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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/11/2024, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4686 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4686 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Nova Milanese (MI), Via S. Sebastiano n. 25;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]8, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Elisabetta Messina e dall'Avv. Federica Strada ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Desio (MB), Via A. Grandi n.
6- A, giusta procura in calce al ricorso;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NZ
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Parte_2
• Autorizzare i coniugi a vivere separati nel rispetto reciproco.
• Ordinare al Comune di Comignago (NO), di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia , con collocamento prevalente Per_1 delia minore presso la residenza della madre.
2) Disporre che la casa familiare sita a Nova Milanese (MB), via S. Sebastiano, 25, di proprietà di entrambi i coniugi, rimanga nella disponibilità della IG.ra , precisando che entrambi i Pt_1 coniugi continueranno a versare Le rate del mutuo residuo agli stessi intestato, per le rispettive quote pari al 50% cad, mentre le spese ordinarie dell'immobile verranno sostenute dalla IG.ra Parte_1
[...] 3) Disporre che l'assegno unico familiare, attualmente percepito dal IG.
[...]
, a decorrere dal mese di luglio 2024, venga trasferito in favore della IG.ra Parte_3
. Parte_1
SI dà ano che il IG. ha già provveduto a corrispondere alla IG.ra Parte_2
gli importi dei Parte_1 predetti assegni percepiti nei mesi di maggio e giugno 2024, e si impegna a corrispondere alla IG.ra
, entro il 30.09.2024, anche gli importi percepiti nei mesi di marzo e aprile 2024. Pt_1
4) Per quanto concerne la frequentazione padre /figlia, trascorrerà con il padre un weekend Per_1
a settimane alterne, principalmente dal venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola della bambina, fino alla domenica sera entro le h. 21.00, quando il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna, previ accordi tra i coniugi, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Nella settimana in cui il weekend è di competenza del padre, trascorrerà con lo stesso un Per_1 pomeriggio, dall'uscita di scuola, fino a quando il papà la riaccompagnerà, entro 1e h.21.,00, presso l'abitazione materna, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Nella settimana in cui il weekend non è di competenza del padre, trascorrerà con lo stesso Per_1 due pomeriggi, dall'uscita di scuola, fino a quando il papà la riaccompagnerà, entro le h. 21.,00, presso l'abitazione materna, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
5) Durante le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 Dicembre con un genitore, ed il 25 Dicembre con l'altro; il restante periodo di chiusura scolastica, sarà. suddiviso in parti eque tra i coniugi, previ accordi e nel rispetto degli impegni e degli interessi di . Per_1
6) Durante le festività pasquali, la bambina starà ad anni alterni con il padre e la madre secondo il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra i genitori, nell'interesse esclusivo della minore.
7) Durante i periodi di chiusura scolastica straordinaria (ad es. elezioni politiche, referendum etc.), durante i ponti scolastici, coincidenti con 1e festività annuali del 25 Aprire, 1o Maggio, 2 Giugno,
1° novembre ed 8 Dicembre, starà con uno o l'altro genitore, previ accordi tra i genitori da Per_1 prendere di volta in volta.
8) In occasione del compleanno della minore, il 16 aprile di ogni anno, per quanto possibile, 1a bambina trascorrerà, previ accordi, la giornata con entrambi i genitori. Per_
9) Durante le vacanze estive, trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre, nel periodo compreso tra giugno ed agosto, e tale periodo dovrà essere comunicato entro il 30.04 di ogni anno;
per il solo anno 2024 tale periodo dovrà essere comunicato entro il 30.06.2024.
In caso di coincidenza delle ferie estive dei genitori, gli stessi si impegnano a suddividere detto periodo in ragione del 50% ciascuno, comunicando le rispettive proposte entro il 30.04 di ogni anno, nel rispetto delle eIGenze e degli interessi della minore.
10) In ogni caso, i genitori si impegnano a comunicare l'esatto indirizzo ed i recapiti telefonici dei luoghi in cui si recheranno con la minore.
11) I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso al rinnovo e/o alla richiesta della Carta di
Identità e del passaporto per entrambi e per la figlia minore.
12) Per il mantenimento di , il padre sosterrà direttamente le ordinarie della minore per il Per_1 periodo di sua convivenza e verserà alla madre un contributo mensile pari a complessive €. 300,00
(Euro Tre cento/00), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, costo Vita, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente personale della madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2024.
13) Il padre, inoltre, ed in parziale deroga alle Linee Guida stilate dal Tribunale di NZ il
7.05.2018. sosterrà direttamente ed integralmente le spese relative alla mensa scolastica, allo sport praticato dalla minore ad eccezione delle gate sportive, che verranno suddivise al 50 % tra i genitori
-, nonché i costi relativi all'iscrizione ed alla mensa del centro estivo parrocchiale.
Per il solo mese di agosto, il padre corrisponderà un contributo al mantenimento di pari ad Per_1
€, 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, costo vita, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente personale della madre in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese.
Del pari, da quando frequenterà istituti scolastici in cui non verrà erogato il servizio mensa, Per_1 il padre corrisponderà un contributo al mantenimento della minore pari ad €. 350,00 (Euro trecentocinquanta /00), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, costo vita, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente personale della madre in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese.
Decorsi 3 anni dal deposito dcl presente ricorso i coniugi si impegnano a porre in vendita l'immobile di Via San Sebastiano 25, Nova Milanese, e quindi, alla vendita e alla relativa integrale estinzione del mutuo, il padre verserà alla madre un contributo mensile pari a complessive euro 400,00 (Euro quattrocento/00), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, costo vita, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente personale della madre in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese.
Inoltre pattuiscono che, sempre in caso di integrale estinzione dcl mutuo, il mantenimento verso la minore sarà: Per_
- nel caso in cui alle scuole medie si dovesse fermare in mensa per nr. 3 volte alla settimana il contributo mensile che verrà versato dal padre sarà pari ad euro 380,00 (Euro trecentottanta/00);
- nel caso in cui sofia si dovesse fermare in mensa per nr. 2 volte alla settimana, oppure non si dovesse del tutto fermare in mensa, ammonterà ad euro 400,00 (Euro quattrocento/00).
Anche in tutti questi casi, gli importi sono da intendersi soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, costo vita, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente personale della madre in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese.
In ossequio alle linee guida concernenti le spese per i figli emanate dall'Ill.mo Tribunale di NZ in data 7.05.2018, devono considerarsi spese ordinarie, il vitto e la mensa scolastica, gli abbonamenti a trasporti per eIGenze di istruzione, i farmaci da banco, l'abbigliamento comprese le spese per ii cambio stagione, i contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze e tributi), il materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, le spese per babysitter, la frequenza del cosiddetto “tempo prolungato”,”pre” e “dopo scuola”.
Per quanto concerne le spese straordinarie, i coniugi stabiliscono che le stesse verranno sostenute nella misura del 50% da parte di ciascun coniuge, e che entro il 30 cli ogni mese, la Sig.ra Parte_1 si impegna a comunicare via email al Sig. il resoconto delie
[...] Parte_2 spese straordinarie sostenute per la figlia ,, e il IG. si impegna a Per_1 Parte_2 rifondere le stesse, in ragione del 50% di sua competenza, entro il giorno 5 del mese successivo, a mezzo bonifico bancario:, unitamente al contributo mensile ordinario dallo stesso dovuto.
A tal uopo, in ossequio alle linee guida concernenti le spese per i figli emanate dall'Ill.mo Tribunale di NZ in data 7.05.2018, si specifica che devono considerarsi spese straordinarie:
A) sia le spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: Spese mediche: Ticket dovuti tn relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione: Iscrizione o contributi obbligatori per la scuoia pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
Partecipa zione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (.s, comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
B) sia le spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori:
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche: Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (.s. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte della richiesta scritta - anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, SMS, messaggio WhatsApp) - di uno dei genitori,
l'altro dovrà manifestare tempestivamente, per iscritto e con esplicita motivazione, entro 7 giorni dalla comunicazione, l'eventuale dissenso. In difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta formulata.
I genitori si adopereranno affinché la figlia possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di modo che possa ricevere sia dal padre che dalla madre cura, educazione ed istruzione e affinché possa conservare rapporti IGnificativi con i parenti di entrambi.
I coniugi si danno reciprocamente atto di aver, quindi, esaurientemente e definitivamente regolato tutti i reciproci rapporti economico - patrimoniale tra gli stessi, e pertanto dichiarano, ad eccezione di quanto previsto sopra, di non più nulla avere a pretendere l'uno dall'altro.
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comignago (NO), di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento ed alle altre incombenze di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 30 ottobre 2024.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore (nata in data [...]) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 10.07.2024, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Comignago (NO) il 5 giugno 2011 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
Comignago, anno 2011, n. 7, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Comignago (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in NZ, nella camera di conIGlio, in data 31 ottobre 2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4686 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Nova Milanese (MI), Via S. Sebastiano n. 25;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]8, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Elisabetta Messina e dall'Avv. Federica Strada ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Desio (MB), Via A. Grandi n.
6- A, giusta procura in calce al ricorso;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NZ
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Parte_2
• Autorizzare i coniugi a vivere separati nel rispetto reciproco.
• Ordinare al Comune di Comignago (NO), di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia , con collocamento prevalente Per_1 delia minore presso la residenza della madre.
2) Disporre che la casa familiare sita a Nova Milanese (MB), via S. Sebastiano, 25, di proprietà di entrambi i coniugi, rimanga nella disponibilità della IG.ra , precisando che entrambi i Pt_1 coniugi continueranno a versare Le rate del mutuo residuo agli stessi intestato, per le rispettive quote pari al 50% cad, mentre le spese ordinarie dell'immobile verranno sostenute dalla IG.ra Parte_1
[...] 3) Disporre che l'assegno unico familiare, attualmente percepito dal IG.
[...]
, a decorrere dal mese di luglio 2024, venga trasferito in favore della IG.ra Parte_3
. Parte_1
SI dà ano che il IG. ha già provveduto a corrispondere alla IG.ra Parte_2
gli importi dei Parte_1 predetti assegni percepiti nei mesi di maggio e giugno 2024, e si impegna a corrispondere alla IG.ra
, entro il 30.09.2024, anche gli importi percepiti nei mesi di marzo e aprile 2024. Pt_1
4) Per quanto concerne la frequentazione padre /figlia, trascorrerà con il padre un weekend Per_1
a settimane alterne, principalmente dal venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola della bambina, fino alla domenica sera entro le h. 21.00, quando il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna, previ accordi tra i coniugi, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Nella settimana in cui il weekend è di competenza del padre, trascorrerà con lo stesso un Per_1 pomeriggio, dall'uscita di scuola, fino a quando il papà la riaccompagnerà, entro 1e h.21.,00, presso l'abitazione materna, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Nella settimana in cui il weekend non è di competenza del padre, trascorrerà con lo stesso Per_1 due pomeriggi, dall'uscita di scuola, fino a quando il papà la riaccompagnerà, entro le h. 21.,00, presso l'abitazione materna, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
5) Durante le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 Dicembre con un genitore, ed il 25 Dicembre con l'altro; il restante periodo di chiusura scolastica, sarà. suddiviso in parti eque tra i coniugi, previ accordi e nel rispetto degli impegni e degli interessi di . Per_1
6) Durante le festività pasquali, la bambina starà ad anni alterni con il padre e la madre secondo il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra i genitori, nell'interesse esclusivo della minore.
7) Durante i periodi di chiusura scolastica straordinaria (ad es. elezioni politiche, referendum etc.), durante i ponti scolastici, coincidenti con 1e festività annuali del 25 Aprire, 1o Maggio, 2 Giugno,
1° novembre ed 8 Dicembre, starà con uno o l'altro genitore, previ accordi tra i genitori da Per_1 prendere di volta in volta.
8) In occasione del compleanno della minore, il 16 aprile di ogni anno, per quanto possibile, 1a bambina trascorrerà, previ accordi, la giornata con entrambi i genitori. Per_
9) Durante le vacanze estive, trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre, nel periodo compreso tra giugno ed agosto, e tale periodo dovrà essere comunicato entro il 30.04 di ogni anno;
per il solo anno 2024 tale periodo dovrà essere comunicato entro il 30.06.2024.
In caso di coincidenza delle ferie estive dei genitori, gli stessi si impegnano a suddividere detto periodo in ragione del 50% ciascuno, comunicando le rispettive proposte entro il 30.04 di ogni anno, nel rispetto delle eIGenze e degli interessi della minore.
10) In ogni caso, i genitori si impegnano a comunicare l'esatto indirizzo ed i recapiti telefonici dei luoghi in cui si recheranno con la minore.
11) I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso al rinnovo e/o alla richiesta della Carta di
Identità e del passaporto per entrambi e per la figlia minore.
12) Per il mantenimento di , il padre sosterrà direttamente le ordinarie della minore per il Per_1 periodo di sua convivenza e verserà alla madre un contributo mensile pari a complessive €. 300,00
(Euro Tre cento/00), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, costo Vita, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente personale della madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2024.
13) Il padre, inoltre, ed in parziale deroga alle Linee Guida stilate dal Tribunale di NZ il
7.05.2018. sosterrà direttamente ed integralmente le spese relative alla mensa scolastica, allo sport praticato dalla minore ad eccezione delle gate sportive, che verranno suddivise al 50 % tra i genitori
-, nonché i costi relativi all'iscrizione ed alla mensa del centro estivo parrocchiale.
Per il solo mese di agosto, il padre corrisponderà un contributo al mantenimento di pari ad Per_1
€, 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, costo vita, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente personale della madre in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese.
Del pari, da quando frequenterà istituti scolastici in cui non verrà erogato il servizio mensa, Per_1 il padre corrisponderà un contributo al mantenimento della minore pari ad €. 350,00 (Euro trecentocinquanta /00), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, costo vita, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente personale della madre in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese.
Decorsi 3 anni dal deposito dcl presente ricorso i coniugi si impegnano a porre in vendita l'immobile di Via San Sebastiano 25, Nova Milanese, e quindi, alla vendita e alla relativa integrale estinzione del mutuo, il padre verserà alla madre un contributo mensile pari a complessive euro 400,00 (Euro quattrocento/00), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, costo vita, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente personale della madre in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese.
Inoltre pattuiscono che, sempre in caso di integrale estinzione dcl mutuo, il mantenimento verso la minore sarà: Per_
- nel caso in cui alle scuole medie si dovesse fermare in mensa per nr. 3 volte alla settimana il contributo mensile che verrà versato dal padre sarà pari ad euro 380,00 (Euro trecentottanta/00);
- nel caso in cui sofia si dovesse fermare in mensa per nr. 2 volte alla settimana, oppure non si dovesse del tutto fermare in mensa, ammonterà ad euro 400,00 (Euro quattrocento/00).
Anche in tutti questi casi, gli importi sono da intendersi soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, costo vita, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente personale della madre in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese.
In ossequio alle linee guida concernenti le spese per i figli emanate dall'Ill.mo Tribunale di NZ in data 7.05.2018, devono considerarsi spese ordinarie, il vitto e la mensa scolastica, gli abbonamenti a trasporti per eIGenze di istruzione, i farmaci da banco, l'abbigliamento comprese le spese per ii cambio stagione, i contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze e tributi), il materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, le spese per babysitter, la frequenza del cosiddetto “tempo prolungato”,”pre” e “dopo scuola”.
Per quanto concerne le spese straordinarie, i coniugi stabiliscono che le stesse verranno sostenute nella misura del 50% da parte di ciascun coniuge, e che entro il 30 cli ogni mese, la Sig.ra Parte_1 si impegna a comunicare via email al Sig. il resoconto delie
[...] Parte_2 spese straordinarie sostenute per la figlia ,, e il IG. si impegna a Per_1 Parte_2 rifondere le stesse, in ragione del 50% di sua competenza, entro il giorno 5 del mese successivo, a mezzo bonifico bancario:, unitamente al contributo mensile ordinario dallo stesso dovuto.
A tal uopo, in ossequio alle linee guida concernenti le spese per i figli emanate dall'Ill.mo Tribunale di NZ in data 7.05.2018, si specifica che devono considerarsi spese straordinarie:
A) sia le spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: Spese mediche: Ticket dovuti tn relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione: Iscrizione o contributi obbligatori per la scuoia pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
Partecipa zione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (.s, comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
B) sia le spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori:
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche: Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (.s. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte della richiesta scritta - anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, SMS, messaggio WhatsApp) - di uno dei genitori,
l'altro dovrà manifestare tempestivamente, per iscritto e con esplicita motivazione, entro 7 giorni dalla comunicazione, l'eventuale dissenso. In difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta formulata.
I genitori si adopereranno affinché la figlia possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di modo che possa ricevere sia dal padre che dalla madre cura, educazione ed istruzione e affinché possa conservare rapporti IGnificativi con i parenti di entrambi.
I coniugi si danno reciprocamente atto di aver, quindi, esaurientemente e definitivamente regolato tutti i reciproci rapporti economico - patrimoniale tra gli stessi, e pertanto dichiarano, ad eccezione di quanto previsto sopra, di non più nulla avere a pretendere l'uno dall'altro.
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comignago (NO), di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento ed alle altre incombenze di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 30 ottobre 2024.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore (nata in data [...]) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 10.07.2024, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Comignago (NO) il 5 giugno 2011 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
Comignago, anno 2011, n. 7, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Comignago (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in NZ, nella camera di conIGlio, in data 31 ottobre 2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi