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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7378 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 45027/2024
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. BIANCHI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. LUCCIO PUOPOLO, Parte_1 giusta delega che deposita. Per 'avv. MONTI MARIA MONIA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI ANDREA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SA LO RT GIUSEPPE;
elettivamente domiciliata in VIA FOGAZZARO 8 20122 MILANO, presso il difensore avv. BIANCHI ANDREA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTI MARIA Controparte_1 P.IVA_2
MONIA, elettivamente domiciliata in VIA MARTINELLI, 8 20030 SENAGO, presso il difensore avv. MONTI MARIA MONIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15340/2024 Parte_1 con cui il Tribunale di Milano adito dalla locatrice le ha ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di € 23.212,30, oltre interessi e spese giudiziali, maturata a titolo di canoni e oneri accessori in relazione all'unità immobiliare sita in Senago (MI), Via Di Vittorio
2 n. 15, oggetto del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti in data 17 luglio 2020.
La ricorrente eccepiva l'inesistenza/nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di contestuale notifica del relativo ricorso monitorio e, nel merito, non contestava né l'an né il quantum del credito, ma allegava che il capannone di proprietà di Controparte_1
“era stato interessato da una copiosa infiltrazione d'acqua piovana il 26.09.2022, dovuta a difetti
[...] poi accertati del pluviale, che aveva procurato alla medesima società rilevanti danni Parte_1 patrimoniali relativi ai costi sostenuti per il ripristino dello stato dei luoghi del capannone danneggiato dalle ingenti infiltrazioni” pari ad € 13.882,00, “nonché dall'arresto dell'attività imprenditoriale per quattro mesi per totale inutilizzabilità del capannone”, che determinava danni derivanti dal mancato utilizzo dei locali per quattro mesi “a causa dell'inutilizzabilità degli stessi per l'esercizio di attività di stoccaggio e rivendita di materiale elettronico” che quantificava forfettariamente in €
9.200,00, per un totale di € 23.082,00, credito risarcitorio che deduceva dovesse essere “posto in compensazione integrale con quello vantato da nella procedura monitoria nei Controparte_1 confronti di e rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Dichiarare inesistente ovvero nulla ovvero comunque inefficace la notifica a del decreto Parte_1 ingiuntivo oggi opposto, per mancanza di contestuale notifica del relativo e prodromico ricorso, con ogni consequenziale pronuncia di legge e di giustizia;
In via subordinata di eccezione riconvenzionale e nel merito
Accertato e dichiarato un danno patito da e ascrivibile a fatto e colpa configurabili a carico di Parte_1
pari ad € 23.082,00.=, oltre interessi di legge, ovvero alla diversa e anche Controparte_1 maggiore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria dibattimentale, anche eventualmente liquidata in via equitativa, per i titoli e le causali espresse in narrativa Piacca a Codesto Ecc.mo
Tribunale compensare integralmente il detto importo con quello relativo ad eventuali canoni impagati da con correlativa pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
In estremo subordine
Accertata e dichiarata la totale ovvero parziale inutilizzabilità della cosa locata a causa dell'evento infiltrativo in narrativa, nonché le spese sostenute dall'opponente per il ripristino dei locali come da fatture prodotte, anche ex art. 1460 c.c., ovvero a titolo di riduzione dei canoni, rideterminare gli importi dovuti al creditore procedente con congrua riduzione a compensazione parziale del dovuto”.
3 L'opposta ha resistito chiedendo il rigetto dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo, in estrema sintesi: quanto all'eccezione preliminare, la piena regolarità formale e sostanziale della procedura notificatoria, producendo a tale fine l'integrale documentazione relativa alla notifica, comprensiva della relata di notifica e degli allegati, costituiti dal ricorso per decreto ingiuntivo e dal decreto;
quanto al merito, che a seguito dell'allagamento occorso in data 26 settembre 2022 i lavori di ripristino erano stati effettuati a cura e spese della proprietà in data 9 novembre 2022, e che l'attività lavorativa era stata esercitata dalla conduttrice senza soluzione di continuità;
e chiedeva il rigetto del ricorso
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto la causa, documentalmente istruita (essendo la richiesta di c.t.u. formulata dalla ricorrente del tutto esplorativa, oltre che tardiva, essendo l'immobile stato ormai riconsegnato in data 19 giugno
2023 e le prove orali inammissibili in quanto il capitolo 1 relativo a circostanza incontestata, i capitoli 2, 4, 5 e 6 aventi ad oggetto circostanze valutative, il capitolo 3 relativo a circostanze da provarsi documentalmente, il capitolo 7 formulato genericamente ed i capitoli 8 e 9 relativi a circostanze irrilevanti) veniva rinviata per discussione all'odierna udienza, all'esito della quale viene data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto emergendo dalla produzione documentale svolta dalla difesa di che quest'ultima in data 14 novembre 2024 abbia notificato alla Controparte_1
odierna opposta sia il ricorso monitorio che il relativo decreto ingiuntivo (cfr. docc. 1 e 2).
Venendo al merito, deve rilevarsi, anzitutto, che la pretesa creditoria azionata da CP_1
con il ricorso monitorio non sia stata in alcun modo contestata né nell'an, né nel
[...] quantum, motivo per cui deve ritenersi pacifico che la società abbia omesso il Parte_1
pagamento della somma di € 23.212,30, maturata a titolo di canoni e oneri accessori in relazione all'unità immobiliare sita in Senago (MI), Via Di Vittorio n. 15, oggetto del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 17 luglio 2020 (cfr. doc. 13 opposta)
La società è pertanto debitrice della somma di € 23.212.30. Parte_1
4 Ritiene il Tribunale che non possa trovare accoglimento l'eccezione di compensazione svolta dalla difesa di parte opponente in forza della quale il capannone di proprietà di CP_1
sarebbe stato interessato da “una copiosa infiltrazione di acqua piovana il 26.09.2022” per
[...]
“difetti poi accertati del pluviale” cui sarebbero derivati rilevanti danni patrimoniali per costi di ripristino dello stato dei luoghi e per l'arresto dell'attività imprenditoriale.
Al riguardo, osserva infatti il Tribunale che la difesa di ha dimostrato Controparte_1
l'eccezionalità dell'evento occorso nella serata del 26 settembre 2022, in cui un improvviso e violento temporale si è abbattuto sull'hinterland nord-ovest di Milano con forti scrosci d'acqua e locali grandinate, producendo i dati pluviometrici rilevati da Arpa Lombardia della stazione di riferimento del territorio di Senago (cfr. doc. 3) e gli articoli pubblicati sui siti dei quotidiani locali (cfr. docc. 4 e 5) da cui emerge l'eccezionalità dell'evento che per la sua imprevedibilità oggettiva ed eccezionalità deve ritenersi integrare l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4588 del 11 febbraio 2022).
Non si ritiene pertanto, meritevole di accoglimento la richiesta della società di Parte_1
compensare il proprio debito con il proprio asserito credito pari ad € 23.082,00 sia per la mancanza del nesso causale a causa del carattere fortuito dell'evento (evento metereologico di eccezionale gravità), sia perché, in ogni caso, emerge che già in data 9 novembre 2022 venivano effettuati dalla locatrice i lavori di sistemazione, mediante rasatura delle parti e ripristino dei controsoffitti, da parte della ditta , incaricata da Controparte_2
(cfr. docc. 9 - 10) Controparte_1
Quanto, poi, ai danni per “mancato utilizzo dei locali per quattro mesi” ed indicati forfettariamente in € 9.200,00, essi sono stati allegati del tutto genericamente e rimasti del tutto indimostrati.
Segue, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata o assorbita, in contraddittorio della parte intimata convenuta, così provvede:
5 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 15340/2024, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 2/10/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
6
VERBALE DELLA CAUSA N. 45027/2024
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. BIANCHI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. LUCCIO PUOPOLO, Parte_1 giusta delega che deposita. Per 'avv. MONTI MARIA MONIA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI ANDREA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SA LO RT GIUSEPPE;
elettivamente domiciliata in VIA FOGAZZARO 8 20122 MILANO, presso il difensore avv. BIANCHI ANDREA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTI MARIA Controparte_1 P.IVA_2
MONIA, elettivamente domiciliata in VIA MARTINELLI, 8 20030 SENAGO, presso il difensore avv. MONTI MARIA MONIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15340/2024 Parte_1 con cui il Tribunale di Milano adito dalla locatrice le ha ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di € 23.212,30, oltre interessi e spese giudiziali, maturata a titolo di canoni e oneri accessori in relazione all'unità immobiliare sita in Senago (MI), Via Di Vittorio
2 n. 15, oggetto del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti in data 17 luglio 2020.
La ricorrente eccepiva l'inesistenza/nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di contestuale notifica del relativo ricorso monitorio e, nel merito, non contestava né l'an né il quantum del credito, ma allegava che il capannone di proprietà di Controparte_1
“era stato interessato da una copiosa infiltrazione d'acqua piovana il 26.09.2022, dovuta a difetti
[...] poi accertati del pluviale, che aveva procurato alla medesima società rilevanti danni Parte_1 patrimoniali relativi ai costi sostenuti per il ripristino dello stato dei luoghi del capannone danneggiato dalle ingenti infiltrazioni” pari ad € 13.882,00, “nonché dall'arresto dell'attività imprenditoriale per quattro mesi per totale inutilizzabilità del capannone”, che determinava danni derivanti dal mancato utilizzo dei locali per quattro mesi “a causa dell'inutilizzabilità degli stessi per l'esercizio di attività di stoccaggio e rivendita di materiale elettronico” che quantificava forfettariamente in €
9.200,00, per un totale di € 23.082,00, credito risarcitorio che deduceva dovesse essere “posto in compensazione integrale con quello vantato da nella procedura monitoria nei Controparte_1 confronti di e rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Dichiarare inesistente ovvero nulla ovvero comunque inefficace la notifica a del decreto Parte_1 ingiuntivo oggi opposto, per mancanza di contestuale notifica del relativo e prodromico ricorso, con ogni consequenziale pronuncia di legge e di giustizia;
In via subordinata di eccezione riconvenzionale e nel merito
Accertato e dichiarato un danno patito da e ascrivibile a fatto e colpa configurabili a carico di Parte_1
pari ad € 23.082,00.=, oltre interessi di legge, ovvero alla diversa e anche Controparte_1 maggiore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria dibattimentale, anche eventualmente liquidata in via equitativa, per i titoli e le causali espresse in narrativa Piacca a Codesto Ecc.mo
Tribunale compensare integralmente il detto importo con quello relativo ad eventuali canoni impagati da con correlativa pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
In estremo subordine
Accertata e dichiarata la totale ovvero parziale inutilizzabilità della cosa locata a causa dell'evento infiltrativo in narrativa, nonché le spese sostenute dall'opponente per il ripristino dei locali come da fatture prodotte, anche ex art. 1460 c.c., ovvero a titolo di riduzione dei canoni, rideterminare gli importi dovuti al creditore procedente con congrua riduzione a compensazione parziale del dovuto”.
3 L'opposta ha resistito chiedendo il rigetto dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo, in estrema sintesi: quanto all'eccezione preliminare, la piena regolarità formale e sostanziale della procedura notificatoria, producendo a tale fine l'integrale documentazione relativa alla notifica, comprensiva della relata di notifica e degli allegati, costituiti dal ricorso per decreto ingiuntivo e dal decreto;
quanto al merito, che a seguito dell'allagamento occorso in data 26 settembre 2022 i lavori di ripristino erano stati effettuati a cura e spese della proprietà in data 9 novembre 2022, e che l'attività lavorativa era stata esercitata dalla conduttrice senza soluzione di continuità;
e chiedeva il rigetto del ricorso
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto la causa, documentalmente istruita (essendo la richiesta di c.t.u. formulata dalla ricorrente del tutto esplorativa, oltre che tardiva, essendo l'immobile stato ormai riconsegnato in data 19 giugno
2023 e le prove orali inammissibili in quanto il capitolo 1 relativo a circostanza incontestata, i capitoli 2, 4, 5 e 6 aventi ad oggetto circostanze valutative, il capitolo 3 relativo a circostanze da provarsi documentalmente, il capitolo 7 formulato genericamente ed i capitoli 8 e 9 relativi a circostanze irrilevanti) veniva rinviata per discussione all'odierna udienza, all'esito della quale viene data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto emergendo dalla produzione documentale svolta dalla difesa di che quest'ultima in data 14 novembre 2024 abbia notificato alla Controparte_1
odierna opposta sia il ricorso monitorio che il relativo decreto ingiuntivo (cfr. docc. 1 e 2).
Venendo al merito, deve rilevarsi, anzitutto, che la pretesa creditoria azionata da CP_1
con il ricorso monitorio non sia stata in alcun modo contestata né nell'an, né nel
[...] quantum, motivo per cui deve ritenersi pacifico che la società abbia omesso il Parte_1
pagamento della somma di € 23.212,30, maturata a titolo di canoni e oneri accessori in relazione all'unità immobiliare sita in Senago (MI), Via Di Vittorio n. 15, oggetto del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 17 luglio 2020 (cfr. doc. 13 opposta)
La società è pertanto debitrice della somma di € 23.212.30. Parte_1
4 Ritiene il Tribunale che non possa trovare accoglimento l'eccezione di compensazione svolta dalla difesa di parte opponente in forza della quale il capannone di proprietà di CP_1
sarebbe stato interessato da “una copiosa infiltrazione di acqua piovana il 26.09.2022” per
[...]
“difetti poi accertati del pluviale” cui sarebbero derivati rilevanti danni patrimoniali per costi di ripristino dello stato dei luoghi e per l'arresto dell'attività imprenditoriale.
Al riguardo, osserva infatti il Tribunale che la difesa di ha dimostrato Controparte_1
l'eccezionalità dell'evento occorso nella serata del 26 settembre 2022, in cui un improvviso e violento temporale si è abbattuto sull'hinterland nord-ovest di Milano con forti scrosci d'acqua e locali grandinate, producendo i dati pluviometrici rilevati da Arpa Lombardia della stazione di riferimento del territorio di Senago (cfr. doc. 3) e gli articoli pubblicati sui siti dei quotidiani locali (cfr. docc. 4 e 5) da cui emerge l'eccezionalità dell'evento che per la sua imprevedibilità oggettiva ed eccezionalità deve ritenersi integrare l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4588 del 11 febbraio 2022).
Non si ritiene pertanto, meritevole di accoglimento la richiesta della società di Parte_1
compensare il proprio debito con il proprio asserito credito pari ad € 23.082,00 sia per la mancanza del nesso causale a causa del carattere fortuito dell'evento (evento metereologico di eccezionale gravità), sia perché, in ogni caso, emerge che già in data 9 novembre 2022 venivano effettuati dalla locatrice i lavori di sistemazione, mediante rasatura delle parti e ripristino dei controsoffitti, da parte della ditta , incaricata da Controparte_2
(cfr. docc. 9 - 10) Controparte_1
Quanto, poi, ai danni per “mancato utilizzo dei locali per quattro mesi” ed indicati forfettariamente in € 9.200,00, essi sono stati allegati del tutto genericamente e rimasti del tutto indimostrati.
Segue, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata o assorbita, in contraddittorio della parte intimata convenuta, così provvede:
5 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 15340/2024, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 2/10/2025
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Dott. Arianna Chiarentin
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