Decreto cautelare 21 luglio 2021
Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Sentenza 16 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 13/09/2021, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2021
N. 00755/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2021, proposto da
Metersit s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi, Alvise Spinazzi e Flavia Degli Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agsm Aim s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Righetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Calle del Paradiso, San Polo 720;
Servizi a rete s.r.l. a socio unico, non costituita in giudizio
nei confronti
Sagemcom Italia s.p.a. non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- della comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto CIG Lotto 2 SAR 86658949F3 a favore della ditta Sagemcom Italia s.p.a., comunicato all’impresa ricorrente in data 21 giugno 2021;
- dell’avviso di indizione gara e della lettera di invito del 22 aprile 2021 prot. n. DA97 alla procedura negoziata, con pubblicazione di bando, ex art. 124 del D.lgs. n. 50 del 2016 avente ad oggetto <<fornitura di contatori elettronici gas metano G4 – lotto 2>>;
- del disciplinare di gara, del Capitolato di gara e della Specifica Tecnica;
- di tutti i verbali di gara, nessuno escluso, ivi espressamente compreso il verbale di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e l’allegato con i punteggi attribuiti dalla Commissione di gara in seduta riservata alle offerte tecniche;
- del provvedimento di nomina della Commissione di gara del 25 maggio 2021 a firma del Consigliere Delegato di AGSM AIM s.p.a.;
- delle note della stazione appaltante trasmesse in data 30 giugno 2021, con cui sono state respinte le richieste di riesame dei punteggi dell’impresa ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
nonché per la declaratoria
di inefficacia, anche retroattiva, del contratto qualora stipulato con la controinteressata;
e comunque per l’accertamento
del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e, per l’effetto, di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro nel contratto eventualmente già concluso;
e per la condanna
al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente, nella misura che sarà quantificata e ritenuta di giustizia in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agsm Aim s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Ritenuto, pur ad un sommario esame tipico della presente fase, che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare;
2. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso,
2.1 che la mancata indicazione, nel contesto dell’offerta tecnica, della certificazione del dispositivo di misurazione rispetto all’omologazione per il parametro “T”, corrispondente alla resistenza alle alte temperature, non risulta suscettibile di specificazione postuma, mediante l’integrazione degli atti di gara, alla stregua del principio, riaffermato anche da questo Tribunale (Sez. I, n. 649 del 2020), secondo cui l’istituto del soccorso istruttorio, conformemente a quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 2016, “ non trova applicazione alle mancanze, incompletezze ed irregolarità che riguardano l'offerta economica e l'offerta tecnica (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2020, n. 1008) ”;
2.2 che la certificazione prodotta a corredo dell’offerta tecnica (doc. 8 della stazione appaltante) non contiene alcun riferimento alla suddetta omologazione per il parametro “T”, mentre il relativo allegato definisce tale omologazione come meramente opzionale, sicché, anche a prescindere dalla pertinenza dell’allegato alla certificazione e al contenuto dell’offerta tecnica, il possesso della caratteristica di cui viene richiesta la valutazione, non avrebbe potuto essere univocamente accertato dalla commissione di gara sulla base del documento in questione;
2.3 che, in base alla lex specialis di gara, la dimostrazione della resistenza alle alte temperature del dispositivo offerto, necessaria per l’attribuzione del punteggio reclamato (3 punti in luogo dei 2 attribuiti in riferimento al criterio “ certificazione H3 eT ”), avrebbe potuto essere fornita esclusivamente mediante la produzione dei “ certificati di omologazione del prodotto ” (vd. art. 3 del disciplinare - criterio 8 dell’offerta tecnica), non essendo consentita, a differenza di quanto previsto dal disciplinare riguardo ad altre caratteristiche oggetto di valutazione (cfr. criteri 5, 6, 7, 9, 10 e 11) e diversamente da quanto sostanzialmente postulato dalla ricorrente, la mera autocertificazione di tale specifico requisito;
3. Considerato, per quel che attiene al secondo profilo di censura:
3.1 che la mancata produzione della documentazione prescritta in relazione alle caratteristiche delle batterie sostitutive oggetto del criterio 5 (obbligatoriamente corredata dalle “ specifiche tecniche con foto e dettaglio del connettore delle batterie non metrologiche utilizzabili a bordo dei misuratori in caso di sostituzione delle originali esistenti, tali per cui il misuratore mantenga tutte le sue certificazioni come da autocertificazione che il Fornitore dovrà produrre ”) impedisce la valutazione di tale elemento dell’offerta, non essendo stata comprovata, a prescindere dal numero delle batterie oggetto della fornitura, la presenza dei requisiti tecnici richiesti secondo le modalità prescritte dalla lex specialis di gara, risultando parimenti preclusa, per le ragioni poc’anzi ricordate, l’attivazione del soccorso istruttorio;
4. Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso:
4.1 che il prodotto fornito dalla controinteressata, come da questa dichiarato mediante autocertificazione, fornisce, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, il c.d. “ stato valvola ” alla prima interrogazione manuale dell’utente, presentando, sotto la dicitura “vol. base (VB)” la lettura del misuratore nel caso di “valvola aperta”, nonché, alternativamente, a seconda dello stato del dispositivo, le indicazioni corrispondenti al “caso valvola chiusa”, al “caso valvola chiusa & abilitata all’apertura” nonché, da ultimo, al “caso valvola in errore”;
4.2 che pertanto il punteggio corrispondente al criterio 11 (2 punti) risulta correttamente assegnato, poiché, come espressamente richiesto a tal fine dal disciplinare, “ il […] prodotto presenta lo stato della valvola alla prima interrogazione manuale da parte dell’utente (indifferentemente se descrittivo o tramite icona) ”;
5. Considerato, riguardo al quarto motivo, volto all’annullamento e quindi alla ripetizione dell’intera procedura di gara:
5.1 che la censura, tesa a contestare la lamentata mancanza di competenze specifiche in capo ai componenti della commissione di gara (ciò che si rifletterebbe sulla scelta dalla stazione appaltante, ritenuta priva di adeguata motivazione), appare inammissibilmente generica e in ogni caso infondata, non avendo la ricorrente offerto alcuna dimostrazione “ di come quel deficit conoscitivo possa negativamente impattare sulla valutazione della propria offerta ” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 668 del 2020), tenuto conto che nel caso di specie i criteri di attribuzione dei punteggi – in quanto corredati da meccanismi applicativi del tipo “ on/off ” - comportano un notevole ridimensionamento dei margini riservati all’apprezzamento tecnico, profilandone la tendenziale standardizzazione;
6. Ritenuto, per le considerazioni che precedono, di respingere l’istanza cautelare e di compensare le spese della presente fase, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche e fattuali manifestatesi nel procedimento esaminato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO