far data dal 01/01/2022, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022, con un relativo debito maturato, a suo carico, di € 4.966,07. Ha eccepito la violazione del secondo comma dell'art.13 l.412/91 evidenziando che l' era incorso nella decadenza ivi prevista non avendo CP_1 provveduto a notificare l'indebita erogazione delle somme, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione. Ha precisato che i provvedimenti che hanno accertato il venir meno delle condizioni economiche per l'erogazione della prestazione in oggetto sono del 15/11/2024 e del
09/12/2024, mentre le somme richieste dall' , con esclusivo riferimento all'anno 2022, CP_1 riguardano periodi antecedenti. Pertanto, ritiene, che la somma che non dovrà restituire all' è CP_1 pari a € 1.617,72. Ha concluso chiedendo: Accertare e dichiarare che le somme di cui è causa non sono dovute dalla parte ricorrente all' (se non quelle eventualmente richieste entro il 31 CP_1 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione) e, conseguentemente, annullare il provvedimento di indebito. Condannare l' , in persona del l.r.p.t., alla restituzione alla parte CP_1 ricorrente di tutte le somme eventualmente trattenute a causa del suddetto provvedimento, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
4. Condannare l' , in persona del l.r.p.t., al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, come da ipotesi di compenso liquidabile allegato e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si è costituito, con memorie depositate il dì 08.10.2025, l' che ha, preliminarmente, precisato CP_1 che il ricorrente, non ha comunicato integralmente la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento nè all' nè all'Amministrazione finanziaria. Ha rappresentato che l'obbligo CP_1 dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 CP_1 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v.
Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass.
n. 18551 del 2017, su cui poi anche infra). Ha evidenziato che la legittimità dell'operato dell' CP_1
è rafforzata dalla previsione di cui all'art. 2 del D. L. 145/2023 in base alla quale, il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024. Ha eccepito che è onere del ricorrente fornire la prova della sussistenza di tutti i presupposti della propria pretesa. Ha richiamato l'art.35, co.8, d.l. n. 207/2008, conv. in legge n.
14/2009, e l'art. L'art.13, co.6, lett. c), d.l. n.78/2010, conv in legge n.122/2010, che ha inserito, nell'art.35 del d.l. n. 207/2008, il comma 10 bis. La novella del 2010, che rimette quindi agli enti previdenziali di fissare tempi e modalità di comunicazione dei dati reddituali, limita la platea degli obbligati a chi non effettua la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate e stabilisce una misura sanzionatoria più stringente rispetto al passato a carico di coloro che, non avendo presentato la dichiarazione dei redditi e richiesti dall' di comunicare la propria situazione reddituale, CP_1 omettano di comunicarla. Laddove, invece, i percettori delle prestazioni che presentano la dichiarazione dei redditi al Fisco non hanno obbligo di comunicazione all' , il quale ha piena CP_1 facoltà di accedere ai dati raccolti dall'Agenzia delle Entrate ed è quindi in grado di compiere le verifiche non appena le dichiarazioni siano state presentate. Ritiene che l'omessa comunicazione dei redditi, è dunque di per sé sola causa della legittima ripetizione dei ratei, alla luce della nuova disciplina. Ha concluso chiedendo: Dichiarare la legittimità degli indebiti contestati e rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande svolte dal ricorrente.
Con provvedimento del 21.10.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 01.12.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha eccepito, l'irripetibilità delle somme, per essere incorso l'istituto nella decadenza di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991 per l'esattezza ritiene irripetibili le somme relative all'anno
2022, riguardano periodi antecedenti.
Venendo ai motivi di ricorso e per quel che qui rileva si richiama quanto statuito in merito dalla
Suprema Corte (Sent. Sez. L Num. 13918/2021): “L'art.13 norma di interpretazione autentica dell'art.52 l. 88/89 al secondo comma prevede:“L' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Si è affermato, al riguardo, che "l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei CP_1 redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e quindi CP_1 alla sfera della non ripetibilità indicata dall'art. 52, comma 2, I. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13 I. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.
11. Ratto della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all' siano "immessi nei circuiti delle verifiche CP_1 contabili" (così ancora Corte Cost. cit.).
Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico.
12. Dunque, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo
(solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
13. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 10gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
14. Pertanto, per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
15. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
16. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
17. All'interno di tale articolato procedimento si colloca la previsione del comma 2 dell'art. 13 cit. secondo la quale l' < {...) provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente CP_1 pagato in eccedenza>. Il termine < recupero> non può essere inteso, come ha fatto la sentenza impugnata, nel senso che entro l'anno (civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all' , ma va inteso nel senso che entro CP_1 tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e CP_1 cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato. In questo senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità con la recente ordinanza n. 23031 del 2020. Una diversa interpretazione non appare coerente con l'iter procedimentalizzato che caratterizza la formazione degli atti di una pubblica amministrazione (quale è l' ) finendo per CP_1 affidare il prodursi dell'effetto impeditivo della decadenza ad un evento (l'effettivo recupero) che sta a valle dell'attività amministrativa e che risente inevitabilmente della condotta del soggetto obbligato.
Inoltre, qualora si accedesse a tale interpretazione, si finirebbe in modo paradossale per escludere la possibilità di rateizzare la restituzione dell'indebito che è posta nell'esclusivo interesse del pensionato, come peraltro avvenuto nel caso di specie ove l' ha comunicato che il recupero sarebbe avvenuto CP_1 mediante trattenute sulla pensione in trentasei rate decorrenti dal mese di agosto 2010.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al seguente principio : " L'art. 13, secondo comma, I. n.
412 del 1991, laddove prevede che l' provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto CP_1 eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve CP_1 formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato";
L' afferma che il ricorrente non ha provveduto a comunicare integralmente i suoi redditi né CP_1
CP_ all'amministrazione finanziaria né all' Invero nel provvedimento del 15.11.2024 si fa riferimento ai redditi comunicati dal ricorrente. Nella stessa, infatti, è dato leggere “la sua pensione n. SO n. 003-
210020085073 Cat. SO è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022. Inoltre, parte ricorrente ha prodotto: certificazione unica 2022 afferente all'anno di imposta 2021 datata 16.03.2022; certificazione unica 2023 afferente all'anno di imposta
2022 datata 16.03.2023; certificazione unica 2024 anno di imposta 2023 datata 16.03.2024 ed infine modello red 2023 afferente ai redditi dell'anno 2023 datato 10.12.2024. Tenuto conto della sopracitata documentazione per l'anno 2022 (certificazione unica 2023 afferente all'anno di imposta CP_ 2022 datata 16.03.2023) l' in conformità ai principi espressi dalla sopracitata sentenza, avrebbe dovuto iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato entro il 31/12/2024 così come nella specie e avvenuto. Ed invero l' con la nota del 15.11.2024 CP_1 comunica la rideterminazione della pensione sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2022
e con successiva nota del 9.12.2024 chiede la restituzione delle somme indebitamente percepite dal ricorrente.
Tempestiva è l'azione di verifica e recupero dell' , anche, per gli anni successivi, peraltro non CP_1 specificamente contestati dal ricorrente. CP_ Si osserva altresì che per l'anno 2021, così come correttamente rappresentato dall' in base all'art. 2 del D. L. 145/2023, il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024.
Nella specie l' ha formalizzato la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito in data CP_1 in data 9.12.2024 e quindi prima della scadenza del 31.12.2024. Ne consegue che in nessuna decadenza è incorso l' il quale ha correttamente richiesto la restituzione delle Controparte_2 somme indebitamente corrisposte.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento
3. Quanto alle spese di giudizio, vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. vista la dichiarazione resa da parte ricorrente (doc. dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4717/2025 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese
Catania, 2 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi