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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6222 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano – Consigliere-
- dr. ssa Caterina di Martino - Consigliere relatore- ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza n.1388/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 28.4.2021, iscritto al n.3683/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto richiesta di pagamento per prestazioni sanitarie, rimesso in decisione all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025 e pendente
TRA
(C.F. ), costituitasi in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr. , rappresentata e difesa Controparte_1 giusta procura alle liti redatta su atto separato e apposto in calce all'atto di appello e della delibera di incarico n. 841 del 26.5.2021 dall'avv. Michele Pascarella (C.F. ) C.F._1
- appellante -
E
(C.F. ), costituitasi in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa , rappresentata e difesa Controparte_3 giusta procura alle liti redatta su atto separato e apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello dall'Avv. Maria Rosaria Manselli (C.F. ); C.F._2
- appellata –
NONCHE'
1 costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Controparte_4
rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce all'atto di intervento Controparte_5 ex art. 111 c.p.c. dall'avv. Alessia Melchiorri (C.F. ); C.F._3
- Interventore volontario -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
27.12.2013 la società prima convenzionata poi accreditata Controparte_6 provvisoriamente presso il per l'erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nell'area CP_7 dell'assistenza ospedaliera in favore degli assistiti dell' chiedeva ingiungersi a tale Parte_2 azienda sanitaria il pagamento di € 538.144,46 “oltre interessi al tasso previsto di cui al D. lgs.
231/2002 dalla data di scadenza e fino all'effettivo soddisfo o in alternativa al tasso legale sempre dalla data convenzionalmente stabilita e fino all'effettivo soddisfo”, quale saldo del fatturato dell'anno 2012 di cui alle fatture n.70/2012 del 4.12.2012 di importo pari ad € 356.364,00 e n.1/13 del 4.1.2013 di importo pari ad € 292.437,60 erogate nel mese di novembre e dicembre 2012.
La ricorrente allegava a pagina 2 del suddetto ricorso di essere creditrice della summenzionata somma anche se le prestazioni erano “eccedenti il tetto di spesa”.
In data 17.2.2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 359/2014 per l'importo richiesto, oltre “interessi ex art. 5 D. lgv. N.231/2002 dalle scadenze di legge fino al soddisfo”, notificato il 25.3.2014
L' proponeva opposizione, con citazione notificata in data 3.5.2014, eccependo che: Parte_2
- era intervenuto il pagamento degli importi richiesti con i mandati di pagamento nr. 3955 del
9.3.2013, n. 10911 del 2.7.2013 e n. 10913 del 2.7.2013 previa detrazione della nota di debito nr. 313 del 25.6.2013 dell'importo di € 616.333,77 per il superamento del tetto spesa anno 2012;
- non era dovuto l'importo perché relativo a prestazioni rese successivamente al superamento del tetto di spesa tant'è che nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo la aveva specificato di CP_2 aver effettuato tali prestazioni anche se eccedenti il tetto di spesa.
Richiamava la determina dirigenziale n. 5155 del 13.10.2013, notificata con la nota prot. 1297 del Parte 16.10.2013, con la quale l' aveva determinato il tetto di spesa per l'anno 2012 per la CP_2 in € 3.905.110,00; specificando che la aveva prodotto un fatturato di €
[...] CP_2
4.557.502,45 superando in tal modo il tetto assegnato di € 616.333,77.
2 A sostegno dell'opposizione depositava:
- nota prot. n. 386/EF del 22/04/2014, a firma del direttore sanitario, dr. , con Persona_1 la quale si attesta che “tutte le fatture (periodo Novembre e Dicembre 2012), oggetto del D.I. risultano essere state pagate con mandati di pagamento nn.3955- 10911 e 10913/2013…”
- mandato di pagamento nr. 3955 del 9.3.2013 di importo pari ad € 300.817,50;
- mandato di pagamento nr. 10911 del 2.7.2013 di importo pari ad € 335.419,44;
- mandato di pagamento nr. 10913 del 2.7.2013 di importo pari ad € 1483,08
- nota di debito inviata alla n. 313 del 25/06/2013 avente Controparte_2 ad oggetto: nota debito per superamento tetto di spesa 2012 per € 616.331,96.
- nota prot. n. 356/CCURA del 16.4.2014, a firma del Responsabile del Servizio, dott. Per_2
avente ad oggetto: “rif. Nota prot. n.14/AA.LL del 14.4.2014 –
[...] Pt_3 CP_2
351 notif.25.3.2014 scad 30.4.2014 rif 296/2014” con la quale si rappresentava che
[...]
“per la casa di Cura Geis Villa degli Ulivi…il limite complessivo totale entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2012 per il volume delle prestazioni di assistenza in regime di ricovero ospedaliero, così come determinato in applicazione del DCA n.4 del
14.1.2013 è pari ad € 3.905.110 (importo massimo liquidabile). Le fatture n.70/2012 e
01/2013 si riferiscono a prestazioni sanitarie rese in regime di ricovero nei mesi di novembre
e dicembre 2012; Lo scrivente servizio ha prodotto determinazioni dirigenziali n.960 del 14 febbraio 2013 e 961 del 14 febbraio 2013 per gli acconti delle mensilità di novembre e dicembre 2012 pari ad € 564.011,34 a fronte del fatturato complessivo di novembre e dicembre 2012 di € 649.101,60 per le prestazioni erogate nei mesi di novembre e dicembre
2012, trasmettendole all'UOC Servizio Economico Finanziario per i provvedimenti Part consequenziali di competenza;
il Servizio CCURA, nota 1297/CCURA del 16.10.2013 ha notificato alla casa di cura e al Servizio Economico Finanziario dell' per i Parte_2 provvedimenti conseguenziali di competenza, la determina Dirigenziale n.5155 del
14.10.2013 ad oggetto: “applicazione DCA n. 4 del 14 gennaio 2013: determinazione del fatturato massimo liquidabile per prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero dalle case di cura p.a. dell' nell'anno 2012: revoca determinazione Parte_2 dirigenziale n.2793 del 23 maggio 2013”. Rappresentando infine che non possono essere liquidati importi eccedenti il tetto assegnato”;
- nota prot. n. 1297/CCURA del 16.10.2013 a firma del Responsabile del Servizio, dott.
, avente ad oggetto: “notifica Determinazione Dirigenziale n.5155 del Persona_2
14.10.2013”;
3 - determinazione dirigenziale n.5155 del 14.10.2013 avente ad oggetto “Applicazione DCA n.
4 del 14 gennaio 2013: determinazione del fatturato massimo liquidabile per prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero dalle Case di Cura p.a. dell' Parte_2 nell'anno 2012; revoca determinazione Dirigenziale n.2793 del 23 maggio 2013 con la quale Parte l' aveva determinato il tetto di spesa per l'anno 2012 per la Casa di Cura in €
3.905.110,00; che la aveva prodotto un fatturato di € 4.557.502,45 superando CP_2 in tal modo il tetto assegnato di € 616.333,77;
- determinazione dirigenziale n.960 del 14.2.2013 avente ad oggetto “acconto riferito al mese di novembre 2012 per prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero dalle Case di Cura dell' ” Parte_2
- nota prot. n.16408 del 12.06.2012 a firma del Direttore Generale Dell' dr. Parte_2 [...] indirizzata al Dirigente Responsabile del Servizio Centralizzato Controllo Per_3
Informatico Case di Cura, emanava disposizione relativa ai provvedimenti di impegni di spesa del seguente tenore “Nelle more della sottoscrizione dei nuovi contratti per l'esercizio 2012, Part si dispone che l' corrisponda in acconto pari al…. si disponeva il pagamento del solo acconto del 90% di 1/12 un dodicesimo) del limite di spesa fissato al comma 1 dell'art.3 dei contratti stipulati per l'anno 2011”, detta nota è stata in atti depositata in atti”;
- determinazione dirigenziale n.961 del 14.2.2013 avente ad oggetto “acconto riferito al mese di dicembre 2012 per prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero dalle
”. Parte_4
Con comparsa depositata il 6.10.2014 si costituiva la la quale, pur riconoscendo che gli CP_2 importi delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo erano eccedenti il limite di spesa assegnato alla struttura per l'anno 2012 (inizialmente e provvisoriamente fissato in €. 4.010.900,00 e poi successivamente ridotto e definitivamente fissato in € 3.905.110,00) asseriva che gli importi comunque erano dovuti perché le prestazioni erano stata autorizzate dal Dipartimento Sanità Mentale, ovvero che le fatture dell'ultimo bimestre del 2012 erano presuntivamente escluse dal calcolo del tetto/limite di spesa. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parte All'udienza del 10.2.2020 il Tribunale concedeva all' il termine per il deposito delle quietanze di pagamento relative ai mandati di pagamento richiamati in atti e così in data 20.2.2020
l'amministrazione sanitaria depositava:
a) Atto di quietanza del 27.03.2013 riferito al mandato di pagamento n.3955 per € 300.817,50;
b) Atto di quietanza del 11.07.2013 riferito al mandato di pagamento n.10911 per € 335.419,44;
4 c) Atto di quietanza del 11.07.2013 riferito al mandato o di pagamento n.10913 per € 1483,08.
Con la sentenza n. 1338/2021, pubblicata il 28.4.2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l' Parte_2 al pagamento delle spese di lite.
Part In particolare, osservava che: “Nel caso di specie, quindi, gravava sull' l'onere di dimostrare in concreto l'avvenuto superamento dei tetti di spesa da parte della struttura sanitaria privata ed il suo superamento, onere che non è stato assolto, non avendo provato nulla sul punto, ed in particolare non avendo dimostrato l'avvenuta presunta comunicazione del superamento dei tetti di spesa, circostanza specificamente contestata da parte opposta. Né rileva in questo senso il documento prodotto contenente un conteggio in cui si indicano degli importi non dovuti per superamento dei tetti di spesa, poiché: a) si tratta di documento privo di data e firma, di cui non è possibile neanche individuare, quindi, in maniera certa, neanche la paternità; b) in ogni caso tale documento non comprova alcunché in ordine all'invio ed alla recezione della comunicazione da parte della struttura sanitaria e, quindi, l'avvenuto rispetto del contenuto del contratto e la conseguente operatività del meccanismo di non retribuzione per superamento dei tetti di spesa”.
Part Avverso tale sentenza ha proposto appello la on citazione notificata il 3.9.2021, con la quale ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo in sintesi che il Giudice avrebbe errato:
1) nel ritenere non fondata l'eccezione sul difetto di giurisdizione;
2) nel ritenere non provata l'eccezione del superamento del tetto di spesa e dell'avvenuto ed integrale pagamento delle prestazioni rientranti nel tetto di spesa;
3) nel ritenere che il contratto stipulato dalle parti avesse natura meramente privatistica del rapporto, della posizione della P.A. e delle obbligazioni e corrispettivi nascenti dal rapporto, laddove invece i limiti/tetti di spesa oltre e più che rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo sono un requisito di validità della prestazione che altrimenti è nulla o non opponibile alla P.A. in quanto priva di copertura finanziaria
Parte In definitiva, l' rappresenta che i contratti in questione ed i tetti di spesa non hanno una mera valenza contrattuale e/o privatistica ma si pongono come limiti di bilancio, di spesa e di potere di impegno e copertura economico- finanziaria. Di conseguenza che la prova del superamento dei limiti Parte di spesa non deve essere data dall' in quanto trattandosi di atti nulli e/o non impegnativi per la
P.A. la nullità e/o non opponibilità alla P.A. può e deve essere rilevata anche di ufficio dal Giudice che deve ed è tenuto ad approfondire ed accertare la situazione specifica;
5 Pertanto, ha così concluso:“1) In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per i motivi di cui al punto IV) del presente atto di appello;
2)
In via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto, accerti
e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 1388/2021 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 359/2014) e la condanna della società opposta/appellata alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute
(comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II e III) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 1388/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non Pt_3 debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n.
359/2014) e la condanna della società opposta/appellata alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
La costituitasi il 17.1.2022, ha contestato la fondatezza dell'avverso appello, CP_2 chiedendone il rigetto e in via subordinata ha proposto l'azione di ingiustificato arricchimento.
Con ordinanza del 10.2.02022 l'adita Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenendo che “l'appello non appare prima facie infondato, considerato il contenuto della determina Part n. 5155/2013 dell' ; rilevato che sussiste altresì il periculum in mora desumibile dall'entità dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo”.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 15.2.2023 la si è costituita nella Controparte_4 qualità di cessionaria del credito della , con atto di cessione a rogito Notaio CP_2 Per_4 in Bologna del 06/12/2021 rep. n. 87766, racc. n. 40002 notificato il 16.12.2021, la quale nel
[...] fare proprie tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate dalla ha così concluso: CP_2
6 “dichiarare inammissibile ovvero respingere l'appello con condanna alla refusione delle spese legali”.
All'udienza del 27.5.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la
Corte ha introitato il processo in decisione assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Negli scritti conclusionali depositati dalle parti non si rinvengono conclusioni difformi da quanto già argomentato in limine.
Successivamente, stante il trasferimento ad altro ufficio del Consigliere relatore, con provvedimento del 19.9.2025 la Corte ha nominato un altro Consigliere relatore, rinviando all'udienza del 7.10.2025 all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1.1. Il primo motivo di appello, relativo al difetto di giurisdizione, è infondato in quanto correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2017.
Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio” (ex multis, Cass. 372/2021).
2.2. Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente perché connessi in quanto con gli stessi l si duole del fatto che il Tribunale non ha ritenuto provata l'eccezione Parte
7 di superamento del tetto di spesa di struttura sulla base della documentazione prodotta, né ha considerato ineludibile il vincolo del tetto di spesa.
I motivi sono fondati e vanno accolti.
Preliminarmente va evidenziato che è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il superamento del tetto di spesa è da annoverare tra i fatti impeditivi della pretesa creditoria (Cass. civ. ord. n. 3403/2018, 5661/2021, 10182/2021), per cui l'onere della prova ricade in capo al debitore che lo eccepisce.
Dalla lettura degli artt. 3 e 4 del contratto depositato agli atti emerge chiaramente che il tetto di spesa Part di € 4.010.900,00 è riferito alla struttura e non alla macroarea, essendosi impegnata l' ll'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto.
All'art.3, infatti, è indicato il numero di prestazioni da acquistare da parte della CP_2 nell'anno di riferimento, mentre nell'art. 4 si stabilisce che per tale volume di prestazioni la spesa non può essere comunque maggiore di quello indicato all'articolo 3. Trattandosi chiaramente di un tetto di spesa stabilito per la Casa di Cura che ha sottoscritto il contratto, restano prive di rilievo tutte le deduzioni dell'appellante inerenti all'attività del Tavolo Tecnico e alla necessità di operare una regressione tariffaria unica.
Successivamente con determinazione n.5155 del 14.10.2013 avente ad oggetto: “Applicazione DCA
n. 4 del 14 gennaio 2013: determinazione del fatturato massimo liquidabile per prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero dalle Case di Cura p.a. dell' Parte_2
Parte nell'anno 2012; revoca determinazione Dirigenziale n.2793 del 23 maggio 2013” l' ha rimodulato il tetto di spesa per l'anno 2012 per la Casa di Cura in € 3.905.110,00 specificando che la
Casa di Cura aveva prodotto un fatturato di € 4.557.502,45 superando in tal modo il tetto assegnato di € 616.333,77.
Part Più nello specifico, l' in primo grado ha dedotto (a pagina 1 e 2 dell'atto di citazione in opposizione) che il tetto di spesa assegnato alla per il 2012 era pari ad € 3.905.110,00 CP_2
e che per l'anno in questione (da gennaio a dicembre) la struttura aveva presentato fatture per un importo complessivo di € 4.557.502,45 sforando il detto limite.
Part A fronte dell' affermazione dell' che il tetto di struttura era stato superato come indicato nella determinazione, la avrebbe dovuto negare in maniera specifica tale circostanza, CP_2 deducendo altresì l'ammontare del proprio fatturato da gennaio a dicembre 2012, avendone senz'altro
8 la possibilità, in quanto si trattava di fatti certamente a sua conoscenza, tenuto conto che il tetto di Part spesa era di struttura e non di macroarea, mentre si è limitato genericamente ad affermare che l' non l'aveva dimostrato.
L'odierna appellata, avrebbe dovuto svolgere delle contestazioni altrettanto specifiche in ordine ai Parte fatti riportati, deducendo espressamente che non era vero quanto affermato dall' e che, invece, erano stati fatturati importi diversi e minori o che il tetto di spesa assegnato alla struttura era differente e non limitarsi ad invocare la prova di tali circostanze da parte dell'ente sanitario.
Peraltro, ciò che deve essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa è il fatturato e non quanto effettivamente pagato dall' ; pertanto, se anche il non avesse ricevuto il Parte_1 CP_2 pagamento di tutte le prestazioni fatturate fino allo sforamento del tetto di spesa, al più avrebbe potuto chiedere il pagamento delle prestazioni eseguite prima di tale sforamento, ma certamente non di quelle successive.
Irrilevante poi è la mancata comunicazione dello sforamento del tetto di spesa, trattandosi di tetto di spesa di struttura (controllabile, pertanto, dallo stesso centro accreditato) in relazione al quale non sono previsti gli obblighi di comunicazione connessi all'attività del tavolo tecnico.
In altri termini, la parte opposta non ha negato di aver fatturato la somma sopra indicata eccedente il tetto di spesa, ma al contrario fin dal momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo allegava di essere creditrice della summenzionata somma anche se le prestazioni erano “eccedenti il tetto di spesa”.
Da quanto esposto discende il rigetto anche della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. dalla società appellata.
Parte Con la sottoscrizione del contratto, l' ha riconosciuto l'utilità delle sole prestazioni rese entro i limiti di spesa fissati nel medesimo contratto, sicché non può ritenersi che la stessa abbia tratto vantaggio dalle prestazioni rese oltre tale limite. Dunque, con riguardo alla remunerazione di tali prestazioni non può essere proposta l'azione di indebito arricchimento. Può aggiungersi che è Parte comunque assai dubbio, in linea generale, che l' possa trarre vantaggio da prestazioni che non vengono rese direttamente in suo favore e che la stessa neppure può impegnarsi a fornire agli assistiti dal sistema sanitario. In linea generale, i beneficiari di tali prestazioni vanno individuati negli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e non già nelle aziende sanitarie locali. Il servizio sanitario, a partire dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97), si fonda infatti sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale
9 preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La necessità di una valutazione da parte della
“degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla Pt_5 programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili” (sempre Cons. Stato, Sez. III, 30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque,
l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata.
Parte D'altronde, anche se si volesse ritenere che l' avesse più o meno esplicitamente consentito che la struttura sanitaria erogasse prestazioni sanitarie eccedenti il tetto di spese impostole, potesse Co considerarsene la beneficiaria e potesse essere quindi condannata a pagare alla Casa Cura
l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., la domanda in questione andava in ogni caso rigettata, giacché la struttura non aveva fornito alcuna prova della diminuzione correlativa all'ingiustificato Parte arricchimento dell' che il proprio patrimonio aveva subito per effetto dell'erogazioni di dette prestazioni, posto che tale diminuzione patrimoniale certamente non poteva essere commisurata al prezzo delle prestazioni erogate.
Alla luce di quanto esposto, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 359/2014.
2. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la va condannata al pagamento delle Controparte_2 spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante.
Va condannata, in solido con l'opposta, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio anche la cessionaria del credito, la che è intervenuta spontaneamente nel Controparte_8 processo di appello, in adesione alla posizione della cedente.
Il valore della presente controversia è pari ad € 538.144,46 tenuto conto della domanda e pertanto per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, i compensi vanno liquidati in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al decreto del Ministro della
Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022) partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00 nei seguenti importi: per il giudizio di primo grado spettano € 14.600,00 oltre € 2.190,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, per il giudizio di secondo grado spettano € 13.200,00 oltre € 1980,00 per spese generali di rappresentanza e difesa nonché € 804,00 pari all'importo del contributo unificato e della marca da bollo versato.
10 La che si è costituita volontariamente nel giudizio di appello aderendo alla Controparte_8 posizione della cedente, va condannata, stante la soccombenza, in solido con la
[...] al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_2 avverso la sentenza n. 1388/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28.4.2021:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'opposizione proposta dall' e revoca il decreto ingiuntivo n. 359/2014 del Tribunale di Santa Maria Parte_2
Capua Vetere;
2. condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento in favore dell' delle spese del primo grado di giudizio che liquida Parte_2 in € 14.600,00 per compenso oltre € 2.190,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3.condanna in solido la e la al pagamento Controparte_2 Controparte_8 delle spese del giudizio di appello che si liquidano in € 804,00 per spese vive, € 13.200,00 per compenso professionale ed € 1980,00 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Così deciso in Napoli, il 2.12.2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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