Art. 4.
Lo Stato italiano e' tenuto a risarcire i danni che possano essere cagionati in Italia dall'attivita' dell'ESRO e dell'ELDO e ad adempiere le obbligazioni non contrattuali sorte in Italia a carico delle predette Organizzazioni, qualora queste ultime non provvedano, direttamente o per il tramite di compagnie di assicurazione, a soddisfare gli aventi diritto.
Lo Stato italiano e' tenuto a risarcire i danni che possano essere cagionati in Italia dall'attivita' dell'ESRO e dell'ELDO e ad adempiere le obbligazioni non contrattuali sorte in Italia a carico delle predette Organizzazioni, qualora queste ultime non provvedano, direttamente o per il tramite di compagnie di assicurazione, a soddisfare gli aventi diritto.