Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22246/2022
EPYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 09.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 22246/2022
TRA
,rapp.ta e difesa dall'avv. Arciuolo Salvatore ed Parte 1 C.F. C.F. 1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
'P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t., sig. C.F./P.IVA CP 1
[...]
) nato a [...], Stati Uniti di America il 24.3.1980, (C.F. CP_2 C.F. 2
residente a [...], elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della società, in Monte di Procida (NA) Via Panoramica IV Traversa,
3, 80070, PEC: Email 1
RESISTENTE CONTUMACE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 05.12.2022 la ricorrente esponeva: operante nel settore della ristorazione
-di aver lavorato alle dipendenze della convenuta CP 1 con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con oltre 15 dipendenti, senza soluzione di continuità dal 25.4.2018 al 25.6.2019, data in cui il rapporto cessava per effetto delle sue dimissioni per giusta causa;
· che nonostante fosse stata assunta con contratto di apprendistato professionalizzante (24 ore settimanali) finalizzato al conseguimento del livello 6S - CCNL Pubblici Esercizi, nell'intercorso e
Casoria, Via San Salvatore 2, gestito dalla convenuta;
- che nel corso del rapporto non aveva preso parte ad alcun percorso formativo, né tantomeno era stata mai affiancata da un tutor aziendale;
di aver prestato la sua attività lavorativa osservando gli orari prestabiliti dalla convenuta;
che, in particolare, osservava i seguenti turni: 10.00 - 16.00; 12.00 - 18.00, ovvero, 16.00 - 24.00,
-
dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo;
- che l'orario di lavoro osservato trovava riscontro negli scontrini presenza, timbrati al termine della prestazione lavorativa;
che le retribuzioni da ella percepite non venivano mai proporzionate alla quantità e qualità della prestazione resa;
- di non avere percepito alcune retribuzioni, mentre a fronte di alcune retribuzioni maturate, percepiva esclusivamente degli acconti, come documentato per tabulas, atteso che la stessa aveva ricevuto la retribuzione a mezzo bonifico bancario;
- che confrontando gli importi indicati nei cedolini paga con gli importi effettivamente percepiti dalla stessa, si evinceva che: a fronte dell'importo di € 801,00, maturato a titolo di retribuzione per la
-
mensilità di giugno 2018, percepiva solo € 600,00; - a fronte dell'importo di € 795,00, maturato a titolo di retribuzione per la mensilità di settembre 2018, percepiva solo € 600,00; a fronte
-
dell'importo di € 812,00, maturato a titolo di retribuzione per la mensilità di ottobre 2018, percepiva solo € 600,00; di non aver affatto percepito la retribuzione di novembre 2018, né le retribuzioni di aprile, maggio e giugno 2019;
- che con specifico riferimento a quest'ultima retribuzione, pur avendo regolarmente lavorato, non riceveva il corrispondente cedolino paga;
di avere sempre prestato lavoro straordinario, osservando un monte orario pari a n°30 ore settimanali;
- di non aver mai percepito alcuna maggiorazione a fronte delle ore di lavoro straordinario prestate;
- che nell'intercorso e cessato rapporto, di aver goduto di sole due settimane di ferie nel 2018 e di non aver mai richiesto e/o goduto i permessi maturati;
- che in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, non percepiva alcuna indennità sostitutiva in luogo delle ferie e dei permessi maturati e non goduti;
che stante l'inadempimento perdurante della convenuta, si vedeva costretta a rassegnare le
-
dimissioni per giusta causa;
- che nonostante le dimissioni per giusta causa, non percepiva l'indennità sostituiva del preavviso;
che in occasione della cessazione del rapporto, non riceveva il pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto;
- che non avendo la disponibilità di tutti cedolini paga, promuoveva un ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo dal Tribunale di Napoli, sez. lavoro, a titolo di acconto sulle differenze retributive maturate, una ingiunzione di pagamento - (Decreto Ingiuntivo n.1674/2020 del 15.12.2020) per le retribuzioni di novembre 2018 (€ 793,04), Aprile 2019 (€ 907,12) e Maggio 2019 (€ 901,68), nonché per il TFR maturato al 31.12.2018 (€ 443,68) per complessivi € 3.045,42;
- che nonostante la rituale diffida al pagamento delle differenze retributive maturate, la convenuta rimaneva inadempiente;
che tra le parti è intercorso sin dall'inizio un rapporto di lavoro subordinato, provato per tabulas dalla documentazione versata in atti (contratto di lavoro, cedolini paga);
- di aver sempre svolto, per l'intera durata del rapporto, in piena autonomia, le mansioni di Operatore
Pluriservizio di livello 6S CCNL Pubblici Esercizi - profilo e livello che avrebbe dovuto conseguire con il simulato contratto di apprendistato – e di essere stata addetta alla preparazione dei panini e al servizio clientela presso il centro Burger King di Casoria, Via San Salvatore 2, gestito dalla convenuta;
- di aver diritto, in considerazione delle mansioni svolte, all'inquadramento nella qualifica ordinaria di Operatore Pluriservizio prevista al livello 6S del CCNL Pubblici Esercizi, cui appartengono i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità;
-di non aver percepito l'ultima retribuzione di giugno 2019, per la quale non riceveva nemmeno il cedolino paga con indicate le competenze dovute;
- che la sua ultima retribuzione maturata, come da prospetto contabile depositato agli atti, ammontava ad € 753,56;
che tale importo veniva calcolato tenendo conto oltre che della paga base e della contingenza rapportate ai giorni di lavoro effettivo, anche delle prestazioni svolte nei giorni festivi, compresa la domenica, oltre che durante le ore notturne, applicando dunque le maggiorazioni del 10% per le prime e del 25% per le seconde, previste dalla contrattazione collettiva di settore;
- che a confluire nell'importo della retribuzione maturata, in ultimo, sono il bonus fiscale in misura fissa di € 80,00 (DL 66/2014) ed i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità di cui agli artt. 183
e 184 del CCNL di settore, ossia “una mensilità di retribuzione in occasione delle ricorrenze natalizie a titolo di tredicesima mensilità e una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno
(paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integra-tivi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati, a titolo di quattordicesima mensilità, da corrispondersi con la retribuzione del mese di luglio" corrisposti dalla convenuta in singoli ratei mensili di euro 54,08 per ciascuna delle mensilità aggiuntive;
- di aver maturato il diritto al pagamento delle differenze retributive a titolo di minimi conglobati paga base - lav. ordinario per complessivi € 5.037,93; di aver maturato il diritto al pagamento di € 337,33 per le fiere maturate e non godute, pari a n°
-
13,17 giorni;
di aver maturato, pertanto, il diritto al pagamento di € 419,61 a titolo di n° 64 ore di permessi
-
individuali maturati e non goduti, ed € 227,29 a titolo di n° 35 ore ex festività;
- di aver diritto, in luogo del preavviso, stante i motivi di cessazione del rapporto, al pagamento della relativa indennità sostitutiva, calcolata applicando la normale retribuzione percepita, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, rapporta al periodo di preavviso e di aver maturato a tale titolo € 444,83;
che in considerazione dell'intercorso e cessato rapporto, considerato l'acconto ricevuto, emergevano, dunque, differenze retributive pari a € 6.466,99.
Sulla base di tali permesse la ricorrente conveniva in giudizio l' CP 1 al fine di sentir: "a) previa declaratoria della nullità del contratto di apprendistato, accertare e dichia-rare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, ex art. 2094 cod. civ., senza soluzione di continuità dal 25.4.2018 al 25.6.2019, ovvero, per il diverso periodo che l'adito G.U. Vorrà accertare e dichiarare, con inquadramento nel livello 6S CCNL Pubblici Esercizi, Turismo Confcommercio;
b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle retribuzioni e delle differenze retributive maturate e non percepite nell'intercorso e cessato rapporto e per l'effetto, condannare parte convenuta CP 1 in persona del legale rappre-sentante p.t., al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 6.466,99 a ti-tolo di differenze lav. ordinario, indennità sostitutiva ferie, permessi, ex festività non goduti, e indennità sostitutiva del preavviso, ovvero, della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, per i titoli e le causali indicate analitica-mente nel riepilogo del prospetto contabile allegato al presente ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ. e art. 150 disp. att. cod. proc. civ. dalla data di maturazione dei rispettivi crediti, fino all'effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA, da liquidarsi con attribuzione al sottoscritto procuratore, anticipatario".
CP 1 all'udienza del Stante la regolarità della notifica, si è dichiara la contumacia di
03.03.2024. Espletata la prova testimoniale, disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione
Nel caso di specie la ricorrente lamenta la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante stipulato in data 24.04.2018 con la CP 1 e finalizzato al conseguimento del livello 6S, deducendo che nonostante l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante ( 24 ore settimanali), la ricorrente aveva sempre svolto in piena autonomia le mansioni di operatrice pluriservizio, addetta alla preparazione dei panini ed al servizio alla clientela presso il centro Burger
King sito in Casoria, Via San Salvatore 2 e che, nel corso del rapporto di lavoro, non aveva preso parte ad alcun percorso formativo, né tantomeno era stata mai affiancata da un tutor aziendale
Sul piano della ripartizione dell'onere della prova, è a carico del datore di lavoro l'onere della prova circa la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro di apprendistato (cfr. Cass. sez. lavoro 5378/18
e 15949/21); pertanto parte convenuta datoriale, processualmente onerata, nel restare contumace si
è sottratta dall'offrire prova liberatoria in suo favore ai sensi dell art 2697 cc (Cass. sez. un civ
13533 del 30.10.2001) e di conseguenza va dichiarata la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti del 24.04.2018 e l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 25.04.2018 al 25.06.2019.
Per quanto riguarda le richieste differenze sulla retribuzione ordinaria, indennità sostitutiva ferie, permessi, ex festività, lavoro notturno, domenicale e indennità sostitutiva del preavviso, si deve evidenziare che, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale) il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del
2017). La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.
Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza" (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 1 marzo 2021, n. 5560". "Il giudice, in effetti, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità
e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe"
(Cass. n. 1547 del 2015).
Nel caso di specie, per quanto riguarda le ferie e i permessi, in relazione alla prova del mancato godimento delle ferie (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza della Corte ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento" (tra le altre: Cass. Cassazione civile sez. lav. sent. 27/04/2015 n.
8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751). Orbene, nel caso de quo il ricorrente non ha assolto al suo onere probatorio poiché non ha allegato e provato di aver lavorato nei giorni di ferie, analogamente per i permessi. In proposito si rileva la totale assenza ovvero genericità di tali circostanze nel contenuto della narrazione della teste escussa Tes_1
[...] ascoltata all'udienza del 26.11.2024, che ha fatto anch'ella ricorso nei confronti della CP 1 ma le cui dichiarazioni nonostante la cautela valutativa - possono essere
-
,
considerate attendibili ( . ADR Non so se la sig. abbia o meno usufruito di ferie e Pt 1
...
permessi).
Per quanto riguarda il lavoro domenicale, notturno e festivo, la articolazione oraria della ricorrente così come emerge dal ricorso, era basata su turni e la teste ha riferito invece macroscopiche ore quotidiane di lavoro, neanche prospettate dalla ricorrente (cfr. atti) che nel ricorso non ha specificato l'articolazione del preteso lavoro straordinario, perciò le relative richieste sul punto vanno rigettate.
La società convenuta va invece condannata al pagamento delle differenze sulla retribuzione ordinaria e del TFR in quanto, restando contumace, non ha dato prova dell'avvenuto totale pagamento di quanto spettante alla ricorrente e del pagamento del TFR, tenendo conto anche di quanto già ricevuto dalla ricorrente a seguito di procedura monitoria (cfr. atti). Per quanto riguarda l'indennità per mancato preavviso è stata acquisita la prova - sia orale che documentale in merito alle modalità con le quali è cessato il rapporto ( con dimissioni), pertanto risulta provato la omessa concessione del termine di preavviso non lavorato (da parte del datore). Il teste escusso ha infatti riferito che "... ADR sia io che la sig. Pt 1 ci siamo dimesse perché non venivamo pagate", inoltre anche dall' CP_3 risultano le dimissioni della ricorrente per i mancati pagamenti, pertanto il datore di lavoro va condannata anche al pagamento dell'indennità per mancato preavviso.
Alla luce di tutto ciò il datore di lavoro convenuto va condannato al pagamento, secondo i conteggi da ultimo depositati da parte ricorrente e che si ritengono congrui, al netto di quanto già ricevuto a seguito di procedura monitoria, della somma di 593,58 Euro per differenze retribuzione diretta,
596,54 Euro per differenze 13°, 596,54 Euro per differenze 14°, 444,83 Euro per indennità per mancato preavviso e 558,59 Euro per TFR per un importo complessivo di 2790,08 Euro, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale, possono essere compensate per la metà mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti del 24.04.2018 e l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 25.04.2018 al 25.06.2019 e per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte ricorrente della somma di 2790,08 Euro (di cui
558,59 Euro a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
-rigetta per il resto
- condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che, compensate per la metà, si liquidano in 640 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 09.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia