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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/06/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 1060/2020 RG;
tra
, (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dagli avv.ti Cosimo Raguso e Giuseppe Chiarelli;
attore contro
, (C.F. ) CP_1 CP_2 C.F._2
Rappr. e dif. da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.; convenuto
Oggetto: responsabilità professionale;
precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 18/04/2024;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.
ha adito questo Tribunale al fine di sentire condannare l'avv. Parte_1 [...]
al pagamento della somma complessiva di €.7.425,53 a titolo di risarcimento dei danni CP_3 patrimoniali (€ 4.085,53 per le spese del giudizio del processo R.S.G. ed € 3.340,00 per onorario) oltre i danni non patrimoniali (nei limiti della somma di € 26.000,00) patiti in virtù dell'inadempimento o inesatto adempimento colpevole, ex art. 1176 c.c., posto in essere dal convenuto nell'esercizio del patrocinio legale nel procedimento civile R.G. 3614/2018.
1 L'attore rappresenta che si rivolgeva al convenuto al fine di valutare la possibilità di promuovere azioni tese ad annullare gli atti esecutivi espletati innanzi al Tribunale di Brindisi, nella procedura esecutiva Rg. 136/2016, e dopo aver ricevuto errate informazioni, l'azione che veniva esercitata poi ex art. 519 bis comma VII, 615 comma 2 e 617 comma 2 c.p.c. (azione tesa ad ottenere l'inefficacia del decreto di trasferimento e la nullità degli atti successivi per omessa notifica dell'avviso di pignoramento di cui all'art. 599 comma II c.p.c. agli altri comproprietari), concludendosi nella fase cautelare innanzi al Giudice dell'esecuzione con il rigetto della istanza di sospensione, mentre nel successivo giudizio di merito (rubricato al RG. 4614/2018) con la sentenza
708/2019 con la quale il giudice adito dichiarava la improcedibilità del giudizio per iscrizione a ruolo oltre il termine previsto dall'art. 616 c.p.c. e rigettava la domanda per infondatezza con conseguente condanna al pagamento delle spese di liti.
Ritualmente costituitosi l'avv. contestava l'addebitato inadempimento contrattuale CP_1 rappresentando che l'attore era stato informato dei rischi dell'azione, i quali erano stati accettati dallo stesso in ragione del fatto che la stessa era solo volta a “a guadagnare del tempo prezioso”, laddove anche la tardiva iscrizione al ruolo del giudizio di merito, era dipesa da tale strategia.
La causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prove orali (ovvero l'interpello dell'attore,
l'esame dei testi e ), quindi all'udienza del 18.04.2024 veniva Testimone_1 Testimone_2 riservata a sentenza previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Nel merito, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” ed ancora va osservato che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente e in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo;
ed ancora va rilevato che “la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili” infatti “il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti”
(Cass. n. 11176 del 2017). In particolare “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito,
2 il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”(cfr. Cass., sez. VI, 1 marzo 2021, n. 5560).
Vi è la prova in atti della responsabilità professionale del convenuto. Elemento probatorio rilevante è la sentenza n. 708/2019 resa dalla sezione civile del Tribunale di Brindisi, dalla quale emerge che il giudizio di merito era stato dichiarato improcedibile per la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., siccome avvenuta in data 14.11.2018 e quindi ben oltre il termine il termine di cui all'art. 163 bis c.p.c. dimidiato.
Sebbene nella citata sentenza sia stata anche valutata l'infondatezza della domanda attorea ( posto che a giudizio di quel giudicante l'opposizione sarebbe stata spiegata tardivamente in quanto, avendo ad oggetto l'opposizione ad un decreto di trasferimento della quota immobiliare dell'opponente, questi avrebbe proposto l'opposizione oltre la fase processuale in cui era possibile spiegarla ), non vi è dubbi che l'esito negativo del giudizio instaurato con il patrocinio dell'avvocato convenuto, per essersi conclusosi con una sentenza in rito, sia stato causato dall'errore da questi commesso nella fase di iscrizione al ruolo del giudizio, né dalle espletate prove orali è emerso che la tardiva iscrizione fosse dipesa da una precisa strategia processuale ( peraltro del tutto illogica, rispetto alla finalità di allungare il più possibile i tempi del giudizio, posto che di regola le soluzioni in rito di una controversia giungono prima di quelle di merito, in quanto rispetto ad esse è del tutto superflua la fase istruttoria ) concordata fra cliente e difensore.
Infatti, nel caso di specie, il prestatore d'opera assume l'obbligazione di svolgere la propria attività professionale, compiendo gli atti ed esponendo le ragioni del cliente, in vista di ottenerne l'esame e l' accoglimento, e oggetto della obbligazione, cui si commisura il grado di diligenza richiesto ed in mancanza quello della colpa (art. 1176 e 2236 cod. civ.), è appunto il compimento degli atti e l' esposizione delle ragioni nella loro articolazione di fatto e di diritto, non anche il conseguimento da parte del cliente, del risultato da questi atteso, cioè il riconoscimento del diritto vantato o il disconoscimento di quello contro di lui fatto valere.
In relazione all' attività professionale dell' avvocato, l' inadempimento del professionista non può essere desunto, senz' altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell' attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall' art. 1176, secondo comma cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura
3 dell'attività esercitata: la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività, pertanto, è quella media, cioè la diligenza posta nell' esercizio della propria attività, dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie.
Nel caso in esame emerge per tabulas la responsabilità del professionista verso il cliente, attesa la palese negligenza e/o imperizia che hanno comportato la pronuncia di rito per come sopra richiamata, il che costituisce fonte di danno per il cliente suscettibile di essere risarcito a norma dell'art.1218 c.c.
In ordine alla quantificazione del danno questo va parametrato all'effettivo esborso sostenuto dall'attore, sia alla controparte quale conseguenza della soccombenza sia al proprio difensore.
Il danno risarcibile va peraltro contenuto nei limiti del danno emergente, posto che l'attore non ha fornito alcuna prova in ordine alla richiesta per le ulteriori voci di danno avanzate ( e peraltro genericamente contenute nei limiti dell'importo di €.26.000,00 ), né potrebbe addebitarsi al convenuto il mancato ottenimento del bene della vita sotteso all'intrapresa iniziativa giudiziaria ( annullamento del decreto di trasferimento e rientro nella propria sfera della quota sul bene coattivamente venduto ), non avendo l'attore provato di essersi rivolto tempestivamente all'avv.
e cioè in tempo per utilmente esperire l'opposizione. CP_1
Per le considerazioni che precedono, il convenuto va condannato a risarcire in favore dell'attore il danno che si liquida in complessivi €.7.425,53, di cui € 4.085,53 per le spese del giudizio del R.S.G. ed € 3.340,00 per onorario corrisposto al difensore.
In considerazione della reciproca soccombenza (ipotesi ricorrente nel caso di specie per effetto del parziale accoglimento della domanda attorea), sussistono idonei motivi per porre a carico del convenuto 1/2 delle spese processuali in favore dell'attore compensando la residua 1/2, da liquidarsi quanto ai compensi in applicazione dei parametri medi previste dal D.M. 55/2014 e ss. modif..
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da
[...]
, nei confronti dell'Avv. disattesa ogni diversa o contraria Parte_1 Controparte_3
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna l'Avv. al Controparte_3 pagamento nei confronti dell'attore, della somma di €. 7.425,73 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì di ciascun esborso;
4 2. condanna inoltre l'Avv. al pagamento della metà delle spese di lite Controparte_3
per il presente giudizio che si liquidano nella misura già ridotta in €. 132,00 per spese esenti ed €. 2.538,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A.
Brindisi, lì 15/06/2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Antonio Manigrasso, Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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