TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1804/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1804/2023 promossa da:
IL (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BOSCHIROLI MARTINO e dell'avv. PIGOLOTTI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in studio in VIA SOLFERINO, 28 BRESCIA presso il difensore avv. PIGOLOTTI
GIOVANNI
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIMASI Controparte_1 P.IVA_2
STEFANIA e dell'avv. IMBARDELLI FABIOLA, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 30 25122 BRESCIA presso i difensori avv. DIMASI STEFANIA e avv. IMBARDELLI
FABIOLA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_2
“Piaccia all'lll.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- preliminarmente si chiede al Tribunale, per i motivi illustrati, di valutare la sospensione del procedimento invitando le parti a disporre la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art.
185 e 117 Cpc.
1 - ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, comunque, revocarlo in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta, con prova di avvenuto pagamento;
- revocare e comunque dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto R.G. n.
14604/2022 - decreto ingiuntivo n. 5236/22 del 21/12/22 notificato in data 27/12/2022, perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa, in particolare per l'avvenuto pagamento prima della notifica del decreto opposto;
- respingere tutte le domande, eccezioni e deduzioni avversarie, - dichiarare la inesistenza, risultante per tabulas, del diritto di credito per cui è causa
- In subordine in via alternativa: accertare l'effettivo debito e/o saldo per le forniture per cui è causa
- In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi a prova diretta e contraria sulle circostanze eventualmente dedotte da controparte nonché prova per testi e interrogatorio formale sulle circostanze dedotte in narrativa che si articoleranno nei termini di rito.
Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed articolare mezzi istruttori, compresa CTU tecnico - contabile sui rapporti dare / avere
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa
Si insiste per il seguente capitolo di prova:
1) vero che il pagamento di quanto richiesto dalla è stato concordato e definito in CP_1
azienda conformemente agli assegni che si rammostrano
Si indicano a testi i signori:
- Sig. residente a [...]; Testimone_1
- Sig. di Ripalta Cremasca.” Testimone_2
Per Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo –contrariis reiectis- rigettare integralmente l'opposizione avversariamente proposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque, in ogni caso, condannare al pagamento in favore Parte_2
2 della delle somme di cui al provvedimento monitorio di cui è causa, Controparte_1
oltre agli interessi di cui al D.L. n. 231/02 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo.
Con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che questo
Ill.mo Tribunale riterrà di determinare, anche in via equitativa, e con vittoria di spese e del compenso professionale di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha convenuto in giudizio proponendo Parte_2 Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5236/2022 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 97.700,62 oltre interessi e spese di procedura, per l'asserito credito derivante da una serie di fatture emesse nell'anno 2021 per la fornitura di farina di mais.
Ha dedotto che la somma ingiunta non è dovuta in quanto il debito è stato estinto a mezzo di intervenuti assegni bancari e bonifici;
che l'opposta ha promosso il procedimento monitorio in malafede richiedendo il pagamento di fatture risalenti a due anni prima, eccependo altresì la prescrizione del vantato credito;
che le fatture non hanno efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ha pertanto concluso richiedendo, in via preliminare, la sospensione del procedimento, essendo pendente negoziazione assistita, invitando alla comparizione personale delle parti ex artt. 185 e 117 c.p.c., nonché il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, l'accertamento dell'effettivo debito e/o saldo per le forniture di cui è causa.
Costituendosi in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 rilevando che le forniture sono state pagate dall'opponente, seppur con notevoli ritardi, fino ad una fattura del febbraio 2021 (pagata parzialmente nel 2022), mentre le successive fatture sono rimaste impagate nonostante i solleciti;
che l'opponente non ha contestato né l'an né il quantum delle forniture di cui alle fatture azionate;
che gli assegni prodotti da controparte risalgono agli anni 2019 e 2020, facendo riferimento a pagamenti effettuati a saldo di fatture emesse in quegli anni e non a quelle azionate monitoriamente;
che le forniture e le fatture per cui è causa risalgono al 2021 ed è pacifico che i crediti commerciali si prescrivono in dieci anni;
che, oltre alle fatture,
3 sono stati prodotti i documenti di trasporto, non contestati dall'opponente, che consentono di ritenere provato il titolo del credito attivato in via monitoria. ha concluso richiedendo in via preliminare la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza in data 28.07.23 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.12.24.
Con istanze depositate in data 11.09.23 e 15.11.23 la parte opponente ha chiesto, a modifica dell'ordinanza del 28.07.23, la sospensione della provvisoria esecuzione per gravi motivi sopravvenuti e la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nonché la revoca della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanze in data 6.10.23 e
20.01.24, a conferma dell'ordinanza in data 28.07.23, sono state rigettate le predette istanze.
All'udienza del 12.12.24 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Preliminarmente deve essere confermato il rigetto dell'istanza di sospensione del presente procedimento, già rigettata con ordinanza in data 13.12.24, reiterata dalla parte opponente negli scritti conclusivi.
Come è noto, la sospensione del processo civile può essere disposta dal Giudice sono in limitate e ben precise ipotesi, legislativamente previste, che non ricorrono certamente nel caso di specie, ove l'opponente ha fondato la propria istanza sulla intervenuta declaratoria dello stato di calamità da parte delle autorità competenti.
Parimenti deve essere confermato il rigetto delle ulteriori istanze reiterate dalla parte opponente, in particolare di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ovvero di revoca ex art. 177 c.p.c. delle ordinanze emesse in corso di causa, dovendosi intendere qui richiamato il contenuto delle ordinanze già pronunciate ed essendo, in ogni caso, la presente sentenza destinata a pronunciare in via definitiva sulla efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
4 2. Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis, Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto varie fatture per l'importo complessivo di euro 97.700,62 oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, emesse per forniture di alimenti zootecnici.
Come è noto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Deve altresì rammentarsi che la parte ha l'onere di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
L'opponente non ha contestato la conclusione dei contratti né la ricezione della merce – peraltro confermata anche dalle sottoscrizioni apposte sulle fatture immediate prodotte dal ricorrente in sede monitoria, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte de – Parte_2
bensì ha contestato genericamente asseriti vizi della merce consegnata e ha sollevato eccezione di pagamento.
Sul punto deve osservarsi che tali contestazioni, oltre ad essere state formulate in modo del tutto generico, in ogni caso, sono risultate sfornite di alcun elemento probatorio e, dunque, di fondamento.
Quanto alla dedotta sussistenza di vizi nella merce fornita, basti osservarsi che la contestazione è rimasta del tutto generica e non è stata sostenuta da alcun riscontro.
5 Per ciò che concerne l'eccezione di avvenuto pagamento, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha allegato di avere estinto il credito azionato in sede monitoria da a mezzo di pagamenti con assegni bancari e bonifici;
a sostegno di tale Controparte_1 eccezione ha prodotto unicamente copia di assegni recanti date anteriori all'emissione delle fatture azionate in sede monitoria da molti dei quali, peraltro, recanti Controparte_1
firma per accettazione con puntuale imputazione a fatture del 2019. In tale sede ha altresì allegato di aver già “provveduto a versare a controparte adeguate somme nel passato”, rilevando le difficoltà di reperire la documentazione relativa ai pagamenti già effettuati, in considerazione del tempo trascorso.
All'udienza di prima comparizione e trattazione l'opponente ha prodotto ulteriore documentazione, asseritamente comprovante gli avvenuti pagamenti, costituita dagli estratti conto bancari della società opponente, per gli anni 2021-2022, poi prodotti telematicamente in data 20.07.23; a fronte di tale produzione, la convenuta opposta ha dedotto di avere già considerato tali pagamenti – atteso che tali bonifici sono stati tutti effettuati prima del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, considerato che l'ultimo risulta datato 24.10.22 – ai fini della determinazione dell'importo complessivamente richiesto in sede monitoria.
Sul punto deve osservarsi che, in effetti, la convenuta opposta, già nella comparsa di costituzione e risposta, aveva dedotto che aveva pagato le pregresse forniture, sempre con Parte_2
notevole ritardo, sino alla fattura n. 1239I/2021 emessa il 15.02.2021, che era stata pagata, solo parzialmente, nel mese di ottobre 2022, rilevando come successivamente non fosse più pervenuto alcun pagamento.
Ne consegue che alcuna prova di pagamento, relativamente al credito azionato in sede monitoria,
è stata fornita dalla opponente mediante la ulteriore produzione dei propri estratti conto bancari degli anni dal 2021 al mese di ottobre 2022.
Può peraltro osservarsi come la parte opponente paia contraddirsi laddove, da un lato, allega di avere estinto il credito a mezzo dei bonifici di cui agli estratti conti prodotti, e dall'altro ha formulato un capitolo di prova orale volto a chiedere conferma testimoniale che “il pagamento di quanto richiesto dalla è stato concordato e definito in azienda conformemente agli Parte_3 assegni che si rammostrano” e non, dunque, a mezzo di bonifici.
L'opponente ha contestato, inoltre, la valenza probatoria delle fatture, anche ritenendone l'inidoneità a provare la consegna;
sul punto basti rilevarsi che l'avvenuta consegna della merce –
6 peraltro nemmeno contestata in sé dall'opponente – risulta confermata dalle sottoscrizioni delle fatture immediate, che come già osservato non sono state disconosciute dall'opponente.
A tal proposito può richiamarsi il consolidato principio, espresso anche dalla Suprema Corte, secondo cui “nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Cass. n.
6502/1998).
Nel caso di specie, peraltro, la contestazione appare priva di pregio atteso che l'opponente non ha negato l'esistenza dei rapporti contrattuali, né la ricezione della merce, né la quantificazione dei corrispettivi esposti nelle fatture;
ne consegue che risultano nel concreto irrilevanti le deduzioni circa l'asserita inidoneità probatoria delle fatture.
Quanto alle deduzioni formulate dalla parte opponente nei propri scritti conclusivi, deve osservarsi che Il ha richiamato la sussistenza di ipotesi di impossibilità sopravvenuta Pt_2
della propria prestazione, ai sensi degli artt. 1463 e 1256 c.c.
A prescindere da ogni considerazione circa la novità di tali allegazioni, deve osservarsi che la parte non può giustificare il proprio inadempimento ab origine con deduzioni relative a fatti avvenuti a distanza di anni dalle forniture di cui è stato chiesto il pagamento in sede monitoria.
Analoghe considerazioni valgono per il richiamo, contenuto sempre negli scritti conclusivi, all'art. 1218 c.c., che si suppone – non risultando del tutto chiaro l'iter argomentativo dell'opponente – riferito al non aver potuto l'opponente adempiere per una situazione di impossibilità derivante da una causa ad esso non imputabile, ovvero la sopravvenuta (in corso di causa) allegata calamità naturale.
Sul punto deve osservarsi che tali profili non possono incidere nel merito del presente giudizio di cognizione - concernente l'accertamento del credito vantato da - ferma la Controparte_1 possibilità dell'opponente di accertare l'eventuale rilevanza di tali questioni in sede esecutiva.
Deve altresì ritenersi l'inammissibilità delle eccezioni formulate dall'opponente nella memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c., in particolare di “illegittimità costituzionale della pronuncia del Tribunale di Brescia che ha rifiutato e disatteso le norme imperative, primarie e di ordine pubblico sullo stato di calamità” e di “improcedibilità della presente controversia a
7 seguito di tutta la normativa emergenziale”, nemmeno chiaramente comprensibili in punto di diritto.
Non appare pertinente l'eccezione di “mutatio libelli e violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c.” sollevata dall'opponente nell'atto di citazione e poi riproposta, sotto altro profilo, nella memoria di replica depositata ex art. 190 c.p.c., considerato che essa risulta, in entrambi gli scritti difensivi, del tutto avulsa dal contesto processuale.
Né risulta fondata, infine, l'eccezione di prescrizione del credito, anch'essa formulata del tutto genericamente, in ogni caso destituita di fondamento alla luce della già richiamata scansione temporale.
Alla luce di quanto osservato deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva, infine, che la parte opponente ha reiterato le proprie istanze istruttorie, in particolare di prova orale. Sul punto, a conferma delle ordinanze emesse in corso di causa, deve essere ribadito il rigetto di tali istanze – già implicito nel provvedimento con cui è stato disposto il rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni – stante in ogni caso l'inammissibilità dell'istanza istruttoria di prova orale per testi formulata dall'opponente nell'atto di citazione (cap.
1), attesa la natura generica del predetto capitolo e, quanto all'istanza di ammettersi c.t.u. tecnico
- contabile sui rapporti di dare/avere tra le parti, attesa la superfluità di tale consulenza alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti e dei rispetti oneri probatori, non potendosi ammettere alcuna c.t.u. in via esplorativa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
8 Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (in particolare, assenza di fase istruttoria), le spese di lite sono liquidate a carico dell'opponente e in favore della Parte_2
convenuta opposta, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto richiesto nella nota spese redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c. dal procuratore della convenuta opposta, in ragione dei criteri poc'anzi richiamati, in complessivi euro 13.000,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si ritiene non doversi procedere a pronuncia ex art. 96 c.p.c., come sollecitata dall'opposta. Pur risultando la manifesta infondatezza della proposizione dell'opposizione, invero, deve osservarsi come i fatti emergenziali sopravvenuti nel corso del giudizio – pochi mesi dopo l'instaurazione della causa – abbiano verosimilmente inciso in modo determinante sulla capacità dell'opponente di far fronte alle proprie obbligazioni, impedendo la ricerca di possibili definizioni della controversia, non ritenendosi dunque di poter imputare a colpa grave la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_2
conferma il decreto ingiuntivo n. 5236/2022 emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia, decreto già dichiarato esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere la delle spese di lite, liquidate in Controparte_1
complessivi euro 13.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia il 31.03.2024
Il Giudice
dott. Laura Frata
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1804/2023 promossa da:
IL (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BOSCHIROLI MARTINO e dell'avv. PIGOLOTTI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in studio in VIA SOLFERINO, 28 BRESCIA presso il difensore avv. PIGOLOTTI
GIOVANNI
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIMASI Controparte_1 P.IVA_2
STEFANIA e dell'avv. IMBARDELLI FABIOLA, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 30 25122 BRESCIA presso i difensori avv. DIMASI STEFANIA e avv. IMBARDELLI
FABIOLA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_2
“Piaccia all'lll.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- preliminarmente si chiede al Tribunale, per i motivi illustrati, di valutare la sospensione del procedimento invitando le parti a disporre la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art.
185 e 117 Cpc.
1 - ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, comunque, revocarlo in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta, con prova di avvenuto pagamento;
- revocare e comunque dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto R.G. n.
14604/2022 - decreto ingiuntivo n. 5236/22 del 21/12/22 notificato in data 27/12/2022, perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa, in particolare per l'avvenuto pagamento prima della notifica del decreto opposto;
- respingere tutte le domande, eccezioni e deduzioni avversarie, - dichiarare la inesistenza, risultante per tabulas, del diritto di credito per cui è causa
- In subordine in via alternativa: accertare l'effettivo debito e/o saldo per le forniture per cui è causa
- In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi a prova diretta e contraria sulle circostanze eventualmente dedotte da controparte nonché prova per testi e interrogatorio formale sulle circostanze dedotte in narrativa che si articoleranno nei termini di rito.
Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed articolare mezzi istruttori, compresa CTU tecnico - contabile sui rapporti dare / avere
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa
Si insiste per il seguente capitolo di prova:
1) vero che il pagamento di quanto richiesto dalla è stato concordato e definito in CP_1
azienda conformemente agli assegni che si rammostrano
Si indicano a testi i signori:
- Sig. residente a [...]; Testimone_1
- Sig. di Ripalta Cremasca.” Testimone_2
Per Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo –contrariis reiectis- rigettare integralmente l'opposizione avversariamente proposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque, in ogni caso, condannare al pagamento in favore Parte_2
2 della delle somme di cui al provvedimento monitorio di cui è causa, Controparte_1
oltre agli interessi di cui al D.L. n. 231/02 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo.
Con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che questo
Ill.mo Tribunale riterrà di determinare, anche in via equitativa, e con vittoria di spese e del compenso professionale di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha convenuto in giudizio proponendo Parte_2 Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5236/2022 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 97.700,62 oltre interessi e spese di procedura, per l'asserito credito derivante da una serie di fatture emesse nell'anno 2021 per la fornitura di farina di mais.
Ha dedotto che la somma ingiunta non è dovuta in quanto il debito è stato estinto a mezzo di intervenuti assegni bancari e bonifici;
che l'opposta ha promosso il procedimento monitorio in malafede richiedendo il pagamento di fatture risalenti a due anni prima, eccependo altresì la prescrizione del vantato credito;
che le fatture non hanno efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ha pertanto concluso richiedendo, in via preliminare, la sospensione del procedimento, essendo pendente negoziazione assistita, invitando alla comparizione personale delle parti ex artt. 185 e 117 c.p.c., nonché il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, l'accertamento dell'effettivo debito e/o saldo per le forniture di cui è causa.
Costituendosi in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 rilevando che le forniture sono state pagate dall'opponente, seppur con notevoli ritardi, fino ad una fattura del febbraio 2021 (pagata parzialmente nel 2022), mentre le successive fatture sono rimaste impagate nonostante i solleciti;
che l'opponente non ha contestato né l'an né il quantum delle forniture di cui alle fatture azionate;
che gli assegni prodotti da controparte risalgono agli anni 2019 e 2020, facendo riferimento a pagamenti effettuati a saldo di fatture emesse in quegli anni e non a quelle azionate monitoriamente;
che le forniture e le fatture per cui è causa risalgono al 2021 ed è pacifico che i crediti commerciali si prescrivono in dieci anni;
che, oltre alle fatture,
3 sono stati prodotti i documenti di trasporto, non contestati dall'opponente, che consentono di ritenere provato il titolo del credito attivato in via monitoria. ha concluso richiedendo in via preliminare la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza in data 28.07.23 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.12.24.
Con istanze depositate in data 11.09.23 e 15.11.23 la parte opponente ha chiesto, a modifica dell'ordinanza del 28.07.23, la sospensione della provvisoria esecuzione per gravi motivi sopravvenuti e la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nonché la revoca della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanze in data 6.10.23 e
20.01.24, a conferma dell'ordinanza in data 28.07.23, sono state rigettate le predette istanze.
All'udienza del 12.12.24 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Preliminarmente deve essere confermato il rigetto dell'istanza di sospensione del presente procedimento, già rigettata con ordinanza in data 13.12.24, reiterata dalla parte opponente negli scritti conclusivi.
Come è noto, la sospensione del processo civile può essere disposta dal Giudice sono in limitate e ben precise ipotesi, legislativamente previste, che non ricorrono certamente nel caso di specie, ove l'opponente ha fondato la propria istanza sulla intervenuta declaratoria dello stato di calamità da parte delle autorità competenti.
Parimenti deve essere confermato il rigetto delle ulteriori istanze reiterate dalla parte opponente, in particolare di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ovvero di revoca ex art. 177 c.p.c. delle ordinanze emesse in corso di causa, dovendosi intendere qui richiamato il contenuto delle ordinanze già pronunciate ed essendo, in ogni caso, la presente sentenza destinata a pronunciare in via definitiva sulla efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
4 2. Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis, Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto varie fatture per l'importo complessivo di euro 97.700,62 oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, emesse per forniture di alimenti zootecnici.
Come è noto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Deve altresì rammentarsi che la parte ha l'onere di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
L'opponente non ha contestato la conclusione dei contratti né la ricezione della merce – peraltro confermata anche dalle sottoscrizioni apposte sulle fatture immediate prodotte dal ricorrente in sede monitoria, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte de – Parte_2
bensì ha contestato genericamente asseriti vizi della merce consegnata e ha sollevato eccezione di pagamento.
Sul punto deve osservarsi che tali contestazioni, oltre ad essere state formulate in modo del tutto generico, in ogni caso, sono risultate sfornite di alcun elemento probatorio e, dunque, di fondamento.
Quanto alla dedotta sussistenza di vizi nella merce fornita, basti osservarsi che la contestazione è rimasta del tutto generica e non è stata sostenuta da alcun riscontro.
5 Per ciò che concerne l'eccezione di avvenuto pagamento, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha allegato di avere estinto il credito azionato in sede monitoria da a mezzo di pagamenti con assegni bancari e bonifici;
a sostegno di tale Controparte_1 eccezione ha prodotto unicamente copia di assegni recanti date anteriori all'emissione delle fatture azionate in sede monitoria da molti dei quali, peraltro, recanti Controparte_1
firma per accettazione con puntuale imputazione a fatture del 2019. In tale sede ha altresì allegato di aver già “provveduto a versare a controparte adeguate somme nel passato”, rilevando le difficoltà di reperire la documentazione relativa ai pagamenti già effettuati, in considerazione del tempo trascorso.
All'udienza di prima comparizione e trattazione l'opponente ha prodotto ulteriore documentazione, asseritamente comprovante gli avvenuti pagamenti, costituita dagli estratti conto bancari della società opponente, per gli anni 2021-2022, poi prodotti telematicamente in data 20.07.23; a fronte di tale produzione, la convenuta opposta ha dedotto di avere già considerato tali pagamenti – atteso che tali bonifici sono stati tutti effettuati prima del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, considerato che l'ultimo risulta datato 24.10.22 – ai fini della determinazione dell'importo complessivamente richiesto in sede monitoria.
Sul punto deve osservarsi che, in effetti, la convenuta opposta, già nella comparsa di costituzione e risposta, aveva dedotto che aveva pagato le pregresse forniture, sempre con Parte_2
notevole ritardo, sino alla fattura n. 1239I/2021 emessa il 15.02.2021, che era stata pagata, solo parzialmente, nel mese di ottobre 2022, rilevando come successivamente non fosse più pervenuto alcun pagamento.
Ne consegue che alcuna prova di pagamento, relativamente al credito azionato in sede monitoria,
è stata fornita dalla opponente mediante la ulteriore produzione dei propri estratti conto bancari degli anni dal 2021 al mese di ottobre 2022.
Può peraltro osservarsi come la parte opponente paia contraddirsi laddove, da un lato, allega di avere estinto il credito a mezzo dei bonifici di cui agli estratti conti prodotti, e dall'altro ha formulato un capitolo di prova orale volto a chiedere conferma testimoniale che “il pagamento di quanto richiesto dalla è stato concordato e definito in azienda conformemente agli Parte_3 assegni che si rammostrano” e non, dunque, a mezzo di bonifici.
L'opponente ha contestato, inoltre, la valenza probatoria delle fatture, anche ritenendone l'inidoneità a provare la consegna;
sul punto basti rilevarsi che l'avvenuta consegna della merce –
6 peraltro nemmeno contestata in sé dall'opponente – risulta confermata dalle sottoscrizioni delle fatture immediate, che come già osservato non sono state disconosciute dall'opponente.
A tal proposito può richiamarsi il consolidato principio, espresso anche dalla Suprema Corte, secondo cui “nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Cass. n.
6502/1998).
Nel caso di specie, peraltro, la contestazione appare priva di pregio atteso che l'opponente non ha negato l'esistenza dei rapporti contrattuali, né la ricezione della merce, né la quantificazione dei corrispettivi esposti nelle fatture;
ne consegue che risultano nel concreto irrilevanti le deduzioni circa l'asserita inidoneità probatoria delle fatture.
Quanto alle deduzioni formulate dalla parte opponente nei propri scritti conclusivi, deve osservarsi che Il ha richiamato la sussistenza di ipotesi di impossibilità sopravvenuta Pt_2
della propria prestazione, ai sensi degli artt. 1463 e 1256 c.c.
A prescindere da ogni considerazione circa la novità di tali allegazioni, deve osservarsi che la parte non può giustificare il proprio inadempimento ab origine con deduzioni relative a fatti avvenuti a distanza di anni dalle forniture di cui è stato chiesto il pagamento in sede monitoria.
Analoghe considerazioni valgono per il richiamo, contenuto sempre negli scritti conclusivi, all'art. 1218 c.c., che si suppone – non risultando del tutto chiaro l'iter argomentativo dell'opponente – riferito al non aver potuto l'opponente adempiere per una situazione di impossibilità derivante da una causa ad esso non imputabile, ovvero la sopravvenuta (in corso di causa) allegata calamità naturale.
Sul punto deve osservarsi che tali profili non possono incidere nel merito del presente giudizio di cognizione - concernente l'accertamento del credito vantato da - ferma la Controparte_1 possibilità dell'opponente di accertare l'eventuale rilevanza di tali questioni in sede esecutiva.
Deve altresì ritenersi l'inammissibilità delle eccezioni formulate dall'opponente nella memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c., in particolare di “illegittimità costituzionale della pronuncia del Tribunale di Brescia che ha rifiutato e disatteso le norme imperative, primarie e di ordine pubblico sullo stato di calamità” e di “improcedibilità della presente controversia a
7 seguito di tutta la normativa emergenziale”, nemmeno chiaramente comprensibili in punto di diritto.
Non appare pertinente l'eccezione di “mutatio libelli e violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c.” sollevata dall'opponente nell'atto di citazione e poi riproposta, sotto altro profilo, nella memoria di replica depositata ex art. 190 c.p.c., considerato che essa risulta, in entrambi gli scritti difensivi, del tutto avulsa dal contesto processuale.
Né risulta fondata, infine, l'eccezione di prescrizione del credito, anch'essa formulata del tutto genericamente, in ogni caso destituita di fondamento alla luce della già richiamata scansione temporale.
Alla luce di quanto osservato deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva, infine, che la parte opponente ha reiterato le proprie istanze istruttorie, in particolare di prova orale. Sul punto, a conferma delle ordinanze emesse in corso di causa, deve essere ribadito il rigetto di tali istanze – già implicito nel provvedimento con cui è stato disposto il rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni – stante in ogni caso l'inammissibilità dell'istanza istruttoria di prova orale per testi formulata dall'opponente nell'atto di citazione (cap.
1), attesa la natura generica del predetto capitolo e, quanto all'istanza di ammettersi c.t.u. tecnico
- contabile sui rapporti di dare/avere tra le parti, attesa la superfluità di tale consulenza alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti e dei rispetti oneri probatori, non potendosi ammettere alcuna c.t.u. in via esplorativa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
8 Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (in particolare, assenza di fase istruttoria), le spese di lite sono liquidate a carico dell'opponente e in favore della Parte_2
convenuta opposta, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto richiesto nella nota spese redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c. dal procuratore della convenuta opposta, in ragione dei criteri poc'anzi richiamati, in complessivi euro 13.000,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si ritiene non doversi procedere a pronuncia ex art. 96 c.p.c., come sollecitata dall'opposta. Pur risultando la manifesta infondatezza della proposizione dell'opposizione, invero, deve osservarsi come i fatti emergenziali sopravvenuti nel corso del giudizio – pochi mesi dopo l'instaurazione della causa – abbiano verosimilmente inciso in modo determinante sulla capacità dell'opponente di far fronte alle proprie obbligazioni, impedendo la ricerca di possibili definizioni della controversia, non ritenendosi dunque di poter imputare a colpa grave la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_2
conferma il decreto ingiuntivo n. 5236/2022 emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia, decreto già dichiarato esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere la delle spese di lite, liquidate in Controparte_1
complessivi euro 13.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia il 31.03.2024
Il Giudice
dott. Laura Frata
9