TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1528/2021
Terza Sezione Civile
Giudice dott.ssa ED AM
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa ED AM, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1528/2021 promossa da:
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall' avv.to DAVIDE SARTONI
[...]
ATTORI contro
rappresentata e difesa dall'avv. DI DIO Controparte_1
RG rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO MENCHI CP_2
CONVENUTE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 10 febbraio 2021, Pt_1
hanno chiesto la
[...] Parte_3 condanna delle società in solido con le socie Controparte_1 illimitatamente responsabili e nonché la condanna Parte_4 Parte_5 di rispettivamente al pagamento delle somme di euro 34.534,26 e 28.223,60 – CP_2 ridotte in sede di precisazione delle conclusioni ad euro 19.327,88 ed euro 17.551,02 -, a titolo di compenso per le spese anticipate e per le prestazioni professionali svolte in loro favore.
A fondamento della propria domanda, gli attori hanno anzitutto premesso che le odierne convenute avevano suo tempo conferito incarico professionale al dott. Parte_1
e al di lui affinché svolgessero per loro Parte_3
1 conto una complessa attività consistente nella gestione della contabilità e di tutte le attività ad essa collegata.
Il detto rapporto professionale si era svolto dal 1° gennaio 2016 al 15 aprile 2019, quando l'incarico era stato revocato mediante missiva inviata a mezzo PEC dalle società
[...]
e CP_2 Controparte_1
A fronte di tale circostanza, gli attori hanno chiesto il pagamento delle proprie spettanze al netto degli acconti precedentemente corrispostigli, tuttavia nulla era stato versato dalle odierne convenute.
per tramite dell'avv. Matteo Menchi, con missiva del Controparte_3
5 giugno 2019, avevano contestato la richiesta di pagamento in esame, sollevando contestazioni circa l'operato del dott. e del relativo studio professionale. Pt_1
Tale predetta comunicazione era stata fermamente avversata dagli attori con missiva del 10 giugno 2019, nella quale era stata altresì reiterata la richiesta di pagamento rimasta inevasa.
Si sono costituite in giudizio con separate difese, che, CP_2 Controparte_1 con motivazioni in gran parte sovrapponibili, hanno preliminarmente domandato la separazione delle cause stante il difetto di litisconsorzio e nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda attorea e in subordine, in caso di accoglimento delle pretese attoree, la rideterminazione dei compensi dovuti al dott. e allo Parte_1 Parte_2 di .a.s.. Pt_1 Parte_3
All'udienza del 21 aprile 2022 è stato disposto il mutamento del rito, stante la necessità di un'istruzione non sommaria.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Tribunale, con ordinanza emessa in data 1° agosto 2023, aveva accolto l'istanza ex art. 186 bis c.p.c. formulata dagli attori e, per l'effetto, ha condannato e Controparte_1 CP_2
“al pagamento, in favore di parte attrice, rispettivamente della somma di € 15.206,38 ed € 10.672.61 oltre, su entrambi gli importi, interessi nella misura legale dalla data della domanda e sino al dì dell'avvenuto saldo”.
La causa è stata quindi istruita documentalmente, nonché mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza dell'8 luglio 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
1. e hanno sostenuto che non vi siano ragioni per CP_2 Controparte_1 trattare congiuntamente le controversie relative alle rispettive posizioni, non sussistendo alcuna connessione oggettiva tra le medesime.
2 1.2 Si richiama la giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha sottolineato come:“In tema di litisconsorzio facoltativo, la possibilità di agire unitamente nel medesimo processo in ragione della connessione delle domande non può essere interpretata quale obbligo derivante dal principio di ragionevole durata del processo, secondo una logica di economia processuale, posto che la scelta della promozione autonoma dell'azione in distinti processi non integra un abuso ma il legittimo uso di una facoltà espressamente prevista dall'ordinamento.” (Cass. n. 18782/2016).
1.3 Gli attori hanno cumulato in giudizio domande di per sé autonome e scindibili ma dall'esame complessivo delle allegazioni e del materiale probatorio documentale in atti emerge chiaramente che lo ha intrattenuto un rapporto professionale Parte_2 pressoché unitario con le odierne convenute, interfacciandosi in più occasioni con la legale rappresentante di (già anche per questioni Controparte_1 Controparte_3 afferenti CP_2
Nello specifico, si osserva come, in più di un'occasione, abbia inoltrato CP_2 comunicazioni alla medesima pervenute, facenti riferimento ad accertamenti fiscali o fidi bancari, a affinché quest'ultima provvedesse a richiedere gli Controparte_1 opportuni chiarimenti ed attività allo (cfr. docc. n. 22 e n. 25 di parte Parte_2 attrice).
2. Nel presente giudizio, è stata adottata ordinanza ex art. 186 bis cpc, che, come noto è un provvedimento anticipatorio che attiene alla stessa obbligazione di base, e benché dotato di stabilità nei suoi effetti esecutivi, non è, in relazione alla predetta obbligazione, equiparabile ad un accertamento definitivo.
Parte attrice ha dato atto del pagamento delle somme oggetto dell'ordinanza suddetta e ha limitato le proprie conclusioni da un punto di vista quantitativo.
Tuttavia, l'ordinanza non è vincolante in ordine alla debenza delle somme delle quali viene ordinato il pagamento, perché solo la sentenza che definisce il giudizio accerta e determina l'ammontare del debito.
L'art. 282 c.p.c. prevede che solo la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
2.1 È opportuno premettere che, nel caso di specie, può dirsi pacifico, in quanto documentato e non oggetto di specifica contestazione, il conferimento dell'incarico professionale da parte di agli odierni attori. Controparte_3
2.2 Ed invero, analoghe contestazioni possono essere fatte in merito all'effettivo svolgimento delle attività per le quali e lo chiedono il Parte_1 Parte_2 pagamento dei relativi compensi.
2.3 Le società convenute, nel costituirsi in giudizio, hanno infatti unicamente chiesto una rideterminazione degli importi ex adverso pretesi, in base ai parametri tabellari vigenti.
3 2.4 Meritano di essere condivise le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto ad esse il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto con ragionamento aderente alle risultanze di causa e immune da vizi logici o di altra natura, nonché tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte. Sul punto, si osserva che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive» (così, tra le altre, Cass. n. 1815/2015).
Orbene, il consulente d'ufficio dott.ssa all'esito delle operazioni peritali Persona_1 effettuate nel contraddittorio delle parti, ha affermato che “le somme ancora dovute a parte attrice al netto degli acconti pagati e del totale pagato dopo l'ordinanza di ingiunzione sono le seguenti:
- euro 4.525,00 da a Controparte_3 Controparte_4
- euro 14.802,88 al netto della ritenuta di acconto da al Dott. Controparte_3 Pt_1
[...]
- euro 16.695,98 da a CP_2 Controparte_4
- euro 855,04 al netto della ritenuta di acconto da al Dott. ” CP_2 Parte_1
2.5 Sulle somme cui sono tenute, rispettivamente, la società per Controparte_1 euro 34.534,26 e per euro 28.223,60, sono dovuti interessi ai sensi del d.lgs. CP_2
231/2002 dalla messa in mora ( pendenza dell'atto introduttivo sopra individuata) sino al saldo.
Si riconosce la liquidazione degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 alla luce dell'ambito di applicazione dello stesso art. 1 secondo cui: «le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale»), precisando che per transazioni commerciali si intende «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo» (art. 2) e che lo stesso art. 2, comma 1, del testo normativo citato alla lettera c) definisce ““imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
”.
Inoltre, occorre osservare come un titolo esecutivo giudiziale pronunciato nei confronti di una società è sufficientemente valido per l'avvio dell'esecuzione contro i soci illimitatamente responsabili, il beneficio d'escussione ex art. 2304 c.c. è condizione dell'azione esecutiva e non dell'azione di cognizione (Cass. 21840/2025).
4 3. Deve invece essere rigettata la domanda attorea, volta ad ottenere nei confronti delle parti convenute il risarcimento del danno per la cd. responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., in quanto ne difettano i presupposti.
3.1 Né, può trovare applicazione l'art. 96, comma 3, c.p.c., che, pur presentando la veste di norma sanzionatoria con la quale il giudice può procedere dunque a condanna prescindendo da danni effettivi, non può prescindere dall'elemento soggettivo.
4. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice vengono poste a carico delle società convenute, in via solidale, in virtù del principio generale della soccombenza.
La condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia un interesse comune, che può consistere anche in un identico interesse personale al provvedimento del giudice o risultare dall'identità delle questioni sollevate e discusse oppure dalla convergenza degli atteggiamenti difensivi (Cassazione civile sez. un., 12/02/1987, n.1536).
4.1 Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore ricompreso tra euro 52.001 ed euro 260.000 come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi, in considerazione della prossimità del petitum al minimo dello scaglione di riferimento e della non elevata complessità delle questioni affrontate.
4.2 Le spese di CTU già liquidate con separato decreto del 2 gennaio 2025 vanno parimenti poste a carico delle parti convenute soccombenti in via solidale.
4.3 Quanto alle spese relative alla consulenza tecnica di parte sostenuti dagli attori, i medesimi non possono ritenersi rimborsabili, in quanto non documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
1) ACCOGLIE la domanda attorea formulata da e Parte_1
e, per l'effetto, Parte_2
CONDANNA: i) parte convenuta pagare, in Controparte_1 favore della parte attrice la somma di euro 34.534,26, oltre interessi moratori come in parte motiva;
ii) parte convenuta a pagare, in favore della parte CP_2 attrice l'importo di euro 28.223,60, oltre interessi moratori come in parte motiva;
2) CONDANNA in solido tra loro, Controparte_1 CP_2
a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi di avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
5 3) pone definitivamente a carico di e di Controparte_1 [...]
e e in solido tra loro, le spese di CTU. Parte_4 Parte_5 CP_2
Firenze, 24 novembre 2025
La Giudice
Dott.ssa ED AM
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
6
Terza Sezione Civile
Giudice dott.ssa ED AM
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa ED AM, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1528/2021 promossa da:
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall' avv.to DAVIDE SARTONI
[...]
ATTORI contro
rappresentata e difesa dall'avv. DI DIO Controparte_1
RG rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO MENCHI CP_2
CONVENUTE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 10 febbraio 2021, Pt_1
hanno chiesto la
[...] Parte_3 condanna delle società in solido con le socie Controparte_1 illimitatamente responsabili e nonché la condanna Parte_4 Parte_5 di rispettivamente al pagamento delle somme di euro 34.534,26 e 28.223,60 – CP_2 ridotte in sede di precisazione delle conclusioni ad euro 19.327,88 ed euro 17.551,02 -, a titolo di compenso per le spese anticipate e per le prestazioni professionali svolte in loro favore.
A fondamento della propria domanda, gli attori hanno anzitutto premesso che le odierne convenute avevano suo tempo conferito incarico professionale al dott. Parte_1
e al di lui affinché svolgessero per loro Parte_3
1 conto una complessa attività consistente nella gestione della contabilità e di tutte le attività ad essa collegata.
Il detto rapporto professionale si era svolto dal 1° gennaio 2016 al 15 aprile 2019, quando l'incarico era stato revocato mediante missiva inviata a mezzo PEC dalle società
[...]
e CP_2 Controparte_1
A fronte di tale circostanza, gli attori hanno chiesto il pagamento delle proprie spettanze al netto degli acconti precedentemente corrispostigli, tuttavia nulla era stato versato dalle odierne convenute.
per tramite dell'avv. Matteo Menchi, con missiva del Controparte_3
5 giugno 2019, avevano contestato la richiesta di pagamento in esame, sollevando contestazioni circa l'operato del dott. e del relativo studio professionale. Pt_1
Tale predetta comunicazione era stata fermamente avversata dagli attori con missiva del 10 giugno 2019, nella quale era stata altresì reiterata la richiesta di pagamento rimasta inevasa.
Si sono costituite in giudizio con separate difese, che, CP_2 Controparte_1 con motivazioni in gran parte sovrapponibili, hanno preliminarmente domandato la separazione delle cause stante il difetto di litisconsorzio e nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda attorea e in subordine, in caso di accoglimento delle pretese attoree, la rideterminazione dei compensi dovuti al dott. e allo Parte_1 Parte_2 di .a.s.. Pt_1 Parte_3
All'udienza del 21 aprile 2022 è stato disposto il mutamento del rito, stante la necessità di un'istruzione non sommaria.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Tribunale, con ordinanza emessa in data 1° agosto 2023, aveva accolto l'istanza ex art. 186 bis c.p.c. formulata dagli attori e, per l'effetto, ha condannato e Controparte_1 CP_2
“al pagamento, in favore di parte attrice, rispettivamente della somma di € 15.206,38 ed € 10.672.61 oltre, su entrambi gli importi, interessi nella misura legale dalla data della domanda e sino al dì dell'avvenuto saldo”.
La causa è stata quindi istruita documentalmente, nonché mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza dell'8 luglio 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
1. e hanno sostenuto che non vi siano ragioni per CP_2 Controparte_1 trattare congiuntamente le controversie relative alle rispettive posizioni, non sussistendo alcuna connessione oggettiva tra le medesime.
2 1.2 Si richiama la giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha sottolineato come:“In tema di litisconsorzio facoltativo, la possibilità di agire unitamente nel medesimo processo in ragione della connessione delle domande non può essere interpretata quale obbligo derivante dal principio di ragionevole durata del processo, secondo una logica di economia processuale, posto che la scelta della promozione autonoma dell'azione in distinti processi non integra un abuso ma il legittimo uso di una facoltà espressamente prevista dall'ordinamento.” (Cass. n. 18782/2016).
1.3 Gli attori hanno cumulato in giudizio domande di per sé autonome e scindibili ma dall'esame complessivo delle allegazioni e del materiale probatorio documentale in atti emerge chiaramente che lo ha intrattenuto un rapporto professionale Parte_2 pressoché unitario con le odierne convenute, interfacciandosi in più occasioni con la legale rappresentante di (già anche per questioni Controparte_1 Controparte_3 afferenti CP_2
Nello specifico, si osserva come, in più di un'occasione, abbia inoltrato CP_2 comunicazioni alla medesima pervenute, facenti riferimento ad accertamenti fiscali o fidi bancari, a affinché quest'ultima provvedesse a richiedere gli Controparte_1 opportuni chiarimenti ed attività allo (cfr. docc. n. 22 e n. 25 di parte Parte_2 attrice).
2. Nel presente giudizio, è stata adottata ordinanza ex art. 186 bis cpc, che, come noto è un provvedimento anticipatorio che attiene alla stessa obbligazione di base, e benché dotato di stabilità nei suoi effetti esecutivi, non è, in relazione alla predetta obbligazione, equiparabile ad un accertamento definitivo.
Parte attrice ha dato atto del pagamento delle somme oggetto dell'ordinanza suddetta e ha limitato le proprie conclusioni da un punto di vista quantitativo.
Tuttavia, l'ordinanza non è vincolante in ordine alla debenza delle somme delle quali viene ordinato il pagamento, perché solo la sentenza che definisce il giudizio accerta e determina l'ammontare del debito.
L'art. 282 c.p.c. prevede che solo la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
2.1 È opportuno premettere che, nel caso di specie, può dirsi pacifico, in quanto documentato e non oggetto di specifica contestazione, il conferimento dell'incarico professionale da parte di agli odierni attori. Controparte_3
2.2 Ed invero, analoghe contestazioni possono essere fatte in merito all'effettivo svolgimento delle attività per le quali e lo chiedono il Parte_1 Parte_2 pagamento dei relativi compensi.
2.3 Le società convenute, nel costituirsi in giudizio, hanno infatti unicamente chiesto una rideterminazione degli importi ex adverso pretesi, in base ai parametri tabellari vigenti.
3 2.4 Meritano di essere condivise le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto ad esse il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto con ragionamento aderente alle risultanze di causa e immune da vizi logici o di altra natura, nonché tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte. Sul punto, si osserva che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive» (così, tra le altre, Cass. n. 1815/2015).
Orbene, il consulente d'ufficio dott.ssa all'esito delle operazioni peritali Persona_1 effettuate nel contraddittorio delle parti, ha affermato che “le somme ancora dovute a parte attrice al netto degli acconti pagati e del totale pagato dopo l'ordinanza di ingiunzione sono le seguenti:
- euro 4.525,00 da a Controparte_3 Controparte_4
- euro 14.802,88 al netto della ritenuta di acconto da al Dott. Controparte_3 Pt_1
[...]
- euro 16.695,98 da a CP_2 Controparte_4
- euro 855,04 al netto della ritenuta di acconto da al Dott. ” CP_2 Parte_1
2.5 Sulle somme cui sono tenute, rispettivamente, la società per Controparte_1 euro 34.534,26 e per euro 28.223,60, sono dovuti interessi ai sensi del d.lgs. CP_2
231/2002 dalla messa in mora ( pendenza dell'atto introduttivo sopra individuata) sino al saldo.
Si riconosce la liquidazione degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 alla luce dell'ambito di applicazione dello stesso art. 1 secondo cui: «le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale»), precisando che per transazioni commerciali si intende «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo» (art. 2) e che lo stesso art. 2, comma 1, del testo normativo citato alla lettera c) definisce ““imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
”.
Inoltre, occorre osservare come un titolo esecutivo giudiziale pronunciato nei confronti di una società è sufficientemente valido per l'avvio dell'esecuzione contro i soci illimitatamente responsabili, il beneficio d'escussione ex art. 2304 c.c. è condizione dell'azione esecutiva e non dell'azione di cognizione (Cass. 21840/2025).
4 3. Deve invece essere rigettata la domanda attorea, volta ad ottenere nei confronti delle parti convenute il risarcimento del danno per la cd. responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., in quanto ne difettano i presupposti.
3.1 Né, può trovare applicazione l'art. 96, comma 3, c.p.c., che, pur presentando la veste di norma sanzionatoria con la quale il giudice può procedere dunque a condanna prescindendo da danni effettivi, non può prescindere dall'elemento soggettivo.
4. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice vengono poste a carico delle società convenute, in via solidale, in virtù del principio generale della soccombenza.
La condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia un interesse comune, che può consistere anche in un identico interesse personale al provvedimento del giudice o risultare dall'identità delle questioni sollevate e discusse oppure dalla convergenza degli atteggiamenti difensivi (Cassazione civile sez. un., 12/02/1987, n.1536).
4.1 Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore ricompreso tra euro 52.001 ed euro 260.000 come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi, in considerazione della prossimità del petitum al minimo dello scaglione di riferimento e della non elevata complessità delle questioni affrontate.
4.2 Le spese di CTU già liquidate con separato decreto del 2 gennaio 2025 vanno parimenti poste a carico delle parti convenute soccombenti in via solidale.
4.3 Quanto alle spese relative alla consulenza tecnica di parte sostenuti dagli attori, i medesimi non possono ritenersi rimborsabili, in quanto non documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
1) ACCOGLIE la domanda attorea formulata da e Parte_1
e, per l'effetto, Parte_2
CONDANNA: i) parte convenuta pagare, in Controparte_1 favore della parte attrice la somma di euro 34.534,26, oltre interessi moratori come in parte motiva;
ii) parte convenuta a pagare, in favore della parte CP_2 attrice l'importo di euro 28.223,60, oltre interessi moratori come in parte motiva;
2) CONDANNA in solido tra loro, Controparte_1 CP_2
a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi di avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
5 3) pone definitivamente a carico di e di Controparte_1 [...]
e e in solido tra loro, le spese di CTU. Parte_4 Parte_5 CP_2
Firenze, 24 novembre 2025
La Giudice
Dott.ssa ED AM
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
6