Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 34
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Sospensione per fumus boni iuris e periculum in mora

    La Corte ha ritenuto non sussistenti le condizioni di fatto e di diritto per la concessione della sospensione, non essendo stata dimostrata la sussistenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”.

  • Inammissibile
    Nullità per mancata comunicazione preventiva

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, D.Lgs 546/92, in quanto il vizio di omessa comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo riguarda un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato (l'Agenzia delle Entrate), e tale soggetto non è stato convenuto in giudizio.

  • Inammissibile
    Nullità per mancata comunicazione ex art. 36 bis comma 3, 37 bis

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, D.Lgs 546/92, in quanto il vizio di omessa comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo riguarda un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato (l'Agenzia delle Entrate), e tale soggetto non è stato convenuto in giudizio.

  • Inammissibile
    Nullità per decadenza del termine di iscrizione a ruolo

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, D.Lgs 546/92, in quanto il vizio di decadenza riguarda un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato (l'Agenzia delle Entrate), e tale soggetto non è stato convenuto in giudizio.

  • Inammissibile
    Applicazione dell'importo minimo per errore non intenzionale

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, D.Lgs 546/92. Non è stato esaminato il merito della richiesta.

  • Altro
    Condanna alle spese ed onorari di giudizio

    Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

  • Inammissibile
    Incompetenza territoriale della Corte adita

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali legati alla corretta instaurazione del contraddittorio, rendendo non necessario l'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per violazione art. 14, Comma 6 bis, D.Lgs 546/92

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, D.Lgs 546/92, per non aver il ricorrente convenuto in giudizio l'Ente impositore, emittente dell'atto presupposto.

  • Inammissibile
    Improcedibilità del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali legati alla corretta instaurazione del contraddittorio, rendendo non necessario l'esame dell'eccezione di improcedibilità.

  • Rigettato
    Rigetto istanza di sospensiva

    L'istanza di sospensiva è stata rigettata in quanto non ricorrevano le condizioni di fatto e di diritto per la sua concessione, non essendo stata dimostrata la sussistenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”.

  • Inammissibile
    Rigetto del ricorso perché totalmente infondato

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali legati alla corretta instaurazione del contraddittorio, rendendo non necessario l'esame nel merito della fondatezza del ricorso.

  • Altro
    Vittoria di spese da liquidarsi ex art. 15, D.Lgs 546/92

    Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 34
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila
    Numero : 34
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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