TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2584/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Renato Buzi – Presidente relatore;
- dott.ssa Francesca Aratari – Giudice;
- dott.ssa Elisabetta Trimani – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del, promosso da
, con Avv. Maria Ornella Attisano;
Parte_1
e
, con Avv. Maria Ornella Attisano;
Controparte_1
Il P.M. presso il tribunale è stato informato del processo;
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio;
IL TRIBUNALE
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio;
CONSIDERATO
- che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett.
b), della l. 01.12.1970 n 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- che, nelle cause matrimoniali, la legge non attribuisce al
Pubblico Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma 1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa
(v. Cass. 6522/2019);
- che, in particolare, non è necessaria la partecipazione del P.M. all'udienza, né la presentazione, da parte sua, di conclusioni orali o scritte, essendo, invece, sufficiente che abbia avuto la possibilità di intervenire;
- che risulta, pertanto, decisivo, ai fini del rispetto della norma, che il P.M. sia stato informato del processo, come previsto dall'art. 71 c.p.c., essendo rimessa alla sua diligenza la concreta partecipazione al processo e la formulazione delle conclusioni (v. Cass. 25722/2008; Cass. 22567/2013);
- che il P.M., come risulta dal fascicolo telematico, è stato reso edotto del procedimento ed ha apposto il Visto;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel Comune di Ardea in data 23/9/2010 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, Parte 2, n. 49,
Anno 2010), alle condizioni indicate nel ricorso e confermate nelle note a trattazione scritta, richiamate nella motivazione del presente provvedimento;
2) manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data.
IL PRESIDENTE EST. dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Renato Buzi – Presidente relatore;
- dott.ssa Francesca Aratari – Giudice;
- dott.ssa Elisabetta Trimani – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del, promosso da
, con Avv. Maria Ornella Attisano;
Parte_1
e
, con Avv. Maria Ornella Attisano;
Controparte_1
Il P.M. presso il tribunale è stato informato del processo;
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio;
IL TRIBUNALE
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio;
CONSIDERATO
- che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett.
b), della l. 01.12.1970 n 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- che, nelle cause matrimoniali, la legge non attribuisce al
Pubblico Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma 1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa
(v. Cass. 6522/2019);
- che, in particolare, non è necessaria la partecipazione del P.M. all'udienza, né la presentazione, da parte sua, di conclusioni orali o scritte, essendo, invece, sufficiente che abbia avuto la possibilità di intervenire;
- che risulta, pertanto, decisivo, ai fini del rispetto della norma, che il P.M. sia stato informato del processo, come previsto dall'art. 71 c.p.c., essendo rimessa alla sua diligenza la concreta partecipazione al processo e la formulazione delle conclusioni (v. Cass. 25722/2008; Cass. 22567/2013);
- che il P.M., come risulta dal fascicolo telematico, è stato reso edotto del procedimento ed ha apposto il Visto;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel Comune di Ardea in data 23/9/2010 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, Parte 2, n. 49,
Anno 2010), alle condizioni indicate nel ricorso e confermate nelle note a trattazione scritta, richiamate nella motivazione del presente provvedimento;
2) manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data.
IL PRESIDENTE EST. dott. Renato Buzi