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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/08/2025, n. 6535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6535 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 45284 / 2019 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. Parte_2 C.F._2
(cod. fisc. Parte_3 C.F._3
(cod. fisc. ) Parte_4 C.F._4
(cod. fisc. Parte_5 C.F._5
(cod. fisc. ) Parte_6 C.F._6
(già Parte_7 Parte_6 [...]
”, come da memoria 28.10.2020) Controparte_1
(cod. fisc. ) C.F._6 ora tutti col procuratore domiciliatario avv. ROSSI ROBERTO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Parte_8 C.F._7 contumace
(cod. fisc. ) Controparte_2 P.IVA_1
[ già (cod. fisc. ) ] Controparte_3 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. HAZAN MAURIZIO, TAURINI STEFANO
INTERVENIENTE VOLONTARIA
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 1 CONCLUSIONI
Gli attori confermano le conclusioni della prima memoria, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertata e dichiarata la civile responsabilità del sig. nella causazione del sinistro stradale per cui è causa, condannare i convenuti, Parte_8
e il sig. in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i Controparte_4 Parte_8 danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli attori attori, … quantificati in atti, o in quella differente maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto alla data di notificazione dell'atto di citazione e interessi moratori ex
D. Lgs 231/202 dalla data in cui è proposta la domanda giudiziale al saldo effettivo”
L'intervenuta volontaria (già , originaria convenuta) conferma le Controparte_2 CP_3 conclusioni della comparsa di intervento (del 23.6.2022), cioè:
“rigettare le domande formulate dagli attori nei confornti di già Controparte_2 CP_3
perché infondate”
[...]
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 12.9.2019, gli attori premesso di essere moglie , figli Parte_1 [...]
e e nipoti , e di Pt_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_5
(nato il [...], come si ricava dal rapporto della polizia locale doc. 1 attori) nonché CP_1 lo studio odontoiatrico ove il defunto prestava la propria attività, esponevano che:
• verso le ore 10.20 del 4 gennaio 2018 il loro congiunto, stava attraversando a piedi CP_1 la via Badone a Como e, dopo aver percorso la strada “privata” che portava ai parcheggi sotterranei del AT e dopo aver attraversato il passaggio pedonale demarcato, era stato investito dal veicolo HYUNDAI SANTA di proprietà del conducente, cioè del convenuto;
Parte_8
• il stava attraversando la strada comunale che separava il parcheggio dall'edificio che Pt_2 ospitava lo e, dopo aver superato indenne la prima corsia di marcia, Controparte_1 mentre stava impegnando la seconda corsia era stato investito e proiettato in aria, cadendo infine a peso morto sull'asfalto;
• il aveva impegnato la prima corsia solo dopo che il “veicolo mod. SW” che stava Pt_2 sopraggiungendo aveva arrestato completamente la marcia per farlo passare;
• la via Badone era una strada a senso unico di marcia, caratterizzata da due carreggiate, separate da un'isola spartitraffico rialzata: la prima carreggiata coinvolgeva il flusso di traffico in uscita dal parcheggio interrato del AT , la seconda -che coinvolgeva il flusso CP_7 proveniente da via Varesina e diretto verso via Paoli- era composta da tre corsie di marcia;
• il era solito raggiungere a piedi lo studio presso cui lavorava percorrendo lo stesso tragitto Pt_2 ogni giorno dal novembre 2008;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 2 • in seguito al sinistro il in totale incoscienza, era stato trasportato in ambulanza al pronto Pt_2 soccorso dell'ospedale S. Anna della Battaglia ove alle ore 12.20 era deceduto;
• le telecamere del AT , posizionate all'esterno del AT, avevano CP_7 ripreso il momento sinistro;
• in seguito al sinistro, la moglie e lo studio professionale avevano subito danni patrimoniali: la prima, casalinga, per aver perduto il sostegno economico e lo studio per aver dovuto assumere un professionista che sostituisse la vittima Pt_2
• la moglie, i figli e i nipoti della vittima avevano inoltre subìto danni non patrimoniali per la perdita del legame parentale col rispettivo marito, padre e nonno, cui erano strettamente legati.
Concludevano chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro e Pt_8 perciò condannare in solido i convenuti a risarcire il danno (senza indicarne l'importo totale, ma dichiarando che il valore procedimento era superiore a € 520.000,00).
La convenuta soc. si costituiva con comparsa depositata il 9.9.2020 osservando che: CP_3
• verso le ore 10.20 del 4.01.2018, il convenuto era alla guida della sua vettura HYUNDAI Pt_8
SANTA FE e, provenendo da via Varesina a Como, stava percorrendo “a velocità regolare” via
Badone, intenzionato a svoltare a destra in via Paoli, verso l'A/9;
• nella direzione di marcia del erano presenti tre corsie e tale automobilista stava occupando Pt_8 quella centrale allorquando, giunto all'altezza del palo della luce NE n. 50316, collo spigolo anteriore sinistro del veicolo era entrato in collisione col dante causa degli attori, facendolo rovinare a terra;
• il pedone si trovava alla sinistra della vettura del e stava attraversando la carreggiata Pt_8 transitando davanti ad altri veicoli, fuori dalle strisce e con “andamento sostenuto”;
• nella corsia sulla sinistra rispetto a quella su cui circolava il le auto erano incolonnate a Pt_8 causa del traffico e non già per consentire l'attraversamento del Pt_2
• il era sbucato improvvisamente;
Pt_2
• in seguito all'urto il non era stato caricato sul cofano della Hyundai, bensì era caduto al Pt_2 suolo, colpendo verosimilmente il capo contro la pavimentazione stradale;
• il era risultato negativo al test alcolemico e negli istanti antecedenti al sinistro non aveva Pt_8 utilizzato il telefono cellulare;
• la via Badone a Como è una strada urbana ove vige il limite di velocità di 50 chilometri orari;
• tale via è fiancheggiata da marciapiedi a rialzo e, quasi in corrispondenza del punto di investimento, vi è presente un sovrappasso pedonale;
• il più vicino attraversamento pedonale “a raso”, protetto da semaforo, è a 65,40 metri dal luogo dell'evento, in direzione di via Paoli;
• sul posto era intervenuta la polizia locale di Como;
• il stava attraversando via Badone “fuori dalle strisce pedonali, ad andatura veloce, Pt_2 transitando tra veicoli in coda e senza guardare alla sua destra”;
• il per contro, stava occupando la corsia centrale essendo diretto verso l'autostrada A9; Pt_8
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 3 • a seguito del sinistro, a carico del era stato instaurato il procedimento penale RGNR Pt_8
43/2018, nel quale all'esito delle indagini preliminari e tenendo conto della relazione di servizio della Polizia Locale, il giudice per le indagini preliminari aveva così ricostruito la dinamica dell'evento: << Anche le altre persone presenti sul posto (nelle auto prossime a quella coinvolta nell'incidente) hanno confermato le anomale modalità di attraversamento della strada da parte di CP_1 che non ha utilizzato le strisce, non ha utilizzao il sovrappasso e si è spostato in maniera imprevedibile in
[...] quanto non poteva essere visto ed individuato da parte di ). La polizia locale ha accertato Parte_8 che procedeva a velocità corretta, non era sotto l'effetto di alcol o stupefacenti e non stava Parte_8 utilizzando il cellulare. Nei casi di investimento di un pedone che sta attraversando fuori dalle strisce pur essendovi un attraversamento a meno di 100 m (e, quindi , con una condotta sanzionata dall'articolo 190 codice della strada) la giurisprudenza di legittimità ha affermato che '… nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua
“avvistabilità” da parte del conducente del veicolo investitore. E' cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso;
occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo. Cass., Sez. 4, Sentenza n. 40908 del 13/10/2005 Ud. (dep.
10/11/2005) Rv. 232422) >> sicché aveva disposto l'archiviazione del procedimento;
• il sinistro andava perciò ascritto all'esclusiva responsabilità del pedone;
• la convenuta contestava anche il calcolo del danno patrimoniale allegato dagli attori, nonché i criteri di calcolo del danno non patrimoniale.
La convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto delle domande. CP_3
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 29.9.2020 dal giudice originariamente designato, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc. Pt_8
All'udienza 9.2.2021 il difensore della società convenuta dichiarava che essa aveva mutato la denominazione in quella di e il giudice onorario disponeva rinvio. Controparte_2
Il giudice onorario disponeva poi ulteriori rinvii.
Assegnata la causa allo scrivente, all'udienza del 24.1.2022 venivano ammesse alcune prove, con delega al tribunale di COMO per assumere alcuni testimoni, sicché quel tribunale assumeva il 21.3.2022 le testimonianze di (moglie del convenuto), Testimone_1 Testimone_2 [...]
(sorella dell'attrice , (suocero dell'attrice Tes_3 Parte_1 Testimone_4
e (compagna dello . Parte_3 Testimone_5 Pt_5
All'udienza del 16.6.2022 veniva interrogato formalmente il convenuto e con ordinanza 22.6.2022 Pt_8 veniva prorogato il termine assegnato ex a. 203 cpc al tribunale di COMO per assumere la testimone residente in [...]. Testimone_6
Il 23.6.2022 interveniva volontariamente la soc. (“già ”), Controparte_2 CP_3 facendo proprie tutte le difese già svolte dalla convenuta . CP_3
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 4 All'esito dell'udienza 23.2.2023, con ordinanze 21.3.2023 e 27.3.2023 veniva disposta CTU collegiale cinematica, sicché i consulenti d'ufficio ing. , prof. Persona_1 Persona_2
e ing. assumevano l'incarico all'udienza dell'11.5.2023 e depositavano la relazione Parte_9 collegiale definitiva il 12.3.2024.
Con ordinanza 18.3.2024 venivano richieste informazioni ex a. 213 cpc al tribunale di Como in relazione al procedimento penale RG 43/2018.
All'udienza del 15.5.2024 il tribunale invitava le parti ex a. 185 bis cpc a valutare l'ipotesi di conciliare la causa con abbandono della lite a spese compensate.
Con note scritte depositate il 12.7.2024 gli attori dichiaravano di non aderire alla proposta conciliativa ex a.
185 bis cpc, cui invece dichiarava di aderire l'assicuratore. All'udienza a trattazione scritta del 18.7.2024, pertanto, sulle conclusioni espressamente richiamate dalle parti, il tribunale assegnava i termini ex a. 190 cpc.
Scaduti il 4.11.2024 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
La documentazione qui pervenuta dal tribunale di COMO il 21.3.2024 attesta che, per il sinistro di cui è causa, presso quel tribunale fu instaurato il procedimento penale RGNR 43/2018, a carico dell'odierno convenuto siccome imputato del delitto previsto e punito dall'a. 589 bis cp. Parte_8
Il Pubblico ministero in data 15.1.2018 ne chiese però l'archiviazione ritenendo che “dagli accertamenti sia fotoplanimetrici che testimoniali eseguiti dalla Polizia Locale e Protezione Civile di Como si evinca che unico responsabile per la determinazione del sinistro stradale in cui perse la vita fu proprio CP_1 il che, attraversando al Via Pasquale Paoli di Como, caratterizzata da tre corsie a senso unico e da Pt_2 costante intenso traffico, senza portarsi alle vicine strisce pedonali semaforizzate, senza utilizzare il sovrappasso esistente, con movimento repentino ed imprevedibile e con inosservanza della disposizione di cui all'art. 190 c. 2 Codice della Strada, si pone come unico responsabile dell'incidente, che l'indagato
non ha potuto evitare”. Parte_8
La richiesta di archiviazione fu accolta dal giudice delle indagini preliminari, che perciò dispose l'archiviazione con ordinanza 6/2/2018 del seguente tenore:
<< Vista, in particolare, la relazione di servizio effettuata dalla Polizia locale che ha svolto gli accertamenti sul posto;
rilevato che la dinamica è stata ricostruita in maniera univoca e nel seguente modo:
, alla guida del suo veicolo, proveniva da via Varesina e percorreva il senso unico di marcia di Parte_8 via Badone con l'intenzione di svoltare a destra in direzione autostrada A9. Nella sua direzione risultavano presenti tre corsie di marcia;
il conducente si trovava ad occupare, a suo dire, quella centrale. Giunto all'altezza del palo della luce NE 61 , ove al centro della carreggiata è presente un'aiuola spartitraffico al rialzo, entrava in collisione, con lo spigolo anteriore sinistro del veicolo, contro il pedone Quest'ultimo, proveniente CP_1 dalla via predetta, ossia dalla sinistra rispetto al veicolo che lo ha investito, eseguiva l'attraversamento della carreggiata, fuori dalle strisce, con andamento sostenuto e transitando davanti ad altri veicoli. Il pedone non veniva
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 5 caricato sul cofano ma rovinava al suolo colpendo verosimilmente il capo contro il piano stradale. Il conducente del veicolo veniva sottoposto a test alcolemico, attraverso precursore, con esito negativo. Negativo risultava altresì
l'esame del telefono cellulare in possesso del conducente, in relazione al suo utilizzo negli istanti antecedenti al sinistro”.
Anche le altre persone presenti sul posto (nelle auto prossime a quella coinvolta nell'incidente) hanno confermato le anomale modalità di attraversamento della strada da parte di (che non ha utilizzato le strisce, non ha CP_1 utilizzato il sovrappasso e si è spostato in maniera imprevedibile in quanto non poteva essere visto ed individuato da parte di ). Parte_8
La polizia locale ha accertato che procedeva a velocità corretta, non era sotto l'effetto di alcol o Parte_8 stupefacenti e non stava utilizzando il cellulare.
Nei casi di investimento di un pedone che sta attraversando fuori dalle strisce pur essendovi un attraversamento a meno di 100 m (e, quindi, con una condotta sanzionata dall'articolo 190 codice della strada) la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “... nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la motte, rileva la sua 'avvistabilità' da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso;
occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo. Cass., Sez. 4, Sentenza n. 40908 del 13/10/2005 …
I requisiti per ritenere esente da responsabilità secondo la giurisprudenza sopra richiamata e Parte_8 condivisa da questo giudice si sono concretamente verificati nel caso di specie. Si ritiene, pertanto, condivisibile la richiesta di archiviazione formulata dal PM >>
All'esito dell'istruttoria svolta in questo giudizio la conclusione del giudice penale, che ha ritenuto l'automobilista del tutto esente da responsabilità, dev'essere pienamente confermata.
A tal fine è necessario riepilogare le dichiarazioni qui raccolte, a distanza di anni dal sinistro, integrandole però con quelle rese nell'immediatezza del fatto, che furono raccolte da pubblici ufficiali e consacrate nella relazione d'incidente. È appena il caso, del resto, di notare che l'evidente freschezza del ricordo -di quanto così di recente accaduto- giustifica fondatamente l'uso delle dichiarazioni del 2018 per integrare e precisare quelle dichiarazioni rilasciate nel 2022, nonché per colmare le comprensibili lacune nel ricordo.
Su delega di questo tribunale ex a. 203 cpc, il tribunale di COMO interrogò nel 2022:
• che ha confermato che suo marito stava percorrendo via Badone, Testimone_1 Pt_8 mantenendosi sulla corsia centrale e ha dichiarato di non ricordare se le auto fossero incolonnate o in movimento;
• , che ha dichiarato di non sapere se il stesse percorrendo via Badone e Testimone_7 Pt_8 dunque neppure sapeva su quale corsia egli si fosse trovato;
quanto alla presenza delle auto al momento del sinistro ha dichiarato che essa aveva visto soltanto il sul marciapiede in Pt_2 procinto di attraversare, ma non aveva visto né l'attraversamento, né l'impatto;
• che ha dichiarato di non ricordare sostanzialmente nulla;
Testimone_6
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 6 • i testimoni sorella dell'attrice vedova Testimone_3 Parte_1 Pt_2
(suocero di e (compagna del Testimone_4 Parte_3 Testimone_5 predetto da ventitré anni), che invece hanno riferito soltanto di circostanze Testimone_4 concernenti il rapporto parentale fra attori e vittima primaria.
Il giorno stesso del sinistro, e quello seguente, i primi tre dei predetti testimoni avevano invece reso alla polizia locale di Como le dichiarazioni cui fanno riferimento il Pubblico ministero e il giudice delle indagini preliminari, che possono essere così sintetizzate:
➢ il 4 gennaio 2018 (cioè lo stesso giorno del fatto) dichiarò: “Stamattina, Testimone_6 alle 10:15 circa, uscivo a piedi dal centro commerciale … dove mi ero recata per fare la spesa. Mi trovavo nell'area esterna del centro commerciale, che costeggia la via Badone, ed era mia intenzione attraversare la strada indicata per andare a casa … Quindi, mi dirigevo a piedi fino all'attraversamento pedonale posto sulla corsia usata dai veicoli in uscita dal parcheggio del centro commerciale, che costeggia via Badone. Di fronte a me, oltre questa corsia, vi era un marciapiede, con un'aiuola spartitraffico, e poi le tre corsie della via Badone. In quel momento, proveniente dalla mia destra, ovvero da via Varesina, vedevo un signore anziano che camminava a piedi su questo marciapiede che separa la corsia interna all'area del centro commerciale dalla via
Badone. Poi, questa persona si fermava sulla aiuola spartitraffico e cominciava ad attraversare via Badone, in senso perpendicolare, verso il lato opposto della carreggiata, camminando velocemente, forse per precedere le auto che venivano da via Varesina. Il traffico non era intenso e man mano che questo signore impegnava le corsie di via Badone, le macchine che circolavano si fermavano per farlo passare, anche se non c'era alcun attraversamento pedonale. Così il signore ha attraversato la prima e la seconda corsia, con le macchine che si fermavano per farlo passare, ma quando è arrivato alla terza corsia, l'ultima prima del marciapiede, proprio mentre la impegnava, veniva investito da una macchina che proveniva dalla sua destra, cioè da via Varesina
e che si dirigeva verso via Paoli. Preciso che il signore attraversava la strada camminando velocemente e quando è arrivato alla terza e ultima corsia, con le macchine delle prime due corsie ferme alla sua destra, impegnava la terza corsia senza guardare alla sua destra. Al momento dell'impatto, io mi trovavo all'altezza del marciapiede prima di via Badone. … Preciso che l'auto che ha investito il signore non viaggiava molto veloce”
➢ il 5 gennaio 2018 (ossia, il giorno seguente il fatto) dichiarò: “Intorno alle ore Testimone_7
10:20 di ieri, alla guida del mio veicolo, una Citroen Picasso di colore bianco, provenendo da
Montano Lucino, percorrevo via Varesina con direzione via Badone. A bordo del mio veicolo vi erano mia figlia di anni 5 e mia madre , che occupava il sedile anteriore. Persona_4
Giunta lungo la via Badone, dovendo proseguire verso piazza Camerlata, mi posizionavo nella corsia più a sinistra delle tre esistenti. Il traffico era regolare e davanti a me circolavano due o tre auto ed eravamo incolonnati l'uno dietro l'altro. Ad un certo punto, arrivavo ove esiste, alla sinistra, una aiuola spartitraffico. Notavo la presenza, sopra tale aiuola, di un uomo anziano che mi sembrava intenzionato ad attraversare la strada. ... Continuavo la marcia fino a quando arrivavo al
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 7 semaforo essendo preceduta appunto da altre auto. È mia abitudine quando mi fermo osservare lo specchio retrovisore e così facevo, guardando in quello laterale destro. Nella circostanza ho visto il signore di prima, steso al suolo, nella corsia centrale. … Ricordo che appena sono scesa dall'auto dietro il mio veicolo vi erano altre macchine incolonnate ma non posso riferire se lo fossero già prima dell'investimento o se la colonna si fosse formata a seguito della presenza del ferito sulla strada e quindi della deviazione di percorso dei veicoli che avrebbero dovuto occupare la corsia centrale”
➢ (moglie del convenuto) il 4 gennaio 2018 (lo stesso giorno del sinistro, dunque) Testimone_1 dichiarò: “Mi trovavo, in qualità di passeggero anteriore, sul veicolo condotto da mio marito
. Sui sedili posteriori, regolarmente assicurate con appositi sistemi di ritenuta Parte_8 vi erano le mie due figlie a . Intorno alle ore 10:20, percorrevamo il senso unico di marcia di via Badone provenendo da piazza Camerlata e diretti verso via Paoli / Autostrada A/9. Il traffico si presentava intenso verso Como centro e abbastanza scorrevole nelle corsie verso via
Paoli / periferia cittadina. Nello specifico noi ci trovavamo ad occupare la corsia centrale delle tre esistenti per la nostra direzione e nella corsia alla nostra sinistra i veicoli risultavano fermi in coda. Giunti nel punto della via Badone ove al centro della carreggiata è presente una aiuola spartitraffico a rialzo, io avevo lo sguardo rivolto avanti a me verso la strada. Improvvisamente sentivo un colpo provenire dalla mia sinistra, voltando lo sguardo percepivo la presenza della sagoma di una persona, sul lato sinistro del veicolo condotto da . Istintivamente mi Parte_8 coprivo gli occhi con le mani e sentivo mio marito urlare e immediatamente frenare. Lui si accostava qualche metro più avanti, sul lato destro della carreggiata. Lui scendeva subito mentre io cercavo di tranquillizzare le mie figlie che piangevano...”
La ponderata valutazione congiunta delle testimonianze consente così di accertare che:
(1) il pedone attraversò la strada provenendo dalla sinistra rispetto al senso di marcia dell'autovettura del convenuto Pt_8
(2) il convenuto percorreva una carreggiata -con unico senso di marcia- composta di tre corsie;
Pt_8
(3) di tali tre corsie, quella più a sinistra (ossia, quella da cui arrivava il pedone) era occupata da auto incolonnate a causa del traffico;
(4) tale incolonnamento, o comunque marcia a rilento, risulta confermato dalle dichiarazioni della
(che viaggiava sulla sua auto e percorreva proprio la corsia in questione, quella “più a Tes_7 sinistra delle tre esistenti”) le quali a loro volta confermano sul punto le dichiarazioni della la quale si trovava invece sull'auto del nella corsia centrale (“alla nostra Tes_1 Pt_8 sinistra i veicoli risultavano fermi in coda”),
(5) in proposito, la dichiarazione che la risulta aver dato ai vigili (essa afferma che il pedone Tes_6 aveva già attraversato la prima e la seconda corsia, colle auto che si fermavano per farlo passare, e sarebbe stato investito mentre stava per attraversare la terza, con traffico non intenso) pare frutto in realtà di parziale incomprensione, posto che da quanto verbalizzato dalla polizia locale si dovrebbe ritenere che dapprima il pedone avesse “attraversato la prima e la seconda corsia, con le macchine
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 8 che si fermavano per farlo passare” sicché egli era “arrivato alla terza e ultima corsia, con le macchine delle prime due corsie ferme alla sua destra, impegnava la terza corsia senza guardare alla sua destra”, mentre le altre emergenze istruttorie sono nel senso che, prima di essere investito, il pedone avesse superato una e una sola corsia;
(6) allo stesso modo, quanto dichiarato dalla a proposito delle auto che si sarebbero fermate Tes_6 per consentire il passaggio del pedone, non risulta coerente colle restanti risultanze istruttorie, e comunque alla luce di quanto specificato dalla , deve piuttosto ritenersi che le auto nella Tes_7 corsia più a sinistra (la stessa in cui appunto si trovava la , ove procedevano incolonnate, e Tes_7 incolonnate rimasero anche dopo il sinistro, quando la se ne rese conto guardando dal Tes_7 retrovisore) si arrestassero non tanto per consentire l'attraversamento dell'imprevisto pedone, quanto piuttosto per le esigenze del traffico;
(7) gli stessi attori allegano comunque che il loro congiunto proveniva dal AT, e non già vi si stava recando: poiché il AT è sul lato della strada opposto a quello verso cui era diretto il pedone, si deve concludere che l'urto avvenne ben prima che il pedone avesse completato l'attraversamento delle prime due corsie incontrate;
(8) la testimone (cui va comunque riconosciuta normale attendibilità, malgrado la parziale Tes_6 imprecisione delle sue dichiarazioni raccolte dalla polizia locale) ha aggiunto che il pedone stava
“camminando velocemente, forse per precedere le auto” e che il pedone “non aveva guardato alla sua destra” prima di attraversare (e ha anche stimato che l'auto “non viaggiava molto veloce”);
(9) ancora, la polizia locale ha individuato il punto d'urto sull'auto in corrispondenza dello spigolo anteriore sinistro dell'auto del (come del resto documentano le fotografie 13, 14, 15, 16, 17, Pt_8
18 e 19 che corredano la relazione prot. 6/18 Sinistri PL, qui trasmessa dal tribunale di COMO), ciò che dimostra come l'urto sia avvenuto proprio nello spigolo anteriore sinistro dell'auto, ossia prima che il pedone avesse impegnato la corsia centrale, e quando invece era appena uscito dalla corsia di sinistra.
Gli elementi sin qui analizzati impongono di descrivere come segue la dinamica del sinistro:
• proveniente dall'area del vicino AT, attraversava a piedi la via CP_1
Badone per dirigersi verso lo “ , sito nella stessa via BADONE al Controparte_1 numero 22 (come si legge nell'epigrafe della citazione);
• superata completamente la prima (rectius, terza) corsia di marcia, il pedone si accingeva a superare la seconda corsia, quando purtroppo veniva investito dall'autovettura HYUNDAI SANTA FE dei convenuti.
Dall'istruttoria, non risulta nessuna sufficiente conferma dei seguenti fatti, allegati dagli attori per sostenere la responsabilità dell'automobilista:
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 9 ➢ nessun elemento concreto porta a ritenere che la velocità del veicolo investitore eccedesse i limiti vigenti, o comunque non fosse adeguata al luogo e alle circostanze: lo stesso consulente di parte degli attori (ingegnere , note datate 6.11.2023 ma depositate il 12.2.2024) del resto Per_7 indica “su base spazio-tempo la velocità della Hyundai al momento dell'investimento in 54 km/h circa. Su questa base, la velocità da me precedentemente indicata prudenzialmente in 37 km/h andrebbe riveduta in 54 km/h. Non parlerei comunque di superamento del limite, date le tolleranze dovute, ma metterei fortemente in discussione il sicuro mancato adeguamento della velocità della
Hyundai alla situazione: questa era costituita da un pedone che attraversa da destra a sinistra in obliquo e da una SW scura che si fermava per lasciarne attraversare un altro dal lato opposto della carreggiata”, dimostrando l'arbitrarietà dell'incremento della sua stessa stima da 37 a 54 chilometri orari, espressa sulla scorta di dati inevitabilmente approssimativi, come la misura della frenata desunta dal filmato di videoregistrazione (che non appare sufficientemente nitido per assicurare adeguata precisione a tali misure) e la “foto satellitare di Google Earth Pro” da cui “risulterebbe che il tratto percorso in frenata dalla Hyundai fu di metri 35,75”, e comunque ammettendo che non
è certa la prova del superamento del limite di velocità da parte dell'automobilista;
➢ almeno incidentalmente, si deve rilevare come sia francamente incomprensibile la tesi degli attori
(pag. 4 della citazione) secondo cui “il passaggio pedonale demarcato, … otticamente e ingannevolmente, quale normale prosecuzione del percorso, costituisce un reale invito all'attraversamento della carreggiata in quel punto … L'unico modo per impedire
l'attraversamento della carreggiata in loco sarebbe la posa di una ringhiera che scorre a bordo marciapiede per almeno una ventina di metri e che si prolunga in basso lungo tutta l'aiuola, ostruendo così l'accesso pedonale in carreggiata”: anche a tacere dell'asserita necessità di posare ringhiere lungo carreggiate composte da sei corsie di marcia (tre per senso) per impedire che un pedone si determini ad attraversare imprudentemente arterie evidentemente non destinate al transito di pedoni (soprattutto in presenza di vicini e comodi appositi e ben segnalati passaggi pedonali), è appena il caso di ricordare che la vittima frequentava incontestatamente i luoghi, sicché era di certo a conoscenza dei diversi passaggi pedonali sicuri presenti nelle immediate vicinanze, che peraltro non avrebbero per lui comportato deviazioni significative né apprezzabili perdite di tempo (come rilevato dai CTU);
➢ risulta contraddetta dalle stesse immagini che corredato le osservazioni di parte attrice la tesi secondo cui, subito prima del sinistro, una “SW scura” (cioè una station wagon) si sarebbe completamente fermata al solo scopo di permettere il passaggio del pedone. A pag. 5 delle osservazioni 6.11.2023 l'ing. inserisce infatti in particolare i seguenti fotogrammi Per_7 ingranditi, estratti dal filmato del AT (senza peraltro indicare l'orario esatto cui corrisponde ciascuna immagine):
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 10 Esaminando l'immagine soprastante (che, unitamente alle didascalie, ha evidente valore di ammissione per effetto della sua provenienza) è agevole constatare che:
◦ nel fotogramma più in alto non vi è ancora traccia della vettura del convenuto, e lo stesso CTP attoreo ammette che la “SW scura” non è affatto già ferma, bensì soltanto “quasi ferma per lasciare passare il [rectius, : malgrado essa non sia ancora ferma, Pt_10 Pt_2 nondimeno il già “inizia l'attraversamento” della “prima” corsia; Pt_2
◦ anche il confronto fra il fotogramma più in alto e quello al centro mostra con sufficiente chiarezza che il pedone iniziò ad attraversare la “prima corsia” (rectius, la terza di quella carreggiata) ancor prima che la “SW scura” si fosse arrestata, come si rileva dal fatto che la
“SW scura” ha chiaramente percorso un'apprezzabile distanza fra il fotogramma superiore e quello centrale (lo si nota rispetto alla barra diagonale nella parte centrale bassa dei fotogrammi: tenendo conto anche della prospettiva, tale distanza è stimabile in almeno un paio di metri);
◦ subito dopo aver superato la prima corsia, ove la “SW scura” s'era appena fermata (come si ricava dal fotogramma in basso) il pedone decise di attraversare la corsia centrale prima ancora
-appunto- che la “SW scura” si fosse arrestata del tutto, e comunque quando già l'auto dei convenuti si trovava -approssimativamente- a non più di un paio di metri da lui.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 11 È dunque inevitabile inferire da ciò che l'automobilista non aveva nessuna possibilità di attuare qualsivoglia manovra di emergenza, se non quella frenare, ciò che appunto egli fece, come conferma anche il consulente di parte attrice nella didascalia del fotogramma inferiore.
Ogni altra considerazione degli attori volta a individuare eventuali profili di responsabilità dell'automobilista appare del tutto infondata, in quanto:
• diversamente da quanto opinano gli attori, correttamente il occupava la corsia centrale Pt_8 delle tre di cui si componeva l'unica semicarreggiata, poiché l'a. 143 CDS, al settimo comma, stabilisce che nei centri abitati, nel caso di carreggiata a due o più corsie per senso di marcia e qualunque sia l'intensità del traffico, i conducenti possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione;
dalla relazione della Polizia locale, invero, si apprende che la via BADONE “a senso unico di marcia, nel luogo del sinistro, è caratterizzata dalla presenza di due carreggiate, separate da un'isola spartitraffico rialzata, con coltura erbosa, che divide il flusso di traffico in uscita dal parcheggio interrato del AT " ", da quello proveniente da via Varesina e diretto verso via Paoli. In CP_7 particolare questo ultimo flusso di traffico è disciplinato su tre corsie di marcia, di cui quella di sinistra riservata alla successiva svolta a sinistra verso via Paoli / piazza Camerlata e le altre due per la successiva svolta a destra verso via Paoli/autostrada 'A9'”;
• quanto all'asserita prevedibilità della presenza di pedoni e all'asserito mancato rispetto dell'a. 191/2 CDS, è sufficiente notare che tale norma stabilisce che “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”, senonché nella specie la strada era provvista non di uno ma di diversi attraversamenti pedonali nelle immediate vicinanze (come confermato anche dalla CTU qui espletata) e comunque, per poter consentire al pedone di completare l'attraversamento che egli abbia già iniziato, è palesemente necessario che il pedone sia tempestivamente avvistabile, laddove nella specie la sua presenza, alternativamente, era celata dal “SW scuro” in fase di rallentamento o fermata oppure era impossibile da percepire, stante la repentinità con cui egli si pose sulla corsia centrale;
• non vale in contrario invocare l'attraversamento irregolare di altro pedone in senso opposto a quello del posto che -da una parte- non vi sono elementi per ritenere che il che non era Pt_2 Pt_8 ancora giunto sul posto, si fosse accorto di tale secondo e opposto pedone, e -d'altra parte-
l'attraversamento imprudente da parte di un pedone proveniente dall'altro lato della strada non è certo sufficiente a suggerire che altri possano averne seguito le gesta.
Nessun altro elemento consente comunque di pervenire a diversa conclusione, come appare chiaro dalle ulteriori considerazioni che seguono.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 12 Il convenuto interrogato formalmente, non ha reso dichiarazioni confessorie, ma si è limitato a Pt_8 dare conto di circostanze che trovano coerente conferma nelle prove testimoniali e nelle dichiarazioni raccolte dai vigili nell'immediatezza: in particolare ha confermato che quel giorno alla guida della sua autovettura HYUNDAY stava percorrendo via Badone a Como, nella corsia centrale mentre nella corsia di sinistra rispetto alla sua -nel suo stesso senso di marcia- davanti alla autovettura SW che stava alla sua sinistra c'erano anche altri veicoli.
Dalla relazione definitiva del collegio peritale si ricava che:
• il congiunto degli attori, come visibile dal filmato prodotto in atti, dopo essere uscito dal AT si era diretto verso la carreggiata di via Badone, incontrando dapprima la CP_7 rampa d'uscita delle autovetture dall'autorimessa del AT (attraversabile mediante il passaggio pedonale ivi tracciato), dopo di che era giunto su uno spartitraffico alla destra del quale inizia il marciapiede in salita che porta verso via Varesina, mentre alla sinistra di tale spartitraffico
v'è presente un'aiuola piantumata a verde;
• il attraversava poi la carreggiata di via Badone (composta da tre corsie unidirezionali) in Pt_2 un punto privo di attraversamenti pedonali;
• il percorso utilizzato dal pedone –ripreso dalla telecamera installata sull'edificio del AT– non è riservato ai pedoni;
• dopo il primo tratto (percorso sul piazzale pedonale antistante il AT), il ra Pt_11 diretto verso la carreggiata di via Badone e, attraversata su passaggio pedonale la prima corsia
(cioè, come sopra precisato, la rampa d'uscita dal garage), aveva atteso alcuni secondi sullo spartitraffico per poi iniziare l'attraversamento della carreggiata della via Badone, dove non si trova nessun attraversamento pedonale, mentre i pedoni possono utilizzare sia un ponte pedonale
(che parte dal piazzale pedonale antistante il AT e termina nel piazzale pedonale che si trova proprio di fronte all'ufficio del sia spostarsi all'intersezione con via Paoli e utilizzare Pt_2 quindi gli attraversamenti pedonali a raso ivi presenti, distanti circa 73 metri.
Con due distinti esperimenti giudiziali, i CTU hanno infine accertato che il percorso indicato nella citazione
è lungo 118 metri e può essere percorso in circa 98 secondi, mentre il percorso pedonale che dal parcheggio del AT giunge allo studio della vittima è lungo 126 metri e può essere percorso in circa 137 secondi.
Accertata così la modalità dell'investimento del pedone, occorre stabilire se possa dirsi superata la presunzione di colpa che l'a. 2054 cc -nel caso di investimento di un pedone- pone a carico del conducente di un'autovettura. Si deve in particolare accertare se la condotta del pedone fosse anomala e ragionevolmente prevedibile oppure no (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2433 del 25/1/2024, Cass. Sez. 3, sentenza n. 24472 del 18/11/2014), ricordando comunque che il mancato uso delle strisce pedonali (specie laddove ve ne siano nelle vicinanze) impone sempre di riconoscere un concorso di responsabilità del pedone (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 2241 del 28/1/2019), dopo di che si tratta di accertare la misura di tale
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 13 responsabilità, ovvero compararla con quella presunta del conducente e, ove questa sia da escludere, giungere all'affermazione dell'esclusiva responsabilità del pedone.
Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, nel caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa ex a. 2054/1 cc quando dimostri che non v'era nessuna possibilità di prevenire né di evitare l'evento, dimostrando cioè non soltanto il comportamento colposo del pedone, ma raggiungendo anche la prova che il pedone abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, e dimostrando di aver adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche per quanto riguarda la velocità di guida mantenuta. In applicazione di tale principio, per esempio, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022 ha confermato la totale assenza di responsabilità dell'automobilista rispetto all'investimento di un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza indossare il giubbotto catarifrangente malgrado il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, mentre il conducente aveva rispettato tutte le misure idonee a evitare l'impatto, procedendo ad una velocità adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza.
La responsabilità civile dell'automobilista in caso di investimento di un pedone dev'essere perciò esclusa se risulti provato che l'automobilista non aveva nessuna possibilità di prevenire l'evento a causa della condotta imprevedibile e anormale del pedone, il quale abbia impedito oggettivamente all'automobilista di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Proprio per tali ragioni Cass. Sez. 6, Ordinanza n.
4551 del 22/2/2017 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7777 del 23/4/2004 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9620 del
16/6/2003 hanno escluso la responsabilità dell'automobilista in diversi casi nei quali il pedone era apparso improvvisamente sulla traiettoria dell'autoveicolo che procedeva regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.
Più specificamente, dev'essere esclusa del tutto la responsabilità dell'automobilista laddove la condotta del pedone (investito al di fuori delle strisce di attraversamento) sia risultata anomala non soltanto per non aver rispettato l'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito, ma per esser stato provato che il pedone, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente innanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24472 del 18/11/2014).
La sentenza da ultimo citata sottolinea poi che già la violazione di una regola di condotta da parte del pedone
è sufficiente a concludere, ex a. 1227 cc, che il pedone sia almeno corresponsabile del suo stesso investimento. Solo la mancanza di prove che consentano di ricostruire con certezza l'esatta dinamica del sinistro può condurre all'affermazione della colpa presunta del conducente ex a. 2054/1 cc, e di conseguenza, quando sia accertata in concreto la condotta del pedone, la percentuale di colpa presunta a carico dell'automobilista va ridotta progressivamente considerando le circostanze idonee a dimostrare la colpa del pedone.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 14 La prova liberatoria per l'automobilista non dev'essere necessariamente data in modo diretto, ossia attraverso la positiva dimostrazione d'avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, giacché essa ben può inferirsi anche dal concreto accertamento che il comportamento della vittima fu fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, che non sarebbe stato comunque evitabile dall'automobilista, tenendo conto delle circostanze concrete della circolazione e della conseguente impossibilità di attuare idonee manovre d'emergenza. Sulla scorta di tale principio, la Cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14064 del 11/6/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12751 del
18/10/2001) ha infatti confermato la sentenza che aveva dichiarato il pedone esclusivo responsabile del sinistro ancorché egli avesse attraversato la strada sulle apposite strisce pedonali, poiché ciò aveva fatto correndo e immettendosi nel flusso dei veicoli che procedevano nel rispetto dei limiti di velocità e in tal modo era comparso improvvisamente e imprevedibilmente sulla traiettoria dell'automobilista, rendendo inevitabile l'evento dannoso anche a causa del fatto che la distanza di avvistamento era talmente breve da risultare insufficiente per attuare idonee manovre d'emergenza. Per tale ordine di argomenti, che questo tribunale ritiene di dover interamente condividere, è stata anche ritenuta l'esclusiva responsabilità del pedone la cui condotta anomala abbia messo i veicoli che sopraggiungevano in condizioni di difficoltà e di emergenza tali che, pur avvistandolo, non avrebbero poi realizzare nessuna manovra adeguata a evitare l'impatto o a mitigarne le conseguenze (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24689 del 24/11/2009).
Ancora, la Corte di cassazione ha sottolineato che quando il pedone abbia distrattamente attraversato la strada in un punto del tutto privo di strisce pedonali e senza dare precedenza ai veicoli che sopraggiungevano, la concorrente responsabilità del conducente investitore va esclusa qualora non sia provato che l'automobilista avesse tenuto una velocità eccessiva o comunque non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 5/3/2013).
Infine, la responsabilità del pedone è stata confermata anche nel caso in cui egli non soltanto aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali distanti appena dodici metri, ma neppure aveva calcolato correttamente il tempo necessario per attraversare tenendo conto del traffico esistente, venendo così investito da un autotreno che pur procedendo a bassissima velocità non aveva avuto nessuna possibilità di evitare l'urto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2433 del 25/1/2024).
Nella vicenda per cui è causa e in applicazione di tali costanti principi, dev'essere dunque accertata l'esclusiva responsabilità del pedone, la cui presenza su una carreggiata a tre corsie di marcia, inequivocabilmente riservata alla circolazione di auto e motoveicoli, caratterizzata dalla presenza di due agevoli e protetti passaggi pedonali (un sovrappasso e due attraversamenti pedonali a raso), era del tutto imprevedibile, né poteva formare oggetto di ipotesi in conseguenza dell'asserita presenza di altri pedoni poco prima.
L'assoluta anomalia della presenza di un pedone su una strada con tali caratteristiche, la notevole imprudenza del pedone che non solo camminava velocemente ma neppure attendeva che i veicoli si fossero completamente arrestati prima di intraprendere l'attraversamento (come si è visto analizzando i fotogrammi
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 15 sopra inseriti), e senza curarsi di verificare i veicoli provenienti dalla sua destra, si immetteva sulla corsia centrale delle tre, proprio mentre era ormai a pochissimi metri l'auto del convenuto (la cui velocità è risultata rispettosa del limite vigente, e comunque commisurata alla tipologia della strada), portano a concludere che l'automobilista non aveva nessuna possibilità di prevedere ragionevolmente, né prevenire né evitare
l'evento, attesa la condotta anormale del pedone, mentre l'automobilista aveva adottato le cautele esigibili nella situazione, particolarmente quanto alla velocità di guida. Il pedone, violando le regole del codice della strada, senza servirsi di nessuno dei passaggi pedonali, benché vicinissimi e agevoli, e senza sincerarsi dei veicoli che provenivano dalla sua destra, apparve improvvisamente e velocemente sulla traiettoria dell'autovettura che procedeva regolarmente sulla strada a tre corsie e rispettando le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, sicché deve ritenersi raggiunta la prova liberatoria per l'automobilista, e il pedone dev'essere conclusivamente ritenuto esclusivo responsabile del sinistro, ciò che porta al rigetto delle domande attoree, in ciò assorbita ogni considerazione circa la congruità degli importi richiesti a titolo di risarcimento.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo prossimo ai medi, tenendo conto del valore della domanda, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU separatamente liquidate devono essere poste a carico degli attori in solido fra loro.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) respinge tutte le domande proposte dagli attori , , Parte_1 Parte_6 [...]
, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
(già Controparte_1 Controparte_1
”),
[...]
(2) condanna gli attori, in solido, a rifondere le spese di lite del terzo intervenuto soc.
[...]
(già , liquidate in € 30.000,00 per compensi professionali, CP_2 Controparte_3 oltre spese generali, IVA e CPA;
(3) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico degli attori in solido fra loro.
Così deciso il giorno 14 agosto 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 16
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 45284 / 2019 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. Parte_2 C.F._2
(cod. fisc. Parte_3 C.F._3
(cod. fisc. ) Parte_4 C.F._4
(cod. fisc. Parte_5 C.F._5
(cod. fisc. ) Parte_6 C.F._6
(già Parte_7 Parte_6 [...]
”, come da memoria 28.10.2020) Controparte_1
(cod. fisc. ) C.F._6 ora tutti col procuratore domiciliatario avv. ROSSI ROBERTO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Parte_8 C.F._7 contumace
(cod. fisc. ) Controparte_2 P.IVA_1
[ già (cod. fisc. ) ] Controparte_3 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. HAZAN MAURIZIO, TAURINI STEFANO
INTERVENIENTE VOLONTARIA
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 1 CONCLUSIONI
Gli attori confermano le conclusioni della prima memoria, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertata e dichiarata la civile responsabilità del sig. nella causazione del sinistro stradale per cui è causa, condannare i convenuti, Parte_8
e il sig. in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i Controparte_4 Parte_8 danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli attori attori, … quantificati in atti, o in quella differente maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto alla data di notificazione dell'atto di citazione e interessi moratori ex
D. Lgs 231/202 dalla data in cui è proposta la domanda giudiziale al saldo effettivo”
L'intervenuta volontaria (già , originaria convenuta) conferma le Controparte_2 CP_3 conclusioni della comparsa di intervento (del 23.6.2022), cioè:
“rigettare le domande formulate dagli attori nei confornti di già Controparte_2 CP_3
perché infondate”
[...]
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 12.9.2019, gli attori premesso di essere moglie , figli Parte_1 [...]
e e nipoti , e di Pt_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_5
(nato il [...], come si ricava dal rapporto della polizia locale doc. 1 attori) nonché CP_1 lo studio odontoiatrico ove il defunto prestava la propria attività, esponevano che:
• verso le ore 10.20 del 4 gennaio 2018 il loro congiunto, stava attraversando a piedi CP_1 la via Badone a Como e, dopo aver percorso la strada “privata” che portava ai parcheggi sotterranei del AT e dopo aver attraversato il passaggio pedonale demarcato, era stato investito dal veicolo HYUNDAI SANTA di proprietà del conducente, cioè del convenuto;
Parte_8
• il stava attraversando la strada comunale che separava il parcheggio dall'edificio che Pt_2 ospitava lo e, dopo aver superato indenne la prima corsia di marcia, Controparte_1 mentre stava impegnando la seconda corsia era stato investito e proiettato in aria, cadendo infine a peso morto sull'asfalto;
• il aveva impegnato la prima corsia solo dopo che il “veicolo mod. SW” che stava Pt_2 sopraggiungendo aveva arrestato completamente la marcia per farlo passare;
• la via Badone era una strada a senso unico di marcia, caratterizzata da due carreggiate, separate da un'isola spartitraffico rialzata: la prima carreggiata coinvolgeva il flusso di traffico in uscita dal parcheggio interrato del AT , la seconda -che coinvolgeva il flusso CP_7 proveniente da via Varesina e diretto verso via Paoli- era composta da tre corsie di marcia;
• il era solito raggiungere a piedi lo studio presso cui lavorava percorrendo lo stesso tragitto Pt_2 ogni giorno dal novembre 2008;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 2 • in seguito al sinistro il in totale incoscienza, era stato trasportato in ambulanza al pronto Pt_2 soccorso dell'ospedale S. Anna della Battaglia ove alle ore 12.20 era deceduto;
• le telecamere del AT , posizionate all'esterno del AT, avevano CP_7 ripreso il momento sinistro;
• in seguito al sinistro, la moglie e lo studio professionale avevano subito danni patrimoniali: la prima, casalinga, per aver perduto il sostegno economico e lo studio per aver dovuto assumere un professionista che sostituisse la vittima Pt_2
• la moglie, i figli e i nipoti della vittima avevano inoltre subìto danni non patrimoniali per la perdita del legame parentale col rispettivo marito, padre e nonno, cui erano strettamente legati.
Concludevano chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro e Pt_8 perciò condannare in solido i convenuti a risarcire il danno (senza indicarne l'importo totale, ma dichiarando che il valore procedimento era superiore a € 520.000,00).
La convenuta soc. si costituiva con comparsa depositata il 9.9.2020 osservando che: CP_3
• verso le ore 10.20 del 4.01.2018, il convenuto era alla guida della sua vettura HYUNDAI Pt_8
SANTA FE e, provenendo da via Varesina a Como, stava percorrendo “a velocità regolare” via
Badone, intenzionato a svoltare a destra in via Paoli, verso l'A/9;
• nella direzione di marcia del erano presenti tre corsie e tale automobilista stava occupando Pt_8 quella centrale allorquando, giunto all'altezza del palo della luce NE n. 50316, collo spigolo anteriore sinistro del veicolo era entrato in collisione col dante causa degli attori, facendolo rovinare a terra;
• il pedone si trovava alla sinistra della vettura del e stava attraversando la carreggiata Pt_8 transitando davanti ad altri veicoli, fuori dalle strisce e con “andamento sostenuto”;
• nella corsia sulla sinistra rispetto a quella su cui circolava il le auto erano incolonnate a Pt_8 causa del traffico e non già per consentire l'attraversamento del Pt_2
• il era sbucato improvvisamente;
Pt_2
• in seguito all'urto il non era stato caricato sul cofano della Hyundai, bensì era caduto al Pt_2 suolo, colpendo verosimilmente il capo contro la pavimentazione stradale;
• il era risultato negativo al test alcolemico e negli istanti antecedenti al sinistro non aveva Pt_8 utilizzato il telefono cellulare;
• la via Badone a Como è una strada urbana ove vige il limite di velocità di 50 chilometri orari;
• tale via è fiancheggiata da marciapiedi a rialzo e, quasi in corrispondenza del punto di investimento, vi è presente un sovrappasso pedonale;
• il più vicino attraversamento pedonale “a raso”, protetto da semaforo, è a 65,40 metri dal luogo dell'evento, in direzione di via Paoli;
• sul posto era intervenuta la polizia locale di Como;
• il stava attraversando via Badone “fuori dalle strisce pedonali, ad andatura veloce, Pt_2 transitando tra veicoli in coda e senza guardare alla sua destra”;
• il per contro, stava occupando la corsia centrale essendo diretto verso l'autostrada A9; Pt_8
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 3 • a seguito del sinistro, a carico del era stato instaurato il procedimento penale RGNR Pt_8
43/2018, nel quale all'esito delle indagini preliminari e tenendo conto della relazione di servizio della Polizia Locale, il giudice per le indagini preliminari aveva così ricostruito la dinamica dell'evento: << Anche le altre persone presenti sul posto (nelle auto prossime a quella coinvolta nell'incidente) hanno confermato le anomale modalità di attraversamento della strada da parte di CP_1 che non ha utilizzato le strisce, non ha utilizzao il sovrappasso e si è spostato in maniera imprevedibile in
[...] quanto non poteva essere visto ed individuato da parte di ). La polizia locale ha accertato Parte_8 che procedeva a velocità corretta, non era sotto l'effetto di alcol o stupefacenti e non stava Parte_8 utilizzando il cellulare. Nei casi di investimento di un pedone che sta attraversando fuori dalle strisce pur essendovi un attraversamento a meno di 100 m (e, quindi , con una condotta sanzionata dall'articolo 190 codice della strada) la giurisprudenza di legittimità ha affermato che '… nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua
“avvistabilità” da parte del conducente del veicolo investitore. E' cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso;
occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo. Cass., Sez. 4, Sentenza n. 40908 del 13/10/2005 Ud. (dep.
10/11/2005) Rv. 232422) >> sicché aveva disposto l'archiviazione del procedimento;
• il sinistro andava perciò ascritto all'esclusiva responsabilità del pedone;
• la convenuta contestava anche il calcolo del danno patrimoniale allegato dagli attori, nonché i criteri di calcolo del danno non patrimoniale.
La convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto delle domande. CP_3
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 29.9.2020 dal giudice originariamente designato, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc. Pt_8
All'udienza 9.2.2021 il difensore della società convenuta dichiarava che essa aveva mutato la denominazione in quella di e il giudice onorario disponeva rinvio. Controparte_2
Il giudice onorario disponeva poi ulteriori rinvii.
Assegnata la causa allo scrivente, all'udienza del 24.1.2022 venivano ammesse alcune prove, con delega al tribunale di COMO per assumere alcuni testimoni, sicché quel tribunale assumeva il 21.3.2022 le testimonianze di (moglie del convenuto), Testimone_1 Testimone_2 [...]
(sorella dell'attrice , (suocero dell'attrice Tes_3 Parte_1 Testimone_4
e (compagna dello . Parte_3 Testimone_5 Pt_5
All'udienza del 16.6.2022 veniva interrogato formalmente il convenuto e con ordinanza 22.6.2022 Pt_8 veniva prorogato il termine assegnato ex a. 203 cpc al tribunale di COMO per assumere la testimone residente in [...]. Testimone_6
Il 23.6.2022 interveniva volontariamente la soc. (“già ”), Controparte_2 CP_3 facendo proprie tutte le difese già svolte dalla convenuta . CP_3
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 4 All'esito dell'udienza 23.2.2023, con ordinanze 21.3.2023 e 27.3.2023 veniva disposta CTU collegiale cinematica, sicché i consulenti d'ufficio ing. , prof. Persona_1 Persona_2
e ing. assumevano l'incarico all'udienza dell'11.5.2023 e depositavano la relazione Parte_9 collegiale definitiva il 12.3.2024.
Con ordinanza 18.3.2024 venivano richieste informazioni ex a. 213 cpc al tribunale di Como in relazione al procedimento penale RG 43/2018.
All'udienza del 15.5.2024 il tribunale invitava le parti ex a. 185 bis cpc a valutare l'ipotesi di conciliare la causa con abbandono della lite a spese compensate.
Con note scritte depositate il 12.7.2024 gli attori dichiaravano di non aderire alla proposta conciliativa ex a.
185 bis cpc, cui invece dichiarava di aderire l'assicuratore. All'udienza a trattazione scritta del 18.7.2024, pertanto, sulle conclusioni espressamente richiamate dalle parti, il tribunale assegnava i termini ex a. 190 cpc.
Scaduti il 4.11.2024 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
La documentazione qui pervenuta dal tribunale di COMO il 21.3.2024 attesta che, per il sinistro di cui è causa, presso quel tribunale fu instaurato il procedimento penale RGNR 43/2018, a carico dell'odierno convenuto siccome imputato del delitto previsto e punito dall'a. 589 bis cp. Parte_8
Il Pubblico ministero in data 15.1.2018 ne chiese però l'archiviazione ritenendo che “dagli accertamenti sia fotoplanimetrici che testimoniali eseguiti dalla Polizia Locale e Protezione Civile di Como si evinca che unico responsabile per la determinazione del sinistro stradale in cui perse la vita fu proprio CP_1 il che, attraversando al Via Pasquale Paoli di Como, caratterizzata da tre corsie a senso unico e da Pt_2 costante intenso traffico, senza portarsi alle vicine strisce pedonali semaforizzate, senza utilizzare il sovrappasso esistente, con movimento repentino ed imprevedibile e con inosservanza della disposizione di cui all'art. 190 c. 2 Codice della Strada, si pone come unico responsabile dell'incidente, che l'indagato
non ha potuto evitare”. Parte_8
La richiesta di archiviazione fu accolta dal giudice delle indagini preliminari, che perciò dispose l'archiviazione con ordinanza 6/2/2018 del seguente tenore:
<< Vista, in particolare, la relazione di servizio effettuata dalla Polizia locale che ha svolto gli accertamenti sul posto;
rilevato che la dinamica è stata ricostruita in maniera univoca e nel seguente modo:
, alla guida del suo veicolo, proveniva da via Varesina e percorreva il senso unico di marcia di Parte_8 via Badone con l'intenzione di svoltare a destra in direzione autostrada A9. Nella sua direzione risultavano presenti tre corsie di marcia;
il conducente si trovava ad occupare, a suo dire, quella centrale. Giunto all'altezza del palo della luce NE 61 , ove al centro della carreggiata è presente un'aiuola spartitraffico al rialzo, entrava in collisione, con lo spigolo anteriore sinistro del veicolo, contro il pedone Quest'ultimo, proveniente CP_1 dalla via predetta, ossia dalla sinistra rispetto al veicolo che lo ha investito, eseguiva l'attraversamento della carreggiata, fuori dalle strisce, con andamento sostenuto e transitando davanti ad altri veicoli. Il pedone non veniva
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 5 caricato sul cofano ma rovinava al suolo colpendo verosimilmente il capo contro il piano stradale. Il conducente del veicolo veniva sottoposto a test alcolemico, attraverso precursore, con esito negativo. Negativo risultava altresì
l'esame del telefono cellulare in possesso del conducente, in relazione al suo utilizzo negli istanti antecedenti al sinistro”.
Anche le altre persone presenti sul posto (nelle auto prossime a quella coinvolta nell'incidente) hanno confermato le anomale modalità di attraversamento della strada da parte di (che non ha utilizzato le strisce, non ha CP_1 utilizzato il sovrappasso e si è spostato in maniera imprevedibile in quanto non poteva essere visto ed individuato da parte di ). Parte_8
La polizia locale ha accertato che procedeva a velocità corretta, non era sotto l'effetto di alcol o Parte_8 stupefacenti e non stava utilizzando il cellulare.
Nei casi di investimento di un pedone che sta attraversando fuori dalle strisce pur essendovi un attraversamento a meno di 100 m (e, quindi, con una condotta sanzionata dall'articolo 190 codice della strada) la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “... nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la motte, rileva la sua 'avvistabilità' da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso;
occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo. Cass., Sez. 4, Sentenza n. 40908 del 13/10/2005 …
I requisiti per ritenere esente da responsabilità secondo la giurisprudenza sopra richiamata e Parte_8 condivisa da questo giudice si sono concretamente verificati nel caso di specie. Si ritiene, pertanto, condivisibile la richiesta di archiviazione formulata dal PM >>
All'esito dell'istruttoria svolta in questo giudizio la conclusione del giudice penale, che ha ritenuto l'automobilista del tutto esente da responsabilità, dev'essere pienamente confermata.
A tal fine è necessario riepilogare le dichiarazioni qui raccolte, a distanza di anni dal sinistro, integrandole però con quelle rese nell'immediatezza del fatto, che furono raccolte da pubblici ufficiali e consacrate nella relazione d'incidente. È appena il caso, del resto, di notare che l'evidente freschezza del ricordo -di quanto così di recente accaduto- giustifica fondatamente l'uso delle dichiarazioni del 2018 per integrare e precisare quelle dichiarazioni rilasciate nel 2022, nonché per colmare le comprensibili lacune nel ricordo.
Su delega di questo tribunale ex a. 203 cpc, il tribunale di COMO interrogò nel 2022:
• che ha confermato che suo marito stava percorrendo via Badone, Testimone_1 Pt_8 mantenendosi sulla corsia centrale e ha dichiarato di non ricordare se le auto fossero incolonnate o in movimento;
• , che ha dichiarato di non sapere se il stesse percorrendo via Badone e Testimone_7 Pt_8 dunque neppure sapeva su quale corsia egli si fosse trovato;
quanto alla presenza delle auto al momento del sinistro ha dichiarato che essa aveva visto soltanto il sul marciapiede in Pt_2 procinto di attraversare, ma non aveva visto né l'attraversamento, né l'impatto;
• che ha dichiarato di non ricordare sostanzialmente nulla;
Testimone_6
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 6 • i testimoni sorella dell'attrice vedova Testimone_3 Parte_1 Pt_2
(suocero di e (compagna del Testimone_4 Parte_3 Testimone_5 predetto da ventitré anni), che invece hanno riferito soltanto di circostanze Testimone_4 concernenti il rapporto parentale fra attori e vittima primaria.
Il giorno stesso del sinistro, e quello seguente, i primi tre dei predetti testimoni avevano invece reso alla polizia locale di Como le dichiarazioni cui fanno riferimento il Pubblico ministero e il giudice delle indagini preliminari, che possono essere così sintetizzate:
➢ il 4 gennaio 2018 (cioè lo stesso giorno del fatto) dichiarò: “Stamattina, Testimone_6 alle 10:15 circa, uscivo a piedi dal centro commerciale … dove mi ero recata per fare la spesa. Mi trovavo nell'area esterna del centro commerciale, che costeggia la via Badone, ed era mia intenzione attraversare la strada indicata per andare a casa … Quindi, mi dirigevo a piedi fino all'attraversamento pedonale posto sulla corsia usata dai veicoli in uscita dal parcheggio del centro commerciale, che costeggia via Badone. Di fronte a me, oltre questa corsia, vi era un marciapiede, con un'aiuola spartitraffico, e poi le tre corsie della via Badone. In quel momento, proveniente dalla mia destra, ovvero da via Varesina, vedevo un signore anziano che camminava a piedi su questo marciapiede che separa la corsia interna all'area del centro commerciale dalla via
Badone. Poi, questa persona si fermava sulla aiuola spartitraffico e cominciava ad attraversare via Badone, in senso perpendicolare, verso il lato opposto della carreggiata, camminando velocemente, forse per precedere le auto che venivano da via Varesina. Il traffico non era intenso e man mano che questo signore impegnava le corsie di via Badone, le macchine che circolavano si fermavano per farlo passare, anche se non c'era alcun attraversamento pedonale. Così il signore ha attraversato la prima e la seconda corsia, con le macchine che si fermavano per farlo passare, ma quando è arrivato alla terza corsia, l'ultima prima del marciapiede, proprio mentre la impegnava, veniva investito da una macchina che proveniva dalla sua destra, cioè da via Varesina
e che si dirigeva verso via Paoli. Preciso che il signore attraversava la strada camminando velocemente e quando è arrivato alla terza e ultima corsia, con le macchine delle prime due corsie ferme alla sua destra, impegnava la terza corsia senza guardare alla sua destra. Al momento dell'impatto, io mi trovavo all'altezza del marciapiede prima di via Badone. … Preciso che l'auto che ha investito il signore non viaggiava molto veloce”
➢ il 5 gennaio 2018 (ossia, il giorno seguente il fatto) dichiarò: “Intorno alle ore Testimone_7
10:20 di ieri, alla guida del mio veicolo, una Citroen Picasso di colore bianco, provenendo da
Montano Lucino, percorrevo via Varesina con direzione via Badone. A bordo del mio veicolo vi erano mia figlia di anni 5 e mia madre , che occupava il sedile anteriore. Persona_4
Giunta lungo la via Badone, dovendo proseguire verso piazza Camerlata, mi posizionavo nella corsia più a sinistra delle tre esistenti. Il traffico era regolare e davanti a me circolavano due o tre auto ed eravamo incolonnati l'uno dietro l'altro. Ad un certo punto, arrivavo ove esiste, alla sinistra, una aiuola spartitraffico. Notavo la presenza, sopra tale aiuola, di un uomo anziano che mi sembrava intenzionato ad attraversare la strada. ... Continuavo la marcia fino a quando arrivavo al
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 7 semaforo essendo preceduta appunto da altre auto. È mia abitudine quando mi fermo osservare lo specchio retrovisore e così facevo, guardando in quello laterale destro. Nella circostanza ho visto il signore di prima, steso al suolo, nella corsia centrale. … Ricordo che appena sono scesa dall'auto dietro il mio veicolo vi erano altre macchine incolonnate ma non posso riferire se lo fossero già prima dell'investimento o se la colonna si fosse formata a seguito della presenza del ferito sulla strada e quindi della deviazione di percorso dei veicoli che avrebbero dovuto occupare la corsia centrale”
➢ (moglie del convenuto) il 4 gennaio 2018 (lo stesso giorno del sinistro, dunque) Testimone_1 dichiarò: “Mi trovavo, in qualità di passeggero anteriore, sul veicolo condotto da mio marito
. Sui sedili posteriori, regolarmente assicurate con appositi sistemi di ritenuta Parte_8 vi erano le mie due figlie a . Intorno alle ore 10:20, percorrevamo il senso unico di marcia di via Badone provenendo da piazza Camerlata e diretti verso via Paoli / Autostrada A/9. Il traffico si presentava intenso verso Como centro e abbastanza scorrevole nelle corsie verso via
Paoli / periferia cittadina. Nello specifico noi ci trovavamo ad occupare la corsia centrale delle tre esistenti per la nostra direzione e nella corsia alla nostra sinistra i veicoli risultavano fermi in coda. Giunti nel punto della via Badone ove al centro della carreggiata è presente una aiuola spartitraffico a rialzo, io avevo lo sguardo rivolto avanti a me verso la strada. Improvvisamente sentivo un colpo provenire dalla mia sinistra, voltando lo sguardo percepivo la presenza della sagoma di una persona, sul lato sinistro del veicolo condotto da . Istintivamente mi Parte_8 coprivo gli occhi con le mani e sentivo mio marito urlare e immediatamente frenare. Lui si accostava qualche metro più avanti, sul lato destro della carreggiata. Lui scendeva subito mentre io cercavo di tranquillizzare le mie figlie che piangevano...”
La ponderata valutazione congiunta delle testimonianze consente così di accertare che:
(1) il pedone attraversò la strada provenendo dalla sinistra rispetto al senso di marcia dell'autovettura del convenuto Pt_8
(2) il convenuto percorreva una carreggiata -con unico senso di marcia- composta di tre corsie;
Pt_8
(3) di tali tre corsie, quella più a sinistra (ossia, quella da cui arrivava il pedone) era occupata da auto incolonnate a causa del traffico;
(4) tale incolonnamento, o comunque marcia a rilento, risulta confermato dalle dichiarazioni della
(che viaggiava sulla sua auto e percorreva proprio la corsia in questione, quella “più a Tes_7 sinistra delle tre esistenti”) le quali a loro volta confermano sul punto le dichiarazioni della la quale si trovava invece sull'auto del nella corsia centrale (“alla nostra Tes_1 Pt_8 sinistra i veicoli risultavano fermi in coda”),
(5) in proposito, la dichiarazione che la risulta aver dato ai vigili (essa afferma che il pedone Tes_6 aveva già attraversato la prima e la seconda corsia, colle auto che si fermavano per farlo passare, e sarebbe stato investito mentre stava per attraversare la terza, con traffico non intenso) pare frutto in realtà di parziale incomprensione, posto che da quanto verbalizzato dalla polizia locale si dovrebbe ritenere che dapprima il pedone avesse “attraversato la prima e la seconda corsia, con le macchine
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 8 che si fermavano per farlo passare” sicché egli era “arrivato alla terza e ultima corsia, con le macchine delle prime due corsie ferme alla sua destra, impegnava la terza corsia senza guardare alla sua destra”, mentre le altre emergenze istruttorie sono nel senso che, prima di essere investito, il pedone avesse superato una e una sola corsia;
(6) allo stesso modo, quanto dichiarato dalla a proposito delle auto che si sarebbero fermate Tes_6 per consentire il passaggio del pedone, non risulta coerente colle restanti risultanze istruttorie, e comunque alla luce di quanto specificato dalla , deve piuttosto ritenersi che le auto nella Tes_7 corsia più a sinistra (la stessa in cui appunto si trovava la , ove procedevano incolonnate, e Tes_7 incolonnate rimasero anche dopo il sinistro, quando la se ne rese conto guardando dal Tes_7 retrovisore) si arrestassero non tanto per consentire l'attraversamento dell'imprevisto pedone, quanto piuttosto per le esigenze del traffico;
(7) gli stessi attori allegano comunque che il loro congiunto proveniva dal AT, e non già vi si stava recando: poiché il AT è sul lato della strada opposto a quello verso cui era diretto il pedone, si deve concludere che l'urto avvenne ben prima che il pedone avesse completato l'attraversamento delle prime due corsie incontrate;
(8) la testimone (cui va comunque riconosciuta normale attendibilità, malgrado la parziale Tes_6 imprecisione delle sue dichiarazioni raccolte dalla polizia locale) ha aggiunto che il pedone stava
“camminando velocemente, forse per precedere le auto” e che il pedone “non aveva guardato alla sua destra” prima di attraversare (e ha anche stimato che l'auto “non viaggiava molto veloce”);
(9) ancora, la polizia locale ha individuato il punto d'urto sull'auto in corrispondenza dello spigolo anteriore sinistro dell'auto del (come del resto documentano le fotografie 13, 14, 15, 16, 17, Pt_8
18 e 19 che corredano la relazione prot. 6/18 Sinistri PL, qui trasmessa dal tribunale di COMO), ciò che dimostra come l'urto sia avvenuto proprio nello spigolo anteriore sinistro dell'auto, ossia prima che il pedone avesse impegnato la corsia centrale, e quando invece era appena uscito dalla corsia di sinistra.
Gli elementi sin qui analizzati impongono di descrivere come segue la dinamica del sinistro:
• proveniente dall'area del vicino AT, attraversava a piedi la via CP_1
Badone per dirigersi verso lo “ , sito nella stessa via BADONE al Controparte_1 numero 22 (come si legge nell'epigrafe della citazione);
• superata completamente la prima (rectius, terza) corsia di marcia, il pedone si accingeva a superare la seconda corsia, quando purtroppo veniva investito dall'autovettura HYUNDAI SANTA FE dei convenuti.
Dall'istruttoria, non risulta nessuna sufficiente conferma dei seguenti fatti, allegati dagli attori per sostenere la responsabilità dell'automobilista:
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 9 ➢ nessun elemento concreto porta a ritenere che la velocità del veicolo investitore eccedesse i limiti vigenti, o comunque non fosse adeguata al luogo e alle circostanze: lo stesso consulente di parte degli attori (ingegnere , note datate 6.11.2023 ma depositate il 12.2.2024) del resto Per_7 indica “su base spazio-tempo la velocità della Hyundai al momento dell'investimento in 54 km/h circa. Su questa base, la velocità da me precedentemente indicata prudenzialmente in 37 km/h andrebbe riveduta in 54 km/h. Non parlerei comunque di superamento del limite, date le tolleranze dovute, ma metterei fortemente in discussione il sicuro mancato adeguamento della velocità della
Hyundai alla situazione: questa era costituita da un pedone che attraversa da destra a sinistra in obliquo e da una SW scura che si fermava per lasciarne attraversare un altro dal lato opposto della carreggiata”, dimostrando l'arbitrarietà dell'incremento della sua stessa stima da 37 a 54 chilometri orari, espressa sulla scorta di dati inevitabilmente approssimativi, come la misura della frenata desunta dal filmato di videoregistrazione (che non appare sufficientemente nitido per assicurare adeguata precisione a tali misure) e la “foto satellitare di Google Earth Pro” da cui “risulterebbe che il tratto percorso in frenata dalla Hyundai fu di metri 35,75”, e comunque ammettendo che non
è certa la prova del superamento del limite di velocità da parte dell'automobilista;
➢ almeno incidentalmente, si deve rilevare come sia francamente incomprensibile la tesi degli attori
(pag. 4 della citazione) secondo cui “il passaggio pedonale demarcato, … otticamente e ingannevolmente, quale normale prosecuzione del percorso, costituisce un reale invito all'attraversamento della carreggiata in quel punto … L'unico modo per impedire
l'attraversamento della carreggiata in loco sarebbe la posa di una ringhiera che scorre a bordo marciapiede per almeno una ventina di metri e che si prolunga in basso lungo tutta l'aiuola, ostruendo così l'accesso pedonale in carreggiata”: anche a tacere dell'asserita necessità di posare ringhiere lungo carreggiate composte da sei corsie di marcia (tre per senso) per impedire che un pedone si determini ad attraversare imprudentemente arterie evidentemente non destinate al transito di pedoni (soprattutto in presenza di vicini e comodi appositi e ben segnalati passaggi pedonali), è appena il caso di ricordare che la vittima frequentava incontestatamente i luoghi, sicché era di certo a conoscenza dei diversi passaggi pedonali sicuri presenti nelle immediate vicinanze, che peraltro non avrebbero per lui comportato deviazioni significative né apprezzabili perdite di tempo (come rilevato dai CTU);
➢ risulta contraddetta dalle stesse immagini che corredato le osservazioni di parte attrice la tesi secondo cui, subito prima del sinistro, una “SW scura” (cioè una station wagon) si sarebbe completamente fermata al solo scopo di permettere il passaggio del pedone. A pag. 5 delle osservazioni 6.11.2023 l'ing. inserisce infatti in particolare i seguenti fotogrammi Per_7 ingranditi, estratti dal filmato del AT (senza peraltro indicare l'orario esatto cui corrisponde ciascuna immagine):
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 10 Esaminando l'immagine soprastante (che, unitamente alle didascalie, ha evidente valore di ammissione per effetto della sua provenienza) è agevole constatare che:
◦ nel fotogramma più in alto non vi è ancora traccia della vettura del convenuto, e lo stesso CTP attoreo ammette che la “SW scura” non è affatto già ferma, bensì soltanto “quasi ferma per lasciare passare il [rectius, : malgrado essa non sia ancora ferma, Pt_10 Pt_2 nondimeno il già “inizia l'attraversamento” della “prima” corsia; Pt_2
◦ anche il confronto fra il fotogramma più in alto e quello al centro mostra con sufficiente chiarezza che il pedone iniziò ad attraversare la “prima corsia” (rectius, la terza di quella carreggiata) ancor prima che la “SW scura” si fosse arrestata, come si rileva dal fatto che la
“SW scura” ha chiaramente percorso un'apprezzabile distanza fra il fotogramma superiore e quello centrale (lo si nota rispetto alla barra diagonale nella parte centrale bassa dei fotogrammi: tenendo conto anche della prospettiva, tale distanza è stimabile in almeno un paio di metri);
◦ subito dopo aver superato la prima corsia, ove la “SW scura” s'era appena fermata (come si ricava dal fotogramma in basso) il pedone decise di attraversare la corsia centrale prima ancora
-appunto- che la “SW scura” si fosse arrestata del tutto, e comunque quando già l'auto dei convenuti si trovava -approssimativamente- a non più di un paio di metri da lui.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 11 È dunque inevitabile inferire da ciò che l'automobilista non aveva nessuna possibilità di attuare qualsivoglia manovra di emergenza, se non quella frenare, ciò che appunto egli fece, come conferma anche il consulente di parte attrice nella didascalia del fotogramma inferiore.
Ogni altra considerazione degli attori volta a individuare eventuali profili di responsabilità dell'automobilista appare del tutto infondata, in quanto:
• diversamente da quanto opinano gli attori, correttamente il occupava la corsia centrale Pt_8 delle tre di cui si componeva l'unica semicarreggiata, poiché l'a. 143 CDS, al settimo comma, stabilisce che nei centri abitati, nel caso di carreggiata a due o più corsie per senso di marcia e qualunque sia l'intensità del traffico, i conducenti possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione;
dalla relazione della Polizia locale, invero, si apprende che la via BADONE “a senso unico di marcia, nel luogo del sinistro, è caratterizzata dalla presenza di due carreggiate, separate da un'isola spartitraffico rialzata, con coltura erbosa, che divide il flusso di traffico in uscita dal parcheggio interrato del AT " ", da quello proveniente da via Varesina e diretto verso via Paoli. In CP_7 particolare questo ultimo flusso di traffico è disciplinato su tre corsie di marcia, di cui quella di sinistra riservata alla successiva svolta a sinistra verso via Paoli / piazza Camerlata e le altre due per la successiva svolta a destra verso via Paoli/autostrada 'A9'”;
• quanto all'asserita prevedibilità della presenza di pedoni e all'asserito mancato rispetto dell'a. 191/2 CDS, è sufficiente notare che tale norma stabilisce che “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”, senonché nella specie la strada era provvista non di uno ma di diversi attraversamenti pedonali nelle immediate vicinanze (come confermato anche dalla CTU qui espletata) e comunque, per poter consentire al pedone di completare l'attraversamento che egli abbia già iniziato, è palesemente necessario che il pedone sia tempestivamente avvistabile, laddove nella specie la sua presenza, alternativamente, era celata dal “SW scuro” in fase di rallentamento o fermata oppure era impossibile da percepire, stante la repentinità con cui egli si pose sulla corsia centrale;
• non vale in contrario invocare l'attraversamento irregolare di altro pedone in senso opposto a quello del posto che -da una parte- non vi sono elementi per ritenere che il che non era Pt_2 Pt_8 ancora giunto sul posto, si fosse accorto di tale secondo e opposto pedone, e -d'altra parte-
l'attraversamento imprudente da parte di un pedone proveniente dall'altro lato della strada non è certo sufficiente a suggerire che altri possano averne seguito le gesta.
Nessun altro elemento consente comunque di pervenire a diversa conclusione, come appare chiaro dalle ulteriori considerazioni che seguono.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 12 Il convenuto interrogato formalmente, non ha reso dichiarazioni confessorie, ma si è limitato a Pt_8 dare conto di circostanze che trovano coerente conferma nelle prove testimoniali e nelle dichiarazioni raccolte dai vigili nell'immediatezza: in particolare ha confermato che quel giorno alla guida della sua autovettura HYUNDAY stava percorrendo via Badone a Como, nella corsia centrale mentre nella corsia di sinistra rispetto alla sua -nel suo stesso senso di marcia- davanti alla autovettura SW che stava alla sua sinistra c'erano anche altri veicoli.
Dalla relazione definitiva del collegio peritale si ricava che:
• il congiunto degli attori, come visibile dal filmato prodotto in atti, dopo essere uscito dal AT si era diretto verso la carreggiata di via Badone, incontrando dapprima la CP_7 rampa d'uscita delle autovetture dall'autorimessa del AT (attraversabile mediante il passaggio pedonale ivi tracciato), dopo di che era giunto su uno spartitraffico alla destra del quale inizia il marciapiede in salita che porta verso via Varesina, mentre alla sinistra di tale spartitraffico
v'è presente un'aiuola piantumata a verde;
• il attraversava poi la carreggiata di via Badone (composta da tre corsie unidirezionali) in Pt_2 un punto privo di attraversamenti pedonali;
• il percorso utilizzato dal pedone –ripreso dalla telecamera installata sull'edificio del AT– non è riservato ai pedoni;
• dopo il primo tratto (percorso sul piazzale pedonale antistante il AT), il ra Pt_11 diretto verso la carreggiata di via Badone e, attraversata su passaggio pedonale la prima corsia
(cioè, come sopra precisato, la rampa d'uscita dal garage), aveva atteso alcuni secondi sullo spartitraffico per poi iniziare l'attraversamento della carreggiata della via Badone, dove non si trova nessun attraversamento pedonale, mentre i pedoni possono utilizzare sia un ponte pedonale
(che parte dal piazzale pedonale antistante il AT e termina nel piazzale pedonale che si trova proprio di fronte all'ufficio del sia spostarsi all'intersezione con via Paoli e utilizzare Pt_2 quindi gli attraversamenti pedonali a raso ivi presenti, distanti circa 73 metri.
Con due distinti esperimenti giudiziali, i CTU hanno infine accertato che il percorso indicato nella citazione
è lungo 118 metri e può essere percorso in circa 98 secondi, mentre il percorso pedonale che dal parcheggio del AT giunge allo studio della vittima è lungo 126 metri e può essere percorso in circa 137 secondi.
Accertata così la modalità dell'investimento del pedone, occorre stabilire se possa dirsi superata la presunzione di colpa che l'a. 2054 cc -nel caso di investimento di un pedone- pone a carico del conducente di un'autovettura. Si deve in particolare accertare se la condotta del pedone fosse anomala e ragionevolmente prevedibile oppure no (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2433 del 25/1/2024, Cass. Sez. 3, sentenza n. 24472 del 18/11/2014), ricordando comunque che il mancato uso delle strisce pedonali (specie laddove ve ne siano nelle vicinanze) impone sempre di riconoscere un concorso di responsabilità del pedone (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 2241 del 28/1/2019), dopo di che si tratta di accertare la misura di tale
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 13 responsabilità, ovvero compararla con quella presunta del conducente e, ove questa sia da escludere, giungere all'affermazione dell'esclusiva responsabilità del pedone.
Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, nel caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa ex a. 2054/1 cc quando dimostri che non v'era nessuna possibilità di prevenire né di evitare l'evento, dimostrando cioè non soltanto il comportamento colposo del pedone, ma raggiungendo anche la prova che il pedone abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, e dimostrando di aver adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche per quanto riguarda la velocità di guida mantenuta. In applicazione di tale principio, per esempio, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022 ha confermato la totale assenza di responsabilità dell'automobilista rispetto all'investimento di un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza indossare il giubbotto catarifrangente malgrado il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, mentre il conducente aveva rispettato tutte le misure idonee a evitare l'impatto, procedendo ad una velocità adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza.
La responsabilità civile dell'automobilista in caso di investimento di un pedone dev'essere perciò esclusa se risulti provato che l'automobilista non aveva nessuna possibilità di prevenire l'evento a causa della condotta imprevedibile e anormale del pedone, il quale abbia impedito oggettivamente all'automobilista di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Proprio per tali ragioni Cass. Sez. 6, Ordinanza n.
4551 del 22/2/2017 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7777 del 23/4/2004 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9620 del
16/6/2003 hanno escluso la responsabilità dell'automobilista in diversi casi nei quali il pedone era apparso improvvisamente sulla traiettoria dell'autoveicolo che procedeva regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.
Più specificamente, dev'essere esclusa del tutto la responsabilità dell'automobilista laddove la condotta del pedone (investito al di fuori delle strisce di attraversamento) sia risultata anomala non soltanto per non aver rispettato l'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito, ma per esser stato provato che il pedone, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente innanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24472 del 18/11/2014).
La sentenza da ultimo citata sottolinea poi che già la violazione di una regola di condotta da parte del pedone
è sufficiente a concludere, ex a. 1227 cc, che il pedone sia almeno corresponsabile del suo stesso investimento. Solo la mancanza di prove che consentano di ricostruire con certezza l'esatta dinamica del sinistro può condurre all'affermazione della colpa presunta del conducente ex a. 2054/1 cc, e di conseguenza, quando sia accertata in concreto la condotta del pedone, la percentuale di colpa presunta a carico dell'automobilista va ridotta progressivamente considerando le circostanze idonee a dimostrare la colpa del pedone.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 14 La prova liberatoria per l'automobilista non dev'essere necessariamente data in modo diretto, ossia attraverso la positiva dimostrazione d'avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, giacché essa ben può inferirsi anche dal concreto accertamento che il comportamento della vittima fu fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, che non sarebbe stato comunque evitabile dall'automobilista, tenendo conto delle circostanze concrete della circolazione e della conseguente impossibilità di attuare idonee manovre d'emergenza. Sulla scorta di tale principio, la Cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14064 del 11/6/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12751 del
18/10/2001) ha infatti confermato la sentenza che aveva dichiarato il pedone esclusivo responsabile del sinistro ancorché egli avesse attraversato la strada sulle apposite strisce pedonali, poiché ciò aveva fatto correndo e immettendosi nel flusso dei veicoli che procedevano nel rispetto dei limiti di velocità e in tal modo era comparso improvvisamente e imprevedibilmente sulla traiettoria dell'automobilista, rendendo inevitabile l'evento dannoso anche a causa del fatto che la distanza di avvistamento era talmente breve da risultare insufficiente per attuare idonee manovre d'emergenza. Per tale ordine di argomenti, che questo tribunale ritiene di dover interamente condividere, è stata anche ritenuta l'esclusiva responsabilità del pedone la cui condotta anomala abbia messo i veicoli che sopraggiungevano in condizioni di difficoltà e di emergenza tali che, pur avvistandolo, non avrebbero poi realizzare nessuna manovra adeguata a evitare l'impatto o a mitigarne le conseguenze (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24689 del 24/11/2009).
Ancora, la Corte di cassazione ha sottolineato che quando il pedone abbia distrattamente attraversato la strada in un punto del tutto privo di strisce pedonali e senza dare precedenza ai veicoli che sopraggiungevano, la concorrente responsabilità del conducente investitore va esclusa qualora non sia provato che l'automobilista avesse tenuto una velocità eccessiva o comunque non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 5/3/2013).
Infine, la responsabilità del pedone è stata confermata anche nel caso in cui egli non soltanto aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali distanti appena dodici metri, ma neppure aveva calcolato correttamente il tempo necessario per attraversare tenendo conto del traffico esistente, venendo così investito da un autotreno che pur procedendo a bassissima velocità non aveva avuto nessuna possibilità di evitare l'urto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2433 del 25/1/2024).
Nella vicenda per cui è causa e in applicazione di tali costanti principi, dev'essere dunque accertata l'esclusiva responsabilità del pedone, la cui presenza su una carreggiata a tre corsie di marcia, inequivocabilmente riservata alla circolazione di auto e motoveicoli, caratterizzata dalla presenza di due agevoli e protetti passaggi pedonali (un sovrappasso e due attraversamenti pedonali a raso), era del tutto imprevedibile, né poteva formare oggetto di ipotesi in conseguenza dell'asserita presenza di altri pedoni poco prima.
L'assoluta anomalia della presenza di un pedone su una strada con tali caratteristiche, la notevole imprudenza del pedone che non solo camminava velocemente ma neppure attendeva che i veicoli si fossero completamente arrestati prima di intraprendere l'attraversamento (come si è visto analizzando i fotogrammi
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45284 / 2019 - pag. 15 sopra inseriti), e senza curarsi di verificare i veicoli provenienti dalla sua destra, si immetteva sulla corsia centrale delle tre, proprio mentre era ormai a pochissimi metri l'auto del convenuto (la cui velocità è risultata rispettosa del limite vigente, e comunque commisurata alla tipologia della strada), portano a concludere che l'automobilista non aveva nessuna possibilità di prevedere ragionevolmente, né prevenire né evitare
l'evento, attesa la condotta anormale del pedone, mentre l'automobilista aveva adottato le cautele esigibili nella situazione, particolarmente quanto alla velocità di guida. Il pedone, violando le regole del codice della strada, senza servirsi di nessuno dei passaggi pedonali, benché vicinissimi e agevoli, e senza sincerarsi dei veicoli che provenivano dalla sua destra, apparve improvvisamente e velocemente sulla traiettoria dell'autovettura che procedeva regolarmente sulla strada a tre corsie e rispettando le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, sicché deve ritenersi raggiunta la prova liberatoria per l'automobilista, e il pedone dev'essere conclusivamente ritenuto esclusivo responsabile del sinistro, ciò che porta al rigetto delle domande attoree, in ciò assorbita ogni considerazione circa la congruità degli importi richiesti a titolo di risarcimento.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo prossimo ai medi, tenendo conto del valore della domanda, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU separatamente liquidate devono essere poste a carico degli attori in solido fra loro.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) respinge tutte le domande proposte dagli attori , , Parte_1 Parte_6 [...]
, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
(già Controparte_1 Controparte_1
”),
[...]
(2) condanna gli attori, in solido, a rifondere le spese di lite del terzo intervenuto soc.
[...]
(già , liquidate in € 30.000,00 per compensi professionali, CP_2 Controparte_3 oltre spese generali, IVA e CPA;
(3) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico degli attori in solido fra loro.
Così deciso il giorno 14 agosto 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE
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