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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/09/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 09.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2274/2023 R.G.,
tra in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Scotti e dall'abogado Salvatore Francesco Antonio
Bava
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.10.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva: di svolgere, attraverso i propri collaboratori, l'attività di promuovere le donazioni a delle onlus e alla Croce Rossa insieme alla conclusione di contratti di sponsorizzazione e vendita di spazi
Pubblicitari, anche tramite video riprese su pubblicazioni edite dalla medesima;
di aver sottoscritto in data 06.04.2023, nell'ambito della propria attività e in qualità di preponente, un contratto di collaborazione continuativa con il sig. , che si impegnava Controparte_1
a svolgere il suo incarico nella zona della Provincia di Catanzaro secondo le indicazioni ricevute;
che contrariamente agli impegni contrattualmente assunti, il sig. si rendeva CP_1 totalmente inadempiente alle condizioni contrattuali, omettendo qualsivoglia attività lavorativa, senza presentare alcun report e/o resoconto settimanale valido, in assenza di
1 qualsiasi giustificazione a tale condotta;
che in conseguenza di tale contegno, la ricorrente, mediante comunicazioni e-mail, sollecitava il collaboratore ad adempiere;
che nel mese di maggio 2023 lo stesso collaboratore si rendeva totalmente irreperibile nei confronti della società preponente;
che il predetto recesso di fatto operava con effetto immediato, senza giusta causa e senza provvedere ad adempiere all'obbligazione di prestare i 30 giorni di preavviso previsti dal contratto;
che la lettera di diffida e messa in mora del 26.07.2025 veniva rifiutata dal sig. ; che la condotta inadempiente del collaboratore le causava un danno CP_1
e disagi organizzativi, essendosi trovata improvvisamente priva dell'unico agente incaricato ad operare nella zona di Catanzaro;
di avere pertanto diritto a richiedere a titolo di penale o di indennità sostitutiva la somma di € 3.000,00, così come previsto dall'art. 10, comma 3 del contratto di collaborazione, ovvero corrispondente all'inadempimento lavorativo per il periodo di mancato preavviso (di 30 giorni) moltiplicato per la penale di 100 euro al giorno.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare l'inadempimento contrattuale del
Sig. ex art 1746 c.c.; - Accertare l'esercizio del recesso dal contratto di lavoro senza giusta Controparte_1 causa e senza preavviso da parte del Sig. ex art 1750 c.c.; E PER EFFETTO Controparte_1 condannare il Sig. al risarcimento del danno in favore della società Controparte_1 [...] ella misura ritenuta di giustizia e alla corresponsione dell'indennità sostitutiva Parte_1 ex art 1751 cc, per l'importo quantificato forfettariamente in € 3.000,00 o nella somma maggiore o minore che codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali al saldo effettivo..”.
Instaurato il contraddittorio, il sig. rimaneva contumace. Controparte_1
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
Occorre anzitutto rilevare che, al di là della denominazione utilizzata dalle parti, tra le stesse non è intercorso un contratto di collaborazione continuativa, bensì un contratto che va qualificato come contratto di agenzia.
Ed invero, i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo, con quest'ultimo, una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo (cfr. Cass. 30852/2021). 2 Nel caso di specie, le predette caratteristiche emergono chiaramente dall'accordo sottoscritto dalle parti, ove è previsto l'obbligo del collaboratore di promuovere donazioni alle Onlus e alle Croce Rossa, unitamente alla conclusione di contratti di sponsorizzazione e vendita di spazi pubblicitari in maniera continuativa e nella zona di Catanzaro, secondo le indicazioni impartite dalla preponente.
Ciò posto, ritiene il giudicante che la clausola di cui al punto 10 del contratto di agenzia, invocato dalla ricorrente a sostegno della domanda, debba ritenersi nulla in considerazione della disparità prevista dalle parti in materia di recesso.
Difatti, “In tema di contratto di agenzia, l'art. 1750, comma 4, c.c., nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale che, in quanto eccessivamente onerosa, incida in maniera significativa sulla normale facoltà di recedere di una delle parti, limitandola fortemente (cfr. Cass. 24478/2021).
Applicando tale principio al caso di specie, la clausola di cui al punto 10 dell'accordo (il quale prevede che “a3).Il presente incarico si intende a tempo indeterminato. B3) Il rapporto può essere sciolto in qualsiasi momento nei termini di preavviso stabiliti dalla legge di 30 giorni se il rapporto lavorativo fosse fino a 1 anno, 60 giorni se fosse fino a 2 anni e 90 giorni se fosse superiore a 2 anni. c3) durante il periodo lavorativo e in quello di preavviso il collaboratore è tenuto a prestare la propria opera per il regolare svolgimento del mandato, compreso il lavoro di contatto dei comuni, come previsto dal punto 4) salvo pagare un risarcimento del danno alla proponente pari a 100 euro per ogni giornata lavorativa calcolata dalla data di stipula del presente mandato per il tutto il periodo considerato di inadempimento contrattuale”), deve ritenersi nulla perché in frode alla legge ex art. 1344 c.c.
La previsione del pagamento di una penale solo a carico dell'agente, infatti, oltre ad essere eccessivamente onerosa, rende particolarmente gravosa per quest'ultimo la possibilità di liberarsi dal vincolo contrattuale ed elude il principio imperativo della parità delle parti in materia di recesso.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il pagamento di una penale (previsto dal contratto nelle ipotesi di recesso) non è applicabile al dedotto inadempimento dell'obbligo di rendicontazione di cui ai punti 4 lett. e) e 7 del contratto - peraltro neppure specificamente individuato nel suo contenuto - che sarebbe eventualmente risarcibile ai sensi dell'art. 1218
c.c.. Nel caso in esame manca, tuttavia, una specifica domanda formulata a sensi della
3 predetta disciplina, oltre alla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio subito dalla ricorrente (cfr. Tribunale di Palermo, Sez. Lav. sentenza n. 3176/2022).
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Catanzaro, li 09.09.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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