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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 736 2023
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. GIARDINA GIUSEPPE e l'ab. C.F._1
stab. ; Parte_2
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pa gina 1 di 7 a proposto opposizione all'esecuzione minacciata Parte_1
con l'intimazione di pagamento n. 29720239001090112/000, comunicata a mezzo pec il 14.2.2023, limitatamente ai seguenti atti impositivi:
1. avviso di addebito n. 597201500002887322000; CP_1
2. avviso di addebito n.59720160000659709000; CP_1
3. avviso di addebito n. 59720160001934920000; CP_1
4. avviso di addebito n. 59720170001086070000; CP_1
5. avviso di addebito n. 59720180000764088000; CP_1
6. avviso di addebito n. 59720180002510468000; CP_1
7. avviso di addebito n. 59720190000999912000; CP_1
8. avviso di addebito n. 59720190002053034000; CP_1
9. avviso di addebito n. 59720210000949330000. CP_1
A sostegno dell'opposizione, ha lamentato:
1. la nullità, sotto diversi profili, della notificazione dell'intimazione di pagamento;
2. l'inesistenza o nullità della notificazione degli avvisi di addebito con conseguente nullità degli stessi e dell'intimazione;
3. l'insussistenza originaria delle pretese azionate e comunque la loro prescrizione.
Ha quindi chiesto la declaratoria di nullità dell'intimazione degli atti presupposti.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
Il ricorso è infondato.
Tutte le eccezioni relative alla notificazione dell'intimazione sono manifestamente infondate perché si tratta al più di mere irregolarità o comunque di nullità sanate per raggiungimento dello scopo (e la sanatoria è applicabile agli atti esattoriali: C. 27326/2024), non avendo
Pa gina 2 di 7 impedito al ricorrente di proporre la presente opposizione avverso l'atto stesso e quindi di averne conoscenza.
Esse sono infondate anche a prescindere da tale assorbente considerazione.
Le doglianze di cui al punto 1.1 sono generiche risolvendosi in mere enunciazioni di principio senza specifiche allegazioni relative alla fattispecie concreta.
La doglianza di cui al punto 1.2 con cui il ricorrente lamenta che la notifica provenga da un indirizzo pec non censito è parimenti manifestamente infondata, perché nessuno dei precedenti di legittimità richiamati dall'opponente affermano quanto dallo stesso sostenuto, in particolare: C. 6025/2023 riguarda la l'inclusione o meno nei pubblici registri dell'indirizzo di destinazione;
C. 32891/2022 è ordinanza interlocutoria con cui si dispone trattarsi il ricorso in pubblica udienza, stante la particolare importanza della questione della validità della notifica eseguita da indirizzo pec non presente nei registri, e il relativo giudizio si è concluso con sentenza n. 18684/2023 che afferma la validità di tale notifica;
C. 17346/2019 riguarda la notificazione via pec da parte degli avvocati. Infine, la validità della notifica effettuata da indirizzo non censito è confermata da C. 6015/2023, peraltro sulla scorta di quanto affermato da C. S.U. 15979/2022.
Il secondo motivo è manifestamente infondato perché tutti gli avvisi di addebito sono stati correttamente notificati tramite raccomandata semplice e per compiuta giacenza (come risulta dai relativi avvisi di consegna) tranne quello n. 59720210000949330000 notificato via pec.
Giova evidenziare che ai sensi dell'art. 30 d.l. 78/2010 la notifica dell'avviso di addebito “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”, nel qual caso non si applica la l. 890/1982 (cfr. C. 12083/2016 relativa all'identica disposizione dell'art.
Pa gina 3 di 7 26 co. 1 seconda parte d.p.r. 602/1973 sulla notificazione della cartella esattoriale), con conseguente sufficienza, ai fini della prova della notifica, della produzione della ricevuta di ritorno (C. 17841/2023 relativa sempre all'art. 26 d.p.r. 602/1973) che sia riferibile all'avviso
(com'è nel caso di specie in cui le cartoline di ritorno riportano il numero della raccomandata indicato nell'intestazione degli avvisi), ed irrilevanza della pronuncia C. S.U. 10012/2021 che riguarda le notificazioni effettuate ex l. 890/1982.
L'ultimo motivo è parimenti infondato.
La contestazione della sussistenza originaria dei presupposti dell'imposizione è anzitutto assolutamente generica e comunque è inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta con l'opposizione al ruolo ex art. 24 d.lgs. 46/1999 nei 40 giorni successivi alla notificazione degli avvisi. Inammissibile per lo stesso motivo è
l'eccezione di prescrizione anteriore alla notifica degli avvisi.
Venendo all'eccezione di prescrizione successiva alla notificazione degli avvisi, occorre anzitutto premettere che l'art. 68 d.l. 18/2020 ha previsto che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Pa gina 4 di 7 Il richiamo all'art. 30 d.l. 78/2010, che disciplina gli avvisi di addebito
, comporta l'applicabilità della disposizione a tutti gli atti oggetto CP_1
del presente giudizio.
Il richiamato art. 12 d.lgs. 159/2015 al primo comma prevede alla sospensione dei termini di versamento corrisponde la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza “in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”; ed al secondo comma prevede che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Dal combinato disposto di tali previsioni normative deriva che:
- il termine di prescrizione che sarebbe scaduto tra il 8.3.2020 ed il
31.12.2021 è automaticamente prorogato al 31.12.2023 (cfr. anche
Tribunale di Napoli Nord n. 3182/2023);
- il termine di prescrizione che sarebbe comunque scaduto oltre il
31.12.2021 subisce la sospensione di 542 giorni disposta dall'art. 68 d.l.
18/2020.
Non ha rilevanza la pronuncia C. 960/2025 richiamata dal ricorrente con le ultime note, in quanto questa riguarda l'art. 67 d.l. 18/2020 che è
Pa gina 5 di 7 relativo alle “attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, mentre nel caso di specie si tratta della riscossione tramite
[...]
(come si evince dall'intimazione opposta), che è Controparte_2
disciplinata dal successivo art. 68.
Considerando che la notificazione si perfeziona il decimo giorno successivo all'avviso di consegna (C. 10131/2020):
1. del tentativo di consegna dell'avviso di addebito n.
597201500002887322000 risulta essere stato dato avviso il 14.7.2015 quindi la notificazione si è perfezionata il 24.7.2015;
2. del tentativo di consegna dell'avviso di addebito n.59720160000659709000 risulta essere stato dato avviso il 23.6.2016 quindi la notificazione si è perfezionata il 3.7.2016
3. del tentativo di consegna dell'avviso di addebito n.
59720160001934920000 risulta essere stato dato avviso il 19.12.2016 quindi la notificazione si è perfezionata il 29.12.2016;
4. del tentativo di consegna dell'avviso di addebito n.
59720170001086070000 risulta essere stato dato avviso il 2.1.2018 quindi la notificazione si è perfezionata il 12.1.2018;
5. del tentativo di consegna dell'avviso di addebito n.
59720180000764088000 risulta essere stato dato avviso il 17.7.2018 quindi la notificazione si è perfezionata il 27.7.2018
6. del tentativo di consegna dell'avviso di addebito n.
59720180002510468000 risulta essere stato dato avviso il 8.2.2019 quindi la notificazione si è perfezionata il 18.2.2019
7. del tentativo di consegna dell'avviso di addebito n.
59720190000999912000 risulta essere stato dato avviso nel settembre
2019 (non è chiaro il giorno) quindi la notificazione si è perfezionata al più tardi il 10.10.2019;
Pa gina 6 di 7 8. del tentativo di consegna dell'avviso di addebito n.
59720190002053034000 risulta essere stato dato avviso il 28.1.2020 quindi la notificazione si è perfezionata il 7.2.2020;
9. l'avviso di addebito n. 59720210000949330000 è stato CP_1
notificato via pec il 8.12.2021 come risulta dal relativo file eml depositato dall' . CP_1
L'intimazione di pagamento è stata notificata il 14.2.2023.
Conseguentemente, con riferimento agli avvisi di cui ai nn.
5 -9 non è in ogni caso decorso il termine quinquennale.
Con riferimento agli avvisi di cui ai nn.
1-3 la prescrizione sarebbe maturata tra il 8.3.2020 ed il 31.12.2021 ed è quindi ex lege prorogata al
31.12.2023 e quindi ancora non era decorsa al momento della notificazione dell'intimazione; con riferimento all'avviso n. 4 la prescrizione sarebbe decorsa il
12.1.2023, ed è quindi sospesa ex lege per 542 giorni e quindi al momento della notificazione dell'intimazione non era decorsa.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna rifondere Parte_1
all' le spese di lite, liquidate in € 9000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso CP_1
spese forfetario nella misura del 15%.
17/03/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
Pa gina 7 di 7