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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1829/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Fontana Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Bontempo e Giovanna Maugeri CP_1
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 843/2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) Parte_1 CP_1
aveva lavorato dal 1978 al 1989 come operaio presso la ditta Biondi Antonio, in seguito, fino al 2018 presso un distributore di benzina e dal 06/11/2018 come assistente scolastico;
2) aveva sempre svolto mansioni che comportavano: il sollevamento di tralicci di ghisa, che pesavano 50 kg, per la verifica della giacenza del carburante, per 2/3 volte al giorno;
il riempimento delle taniche di carburante;
lo svuotamento dei cassoni dell'immondizia con estrazione di buste di peso fino a 20 Kg con seguente svuotamento nei contenitori preposti;
tali attività erano svolte fino alle ore 20:00 per sei giorni a settimana e con qualsiasi condizione climatica in quanto il lavoro era effettuato all'esterno; 3) dall'esposizione a posture incongrue e microclima era derivata la malattia professionale della spondilodiscopatia lombare con interessamento radicolare;
4) aveva inutilmente richiesto all' il riconoscimento della predetta malattia professionale e la liquidazione della relativa CP_1
prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico del 12%, come da consulenza di parte.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della prestazione CP_2
dovuta, nella misura accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Il Tribunale, assunta prova orale ed espletata c.t.u. medico-legale, ha così deciso: “ 1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto”. CP_2
2.Proponeva gravame il lamentando l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. Pt_1
Resisteva l'appellato.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
Il Tribunale ha così motivato: “Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del C.T.U..
Nello specifico, la Consulenza medica espletata sulla persona del ricorrente ha escluso l'origine tecnopatica della patologia dallo stesso riportata in quanto “la condizione patologica patita dal Sig.
ovverosia protrusioni discali multiple (L2.L3, L3-L4 e L4-L5) in spondilodiscoartrosi Pt_1
lombare con segni di sofferenza radicolare L5-S1 sin. non sia in nesso di causalità materiale con
l'attività lavorativa svolta, essendo altresì correlata a processo artrosico degenerativo intrinseco all'individuo”.
Il CTU ha ulteriormente ribadito, in replica alle osservazioni pervenute dalla parte ricorrente, come
“il quadro clinico presentato dal ricorrente ovverosia “protrusioni discali multiple (L2.L3, L3-L4 e
L4-L5) in spondilodiscoartrosi lombare con segni di sofferenza radicolare L5-S1 sin” non è riconducibile all'attività lavorativa svolta dal predetto, atteso che quest'ultima non soddisfa i fattori di rischio per il sovraccarico biomeccanico della colonna intensi come carenza di periodi di recupero, frequenza di azione, applicazione di forza;
assunzione di posture incongrue ecc. Infatti, tenuto conto delle mansioni ricoperte dal Sig. , si ritiene che le menomazioni presentate Pt_1 dal ricorrente risultano compatibili con processo artrosico degenerativo intrinseco all'individuo”.
Ciò posto, l'appellante si duole, in primo luogo, che le argomentazioni espresse dal giudice di prime cure siano incoerenti con le risultanze istruttorie e, in particolare, con le prove testimoniali espletate. All'udienza del 08.02.2023 innanzi al Tribunale veniva escusso il teste di parte ricorrente Tes_1
il quale riferiva: “conosco il ricorrente, so che lavorava presso un distributore di benzina,
[...]
a Tecchiena di Alatri. Era addetto al rifornimento di benzina e quando bisognava riempire i serbatoi del carburante, alzava i tombini, che erano pesanti, e inseriva i tubi per il passaggio del carburante, che erano anch'essi pesanti. L'ho visto anche trasportare contenitori con i rifiuti, lo vedevo tutti i giorni perché passavo lì davanti per andare al lavoro a Frosinone. Lavorava per l'intera giornata mattina e pomeriggio. So che ha lavorato molti anni nel distributore, io l'ho visto per i tutti 24 anni di mio lavoro a Frosinone. Lo vedevo quando passavo lì davanti o anche quando mi fermavo al bar del distributore o a fare benzina”; ancora il teste dichiarava: “Conosco il ricorrente Testimone_2
da circa 15 anni perché sua figlia è una mia cara amica, io sono estetista;
lui aveva un distributore
i carburante di sua proprietà ed io andavo spesso a fare rifornimento e siccome c'era anche un bar mi fermavo spesso se c'era sua figlia. Il distributore era sempre aperto, quando ero lì l'ho visto pulire, spostare taniche, riempire taniche, sollevare dei tombini, svuotare cassonetti di immondizia, lavorava lì da solo. …“Credo fosse aperto anche la domenica. Io mi fermavo per mezz'ora o quaranta minuti, mi sedevo al bar che era nello stesso parcheggio del distributore”.
Dunque dalla suddette deposizioni emerge senz'altro la prova della natura delle mansioni lavorative svolte dall'appellante e della potenziale esposizione al rischio-come prospettata nel ricorso di primo grado- che, però, ex se è inidonea ad inficiare le conclusioni della c.t.u. di primo grado espletata all'esito della prova testimoniale sulla base del materiale istruttorio raccolto e negative quanto alla sussistenza del nesso causale con la patologia sofferta dall'odierno appellante.
Inoltre il ctu nominato dal Tribunale ha risposto in modo esauriente alle critiche mosse dal ctp di parte e riproposte nel grado senza che sia stato espressamente censurata la motivazione Pt_1 espressa in ultimo dal primo e recepita dal giudice di prime cure ovvero “il quadro clinico presentato dal ricorrente ovverosia “protrusioni discali multiple (L2.L3, L3-L4 e L4-L5) in spondilodiscoartrosi lombare con segni di sofferenza radicolare L5-S1 sin” non è riconducibile all'attività lavorativa svolta dal predetto, atteso che quest'ultima non soddisfa i fattori di rischio per il sovraccarico biomeccanico della colonna intensi come carenza di periodi di recupero, frequenza di azione, applicazione di forza;
assunzione di posture incongrue ecc. Infatti, tenuto conto delle mansioni ricoperte dal Sig. , si ritiene che le menomazioni presentate dal ricorrente risultano Pt_1 compatibili con processo artrosico degenerativo intrinseco all'individuo”.
Si aggiunga poi che l'appellante cita, a sostegno della propria tesi, ma non produce non meglio precisati “studi di settore provenienti da ed altri Enti di riconosciuto valore in ambito di CP_1 sicurezza sul lavoro”, con l'effetto che l'istanza di nuova c.t.u. nel grado appare meramente esplorativa.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Nulla sulle spese di lite del grado ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
- nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 18.2.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1829/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Fontana Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Bontempo e Giovanna Maugeri CP_1
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 843/2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) Parte_1 CP_1
aveva lavorato dal 1978 al 1989 come operaio presso la ditta Biondi Antonio, in seguito, fino al 2018 presso un distributore di benzina e dal 06/11/2018 come assistente scolastico;
2) aveva sempre svolto mansioni che comportavano: il sollevamento di tralicci di ghisa, che pesavano 50 kg, per la verifica della giacenza del carburante, per 2/3 volte al giorno;
il riempimento delle taniche di carburante;
lo svuotamento dei cassoni dell'immondizia con estrazione di buste di peso fino a 20 Kg con seguente svuotamento nei contenitori preposti;
tali attività erano svolte fino alle ore 20:00 per sei giorni a settimana e con qualsiasi condizione climatica in quanto il lavoro era effettuato all'esterno; 3) dall'esposizione a posture incongrue e microclima era derivata la malattia professionale della spondilodiscopatia lombare con interessamento radicolare;
4) aveva inutilmente richiesto all' il riconoscimento della predetta malattia professionale e la liquidazione della relativa CP_1
prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico del 12%, come da consulenza di parte.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della prestazione CP_2
dovuta, nella misura accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Il Tribunale, assunta prova orale ed espletata c.t.u. medico-legale, ha così deciso: “ 1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto”. CP_2
2.Proponeva gravame il lamentando l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. Pt_1
Resisteva l'appellato.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
Il Tribunale ha così motivato: “Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del C.T.U..
Nello specifico, la Consulenza medica espletata sulla persona del ricorrente ha escluso l'origine tecnopatica della patologia dallo stesso riportata in quanto “la condizione patologica patita dal Sig.
ovverosia protrusioni discali multiple (L2.L3, L3-L4 e L4-L5) in spondilodiscoartrosi Pt_1
lombare con segni di sofferenza radicolare L5-S1 sin. non sia in nesso di causalità materiale con
l'attività lavorativa svolta, essendo altresì correlata a processo artrosico degenerativo intrinseco all'individuo”.
Il CTU ha ulteriormente ribadito, in replica alle osservazioni pervenute dalla parte ricorrente, come
“il quadro clinico presentato dal ricorrente ovverosia “protrusioni discali multiple (L2.L3, L3-L4 e
L4-L5) in spondilodiscoartrosi lombare con segni di sofferenza radicolare L5-S1 sin” non è riconducibile all'attività lavorativa svolta dal predetto, atteso che quest'ultima non soddisfa i fattori di rischio per il sovraccarico biomeccanico della colonna intensi come carenza di periodi di recupero, frequenza di azione, applicazione di forza;
assunzione di posture incongrue ecc. Infatti, tenuto conto delle mansioni ricoperte dal Sig. , si ritiene che le menomazioni presentate Pt_1 dal ricorrente risultano compatibili con processo artrosico degenerativo intrinseco all'individuo”.
Ciò posto, l'appellante si duole, in primo luogo, che le argomentazioni espresse dal giudice di prime cure siano incoerenti con le risultanze istruttorie e, in particolare, con le prove testimoniali espletate. All'udienza del 08.02.2023 innanzi al Tribunale veniva escusso il teste di parte ricorrente Tes_1
il quale riferiva: “conosco il ricorrente, so che lavorava presso un distributore di benzina,
[...]
a Tecchiena di Alatri. Era addetto al rifornimento di benzina e quando bisognava riempire i serbatoi del carburante, alzava i tombini, che erano pesanti, e inseriva i tubi per il passaggio del carburante, che erano anch'essi pesanti. L'ho visto anche trasportare contenitori con i rifiuti, lo vedevo tutti i giorni perché passavo lì davanti per andare al lavoro a Frosinone. Lavorava per l'intera giornata mattina e pomeriggio. So che ha lavorato molti anni nel distributore, io l'ho visto per i tutti 24 anni di mio lavoro a Frosinone. Lo vedevo quando passavo lì davanti o anche quando mi fermavo al bar del distributore o a fare benzina”; ancora il teste dichiarava: “Conosco il ricorrente Testimone_2
da circa 15 anni perché sua figlia è una mia cara amica, io sono estetista;
lui aveva un distributore
i carburante di sua proprietà ed io andavo spesso a fare rifornimento e siccome c'era anche un bar mi fermavo spesso se c'era sua figlia. Il distributore era sempre aperto, quando ero lì l'ho visto pulire, spostare taniche, riempire taniche, sollevare dei tombini, svuotare cassonetti di immondizia, lavorava lì da solo. …“Credo fosse aperto anche la domenica. Io mi fermavo per mezz'ora o quaranta minuti, mi sedevo al bar che era nello stesso parcheggio del distributore”.
Dunque dalla suddette deposizioni emerge senz'altro la prova della natura delle mansioni lavorative svolte dall'appellante e della potenziale esposizione al rischio-come prospettata nel ricorso di primo grado- che, però, ex se è inidonea ad inficiare le conclusioni della c.t.u. di primo grado espletata all'esito della prova testimoniale sulla base del materiale istruttorio raccolto e negative quanto alla sussistenza del nesso causale con la patologia sofferta dall'odierno appellante.
Inoltre il ctu nominato dal Tribunale ha risposto in modo esauriente alle critiche mosse dal ctp di parte e riproposte nel grado senza che sia stato espressamente censurata la motivazione Pt_1 espressa in ultimo dal primo e recepita dal giudice di prime cure ovvero “il quadro clinico presentato dal ricorrente ovverosia “protrusioni discali multiple (L2.L3, L3-L4 e L4-L5) in spondilodiscoartrosi lombare con segni di sofferenza radicolare L5-S1 sin” non è riconducibile all'attività lavorativa svolta dal predetto, atteso che quest'ultima non soddisfa i fattori di rischio per il sovraccarico biomeccanico della colonna intensi come carenza di periodi di recupero, frequenza di azione, applicazione di forza;
assunzione di posture incongrue ecc. Infatti, tenuto conto delle mansioni ricoperte dal Sig. , si ritiene che le menomazioni presentate dal ricorrente risultano Pt_1 compatibili con processo artrosico degenerativo intrinseco all'individuo”.
Si aggiunga poi che l'appellante cita, a sostegno della propria tesi, ma non produce non meglio precisati “studi di settore provenienti da ed altri Enti di riconosciuto valore in ambito di CP_1 sicurezza sul lavoro”, con l'effetto che l'istanza di nuova c.t.u. nel grado appare meramente esplorativa.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Nulla sulle spese di lite del grado ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
- nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 18.2.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi