CASS
Ordinanza 6 maggio 2022
Ordinanza 6 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/05/2022, n. 14467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14467 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 21147-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla: COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI, con ordinanza n. 1647/21 depositata il 28/5/21 nella causa tra;
A.M.C.A. - AZIENDA MULTISERVIZI DI CASAMICCIOLA S.R.L.; - ricorrente non costituita in questa fase - contro LA MONICA ONOFRIO;
Civile Ord. Sez. U Num. 14467 Anno 2022 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/05/2022 - resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GI IA, il quale chiede che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario adito. Rilevato che: OF La MO propose, innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ricorso in opposizione avverso il decreto con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'Azienda Multiservizi CA (A.M.CA.) s.r.l. di una somma di danaro, dovuta a titolo di T.I.A. per gli anni 2007, 2008, 2011, 2012 e 2013; il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con sentenza n.117/2020, pubblicata il 16 ottobre 2020, rilevato che con sentenza n.238 del 2009 (confermata con ordinanza n.64/2010) la Corte Costituzionale ha sancito la natura tributaria della TIA...) declinava la propria giurisdizione in favore del giudice tributario;
riassunto il giudizio ad opera di A.M.CA. s.r.I., la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con ordinanza n.1647/2021, depositata il 28 maggio 2021, rilevava, alla luce dell'ordinanza n.1839 del 27 gennaio 2020 di questa Corte a Sezioni Unite che la propria giurisdizione fosse insussistente;
in particolare, il Giudice tributario -affermato che, nella fattispecie, la res in iudicio dedotta concerneva proprio la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma per assumere la qualifica di soggetto al pagamento del C.O.S.A.P.- ribadiva come la mancanza di giurisdizione del giudice tributario scaturisse dalla natura non tributaria del C.O.S.A.P., come evidenziata dalla Corte Costituzionale attraverso il richiamo di numerose pregresse pronunce Ric. 2021 n. 21147 sez. SU - ud. 25-01-2022 -2- della Corte di cassazione la quale aveva precisato che detto canone, da un lato, era stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (T.O.S.A.P.) in luogo del quale può essere applicato e, dall'altro, risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Sollevava, pertanto, conflitto negativo di giurisdizione chiedendo a questa Corte la conseguente declaratoria;
il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod.proc. civ., del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;
le parti del giudizio di merito, alle quali l'ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite. Considerato che: preliminarmente va rilevata l'ammissibilità del conflitto siccome sollevato dal Giudice tributario alla prima udienza utile e a seguito di riassunzione effettuata dalla società A.M.C.A. s.r.l. tempestivamente, nel termine fissato dal primo Giudice nell'ordinanza declinatoria della giurisdizione e, in ogni caso, entro il termine ultimo di cui dall'art.59 della legge n.69 del 2009 (contrariamente a quanto eccepito in sede di controdeduzioni da parte dell'originario ricorrente in opposizione innanzi alla Commissione tributaria provinciale e da quest'ultima, peraltro, implicitamente disatteso); sulla giurisdizione nella materia oggetto di controversia, come correttamente dato atto dalla Commissione tributaria provinciale, sono già intervenute le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n.1839 del 27 gennaio 2020, statuendo che «spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla I. n. 122 del 2010), aventi ad Ric. 2021 n. 21147 sez. SU - ud. 25-01-2022 -3- oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), nonchè le controversie, sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1) in base al disposto dell'art. 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui le controversie relative alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (poi denominata tariffa integrata ambientale) istituita con l'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010), "rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria"; alla luce dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.188 del 2018, si è, condivisibilmente, ritenuto, con la pronuncia sopra citata, che «le scarne essenziali indicazioni dell'art. 14, comma 33, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, secondo cui le disposizioni del "nuovo" sistema introdotto nel 2006 "si interpretano nel senso che la natura della prestazione ivi prevista non è tributaria", e secondo cui "le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 maggio 2010), rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria", sottolineano la risolutezza delle formule utilizzate dal legislatore per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, disegnato dall'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 : "Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte... esistenti nel territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa"; "la tariffa costituisce il corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..."; "la tariffa di cui all'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, Ric. 2021 n. 21147 sez. SU - ud. 25-01-2022 -4- salvo quanto previsto dal comma 11", vale a dire che sino all'emanazione del regolamento interministeriale di cui al comma 6 "e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;
Il termine, riconosciuto anche ai comuni, è stato successivamente prorogato fino al 30 giugno 2010»; nel caso in esame, trovano applicazione i su esposti principi in quanto il giudizio cui si riferisce il regolamento in esame è stato introdotto davanti al giudice ordinario, con atto di citazione notificato nel 2017, in opposizione a decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto nel 2016, e ha a oggetto la T.I.A. degli anni 2007, 2008, 2011, 2012 e 2013; non ravvisandosi alcuna ragione per discostarsi dal superiore orientamento, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, al quale vanno rimessi gli atti;
non v'è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale rimette le parti. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.
A.M.C.A. - AZIENDA MULTISERVIZI DI CASAMICCIOLA S.R.L.; - ricorrente non costituita in questa fase - contro LA MONICA ONOFRIO;
Civile Ord. Sez. U Num. 14467 Anno 2022 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/05/2022 - resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GI IA, il quale chiede che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario adito. Rilevato che: OF La MO propose, innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ricorso in opposizione avverso il decreto con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'Azienda Multiservizi CA (A.M.CA.) s.r.l. di una somma di danaro, dovuta a titolo di T.I.A. per gli anni 2007, 2008, 2011, 2012 e 2013; il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con sentenza n.117/2020, pubblicata il 16 ottobre 2020, rilevato che con sentenza n.238 del 2009 (confermata con ordinanza n.64/2010) la Corte Costituzionale ha sancito la natura tributaria della TIA...) declinava la propria giurisdizione in favore del giudice tributario;
riassunto il giudizio ad opera di A.M.CA. s.r.I., la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con ordinanza n.1647/2021, depositata il 28 maggio 2021, rilevava, alla luce dell'ordinanza n.1839 del 27 gennaio 2020 di questa Corte a Sezioni Unite che la propria giurisdizione fosse insussistente;
in particolare, il Giudice tributario -affermato che, nella fattispecie, la res in iudicio dedotta concerneva proprio la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma per assumere la qualifica di soggetto al pagamento del C.O.S.A.P.- ribadiva come la mancanza di giurisdizione del giudice tributario scaturisse dalla natura non tributaria del C.O.S.A.P., come evidenziata dalla Corte Costituzionale attraverso il richiamo di numerose pregresse pronunce Ric. 2021 n. 21147 sez. SU - ud. 25-01-2022 -2- della Corte di cassazione la quale aveva precisato che detto canone, da un lato, era stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (T.O.S.A.P.) in luogo del quale può essere applicato e, dall'altro, risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Sollevava, pertanto, conflitto negativo di giurisdizione chiedendo a questa Corte la conseguente declaratoria;
il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod.proc. civ., del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;
le parti del giudizio di merito, alle quali l'ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite. Considerato che: preliminarmente va rilevata l'ammissibilità del conflitto siccome sollevato dal Giudice tributario alla prima udienza utile e a seguito di riassunzione effettuata dalla società A.M.C.A. s.r.l. tempestivamente, nel termine fissato dal primo Giudice nell'ordinanza declinatoria della giurisdizione e, in ogni caso, entro il termine ultimo di cui dall'art.59 della legge n.69 del 2009 (contrariamente a quanto eccepito in sede di controdeduzioni da parte dell'originario ricorrente in opposizione innanzi alla Commissione tributaria provinciale e da quest'ultima, peraltro, implicitamente disatteso); sulla giurisdizione nella materia oggetto di controversia, come correttamente dato atto dalla Commissione tributaria provinciale, sono già intervenute le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n.1839 del 27 gennaio 2020, statuendo che «spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla I. n. 122 del 2010), aventi ad Ric. 2021 n. 21147 sez. SU - ud. 25-01-2022 -3- oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), nonchè le controversie, sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1) in base al disposto dell'art. 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui le controversie relative alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (poi denominata tariffa integrata ambientale) istituita con l'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010), "rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria"; alla luce dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.188 del 2018, si è, condivisibilmente, ritenuto, con la pronuncia sopra citata, che «le scarne essenziali indicazioni dell'art. 14, comma 33, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, secondo cui le disposizioni del "nuovo" sistema introdotto nel 2006 "si interpretano nel senso che la natura della prestazione ivi prevista non è tributaria", e secondo cui "le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 maggio 2010), rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria", sottolineano la risolutezza delle formule utilizzate dal legislatore per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, disegnato dall'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 : "Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte... esistenti nel territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa"; "la tariffa costituisce il corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..."; "la tariffa di cui all'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, Ric. 2021 n. 21147 sez. SU - ud. 25-01-2022 -4- salvo quanto previsto dal comma 11", vale a dire che sino all'emanazione del regolamento interministeriale di cui al comma 6 "e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;
Il termine, riconosciuto anche ai comuni, è stato successivamente prorogato fino al 30 giugno 2010»; nel caso in esame, trovano applicazione i su esposti principi in quanto il giudizio cui si riferisce il regolamento in esame è stato introdotto davanti al giudice ordinario, con atto di citazione notificato nel 2017, in opposizione a decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto nel 2016, e ha a oggetto la T.I.A. degli anni 2007, 2008, 2011, 2012 e 2013; non ravvisandosi alcuna ragione per discostarsi dal superiore orientamento, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, al quale vanno rimessi gli atti;
non v'è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale rimette le parti. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.