Sentenza 6 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27/03/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02569/2025REG.PROV.COLL.
N. 09105/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9105 del 2024, proposto da
Prodipi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Santi Dario Tomaselli, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B.
contro
Comune di Civita Castellana, nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Venturiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16163 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civita Castellana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di appello tempestivamente notificato all’amministrazione appellata e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., la Prodipi s.r.l., in persona del legale rapp. p.t., ha impugnato la sentenza del T.a.r. per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16163 del 2024, che ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso di primo grado per difetto giurisdizione, nella parte in cui ha ad oggetto il silenzio del Comune di Civita Castellana sulla proposta di transazione, e, per la restante parte, lo ha rigettato in relazione alla richiesta revoca in autotutela dell’ordinanza comunale n. 3 del 20 agosto 2015.
2. L’odierna appellante ha dedotto i seguenti motivi di appello:
Errores in procedendo. Falsa applicazione degli artt. 7, 31, 117 e 133 c.p.a.
La sentenza del T.a.r., nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione, sarebbe illegittima perché il recepimento/accettazione della proposta transattiva da parte del Comune presupponevano una scelta discrezionale del Comune e a cui il Comune si sarebbe invece ingiustamente sottratto. In ogni caso nessun negozio di diritto civile sarebbe stato stipulato tra le parti.
Riguardo poi alla sollecitazione dell’esercizio del potere di autotutela con riguardo all’ordinanza di sospensione dell’attività estrattiva, la sentenza del T.a.r. sarebbe errata, in quanto sussisterebbe, comunque, l’obbligo a provvedere in capo all’amministrazione.
Il Comune di Civita Castellana si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 13 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, l’appello è infondato.
3. La sentenza del T.a.r. ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in quanto parte ricorrente ha agito “per chiedere la condanna dell’amministrazione ad adottare i provvedimenti consequenziali all’avvenuta accettazione della proposta transattiva o, in subordine, finalizzati ad accettare tale proposta”. Entrambe le domande, secondo il T.a.r., hanno, pertanto, “ad oggetto un negozio di diritto civile in relazione al quale la pretesa della parte ricorrente assume, in sé riguardata e a
prescindere da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa (non esperibile in questa sede), consistenza di diritto soggettivo”.
4. Ritiene il Collegio che la sentenza del T.a.r. sia immune dalle censure articolate da parte appellante che, con ricorso di primo grado, ha agito per la condanna dell’amministrazione a pronunciarsi sulla richiesta di proposta transattiva formulata dalla medesima appellante.
Con il ricorso di primo grado, la Prodipi s.r.l. ha evidenziato di essere autorizzata dal 1992 ad esercitare l’attività estrattiva di materiale inerte (pozzolana, tufo, ghiaia e sabbia) presso la cava sita nel Comune di Civita Castellana, loc. “Lucciano” – frazione di “Borghetto” e che, con ordinanza n. 3 del 20 agosto 2015, il Comune ha sospeso l’attività estrattiva. La società appellante ha, quindi, impugnato il predetto provvedimento innanzi al T.a.r. per il Lazio (RG n. 13902 del 2015).
Al fine di porre fine alla lite insorta, la società appellante ha proposto al Comune di definire transattivamente il contenzioso. Come si legge nell’atto di diffida del 2 novembre 2023, con comunicazione del 3 dicembre 2020, il Comune, confermando l’accettazione della proposta transattiva, invitava la società appellante a versare la somma concordata. Tale somma veniva versata dalla società appellante, ma il Comune non emetteva alcun provvedimento.
Da questa breve ricostruzione dei fatti emerge nitidamente come il presente giudizio ha ad oggetto un contratto di transazione di diritto privato, in relazione al quale non può che sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.
Nessun potere autoritativo di carattere discrezionale spetta al Comune, contrariamente a quanto afferma l’appellante, in quanto la proposta transattiva è stata accettata dal Comune e, quindi, il contratto si è perfezionato, stando alla ricostruzione offerta dallo stesso appellante.
La circostanza che il Comune non abbia emesso alcun provvedimento in seguito al pagamento da parte della società appellante della somma concordata non implica il radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di vicenda dal carattere eminentemente privatistico e, come tale, riservata al giudice ordinario, emergendo nella fattispecie solo diritti soggettivi.
Peraltro, l'azione avverso il silenzio-inadempimento può essere proposta solo se sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto sostanziale e, quindi, se sussistano interessi legittimi (cfr., Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 aprile 2021, n. 3430).
Ne discende, quale corollario, che il rimedio contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo, in ordine al rapporto sostanziale, sia privo di giurisdizione, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell'atto, sia la posizione sostanziale d'interesse legittimo da parte del ricorrente (in questi termini Cons. Stato n. 10470/23, Cons. Stato n. 5139/23, Cons. Stato n. 3696/219). Il silenzio inadempimento non può, quindi, configurarsi in presenza di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, aventi ad oggetto un’utilità giuridico economica attribuita direttamente dal dato positivo, non necessitante dell’intermediazione amministrativa per la sua acquisizione al patrimonio giuridico individuale della parte ricorrente.
La posizione dell’appellante è, dunque, di diritto soggettivo e, come tale, non è esperibile il ricorso previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
Che nella presente vicenda si controverta di diritto soggettivi trova, peraltro, indiretta conferma anche nella circostanza che oggetto della transazione, ai sensi dell’art. 212 del d.lgs. n. 36 del 2023 (norma sostanzialmente riproduttiva dell’art. 208 del d.lgs. n. 50 del 2016), possono essere solo “controversie relativi a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici”.
5. Parimenti infondato è il motivo di appello volto a contestare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non sussiste un obbligo a provvedere in relazione alla richiesta di revoca di un precedente provvedimento.
La giurisprudenza amministrativa è in proposito consolidata, come dimostra anche la recente pronuncia di questa Sezione secondo cui “in caso di presentazione di istanza di autotutela, l'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell' an , del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente” (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4518).
L’appello è, pertanto, infondato.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO