Articolo 4 della Legge 12 dicembre 1967, n. 1313
Articolo 3
Versione
2 febbraio 1968
Art. 4.
Lo Stato italiano e' tenuto a risarcire i danni che possano essere cagionati in Italia dall'attivita' dell'ESRO e dell'ELDO e ad adempiere le obbligazioni non contrattuali sorte in Italia a carico delle predette Organizzazioni, qualora queste ultime non provvedano, direttamente o per il tramite di compagnie di assicurazione, a soddisfare gli aventi diritto.

Entrata in vigore il 2 febbraio 1968