Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3040, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”
Promosso da
, nata a [...] il [...], con l'avv.to Parte_1
VINCENTI FABIO, e , nato a [...] Controparte_1
il 31/05/1989, con l'avv.to FAENZA SPERANZA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in GALLIPOLI (LE), il 12/11/2016 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GALLIPOLI (LE) al n. 21, P. I, anno 2016).
Dall'unione coniugale è nato il [...]. Per_1
Con sentenza parzialmente definitiva, depositata in data 24.9.21, nell'ambito del giudizio contenzioso di separazione, rubricato al n. 8724/2019 R.G., è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Il ridetto giudizio separativo è stato, quindi, definito per il tramite della sentenza n. 2071/2023, pubblicata il 04/07/2023, di integrale recepimento delle condizioni, personali ed economiche, della separazione, di cui all'accordo transattivo medio tempore raggiunto dalle parti.
Con ricorso depositato il 08/07/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarato il divorzio, alle condizioni del ricorso
(segnatamente “1) i coniugi reciprocamente rinunciano al mantenimento;
2)
3) confermare tutte le statuizioni omologate in sede di separazione in relazione al figlio, che qui si abbiano per richiamate e trascritte”).
All'udienza del 29.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di voler divorziare alle condizioni del ricorso.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre un anno, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, ben può trovare accoglimento la concorde richiesta di ratifica delle condizioni, personali ed economiche, del divorzio, quali le stesse sono indicate nel ricorso introduttivo: si ponga mente, da un lato, alla conformità delle condizioni de quibus al superiore ed esclusivo interesse della prole minorenne e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Si rende, in ogni caso, necessario riformulare, coerentemente con la esatta denominazione normativa del trattamento periodico de quo, la reciproca rinuncia dei coniugi “al mantenimento”, di cui al n. 1 delle condizioni del divorzio, nei termini più appropriati di una reciproca rinuncia all'assegno post matrimoniale.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], così provvede: CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in GALLIPOLI
(LE), il 12/11/2016 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di GALLIPOLI (LE), al n. 21, P. I, anno 2016), alle condizioni del ricorso introduttivo, quali le stesse sono riportate in parte motiva, ferma restando la singola precisazione lessicale, così come svolta con riguardo alla previsione pattizia, di cui al n. 1 delle condizioni concordate dalle parti, e, quindi, trasfuse nel corpo del medesimo ricorso introduttivo.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 febbraio 2025
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore