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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 541/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
GARRI GUGLIELMO, RE
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10533/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3026502264/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3026502264/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13384/2025 depositato il 24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto il sig. Nominativo_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK3026502264/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di
Roma – Ufficio controlli, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'Iva e dell'Irap per l'anno 2018 in qualità di socio accomandatario della Società_1 S.a.s. e responsabile in solido con la Società_2.MA 2008 s.r.l.
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha eccepito le seguenti censure:
- nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 dello statuto del contribuente in violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento;
- nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art 53 Cost. e dell'art 39 DPR 603/1973 per carenza di motivazione e di istruttoria;
- nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art 39 co. 2 DPR 603/1973 per carenza dei presupposti impositivi.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio ADE – Direzione provinciale I di Roma – ufficio legale chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso fondato per i seguenti motivi.
In via preliminare occorre precisare che l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'atto impugnato a seguito del processo verbale di constatazione (P.V.C.) redatto dalla Guardia di Finanza in data 24.05.2024, con il quale veniva rilevata l'omissione, da parte della Società_1 srl, del deposito dei dichiarativi fiscali, sia ai fini Iva che delle imposte dirette, per l'annualità 2018.
Sulla base di tali presupposti l'Ufficio ha proceduto all'accertamento induttivo della base imponibile assumendo quale riferimento il bilancio depositato relativo all'anno 2018, approvato e depositato nel
2021.
A seguito di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha accertato maggiori imposte IVA ed IRAP in capo alla AL.MA 2008 srl, notificando l'avviso di accertamento n. TK3026502264/2024 all'odierno ricorrente in qualità di socio accomandatario della Società_1 S.a.s. e responsabile in solido.
Ciò posto appare opportuno evidenziare che la Società_1 srl è stata costituita il 20.03.2019 a seguito di atto di trasformazione della Società_1 S.a.s. e che, con il medesimo atto, le quote dei due soci (accomandante e accomandatario ovvero il Sig. Ricorrente_1 e il Sig. Nominativo_1) venivano cedute.
Conseguentemente l'odierno ricorrente, già socio accomandatario della Società_1 s.a.s., usciva dalla compagine societaria ben prima dell'approvazione del bilancio relativo all'anno 2018, avvenuta nel corso del 2021, ad opera di un soggetto terzo.
Occorre ancora precisare come sia pacifico in diritto che il socio accomandatario risponda illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni tributarie della Società in accomandita semplice, tuttavia tale principio non esonera l'Ufficio dall'onere di fondare la pretesa impositiva su presupposti attendibili e coerenti.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato risulta fondato solo sui dati del bilancio di esercizio relativo all'annualità 2018 (ovvero riferito ad annualità per la quale non era ancora intervenuta la trasformazione, circostanza rilevante anche ai fini dell'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio), depositato presso il registro delle imprese in data 21.01.2021, dunque circa a due anni di distanza dall'uscita del socio accomandatario dalla compagine sociale.
Giova inoltre evidenziare che detto bilancio, assunto quale base di riferimento ai fini dell'accertamento in oggetto, è stato redatto da un soggetto diverso dall'odierno ricorrente, non è supportato da documentazione contabile (come pure evidenziato dall'Ufficio stesso laddove viene specificato che risultano fatture emesse per un importo complessivo di euro 15.819,65 e fatture passive per un importo complessivo di euro 1.378,09) e presenta dati incongruenti rispetto alle dimensioni ed all'attività svolta dalla Società.
Allo scopo appare opportuno evidenziare quanto asseverato dal dott. Nominativo_2, incaricato di redigere la perizia di stima delle partecipazioni nel dicembre 2018, ai sensi dell'art 2500 ter c. 2 c.c. (depositata in atti), il quale ha evidenziato che il patrimonio netto della Società era sostanzialmente inesistente, che il valore economico della società era riconducibile al solo valore nominale delle quote e non risultavano attività né passività latenti.
Ebbene, tale perizia costituisce elemento probatorio, dotato di attendibilità, che l'Ufficio non ha né contestato né superato con adeguata motivazione.
In conclusione, l'avviso di accertamento impugnato non risulta dotato dei requisiti previsti dalla legge ovvero quelli previsti dall'art. 2729 c. 1 c.c.: gravità, precisione e concordanza, richiesti ai fini dell'accertamento de quo, in quanto non risulta soggettivamente imputabile all'odierno ricorrente.
Conseguentemente, deve rilevarsi l'illegittimità dell'avviso impugnato e l'accoglimento del ricorso, restando pure assorbite le ulteriori doglianze dedotte dal ricorrente non rendendosi necessario il loro esame.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'A.f. al pagamento delle spese di lite che si lquidano in € 6.000, oltre oneri accessori di legge se dovuti, con pagamento a favore del Procuratore antistatario.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
GARRI GUGLIELMO, RE
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10533/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3026502264/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3026502264/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13384/2025 depositato il 24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto il sig. Nominativo_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK3026502264/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di
Roma – Ufficio controlli, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'Iva e dell'Irap per l'anno 2018 in qualità di socio accomandatario della Società_1 S.a.s. e responsabile in solido con la Società_2.MA 2008 s.r.l.
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha eccepito le seguenti censure:
- nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 dello statuto del contribuente in violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento;
- nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art 53 Cost. e dell'art 39 DPR 603/1973 per carenza di motivazione e di istruttoria;
- nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art 39 co. 2 DPR 603/1973 per carenza dei presupposti impositivi.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio ADE – Direzione provinciale I di Roma – ufficio legale chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso fondato per i seguenti motivi.
In via preliminare occorre precisare che l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'atto impugnato a seguito del processo verbale di constatazione (P.V.C.) redatto dalla Guardia di Finanza in data 24.05.2024, con il quale veniva rilevata l'omissione, da parte della Società_1 srl, del deposito dei dichiarativi fiscali, sia ai fini Iva che delle imposte dirette, per l'annualità 2018.
Sulla base di tali presupposti l'Ufficio ha proceduto all'accertamento induttivo della base imponibile assumendo quale riferimento il bilancio depositato relativo all'anno 2018, approvato e depositato nel
2021.
A seguito di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha accertato maggiori imposte IVA ed IRAP in capo alla AL.MA 2008 srl, notificando l'avviso di accertamento n. TK3026502264/2024 all'odierno ricorrente in qualità di socio accomandatario della Società_1 S.a.s. e responsabile in solido.
Ciò posto appare opportuno evidenziare che la Società_1 srl è stata costituita il 20.03.2019 a seguito di atto di trasformazione della Società_1 S.a.s. e che, con il medesimo atto, le quote dei due soci (accomandante e accomandatario ovvero il Sig. Ricorrente_1 e il Sig. Nominativo_1) venivano cedute.
Conseguentemente l'odierno ricorrente, già socio accomandatario della Società_1 s.a.s., usciva dalla compagine societaria ben prima dell'approvazione del bilancio relativo all'anno 2018, avvenuta nel corso del 2021, ad opera di un soggetto terzo.
Occorre ancora precisare come sia pacifico in diritto che il socio accomandatario risponda illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni tributarie della Società in accomandita semplice, tuttavia tale principio non esonera l'Ufficio dall'onere di fondare la pretesa impositiva su presupposti attendibili e coerenti.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato risulta fondato solo sui dati del bilancio di esercizio relativo all'annualità 2018 (ovvero riferito ad annualità per la quale non era ancora intervenuta la trasformazione, circostanza rilevante anche ai fini dell'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio), depositato presso il registro delle imprese in data 21.01.2021, dunque circa a due anni di distanza dall'uscita del socio accomandatario dalla compagine sociale.
Giova inoltre evidenziare che detto bilancio, assunto quale base di riferimento ai fini dell'accertamento in oggetto, è stato redatto da un soggetto diverso dall'odierno ricorrente, non è supportato da documentazione contabile (come pure evidenziato dall'Ufficio stesso laddove viene specificato che risultano fatture emesse per un importo complessivo di euro 15.819,65 e fatture passive per un importo complessivo di euro 1.378,09) e presenta dati incongruenti rispetto alle dimensioni ed all'attività svolta dalla Società.
Allo scopo appare opportuno evidenziare quanto asseverato dal dott. Nominativo_2, incaricato di redigere la perizia di stima delle partecipazioni nel dicembre 2018, ai sensi dell'art 2500 ter c. 2 c.c. (depositata in atti), il quale ha evidenziato che il patrimonio netto della Società era sostanzialmente inesistente, che il valore economico della società era riconducibile al solo valore nominale delle quote e non risultavano attività né passività latenti.
Ebbene, tale perizia costituisce elemento probatorio, dotato di attendibilità, che l'Ufficio non ha né contestato né superato con adeguata motivazione.
In conclusione, l'avviso di accertamento impugnato non risulta dotato dei requisiti previsti dalla legge ovvero quelli previsti dall'art. 2729 c. 1 c.c.: gravità, precisione e concordanza, richiesti ai fini dell'accertamento de quo, in quanto non risulta soggettivamente imputabile all'odierno ricorrente.
Conseguentemente, deve rilevarsi l'illegittimità dell'avviso impugnato e l'accoglimento del ricorso, restando pure assorbite le ulteriori doglianze dedotte dal ricorrente non rendendosi necessario il loro esame.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'A.f. al pagamento delle spese di lite che si lquidano in € 6.000, oltre oneri accessori di legge se dovuti, con pagamento a favore del Procuratore antistatario.