Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 22/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01777/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2025, proposto da
OU AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Brandalise, Giorgia Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento emesso dalla Prefettura di Bologna il 08.10.2025, notificato in pari data, codice pratica n. P-BO/L/N/2025/103881 con il quale lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Bologna ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio in motivi di lavoro subordinato presentata nell’interesse del ricorrente Sig. AR OU dalla ditta individuale KO EL (Pratica BO2110466454);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LE FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2025 e munito di istanza cautelare, AR OU ha impugnato il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bologna ha respinto la domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso per lavoro subordinato.
Il suddetto provvedimento è fondato sul parere negativo espresso dall’ITL, secondo il quale “ la capacità economica del datore di lavoro (…) non risulta congrua in quanto inferiore ad euro 30.000, così come previsto dall’art. 9, comma 1, del D.M. 27/05/2020. Dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2023 MODELLO 730 risulta un redito complessivo pari ad euro 325,00 ”; a seguito di osservazioni prodotte dal ricorrente è stato rilevato che “ con provvedimento datato 08/10/2025 l’Ispettorato Aria Metropolitana di Bologna confermava il parere negativo precedentemente espresso in quanto, anche alla luce della documentazione addotta, risulta che la capacità economica del datore di lavoro non è congrua in quanto inferiore ad euro 30.000, così come previsto dall’art. 9, comma 1, del D.M. 27/05/2020 ”.
Dopo una premessa in ordine ai fatti di causa, il ricorrente, in sintesi, ha lamentato che, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione, i redditi del datore di lavoro (ditta individuale KO EL) sarebbero sufficienti ai fini del buon esito dell’istanza; in particolare, la Prefettura, considerato che la domanda è stata presentata il 3.3.2025, avrebbe dovuto fare riferimento unicamente ai redditi del 2024 (ultima dichiarazione dei redditi, come previsto dall’art. 9, comma 1, del D.M. 27/05/2020) e non ai redditi del 2023, richiamati, invece, nel provvedimento impugnato; in relazione all’anno 2024, la ditta individuale KO EL avrebbe avuto ricavi pari ad euro 44.286,00 e un reddito di impresa di euro 39.095,00, somme ben superiori rispetto al limite imposto dalla norma citata.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Giova ricordare che l’art. 9, comma 1, del D.M. 27.5.2020, richiamato nel provvedimento impugnato, dispone che “ L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui (…) ”.
Ebbene, il ricorrente ha presentato domanda in data 3.3.2025, quindi il reddito da prendere in considerazione, ai sensi della disposizione applicata dalla stessa Amministrazione, era quello del 2024 e non quello del 2023, come, diversamente, riportato nel provvedimento gravato.
Dalla documentazione prodotta in questa sede dalla parte ricorrente (modello Persone Fisiche 2025) emerge che il datore di lavoro (ditta individuale KO EL), con riferimento all’anno 2024 (anno precedente alla presentazione dell’istanza del cui rigetto si discute) ha avuto ricavi annui per euro 44.286,00 e un reddito d’impresa pari ad euro 39.095, quindi importi superiori alla soglia indicata, in relazione alla procedura di emersione, dalla disposizione richiamata dall’Amministrazione.
Dunque, le censure di parte ricorrente sono fondate, stante il difetto istruttorio che inficia il rigetto della domanda di nulla osta alla conversione.
Il ricorso, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fermo restando il potere/dovere dell’Amministrazione di adottare un nuovo e legittimo provvedimento a conclusione del procedimento avviato con l’istanza presentata dal ricorrente, previa adeguata attività istruttoria.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA IE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LE FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE FA | PA IE |
IL SEGRETARIO