TRIB
Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/07/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2012/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Aniello Alfano, che lo rappresenta e difende per mandato in atti appellante nei confronti di nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Rizzuto per mandato in atti appellato oggetto: appello contro la sentenza n. 35/2022 del 14 marzo 2022 del Giudice di Pace di RA
(causa n. 157/2022 R.G.).
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 132/2019 del Giudice di pace di RA, è CP_1 stata condannata al pagamento, in favore di , dell'importo di euro 4.600, oltre spese Parte_1 processuali, per lavori eseguiti nell'immobile di sua proprietà sito in RA, via Federico De
Roberto, n. 12.
Avverso il decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione per difetto di legittimazione CP_1 passiva, allegando di non aver commissionato i lavori, trovandosi da circa da anni fuori sede per ragioni di lavoro.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando al pagamento delle spese processuali . Quest'ultimo ha Parte_1 appellato la sentenza di primo grado, per non aver il Giudice valutato correttamente le risultanze dell'interrogatorio formale di e della testimonianza di . CP_1 Testimone_1
1 L'appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con memoria di costituzione e risposta, depositata il 15 febbraio 2023, si è costituita parte appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello per gli stessi motivi del primo grado: difetto di legittimazione passiva, assenza di un contratto di appalto ed indeterminatezza del credito e dei presunti lavori eseguiti. Per tali ragioni ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado.
Con ordinanza del 13 gennaio 2025, la causa è stata posta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
2. Tanto premesso, venendo alla prova del credito, nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), è onere dell'attore esclusivamente dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi sul debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così, per tutte,
Cass. civ., n. 826/2015. In senso analogo, anche Cass. civ., n. 15659/2011, Cass. civ., n. 3373/2010;
Cass. civ., n. 9351/2007; Cass. civ., sezioni unite, n. 13533/2001).
Nel caso in esame, l'odierno appellante ha allegato di aver concluso con un contratto CP_1 di appalto in forma verbale. Il contratto di appalto fra privati non richieda la forma scritta (art. 1350
c.c.) né ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche verbalmente oppure per facta concludentia.
L'appaltatore che domanda il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare l'esistenza del contratto ed il suo specifico contenuto (Cass. civ., n. 2303/2017).
Dalle prove orali ammesse in primo grado (interrogatorio di e prova testimoniale con CP_1
) non può ricavarsi né la conclusione di un contratto di appalto fra Testimone_1 [...]
e (art. 1325, n. 1, c.c.) né l'oggetto dello stesso (art. 1325, n. 3, c.c.). Parte_1 CP_1
Sotto il primo profilo (accordo delle parti), dall'interrogatorio formale non può ricavarsi alcuna confessione in ordine alla legittimazione passiva di che, precisando di vivere a Mestre CP_1 dal 2017, ha soltanto confermato di essere proprietaria dell'immobile («La casa è di mia proprietà»)
e non committente, aggiungendo che l'immobile è abitato dai suoi genitori («ma vi abitano i miei genitori») e di non aver mai visto «eseguire i lavori» all'interno della sua casa Testimone_1
(cfr. verbale udienza del 12 novembre 2021 davanti al Giudice di pace). Nemmeno la testimonianza di consente di ricavare la prova che il committente del contratto di appalto sia Testimone_1 stata E, infatti, sebbene il teste abbia confermato di avere sentito quest'ultima CP_1
2 affermare «personalmente che i lavori andavano bene», tuttavia, il teste non ha visto le parti concludere il contratto né definirne le clausole, non ricordando nemmeno «un'occasione in particolare in cui la IG.ra disse alla mia presenza che i lavori dovessero essere eseguiti» (cfr. verbale udienza del 12 novembre 2021 davanti al Giudice di pace).
Sotto il secondo profilo, dall'istruttoria non è emersa la prova del corrispettivo specificamente pattuito e dell'oggetto del contratto di appalto, risultando generica la dichiarazione del teste Tes_1 sulle opere da eseguire («i lavori sono consistiti in pitturazione, applicazione di cornici, controsoffitti, ecc» cfr. verbale udienza 12 novembre 2021 davanti al Giudice di pace), con la conseguenza che una
CTU sarebbe esplorativa.
In conclusione, l'odierno appellante ha allegato di aver stipulato un contratto di appalto con CP_1
ma non ha assolto all'onere di specifica allegazione del contenuto di quel contratto. Inoltre,
[...] dall'istruttoria svolta nel primo grado non è emersa la prova che la committente sia stata CP_1 né delle opere oggetto dell'appalto e del corrispettivo, per cui l'appello deve essere rigettato.
[...]
3. In conseguenza del rigetto dell'appello ed in ossequio al principio della soccombenza,
l'appellante va condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, nell'importo indicato in dispositivo in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014 come modificati dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. citato, come modificato - che trattasi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 1.100 a € 5.201, tenuto conto dell'importo (€ 4.600) della domanda di adempimento.
Quanto ai criteri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerate le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro contenuta difficoltà e complessità, il valore dell'affare, nonché i risultati conseguiti
(rigetto dell'appello), si ritiene congruo liquidare un importo compreso fra i valori minimi ed i valori minimi per le fasi di studio (€ 250), introduttiva del giudizio (€ 250) e decisionale (€ 450) - con esclusione della fase istruttoria in considerazione dell'attività in concreto svolta - oltre una somma per rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
3.1.
Considerato che
la presente decisione è di integrale rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, devono ritenersi sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
3 1) Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 35/2022 del 14 marzo 2022 del Giudice di Pace di
RA (causa n. 157/2022 R.G.).
2) Condanna alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 CP_1 processuali del presente giudizio di appello, che si liquidano in € 950, oltre una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
3) Attesta, per le finalità di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, che la decisione è di integrale rigetto dell'appello.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di legge.
Marsala, 05 luglio 2025.
Il Giudice dott. Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Antonino Campanella.
4