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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/04/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Monza
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°6782 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
IU LI (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato in Lecco, via Carlo Cattaneo n. 24, presso lo studio dell'avv. Paolo
Motta, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione
ATTORE
e
R.INNOVA S.R.L. (C.F. e P.IVA , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore
CONVENUTA/CONTUMACE
Motivi di decisione
1. Con citazione ritualmente notificata GI DA ha convenuto in giudizio l'impresa R.Innova S.r.l. chiedendo al Tribunale la risoluzione dei contratti inter partes per grave inadempimento della convenuta, oltre alla condanna alla restituzione della somma di €16.832,64, versata a titolo di pagamento per la fornitura e la messa in opera di un impianto integrato fotovoltaico e pompa di calore, mai eseguita.
Nello specifico, ha dedotto:
- di aver commissionato a R.Innova S.r.l. la fornitura e l'installazione di un impianto integrato fotovoltaico e pompa di calore presso l'immobile di sua pagina 1 di 6 proprietà, come documentato dai preventivi del 22 ottobre 2021 (v. docc. 1 e 2) sottoscritti e accettati dal committente mediante pagamento, a mezzo bonifico bancario, del prezzo dovuto (v. disposizioni di bonifico allegati sub docc. 3 e 4);
- che, con la mail del 16 febbraio 2023 la società convenuta dava atto che
“… all'esito del sopralluogo preliminare di interesse effettuato dai nostri incaricati, sono emerse alcun circostanze di fatto, come di seguito illustrate, tali da inibire l'esecuzione degli interventi con le modalità di cui al contratto stesso”, quantificava in €6.402,00 il costo extra per la fornitura e messa in opera della pompa di calore e comunicava al signor DA che poteva procedere con l'intervento sottoscrivendo la proposta modificativa ovvero, in applicazione dell'art.
2.2. delle condizioni generali, risolvere il contratto (v. doc. 6);
- che, con mail del 22 giugno 2023 l'attore, in virtù di quanto stabilito dall'art.
2.2. citato, comunicava formalmente la sua intenzione di risolvere il contratto relativo alla pompa di calore sia da quello collegato relativo all'impianto fotovoltaico e chiedeva il rimborso della somma pagata pari a
€16.994,64. Contestualmente, l'attore invitava la società convenuta a ritirare i pannelli solari depositati in giardino (v. doc.7);
- che la convenuta non provvedeva alla restituzione della somma versata, restando senza alcun esito i molteplici solleciti rivolti a parte convenuta al rispetto degli impegni assunti e/o comunque ad una definizione bonaria della vicenda (v. docc. 8 e 9), sia con l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (v. doc. 10).
Per tali ragioni, allegando il grave inadempimento della convenuta ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Ha inoltre chiesto la restituzione della somma di €16.832,64, oltre interessi moratori dalla diffida del 28/07/2023, versata a titolo di prezzo dell'appalto, e la condanna della convenuta alla rimozione dei “pannelli solari depositati presso l'immobile del signor GI DA fissando una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione”.
2. R.Innova S.r.l. non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica effettuata a mezzo pec in data 09/10/2024 (cfr. relata di notifica in pagina 2 di 6 atti): ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
3. Disposta la conversione del rito da ordinario in semplificato, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione in atti ed è pervenuta all'udienza del 03/04/2025; in questa sede il tribunale ha invitato le parti alla discussione orale della lite e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
4. La domanda di parte attrice è fondata, e va dunque accolta, per quanto di seguito considerato.
Va premesso che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così Cass. n. 13685 del 21/05/2019, che enuncia un principio ormai tralatizio).
Parte attrice ha prodotto copia dei preventivi predisposti dalla convenuta
(v. docc. 1 e 2) che in data 22/10/2021 venivano sottoscritti e accettati da
GI DA, provvedendo anche al pagamento, a mezzo bonifico bancario
(docc. 3 e 4), dell'importo di €16.994,64 e ha allegato, come in sua facoltà, il grave inadempimento di R.Innova S.r.l.
Ne consegue che parte attrice ha assolto gli oneri di prova incombentigli, spettando quindi alla convenuta di eccepire e dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi, idonei a paralizzare la pretesa dell'avversario.
Parte convenuta, invece, disertando la lite non ha (ovviamente) offerto quella specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità, conclamata da fatti positivi precisi e concordanti, cui era onerata.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, non può negarsi che sussista, nel caso che ci occupa, il grave inadempimento idoneo, ex artt. 1453 e 1455 c.c., a far luogo alla richiesta di risoluzione del contratto. pagina 3 di 6 Infatti, la perdurante omessa esecuzione delle opere commissionate integra un fatto d'inadempimento talmente grave da assorbire ogni accessoria valutazione, costituendo fatto arbitrario e illegittimo dell'appaltatore che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del contratto.
Cosicché, dimostrato il titolo nonché la scadenza del credito dedotto in giudizio e data pure pacifica dimostrazione (in assenza di contestazione) dell'inadempimento dell'appaltatore, e perdurante a tutt'oggi, consistente nella sospensione dei lavori e nell' irregolare esecuzione delle opere parzialmente realizzate devono ritenersi integrati tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1453
e 1455 c.c. per la condanna richiesta dall'attore.
5. Alla declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto consegue la condanna dell'appaltatrice alla restituzione di tutti i compensi percepiti, nell'importo domandato dall'attore. Ed invero, in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale restitutio in integrum. Ne consegue che, in caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato
(in questi termini, Cass. 27640/2018). In altre parole, se il committente intenda ritenere le opere eseguite e queste siano suscettibili di essere utilizzate, spetta all'appaltatore un compenso nei limiti in cui il medesimo committente abbia ricavato vantaggio (cfr. Cass. 16291/2012).
Nella specie, si è visto che l'appaltatrice non ha eseguito, nemmeno in parte, le opere contrattualmente convenute, sicchè va pienamente accolta la correlata domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto:
€16.832,64, oltre interessi moratori dalla diffida del 28/07/2023; il tutto per la complessiva somma di €18.973,32, ai sensi dell'art. 1284 c.c.: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni pagina 4 di 6 commerciali”. In altri termini, l'art. 1284 c.c. indica chiaramente che, in assenza di un tasso stabilito contrattualmente tra le parti, a partire dalla data in cui si è incardinato il giudizio si debbano applicare i medesimi interessi moratori previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali
(D.lgs. 231/2002 e succ. mod.).
7. Inaccoglibile è invece la richiesta spiegata dall'attore di condanna della convenuta alla rimozione dei “pannelli solari depositati presso l'immobile del signor GI DA”, atteso che è rimasta indimostrata la circostanza dell'avvenuta consegna dei pannelli solari e dell'attuale giacenza degli stessi presso l'immobile dell'attore. Né, sul punto, risulta di alcuna utilità la prova dichiarativa offerta dall'attore in quanto formulata in ordine a capitoli che non integrano fatti che potrebbero comprovare circostanze fattuali di tale peculiarità e specificità..
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, la convenuta va condannata a rifonderle all'attore nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe vigenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda avanzata da GI DA e per l'effetto:
- dichiara risolto il contratto inter partes del 22 ottobre 2021;
- condanna R.Innova S.r.l. al pagamento in favore di GI DA della somma di €18.973,32, oltre interessi nella misura legale eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo;
2. rigetta le altre domande avanzate da GI DA;
3. condanna R.Innova S.r.l. alla rifusione, in favore di GI DA, delle spese di lite, che liquida in €237,00 per esborsi ed €3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa come per legge.
Monza, 28/04/2025 il giudice
Maddalena Ciccone pagina 5 di 6 pagina 6 di 6