Sentenza 13 febbraio 1985
Massime • 2
Il principio della cosiddetta omnicomprensività della retribuzione, con inclusione cioè di ogni compenso avente carattere di continuità, obbligatorietà e predeterminatezza, il quale è adottato dal legislatore per il calcolo delle indennità di preavviso e di anzianità (art. 2121 cod. civ.) non ha valore di regola generale dell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata, e non osta a che questa, nel rispetto dei precetti fissati dall'art. 36 cost., in tema di quantità della retribuzione, dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disponga di non includere lo stesso nel calcolo della retribuzione rilevante per altri istituti contrattuali, od anche legali, laddove manchi una norma che imponga di commisurarlo a tutti gli elementi della retribuzione, specificamente considerati. ( V 4418/84, mass n 436313; ( V 1075/84, mass n 433232; ( V 4148/82, mass n 422123; ( V 5887/81, mass n 416639).*
Dopo l'intervenuta modifica, che gli artt. 2 e 3 della legge n. 90 del 1954 hanno apportato alla legge n. 260 del 1949, equiparando le festività nazionali a quelle religiose infrasettimanali, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dallo stato, dagli enti pubblici o da privati, il compenso dovuto per il lavoro prestato in tali ultime festività deve comprendere la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo anche per il personale dipendente da aziende di trasporto pubblico in regime di concessione. ( V 1803/81, mass n 412486; ( V 7/79, mass n 396013; ( V 960/78, mass n 390294).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/1985, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1985 |
Testo completo
Il principio della cosiddetta omnicomprensività della retribuzione, con inclusione cioè di ogni compenso avente carattere di continuità, obbligatorietà e predeterminatezza, il quale è adottato dal legislatore per il calcolo delle indennità di preavviso e di anzianità (art. 2121 cod. civ.) non ha valore di regola generale dell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata, e non osta a che questa, nel rispetto dei precetti fissati dall'art. 36 cost., in tema di quantità della retribuzione, dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disponga di non includere lo stesso nel calcolo della retribuzione rilevante per altri istituti contrattuali, od anche legali, laddove manchi una norma che imponga di commisurarlo a tutti gli elementi della retribuzione, specificamente considerati. ( V 4418/84, mass n 436313; ( V 1075/84, mass n 433232; ( V 4148/82, mass n 422123; ( V 5887/81, mass n 416639).*