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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/10/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 4337/2024
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4337/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del 23.10.2025 e promossa tra
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PRESTIPINO VINCENZA
- Attrice –
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
TRACLO' OLEG;
- Convenuto –
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificata a in data 05.08.2024, ha chiesto Controparte_2 Parte_1 convalidarsi lo sfratto intimato per la morosità relativa all'immobile sito in Furci Siculo (ME), Via
Milano n. 109, concesso in locazione con contratto stipulato il 4.2. 2023 registrato telematicamente all'agenzia delle entrate per un canone pattuito di euro 6000 annui da corrispondersi in 12 rate dell'importo di euro 500 ciascuna da versarsi entro il 5 di ogni mese. Parte locatrice lamenta che la pagina1 di 5 conduttrice si è resa inadempiente rispetto al pagamento dei canoni di locazione non avendo mai versato alcuna somma ad eccezione di un acconto pari ad euro 200,00, per cui al momento dell'introduzione del giudizio la conduttrice sarebbe debitrice della complessiva somma di euro
8300,00 sei il periodo marzo 2023 luglio 2024 detratto l'acconto corrisposto. Parte attrice lamenta inoltre che la conduttrice non aveva provveduto al pagamento dei consumi di energia elettrica, costringendo la locatrice ad anticipare i relativi importi.
Con comparsa di costituzione del 29 settembre 2024, si costituiva l'intimata
[...]
eccependo di avere la conduttrice sempre corrisposto quanto pattuito. Che il CP_1 pagamento avveniva sempre in contanti, brevi manu alla Sig.ra . Pagamenti, altresì, che Parte_1 avvenivano spesso alla presenza anche di altre persone ed in particolare della Sig.ra e Parte_2 che le mensilità di affitto erano state detratte e compensate dalla proprietaria sull'esecuzione di lavori di rete fognaria che avevano interessato proprio l'immobile locato e di cui si erano occupati direttamente la Sig.ra con il proprio marito. CP_2
Sciogliendo la riserva presa all'esito dell'udienza di convalida, con ordinanza del 24.10.2024, il Giudice, stante l'opposizione dell'intimato, non convalidava la l'intimazione di sfratto e ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, disponeva l'immediato rilascio dell'immobile ex art. 665 cpc. disponendo il mutamento nello speciale rito locatizio e assegnando termine per instaurare la procedura di mediazione.
Mutato il rito, parte ricorrente depositava verbale negativo di mediazione e il giudice ammetteva i mezzi istruttori richiesti.
Assunta prova testimoniale, all'udienza del 23.10.2025 la causa era posta in decisione.
La domanda di parte ricorrente di dichiarare risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice è fondata e deve essere accolta.
Ritenuta, dunque, l'ammissibilità dell'intimazione di sfratto per morosità va osservato che essa rappresenta l'esercizio, in forme speciali, di un'azione costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento, congiuntamente ad un'azione di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni ed oneri non corrisposti.
Come è noto, lo sfratto per morosità costituisce una peculiare tipologia di azione costitutiva volta alla cessazione del rapporto locativo per mancato adempimento, unitamente alla domanda di restituzione dell'immobile e di versamento delle somme dovute. La richiesta di risoluzione del contratto è insita nell'istanza di convalida e, conseguentemente, laddove il procedimento dovesse proseguire in forma ordinaria, il giudice dovrà decidere anche sulla risoluzione del rapporto.
pagina2 di 5 Analogamente, sia nell'istanza di convalida dello sfratto per morosità, sia nella richiesta di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, è da considerarsi sottintesa la domanda di restituzione dell'immobile. Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, il creditore può limitarsi a fornire la prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione, allegando l'inadempimento. Viceversa, il debitore convenuto deve dimostrare l'adempimento o l'impossibilità oggettiva della prestazione.
Va, altresì, osservato che alle locazioni di immobili ad uso abitativo è applicabile l'art. 5 della
L. n. 392/78, secondo cui il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.. Detta norma stabilisce in modo tassativo il presupposto dell'inadempimento contrattuale, effettuando in via automatica la valutazione dell'importanza dell'inadempimento nei contratti ad uso abitativo (mentre negli immobili ad uso diverso è il giudice a dover determinare, con valutazione discrezionale, la gravità dell'inadempimento): infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio del 1978 n.
392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente, mediante la previsione di un parametro ancorato (artt. 5 e 55 della legge) a due elementi: l'uno, di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro, di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato (fermo restando – come subito si dirà - ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dalla imputabilità della mora debendi al dolo o alla colpa del debitore).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, escluso che l'inadempimento possa essere stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, non avendo parte resistente dato prova del pagamento dei canoni, al di fuori di mere affermazioni, dev'essere accolta la domanda attorea e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione immobiliare de quo agitur.
A siffatta pronuncia segue la condanna del conduttore alla restituzione, in favore del locatore, dell'immobile locato, libero da persone e sgombro da cose ex art 56 della legge n. 392/78.
Dev'essere, pertanto, confermata, sul punto, l'ordinanza di rilascio in atti,
Va, poi, in questa sede adottata pronuncia sull'originaria domanda di ingiunzione, laddove all'esito del disposto mutamento del rito, la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo si è trasformata in domanda di pagamento per la somma di 15.800,00 euro dovuta a titolo di canoni scaduti e non pagati,
pagina3 di 5 nonché al pagamento delle spese per energia elettrica anticipate dalla locatrice pari a € 220,71, oltre interessi legali;
Non appare invece fondata la domanda di parte ricorrente di condannare la conduttrice al risarcimento del danno per la violazione dell'art. 16 del contratto, quantificato in € 5.000,00 o in altra somma ritenuta equa e di condannare la conduttrice al risarcimento degli eventuali danni all'immobile riscontrabili in sede di rilascio, non essendo provata.
Non essendo dimostrato il versamento della pigione, il conduttore va condannato a pagare la somma capitale e gli oneri, gli interessi nella misura legale sui canoni scaduti ed a scadere come da dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così decide:
accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda e per l'effetto:
dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo per grave inadempimento colpevole della parte conduttrice;
condanna la convenuta conduttrice a rilasciare, in favore della parte locatrice attrice, libero e vuoto di persone e cose, l'immobile locato, confermando l'ordinanza di immediato rilascio del 24.10.2024;
condanna al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di 5.800,00 euro dovuta a titolo di canoni scaduti e non pagati, nonché al pagamento delle spese per energia elettrica anticipate dalla locatrice pari a € 220,71, oltre interessi moratori al saggio legale dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che liquida, in euro 796,00 per fase sommaria ed euro 2695,00 per fase di merito, per compensi professionali, oltre euro 145,50 + euro 216,13 per esborsi e spese di mediazione, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovuta come per legge.
Così deciso in Messina, il 23.10.2025
pagina4 di 5 Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 4337/2024
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4337/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del 23.10.2025 e promossa tra
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PRESTIPINO VINCENZA
- Attrice –
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
TRACLO' OLEG;
- Convenuto –
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificata a in data 05.08.2024, ha chiesto Controparte_2 Parte_1 convalidarsi lo sfratto intimato per la morosità relativa all'immobile sito in Furci Siculo (ME), Via
Milano n. 109, concesso in locazione con contratto stipulato il 4.2. 2023 registrato telematicamente all'agenzia delle entrate per un canone pattuito di euro 6000 annui da corrispondersi in 12 rate dell'importo di euro 500 ciascuna da versarsi entro il 5 di ogni mese. Parte locatrice lamenta che la pagina1 di 5 conduttrice si è resa inadempiente rispetto al pagamento dei canoni di locazione non avendo mai versato alcuna somma ad eccezione di un acconto pari ad euro 200,00, per cui al momento dell'introduzione del giudizio la conduttrice sarebbe debitrice della complessiva somma di euro
8300,00 sei il periodo marzo 2023 luglio 2024 detratto l'acconto corrisposto. Parte attrice lamenta inoltre che la conduttrice non aveva provveduto al pagamento dei consumi di energia elettrica, costringendo la locatrice ad anticipare i relativi importi.
Con comparsa di costituzione del 29 settembre 2024, si costituiva l'intimata
[...]
eccependo di avere la conduttrice sempre corrisposto quanto pattuito. Che il CP_1 pagamento avveniva sempre in contanti, brevi manu alla Sig.ra . Pagamenti, altresì, che Parte_1 avvenivano spesso alla presenza anche di altre persone ed in particolare della Sig.ra e Parte_2 che le mensilità di affitto erano state detratte e compensate dalla proprietaria sull'esecuzione di lavori di rete fognaria che avevano interessato proprio l'immobile locato e di cui si erano occupati direttamente la Sig.ra con il proprio marito. CP_2
Sciogliendo la riserva presa all'esito dell'udienza di convalida, con ordinanza del 24.10.2024, il Giudice, stante l'opposizione dell'intimato, non convalidava la l'intimazione di sfratto e ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, disponeva l'immediato rilascio dell'immobile ex art. 665 cpc. disponendo il mutamento nello speciale rito locatizio e assegnando termine per instaurare la procedura di mediazione.
Mutato il rito, parte ricorrente depositava verbale negativo di mediazione e il giudice ammetteva i mezzi istruttori richiesti.
Assunta prova testimoniale, all'udienza del 23.10.2025 la causa era posta in decisione.
La domanda di parte ricorrente di dichiarare risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice è fondata e deve essere accolta.
Ritenuta, dunque, l'ammissibilità dell'intimazione di sfratto per morosità va osservato che essa rappresenta l'esercizio, in forme speciali, di un'azione costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento, congiuntamente ad un'azione di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni ed oneri non corrisposti.
Come è noto, lo sfratto per morosità costituisce una peculiare tipologia di azione costitutiva volta alla cessazione del rapporto locativo per mancato adempimento, unitamente alla domanda di restituzione dell'immobile e di versamento delle somme dovute. La richiesta di risoluzione del contratto è insita nell'istanza di convalida e, conseguentemente, laddove il procedimento dovesse proseguire in forma ordinaria, il giudice dovrà decidere anche sulla risoluzione del rapporto.
pagina2 di 5 Analogamente, sia nell'istanza di convalida dello sfratto per morosità, sia nella richiesta di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, è da considerarsi sottintesa la domanda di restituzione dell'immobile. Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, il creditore può limitarsi a fornire la prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione, allegando l'inadempimento. Viceversa, il debitore convenuto deve dimostrare l'adempimento o l'impossibilità oggettiva della prestazione.
Va, altresì, osservato che alle locazioni di immobili ad uso abitativo è applicabile l'art. 5 della
L. n. 392/78, secondo cui il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.. Detta norma stabilisce in modo tassativo il presupposto dell'inadempimento contrattuale, effettuando in via automatica la valutazione dell'importanza dell'inadempimento nei contratti ad uso abitativo (mentre negli immobili ad uso diverso è il giudice a dover determinare, con valutazione discrezionale, la gravità dell'inadempimento): infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio del 1978 n.
392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente, mediante la previsione di un parametro ancorato (artt. 5 e 55 della legge) a due elementi: l'uno, di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro, di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato (fermo restando – come subito si dirà - ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dalla imputabilità della mora debendi al dolo o alla colpa del debitore).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, escluso che l'inadempimento possa essere stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, non avendo parte resistente dato prova del pagamento dei canoni, al di fuori di mere affermazioni, dev'essere accolta la domanda attorea e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione immobiliare de quo agitur.
A siffatta pronuncia segue la condanna del conduttore alla restituzione, in favore del locatore, dell'immobile locato, libero da persone e sgombro da cose ex art 56 della legge n. 392/78.
Dev'essere, pertanto, confermata, sul punto, l'ordinanza di rilascio in atti,
Va, poi, in questa sede adottata pronuncia sull'originaria domanda di ingiunzione, laddove all'esito del disposto mutamento del rito, la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo si è trasformata in domanda di pagamento per la somma di 15.800,00 euro dovuta a titolo di canoni scaduti e non pagati,
pagina3 di 5 nonché al pagamento delle spese per energia elettrica anticipate dalla locatrice pari a € 220,71, oltre interessi legali;
Non appare invece fondata la domanda di parte ricorrente di condannare la conduttrice al risarcimento del danno per la violazione dell'art. 16 del contratto, quantificato in € 5.000,00 o in altra somma ritenuta equa e di condannare la conduttrice al risarcimento degli eventuali danni all'immobile riscontrabili in sede di rilascio, non essendo provata.
Non essendo dimostrato il versamento della pigione, il conduttore va condannato a pagare la somma capitale e gli oneri, gli interessi nella misura legale sui canoni scaduti ed a scadere come da dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così decide:
accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda e per l'effetto:
dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo per grave inadempimento colpevole della parte conduttrice;
condanna la convenuta conduttrice a rilasciare, in favore della parte locatrice attrice, libero e vuoto di persone e cose, l'immobile locato, confermando l'ordinanza di immediato rilascio del 24.10.2024;
condanna al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di 5.800,00 euro dovuta a titolo di canoni scaduti e non pagati, nonché al pagamento delle spese per energia elettrica anticipate dalla locatrice pari a € 220,71, oltre interessi moratori al saggio legale dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che liquida, in euro 796,00 per fase sommaria ed euro 2695,00 per fase di merito, per compensi professionali, oltre euro 145,50 + euro 216,13 per esborsi e spese di mediazione, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovuta come per legge.
Così deciso in Messina, il 23.10.2025
pagina4 di 5 Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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