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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 26/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 653 dell'anno 2024 r.g.
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Marone (C.F. ), C.F._2 presso il cui studio in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. – rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. presso i cui uffici, in Via del Diaz, n. 11, è P.IVA_2 domiciliato ope legis;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19.3.2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 7556/2023, depositata in data 13.12.2023, con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro - pur accogliendo la domanda di accertamento del diritto all'assegnazione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, con condanna dell'amministrazione resistente al rilascio della stessa - ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio ritenendo che “la presenza di contrasti giurisprudenziali” giustificasse la integrale compensazione delle spese di lite.
1.1. A fondamento dell'appello la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. e 24 e 111 Cost., evidenziando l'insussistenza di motivi idonei a giustificare la deroga al principio della soccombenza;
in particolare, dedotto la intervenuta formazione di un consolidato orientamento in ordine alla fondatezza della pretesa azionata, a seguito delle decisioni del Consiglio di Stato (n. 1842 del 16.03.2022) e della Corte di Giustizia UE (sentenza del 18.05.2022 in causa C-
450/21).
Ha dunque così concluso: “accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sez. Lavoro, G.L. dott. Paolo Scognamiglio, n.
7556/2023, depositata in data 13.12.2023, nel ricorso iscritto al R.G. n. 9385 del 2023, stante
l'accoglimento delle domande proposte nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, voglia disporre la condanna alla refusione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ. in relazione ad entrambi i gradi di giudizio da attribuire in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
1.2. L'appellato si è costituito nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione.
1.3. All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con separato dispositivo.
2. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che
«il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa». Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite.
L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa, ovvero, azionando una pretesa rivelatasi insussistente.
La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda - ha affermato la Corte Costituzionale (sentenza n.
303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.
Tuttavia, la stessa non rappresenta una regola assoluta, proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite, ed è ampia la discrezionalità del legislatore nell'individuare le ipotesi di deroga al principio in questione. La norma dell'art. 92 c.p.c. disciplina, appunto, il regime della deroga e, nella formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis, stabilisce, per quel che qui ne occupa, che se vi è soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
2.2. Venendo all'analisi del caso di specie, anche se il giudizio di appello è stato introdotto ad oltre un anno dalla pronuncia del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia, va rilevato che le decisioni giurisprudenziali di merito non sono state univoche sul tema, consolidandosi solo di recente nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento in senso favorevole alla ricorrente (cfr. Cass. n.
29961/2023); inoltre, va rilevato che il non ha proposto appello incidentale avverso la CP_1 sentenza di primo grado, facendo acquiescenza all'accertamento del buon diritto dell'appellante, limitandosi in sede di costituzione nel giudizio di appello al richiamo dei precedenti di questa Corte in tema di spese a sé favorevoli, senza nulla aggiungere rispetto al consolidamento degli assetti inevitabilmente condizionato dal trascorrere di ulteriore tempo.
Tali elementi non sono neutri e supportano una statuizione di compensazione parziale delle spese poiché, se da un lato è vero che non può essere più essere condivisa la totale compensazione in ragione “in ragione mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione”, poiché si erano ormai sufficientemente consolidati i termini della questione dedotta e la sua valutazione giurisprudenziale, dall'altro non possono non avere alcun peso le oscillazioni della giurisprudenza di merito che ancora si evidenziano e il comportamento del resistente che non ha contribuito in alcun modo all'incardinarsi del giudizio di appello.
Le argomentazioni che precedono consentono dunque di ritenere giustificata la compensazione parziale delle spese del primo e secondo grado di giudizio nella misura della metà.
La sentenza di primo grado va, dunque, in parte qua riformata, in applicazione del principio della soccombenza, e il va condannato al pagamento in misura della metà delle spese del CP_1 primo e del secondo grado di giudizio.
3. In applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, i compensi per entrambi i giudizi vanno determinati, nella misura minima, considerata la natura seriale del giudizio, senza riconoscimento della fase istruttoria, perché non espletata: per il giudizio di primo grado in €
1.054,50, pari alla metà dell'importo di euro 2.109,00 (€ 911,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 809,00 per quella decisionale); per il giudizio di secondo grado è invece dovuto un compenso pari ad € 991,50, pari alla metà dell'importo di euro 1983,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 460,50 per quella introduttiva ed € 955,50 per quella decisionale). Sugli indicati compensi, sono dovute le spese generali come per legge, l'IVA ed il contributo alla CPA, nonché il rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, il tutto da attribuire all'avv.
Guido Marone dichiaratosi anticipatario.
P. Q. M.
La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata compensa le spese del primo grado di giudizio in ragione della metà; condanna il alla rifusione della residua metà delle spese del Controparte_1 giudizio di primo grado, che liquida in euro 1054,00, oltre spese generali come per legge, IVA e
CPA con attribuzione all'avv. Guido Marone, anticipatario;
compensa per metà le spese del presente grado di giudizio e condanna il Controparte_1
alla rifusione della residua metà che liquida in euro 991,50, oltre spese generali come
[...] per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. Guido Marone, anticipatario.
Napoli, 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 26/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 653 dell'anno 2024 r.g.
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Marone (C.F. ), C.F._2 presso il cui studio in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. – rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. presso i cui uffici, in Via del Diaz, n. 11, è P.IVA_2 domiciliato ope legis;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19.3.2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 7556/2023, depositata in data 13.12.2023, con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro - pur accogliendo la domanda di accertamento del diritto all'assegnazione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, con condanna dell'amministrazione resistente al rilascio della stessa - ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio ritenendo che “la presenza di contrasti giurisprudenziali” giustificasse la integrale compensazione delle spese di lite.
1.1. A fondamento dell'appello la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. e 24 e 111 Cost., evidenziando l'insussistenza di motivi idonei a giustificare la deroga al principio della soccombenza;
in particolare, dedotto la intervenuta formazione di un consolidato orientamento in ordine alla fondatezza della pretesa azionata, a seguito delle decisioni del Consiglio di Stato (n. 1842 del 16.03.2022) e della Corte di Giustizia UE (sentenza del 18.05.2022 in causa C-
450/21).
Ha dunque così concluso: “accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sez. Lavoro, G.L. dott. Paolo Scognamiglio, n.
7556/2023, depositata in data 13.12.2023, nel ricorso iscritto al R.G. n. 9385 del 2023, stante
l'accoglimento delle domande proposte nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, voglia disporre la condanna alla refusione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ. in relazione ad entrambi i gradi di giudizio da attribuire in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
1.2. L'appellato si è costituito nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione.
1.3. All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con separato dispositivo.
2. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che
«il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa». Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite.
L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa, ovvero, azionando una pretesa rivelatasi insussistente.
La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda - ha affermato la Corte Costituzionale (sentenza n.
303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.
Tuttavia, la stessa non rappresenta una regola assoluta, proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite, ed è ampia la discrezionalità del legislatore nell'individuare le ipotesi di deroga al principio in questione. La norma dell'art. 92 c.p.c. disciplina, appunto, il regime della deroga e, nella formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis, stabilisce, per quel che qui ne occupa, che se vi è soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
2.2. Venendo all'analisi del caso di specie, anche se il giudizio di appello è stato introdotto ad oltre un anno dalla pronuncia del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia, va rilevato che le decisioni giurisprudenziali di merito non sono state univoche sul tema, consolidandosi solo di recente nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento in senso favorevole alla ricorrente (cfr. Cass. n.
29961/2023); inoltre, va rilevato che il non ha proposto appello incidentale avverso la CP_1 sentenza di primo grado, facendo acquiescenza all'accertamento del buon diritto dell'appellante, limitandosi in sede di costituzione nel giudizio di appello al richiamo dei precedenti di questa Corte in tema di spese a sé favorevoli, senza nulla aggiungere rispetto al consolidamento degli assetti inevitabilmente condizionato dal trascorrere di ulteriore tempo.
Tali elementi non sono neutri e supportano una statuizione di compensazione parziale delle spese poiché, se da un lato è vero che non può essere più essere condivisa la totale compensazione in ragione “in ragione mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione”, poiché si erano ormai sufficientemente consolidati i termini della questione dedotta e la sua valutazione giurisprudenziale, dall'altro non possono non avere alcun peso le oscillazioni della giurisprudenza di merito che ancora si evidenziano e il comportamento del resistente che non ha contribuito in alcun modo all'incardinarsi del giudizio di appello.
Le argomentazioni che precedono consentono dunque di ritenere giustificata la compensazione parziale delle spese del primo e secondo grado di giudizio nella misura della metà.
La sentenza di primo grado va, dunque, in parte qua riformata, in applicazione del principio della soccombenza, e il va condannato al pagamento in misura della metà delle spese del CP_1 primo e del secondo grado di giudizio.
3. In applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, i compensi per entrambi i giudizi vanno determinati, nella misura minima, considerata la natura seriale del giudizio, senza riconoscimento della fase istruttoria, perché non espletata: per il giudizio di primo grado in €
1.054,50, pari alla metà dell'importo di euro 2.109,00 (€ 911,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 809,00 per quella decisionale); per il giudizio di secondo grado è invece dovuto un compenso pari ad € 991,50, pari alla metà dell'importo di euro 1983,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 460,50 per quella introduttiva ed € 955,50 per quella decisionale). Sugli indicati compensi, sono dovute le spese generali come per legge, l'IVA ed il contributo alla CPA, nonché il rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, il tutto da attribuire all'avv.
Guido Marone dichiaratosi anticipatario.
P. Q. M.
La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata compensa le spese del primo grado di giudizio in ragione della metà; condanna il alla rifusione della residua metà delle spese del Controparte_1 giudizio di primo grado, che liquida in euro 1054,00, oltre spese generali come per legge, IVA e
CPA con attribuzione all'avv. Guido Marone, anticipatario;
compensa per metà le spese del presente grado di giudizio e condanna il Controparte_1
alla rifusione della residua metà che liquida in euro 991,50, oltre spese generali come
[...] per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. Guido Marone, anticipatario.
Napoli, 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa