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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAGNONI DOMENICO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 118/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 054 2023 00105151 17 000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 503/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse di Ricorrente_1: chiede in via preliminare, stante l'esistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora, la sospensione della cartella impugnata ai sensi dell'art 47 co 1 e co 3, dlgs 546/1992; in via principale di dichiarare la nullità della iscrizione in quanto avvenuta al di fuori delle ipotesi tassativamente elencate negli articoli 31 bis e 36 ter, DPR 600/1973; in via subordinata di dichiarare: a) la nullità della iscrizione, a ruolo, in quanto non è stata preceduta dalla apposita comunicazione al contribuente ex art 36 bis comma 3, 37 bis comma 4, Dpr600/1973, b) la nullità della iscrizione a ruolo, in quanto è avvenuta oltre al termine di decadenza di cui all'art 17, lettera a) e b) dPR 602/1973, c) ed in ogni caso, se dovuto, che venisse applicato l'importo minimo, per errore non intenzionale;
con condanna alle spese ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistario.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione-L'Aquila: chiede, in via pregiudiziale di dichiarare l'incompetenza territoriale della Corte adita a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Pescara; di dichiarare inammissibile il ricorso;
di dichiarare comunque improcedibile il ricorso;
di rigettare l'istanza di sospensiva;
di rigettare il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia perché totalmente infondato;
con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 15, D.Lgs 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente ha proposto impugnazione avverso la cartella pagamento n°054 2023 00105151 1700, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l'importo totale di euro 1237,94
(milleduecentotrentassette/94), notificata in data 14/12/2024.
Espone che la pretesa fiscale attiene all'IRPEF ed alle sanzioni ed interessi, relativi alla dichiarazione dei redditi/modello unico, regolarmente presentato per l'anno di imposta relativo 2018 e che con la rettifica della dichiarazione, l'Ufficio richiede al contribuente il versamento di maggiori imposte, con l'aggiunta di sanzioni ed interessi. Lamenta che la cartella di pagamento non è stata preceduta dalla Comunicazione di irregolarità, di cui all'art 36 bis, Dpr 600/1973 o art 54 bis DPR 633/72. Osserva inoltre che la comunicazione è necessaria per consentire al contribuente, un pagamento ridotto delle sanzioni e degli interessi, nonché di usufruire della possibilità di un pagamento rateizzato e di utilizzare, laddove disponibili, crediti in compensazione del pagamento previsto.
Precisa che il ricorso viene presentato anche ai sensi dell'art 19 comma 3 d.lgs. 546/1992, per vizi propri del ruolo, incorporati nell'oggetto della presente controversia, dato che la pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento “de qua”, trova la propria genesi della liquidazione delle imposte dirette per l'anno di imposta 2018 ed è mirante al recupero di imposta, a seguito di controllo formale del CUD anno 2018, asserendo, inoltre, di non avere mai ricevuto da parte della Agenzia delle Entrate la comunicazione degli esiti del controllo.
Eccepisce, altresì, la intervenuta decadenza, poiché la cartella di pagamento riguarda un ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate dell'anno 2018 emesso ai sensi dell'art 36 bis e 36/ter del DPR 600/1973, i cui termini previsti per l'emissione, sono a pena di decadenza, ai sensi dell'art 17 DPR 29/9/1973 n 602, entro il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo alla dichiarazione, mentre in fattispecie, risulta che le imposte siano state iscritte a ruolo nel 2024, quindi oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo che la cartella di pagamento n.
05420230010515117000 risulta iscritta a ruolo dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Pescara, per cui la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita ha palese incompetenza territoriale che, a converso, è della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pescara.
L'Ufficio eccepisce in via principale, preliminare e pregiudiziale che il ricorso deve essere considerato inammissibile e/o improcedibile per palese violazione di quanto previsto dall'art. 14, Comma 6 bis, D.Lgs
546/92, poiché il presunto vizio di omessa comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo riguarda palesemente un atto presupposto alla cartella di pagamento oggetto dell'odierno ricorso, emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
Evidenzia l'infondatezza del ricorso in ordine all'operato dell'Agente della Riscossione, facendo rilevare che la cartella di pagamento "de qua" è stata redatta secondo i rigidi dettami previsti dall'art. 25, Comma 2), del
DPR 602/73 e dai successivi Decreti Direttoriali e contiene tutti gli elementi e le motivazioni ex art. 12 DPR
602/73 che l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Pescara ha ritenuto essere validi e necessari e che sono stati puntualmente riportati e trascritti e che per ciò l'Agente della Riscossione era tenuto ad adempiere alla notifica della cartella di pagamento impugnata.
Con Ordinanza n. 349/2025, in data 22 Settembre 2025, la Corte, posto che non ricorrevano le condizioni di fatto e di diritto per la concessione della sospensione, sul rilievo che non era stata dimostrata la sussistenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”, rigettava l'istanza e rinviava il processo per la decisione nel merito a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente posta attenzione alla ammissibilità del gravame, alla luce di quanto previsto dall'art. 14,
Comma 6 bis, D.Lgs 546/92, introdotto dal D.Lgs. n. 220/2023.
Invero il citato comma 6 bis prevede: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”
Pertanto, ai sensi della disposizione predetta, per giudizi instaurati a decorrere dal 4 gennaio 2024, laddove nel ricorso introduttivo sia eccepito il vizio di notificazione di atto presupposto emesso da un soggetto diverso da chi ha emesso l'atto impugnato, il ricorrente è tenuto a notificare l'atto introduttivo sia all'Agente della riscossione che all'Ente impositore, vertendosi in tal caso in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, (cfr Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, Sentenza n. 18629/2024 e Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, Sentenza n. 2365/2024).
Ora, nella fattispecie che occupa, il ricorrente, nella domanda avanzata eccepisce, tra l'altro, di non avere mai ricevuto la notifica da parte della Agenzia delle Entrate della comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo, precisando, altresì, che il ricorso viene presentato anche ai sensi dell'art 19, comma 3, del dlgs
546/1992, per vizi propri del ruolo, circostanze queste che riguardano atti presupposti alla cartella di pagamento oggetto dell'odierno ricorso, emessi da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, cui l'ADER è del tutto estranea. Emerge, in sostanza, dagli atti di causa che con il proposto ricorso non è stato convenuto in giudizio, come dovuto ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, D.Lgs 546/92,
l'Ente impositore, il quale, per altro, non si è costituito in giudizio.
Per quanto sopra esposto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
La recente introduzione della novella legislativa, la cui portata applicativa, dal punto di vista processuale, non appare allo stato chiaramente consolidata, rende opportuno compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 24/11/2025. IL GIUDICE
Dott. Domenico Vagnoni
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAGNONI DOMENICO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 118/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 054 2023 00105151 17 000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 503/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse di Ricorrente_1: chiede in via preliminare, stante l'esistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora, la sospensione della cartella impugnata ai sensi dell'art 47 co 1 e co 3, dlgs 546/1992; in via principale di dichiarare la nullità della iscrizione in quanto avvenuta al di fuori delle ipotesi tassativamente elencate negli articoli 31 bis e 36 ter, DPR 600/1973; in via subordinata di dichiarare: a) la nullità della iscrizione, a ruolo, in quanto non è stata preceduta dalla apposita comunicazione al contribuente ex art 36 bis comma 3, 37 bis comma 4, Dpr600/1973, b) la nullità della iscrizione a ruolo, in quanto è avvenuta oltre al termine di decadenza di cui all'art 17, lettera a) e b) dPR 602/1973, c) ed in ogni caso, se dovuto, che venisse applicato l'importo minimo, per errore non intenzionale;
con condanna alle spese ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistario.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione-L'Aquila: chiede, in via pregiudiziale di dichiarare l'incompetenza territoriale della Corte adita a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Pescara; di dichiarare inammissibile il ricorso;
di dichiarare comunque improcedibile il ricorso;
di rigettare l'istanza di sospensiva;
di rigettare il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia perché totalmente infondato;
con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 15, D.Lgs 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente ha proposto impugnazione avverso la cartella pagamento n°054 2023 00105151 1700, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l'importo totale di euro 1237,94
(milleduecentotrentassette/94), notificata in data 14/12/2024.
Espone che la pretesa fiscale attiene all'IRPEF ed alle sanzioni ed interessi, relativi alla dichiarazione dei redditi/modello unico, regolarmente presentato per l'anno di imposta relativo 2018 e che con la rettifica della dichiarazione, l'Ufficio richiede al contribuente il versamento di maggiori imposte, con l'aggiunta di sanzioni ed interessi. Lamenta che la cartella di pagamento non è stata preceduta dalla Comunicazione di irregolarità, di cui all'art 36 bis, Dpr 600/1973 o art 54 bis DPR 633/72. Osserva inoltre che la comunicazione è necessaria per consentire al contribuente, un pagamento ridotto delle sanzioni e degli interessi, nonché di usufruire della possibilità di un pagamento rateizzato e di utilizzare, laddove disponibili, crediti in compensazione del pagamento previsto.
Precisa che il ricorso viene presentato anche ai sensi dell'art 19 comma 3 d.lgs. 546/1992, per vizi propri del ruolo, incorporati nell'oggetto della presente controversia, dato che la pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento “de qua”, trova la propria genesi della liquidazione delle imposte dirette per l'anno di imposta 2018 ed è mirante al recupero di imposta, a seguito di controllo formale del CUD anno 2018, asserendo, inoltre, di non avere mai ricevuto da parte della Agenzia delle Entrate la comunicazione degli esiti del controllo.
Eccepisce, altresì, la intervenuta decadenza, poiché la cartella di pagamento riguarda un ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate dell'anno 2018 emesso ai sensi dell'art 36 bis e 36/ter del DPR 600/1973, i cui termini previsti per l'emissione, sono a pena di decadenza, ai sensi dell'art 17 DPR 29/9/1973 n 602, entro il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo alla dichiarazione, mentre in fattispecie, risulta che le imposte siano state iscritte a ruolo nel 2024, quindi oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo che la cartella di pagamento n.
05420230010515117000 risulta iscritta a ruolo dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Pescara, per cui la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita ha palese incompetenza territoriale che, a converso, è della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pescara.
L'Ufficio eccepisce in via principale, preliminare e pregiudiziale che il ricorso deve essere considerato inammissibile e/o improcedibile per palese violazione di quanto previsto dall'art. 14, Comma 6 bis, D.Lgs
546/92, poiché il presunto vizio di omessa comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo riguarda palesemente un atto presupposto alla cartella di pagamento oggetto dell'odierno ricorso, emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
Evidenzia l'infondatezza del ricorso in ordine all'operato dell'Agente della Riscossione, facendo rilevare che la cartella di pagamento "de qua" è stata redatta secondo i rigidi dettami previsti dall'art. 25, Comma 2), del
DPR 602/73 e dai successivi Decreti Direttoriali e contiene tutti gli elementi e le motivazioni ex art. 12 DPR
602/73 che l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Pescara ha ritenuto essere validi e necessari e che sono stati puntualmente riportati e trascritti e che per ciò l'Agente della Riscossione era tenuto ad adempiere alla notifica della cartella di pagamento impugnata.
Con Ordinanza n. 349/2025, in data 22 Settembre 2025, la Corte, posto che non ricorrevano le condizioni di fatto e di diritto per la concessione della sospensione, sul rilievo che non era stata dimostrata la sussistenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”, rigettava l'istanza e rinviava il processo per la decisione nel merito a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente posta attenzione alla ammissibilità del gravame, alla luce di quanto previsto dall'art. 14,
Comma 6 bis, D.Lgs 546/92, introdotto dal D.Lgs. n. 220/2023.
Invero il citato comma 6 bis prevede: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”
Pertanto, ai sensi della disposizione predetta, per giudizi instaurati a decorrere dal 4 gennaio 2024, laddove nel ricorso introduttivo sia eccepito il vizio di notificazione di atto presupposto emesso da un soggetto diverso da chi ha emesso l'atto impugnato, il ricorrente è tenuto a notificare l'atto introduttivo sia all'Agente della riscossione che all'Ente impositore, vertendosi in tal caso in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, (cfr Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, Sentenza n. 18629/2024 e Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, Sentenza n. 2365/2024).
Ora, nella fattispecie che occupa, il ricorrente, nella domanda avanzata eccepisce, tra l'altro, di non avere mai ricevuto la notifica da parte della Agenzia delle Entrate della comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo, precisando, altresì, che il ricorso viene presentato anche ai sensi dell'art 19, comma 3, del dlgs
546/1992, per vizi propri del ruolo, circostanze queste che riguardano atti presupposti alla cartella di pagamento oggetto dell'odierno ricorso, emessi da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, cui l'ADER è del tutto estranea. Emerge, in sostanza, dagli atti di causa che con il proposto ricorso non è stato convenuto in giudizio, come dovuto ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, D.Lgs 546/92,
l'Ente impositore, il quale, per altro, non si è costituito in giudizio.
Per quanto sopra esposto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
La recente introduzione della novella legislativa, la cui portata applicativa, dal punto di vista processuale, non appare allo stato chiaramente consolidata, rende opportuno compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 24/11/2025. IL GIUDICE
Dott. Domenico Vagnoni