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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/09/2024, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
N. 1410/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice rel.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1410/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Costantino Biello presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo del
24.04.2024 confermate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in data 9.09.2024, di seguito riportate:
“ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 21.10.2000 in Porto
Torres trascritto agli atti di Matrimonio del Comune di Porto Torres al n. 25 P.I anno 2000
Ordinare al Comune di Porto Torres di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Omologare le seguenti condizioni 1) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo Pt_2 Pt_1
di contributo alimentare e di mantenimento della figlia, ovvero, direttamente alla stessa ora
pagina 1 di 3 maggiorenne, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo CNF oltre al 50% dell'assegno unico /di inclusione spettante per legge. Le somme suddette saranno oggetto di adeguamento annuale secondo indice ISTAT come per legge.- Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni: 2) Le parti danno atto che il mutuo acceso a fronte dell'acquisto dell'ex casa coniugale è stato pagata finora e continuerà ad essere pagata dal Sig. . 3) Le parti si accordano affinché gli Parte_2
oneri relativi al pagamento del presente procedimento nessuno escluso siano a carico del Sig.
”. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Porto Torres in data 21.10.2000.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e delle obbligazioni assunte nel ricorso introduttivo e confermate nelle note per la trattazione scritta depositate in data 9.09.2024 e le conferma.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 6.05.2024 dai signori E , ogni diversa istanza ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
in Porto Torres in data 21 ottobre 2000 trascritto nei registri dello stato civile del
[...]
Comune di Porto Torres per l'anno 2000 al n. 25 P.I conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 9.09.2024 come riportate in epigrafe ordina
pagina 2 di 3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Porto Torres (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 26.09.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice rel.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1410/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Costantino Biello presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo del
24.04.2024 confermate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in data 9.09.2024, di seguito riportate:
“ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 21.10.2000 in Porto
Torres trascritto agli atti di Matrimonio del Comune di Porto Torres al n. 25 P.I anno 2000
Ordinare al Comune di Porto Torres di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Omologare le seguenti condizioni 1) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo Pt_2 Pt_1
di contributo alimentare e di mantenimento della figlia, ovvero, direttamente alla stessa ora
pagina 1 di 3 maggiorenne, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo CNF oltre al 50% dell'assegno unico /di inclusione spettante per legge. Le somme suddette saranno oggetto di adeguamento annuale secondo indice ISTAT come per legge.- Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni: 2) Le parti danno atto che il mutuo acceso a fronte dell'acquisto dell'ex casa coniugale è stato pagata finora e continuerà ad essere pagata dal Sig. . 3) Le parti si accordano affinché gli Parte_2
oneri relativi al pagamento del presente procedimento nessuno escluso siano a carico del Sig.
”. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Porto Torres in data 21.10.2000.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e delle obbligazioni assunte nel ricorso introduttivo e confermate nelle note per la trattazione scritta depositate in data 9.09.2024 e le conferma.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 6.05.2024 dai signori E , ogni diversa istanza ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
in Porto Torres in data 21 ottobre 2000 trascritto nei registri dello stato civile del
[...]
Comune di Porto Torres per l'anno 2000 al n. 25 P.I conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 9.09.2024 come riportate in epigrafe ordina
pagina 2 di 3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Porto Torres (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 26.09.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 3 di 3