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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7312 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 15.10.2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 17232 ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Alessandro PETRILLO, presso il quale è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe, in virtù di procura generale alle liti, convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2024, la ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver presentato 15.09.2023 domanda all' per il riconoscimento della prestazione CP_1 assistenziale dell'assegno sociale;
che l ha rigettato la domanda sul presupposto che CP_1
“non risulta comprovata la sussistenza dello stato di bisogno economico in quanto la SV ha volontariamente rinunciato all'assegno di mantenimento”; che anche la domanda successivamente presentata in data 08.04.2024 per conseguire lo stesso beneficio è stata rigetta dall' in base alla medesima motivazione con cui aveva respinto la prima istanza. CP_1
Tanto premesso, rappresentando di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per la fruizione del beneficio economico, ha concluso chiedendo di “accertare il diritto della ricorrente all'assegno sociale a far data dalla domanda amministrativa del 15.09.2023 o da quella successiva dell'08.04.2024 o da quella diversa che verrà individuata in corso di causa;
condannare l al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno sociale dalla CP_1 data che verrà individuata in corso di causa.” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 chiedendo l'integrale rigetto.
In particolare, ha evidenziato che il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza del requisito dello stato di bisogno, facendo altresì rilevare l'illegittimità della condotta derivante dalla rinuncia all'assegno di mantenimento già in godimento il giorno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno sociale.
*****
L'art. 3, comma 6, l. 335/1995 sancisce: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni ( dato anagrafico progressivamente elevato n.d.e.) e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato «assegno sociale»...”.
La prestazione è soggetta alla verifica di limiti reddituali;
in particolare, se il richiedente non è coniugato o è legalmente separato, il reddito personale non deve superare un determinato limite, da raddoppiare, invece, in caso di ricorrente coniugato.
In punto di fatto va evidenziato che la ricorrente ha presentato in due date diverse domanda finalizzate all'erogazione dell'assegno sociale (l' ne menziona anche una CP_1 terza, che non ha avuto esito positivo per carenza di documentazione richiesta e non integrata dalla parte).
L' ha pertanto dedotto che l'istante non versa in 'stato di bisogno' dal momento che CP_1 la ricorrente ha rinunciato ad essere mantenuto dall'ex coniuge titolare di reddito con dichiarazione sottoscritta resa il giorno precedente alla data in cui è stata presentata la seconda domanda amministrativa. Ed infatti è stata versata in atti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dalla ricorrente i data 14.9.2023 in cui la predetta ha dichiarato di aver rinunciato all'assegno di mantenimento dal giorno in cui la figlia ha raggiunto la maggiore età ( cfr memoria e docc versata agli atti). Per_1 CP_1
Va ancora evidenziato che l'assegno di mantenimento in questione è quello, pari a due milioni di lire, destinato alla ricorrente e alla figlia, all'epoca minorenne (13 anni per come si legge nel verbale di comparizione dei coniugi ) fissato in sede di separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del Tribunale di Napoli in data
12.2.1997. La Suprema Corte con la sentenza n. 14513/ 2020 ( cui hanno fatto seguito le conformi n. 24954/2021; n. 21573/2023; , in particolare, ha escluso la sussistenza di un obbligo legale a carico del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ciò in quanto la disciplina legale non contiene alcuna indicazione in tale direzione, dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale ”…Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell' ). Ma soprattutto perché le CP_1 situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.).
Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela…la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro
Paese…”
In definitiva la legge, per garantire il diritto ex art.38 Cost. al c.d. minimo vitale degli anziani in stato di bisogno, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto ( cfr Cass. n. 6570/2010).
E' pur vero che resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò «per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina» (Cass. nr. 24955 cit., in motivazione).
Nella fattispecie in esame in cui il vincolo coniugale è stato sciolto nel 1997, la ricorrente ha affermato la sussistenza del suo stato di bisogno in ragione della rinuncia all'assegno divorzile, riconosciutole negli accordi presi con l'ex coniuge in sede di separazione consensuale, dal momento in cui la figlia, all'epoca della separazione tredicenne ( anno di nascita 1984), ha raggiunto la maggiore età, ossia nel 2002.
Una siffatta affermazione tuttavia è riconducibile unicamente alla dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e quindi dalla stessa parte interessata, la quale non ha prodotto alcuna altra documentazione, né ha chiesto di provare in altro modo la circostanza, che pertanto resta una mera prospettazione della parte, insufficiente a provare che la condizione reddituale di cui si controverte non derivi invece da un comportamento finalizzato a profittare della pubblica assistenza, dal momento in cui è stato raggiunto il requisito anagrafico richiesto dalla legge, tenuto conto altresì del fatto che l'importo dell'assegno divorzile risulta fissato nell'acordo tanto nell'interesse della figlia, all'epoca minorenne, che dell'ex coniuge ( attuale ricorrente)
Il ricorso pertanto va rigettato
La ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art 152 dis att cpc
( cfr dichiarazione in atti)
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso b) dichiara la ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio
Napoli, 15.10.2025
Il giudice del lavoro
( dott.ssa A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 15.10.2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 17232 ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Alessandro PETRILLO, presso il quale è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe, in virtù di procura generale alle liti, convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2024, la ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver presentato 15.09.2023 domanda all' per il riconoscimento della prestazione CP_1 assistenziale dell'assegno sociale;
che l ha rigettato la domanda sul presupposto che CP_1
“non risulta comprovata la sussistenza dello stato di bisogno economico in quanto la SV ha volontariamente rinunciato all'assegno di mantenimento”; che anche la domanda successivamente presentata in data 08.04.2024 per conseguire lo stesso beneficio è stata rigetta dall' in base alla medesima motivazione con cui aveva respinto la prima istanza. CP_1
Tanto premesso, rappresentando di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per la fruizione del beneficio economico, ha concluso chiedendo di “accertare il diritto della ricorrente all'assegno sociale a far data dalla domanda amministrativa del 15.09.2023 o da quella successiva dell'08.04.2024 o da quella diversa che verrà individuata in corso di causa;
condannare l al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno sociale dalla CP_1 data che verrà individuata in corso di causa.” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 chiedendo l'integrale rigetto.
In particolare, ha evidenziato che il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza del requisito dello stato di bisogno, facendo altresì rilevare l'illegittimità della condotta derivante dalla rinuncia all'assegno di mantenimento già in godimento il giorno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno sociale.
*****
L'art. 3, comma 6, l. 335/1995 sancisce: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni ( dato anagrafico progressivamente elevato n.d.e.) e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato «assegno sociale»...”.
La prestazione è soggetta alla verifica di limiti reddituali;
in particolare, se il richiedente non è coniugato o è legalmente separato, il reddito personale non deve superare un determinato limite, da raddoppiare, invece, in caso di ricorrente coniugato.
In punto di fatto va evidenziato che la ricorrente ha presentato in due date diverse domanda finalizzate all'erogazione dell'assegno sociale (l' ne menziona anche una CP_1 terza, che non ha avuto esito positivo per carenza di documentazione richiesta e non integrata dalla parte).
L' ha pertanto dedotto che l'istante non versa in 'stato di bisogno' dal momento che CP_1 la ricorrente ha rinunciato ad essere mantenuto dall'ex coniuge titolare di reddito con dichiarazione sottoscritta resa il giorno precedente alla data in cui è stata presentata la seconda domanda amministrativa. Ed infatti è stata versata in atti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dalla ricorrente i data 14.9.2023 in cui la predetta ha dichiarato di aver rinunciato all'assegno di mantenimento dal giorno in cui la figlia ha raggiunto la maggiore età ( cfr memoria e docc versata agli atti). Per_1 CP_1
Va ancora evidenziato che l'assegno di mantenimento in questione è quello, pari a due milioni di lire, destinato alla ricorrente e alla figlia, all'epoca minorenne (13 anni per come si legge nel verbale di comparizione dei coniugi ) fissato in sede di separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del Tribunale di Napoli in data
12.2.1997. La Suprema Corte con la sentenza n. 14513/ 2020 ( cui hanno fatto seguito le conformi n. 24954/2021; n. 21573/2023; , in particolare, ha escluso la sussistenza di un obbligo legale a carico del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ciò in quanto la disciplina legale non contiene alcuna indicazione in tale direzione, dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale ”…Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell' ). Ma soprattutto perché le CP_1 situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.).
Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela…la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro
Paese…”
In definitiva la legge, per garantire il diritto ex art.38 Cost. al c.d. minimo vitale degli anziani in stato di bisogno, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto ( cfr Cass. n. 6570/2010).
E' pur vero che resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò «per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina» (Cass. nr. 24955 cit., in motivazione).
Nella fattispecie in esame in cui il vincolo coniugale è stato sciolto nel 1997, la ricorrente ha affermato la sussistenza del suo stato di bisogno in ragione della rinuncia all'assegno divorzile, riconosciutole negli accordi presi con l'ex coniuge in sede di separazione consensuale, dal momento in cui la figlia, all'epoca della separazione tredicenne ( anno di nascita 1984), ha raggiunto la maggiore età, ossia nel 2002.
Una siffatta affermazione tuttavia è riconducibile unicamente alla dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e quindi dalla stessa parte interessata, la quale non ha prodotto alcuna altra documentazione, né ha chiesto di provare in altro modo la circostanza, che pertanto resta una mera prospettazione della parte, insufficiente a provare che la condizione reddituale di cui si controverte non derivi invece da un comportamento finalizzato a profittare della pubblica assistenza, dal momento in cui è stato raggiunto il requisito anagrafico richiesto dalla legge, tenuto conto altresì del fatto che l'importo dell'assegno divorzile risulta fissato nell'acordo tanto nell'interesse della figlia, all'epoca minorenne, che dell'ex coniuge ( attuale ricorrente)
Il ricorso pertanto va rigettato
La ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art 152 dis att cpc
( cfr dichiarazione in atti)
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso b) dichiara la ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio
Napoli, 15.10.2025
Il giudice del lavoro
( dott.ssa A. Bonfiglio)