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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/07/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 554/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 554/2022 trattenuta in decisione in data 3.7.2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Pisani
ATTORE contro
(P. IVA ), in persona del liquidatore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Scarcello
CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danno da ritardo
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio esponendo che: in data Parte_1 Controparte_1
29.01.2007 egli aveva trasferito alla convenuta, unitamente alla consorte , un terreno Persona_1 edificabile in Montalto Uffugo, Via Povarella, con accordo di dazione, in pagamento del prezzo, dei futuri beni immobili che la società avrebbe costruito nella misura del 28% dei volumi edificati;
insorta lite giudiziale, a seguito di accordo transattivo del 2.12.2016 la convenuta gli aveva trasferito, tra l'altro, locale commerciale PT particella 574, sub 3, di mq 110, il cui rogito avrebbe dovuto essere pagina 1 di 4 stipulato entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e garage al Foglio 60, particella 574 sub 19 e particella
579 sub 81 di mq 30 circa cadauno, il cui rogito doveva intervenire entro il 2 dicembre 2016, stabilendo altresì che i lavori di rifinitura degli immobili sarebbero stati ultimati a cura e spese di Controparte_1 entro il 30.03.2017 e che per il caso di ritardo la era tenuta a corrispondere a titolo di Controparte_1 penale la somma di € 0,34 per i locali commerciali ed € 0,17 per garage e cantine al mq per ogni giorno di ritardo, così parametrato avuto riguardo anche al valore del canone mensile di locazione attualmente praticato nel complesso residenziale;
per il locale commerciale identificato al Foglio 60, particella 574 sub 3 la stipula del rogito notarile era avvenuta solo in data 31.3.2017 e la consegna il successivo 20.6.2017; per locali garage, invece, la stipula del rogito era avvenuta nei tempi previsti ma la consegna era stata effettuata solo il 20.6.2017; vane erano state le richieste di risarcimento del danno da tardiva consegna, quantificabile in euro 9.880,00, pari al canone di locazione ottenibile per il periodo di ritardo, oltre alle spese per tributi locali dalla stipula degli atti notarili alla consegna pari ad euro 522,00.
Ha quindi chiesto: “Accertare il tardivo adempimento della convenuta Controparte_1 derivante dalla tardiva stipula del rogito notarile nonché dalla tardiva consegna del locale commerciale identificato al Foglio 60, particella 574 sub 3 del N.C.E.U. del Comune di Montalto
Uffugo e dei locali garage identificati al Foglio 60, particella 574 sub 19 e particella 579 sub 811, di
30 mq ciascuno del NCEU del Comune di Montalto Uffugo, e per l'effetto condannare la
[...]
al risarcimento del danno da ritardo quantificato in complessivi Euro Controparte_2
10.402,00, di cui euro 9.880,00 a titolo di canoni di locazione non percepiti ed euro 522,00 per spese sostenute e documentate a titolo di tributi locali corrisposti, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al soddisfo. - In subordine, accertato il tardivo adempimento della convenuta derivante dalla tardiva stipula del rogito notarile nonché Controparte_1 dalla tardiva consegna degli immobili descritti in narrativa, per l'effetto condannare la Controparte_1
alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia: - Condannare infine la
[...] convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari, e accessori come per legge.”
La società convenuta ha resistito alla domanda eccependo il difetto di legittimazione attiva del Pt_1 stante l'avvenuta donazione dei beni immobili oggetto di causa alla figlia in data 20.10.2021,
pagina 2 di 4 l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per violazione del divieto di bis in idem, per essere stata già proposta domanda giudiziale di risarcimento del danno per gli immobili di cui al Fg. 60, p.lla
574 Sub 19 e 81, la prescrizione del diritto di credito vantato;
ha quindi contestato la fondatezza della pretesa, stante l'avvenuta tempestiva consegna degli immobili.
Ha quindi chiesto: “Pregiudizialmente ed in rito… dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda attrice per divieto del ne bis in idem, per carenza di legittimazione attiva e per prescrizione, per i motivi sia di fatto che di diritto di cui in narrativa.” Nel merito … rigettare la domanda attrice in quanto infondata nel merito, per i motivi sia di fatto che di diritto ampiamente dedotti nella comparsa di costituzione”…. Con vittoria delle spese e competenze da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Espletata istruttoria e rimessa la causa in decisione, con ordinanza del 17.4.2025 è stata sollevata alle parti “la questione della ammissibilità della domanda di parte attrice per violazione del divieto di frazionamento del credito in relazione all'oggetto del giudizio n. 2190/2019, definito con sentenza n. 422/2023, considerato che le richieste risarcitorie formulate nei due procedimenti trovano titolo nel medesimo contratto e fondamento in condotte dilatorie dell'obbligata convenuta strettamente compenetrate e che l'autonoma e successiva spendita delle due istanze oggetto dei giudizi non appare giustificata” all'udienza del 3 luglio 2025 le parti hanno dichiarato di aderire al rilievo, salvo concludere autonomamente in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, di cui l'attore ha chiesto la compensazione e la convenuta la vittoria.
Confermato il rilievo di ingiustificato frazionamento del credito, cui, come detto, le parti hanno pienamente aderito, segue conforme pronuncia.
Le spese di giudizio possono essere compensate tenuto conto della natura ufficiosa del rilievo
(distinto dall'eccezione di violazione del divieto di bis in idem sollevata dalla convenuta) e delle questioni interpretative connesse alla disamina dell'atto transattivo e delle vicende successive nonché dei rapporti intercorrenti con gli altri giudizi civili pendenti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la domanda inammissibile e compensa le spese. pagina 3 di 4 Cosenza, 3 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 554/2022 trattenuta in decisione in data 3.7.2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Pisani
ATTORE contro
(P. IVA ), in persona del liquidatore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Scarcello
CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danno da ritardo
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio esponendo che: in data Parte_1 Controparte_1
29.01.2007 egli aveva trasferito alla convenuta, unitamente alla consorte , un terreno Persona_1 edificabile in Montalto Uffugo, Via Povarella, con accordo di dazione, in pagamento del prezzo, dei futuri beni immobili che la società avrebbe costruito nella misura del 28% dei volumi edificati;
insorta lite giudiziale, a seguito di accordo transattivo del 2.12.2016 la convenuta gli aveva trasferito, tra l'altro, locale commerciale PT particella 574, sub 3, di mq 110, il cui rogito avrebbe dovuto essere pagina 1 di 4 stipulato entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e garage al Foglio 60, particella 574 sub 19 e particella
579 sub 81 di mq 30 circa cadauno, il cui rogito doveva intervenire entro il 2 dicembre 2016, stabilendo altresì che i lavori di rifinitura degli immobili sarebbero stati ultimati a cura e spese di Controparte_1 entro il 30.03.2017 e che per il caso di ritardo la era tenuta a corrispondere a titolo di Controparte_1 penale la somma di € 0,34 per i locali commerciali ed € 0,17 per garage e cantine al mq per ogni giorno di ritardo, così parametrato avuto riguardo anche al valore del canone mensile di locazione attualmente praticato nel complesso residenziale;
per il locale commerciale identificato al Foglio 60, particella 574 sub 3 la stipula del rogito notarile era avvenuta solo in data 31.3.2017 e la consegna il successivo 20.6.2017; per locali garage, invece, la stipula del rogito era avvenuta nei tempi previsti ma la consegna era stata effettuata solo il 20.6.2017; vane erano state le richieste di risarcimento del danno da tardiva consegna, quantificabile in euro 9.880,00, pari al canone di locazione ottenibile per il periodo di ritardo, oltre alle spese per tributi locali dalla stipula degli atti notarili alla consegna pari ad euro 522,00.
Ha quindi chiesto: “Accertare il tardivo adempimento della convenuta Controparte_1 derivante dalla tardiva stipula del rogito notarile nonché dalla tardiva consegna del locale commerciale identificato al Foglio 60, particella 574 sub 3 del N.C.E.U. del Comune di Montalto
Uffugo e dei locali garage identificati al Foglio 60, particella 574 sub 19 e particella 579 sub 811, di
30 mq ciascuno del NCEU del Comune di Montalto Uffugo, e per l'effetto condannare la
[...]
al risarcimento del danno da ritardo quantificato in complessivi Euro Controparte_2
10.402,00, di cui euro 9.880,00 a titolo di canoni di locazione non percepiti ed euro 522,00 per spese sostenute e documentate a titolo di tributi locali corrisposti, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al soddisfo. - In subordine, accertato il tardivo adempimento della convenuta derivante dalla tardiva stipula del rogito notarile nonché Controparte_1 dalla tardiva consegna degli immobili descritti in narrativa, per l'effetto condannare la Controparte_1
alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia: - Condannare infine la
[...] convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari, e accessori come per legge.”
La società convenuta ha resistito alla domanda eccependo il difetto di legittimazione attiva del Pt_1 stante l'avvenuta donazione dei beni immobili oggetto di causa alla figlia in data 20.10.2021,
pagina 2 di 4 l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per violazione del divieto di bis in idem, per essere stata già proposta domanda giudiziale di risarcimento del danno per gli immobili di cui al Fg. 60, p.lla
574 Sub 19 e 81, la prescrizione del diritto di credito vantato;
ha quindi contestato la fondatezza della pretesa, stante l'avvenuta tempestiva consegna degli immobili.
Ha quindi chiesto: “Pregiudizialmente ed in rito… dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda attrice per divieto del ne bis in idem, per carenza di legittimazione attiva e per prescrizione, per i motivi sia di fatto che di diritto di cui in narrativa.” Nel merito … rigettare la domanda attrice in quanto infondata nel merito, per i motivi sia di fatto che di diritto ampiamente dedotti nella comparsa di costituzione”…. Con vittoria delle spese e competenze da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Espletata istruttoria e rimessa la causa in decisione, con ordinanza del 17.4.2025 è stata sollevata alle parti “la questione della ammissibilità della domanda di parte attrice per violazione del divieto di frazionamento del credito in relazione all'oggetto del giudizio n. 2190/2019, definito con sentenza n. 422/2023, considerato che le richieste risarcitorie formulate nei due procedimenti trovano titolo nel medesimo contratto e fondamento in condotte dilatorie dell'obbligata convenuta strettamente compenetrate e che l'autonoma e successiva spendita delle due istanze oggetto dei giudizi non appare giustificata” all'udienza del 3 luglio 2025 le parti hanno dichiarato di aderire al rilievo, salvo concludere autonomamente in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, di cui l'attore ha chiesto la compensazione e la convenuta la vittoria.
Confermato il rilievo di ingiustificato frazionamento del credito, cui, come detto, le parti hanno pienamente aderito, segue conforme pronuncia.
Le spese di giudizio possono essere compensate tenuto conto della natura ufficiosa del rilievo
(distinto dall'eccezione di violazione del divieto di bis in idem sollevata dalla convenuta) e delle questioni interpretative connesse alla disamina dell'atto transattivo e delle vicende successive nonché dei rapporti intercorrenti con gli altri giudizi civili pendenti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la domanda inammissibile e compensa le spese. pagina 3 di 4 Cosenza, 3 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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