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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/11/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC nella causa civile di primo grado RG n. 1710/2025, promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LENARDA TOMMASO e domicilio eletto presso lo studio del difensore in P.LE LEONARDO DA VINCI, 8 - NE ST attrice / opponente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. SOLINAS GIANNI e FALCON LIANA e P.IVA_2 domicilio eletto presso lo studio dei difensori in VIA MANZONI, 15 - TREVISO convenuta / opposta
Successivamente, all'udienza del 18/11/2025 sono comparsi: per l'avv. LENARDA TOMMASO, Parte_1 il quale precisa le conclusioni come da atto di citazione, riportandosi agli atti e alle deduzioni svolte alla scorsa udienza;
per Controparte_1
l'avv. Davide Perissinotto, in sostituzione dell'avv. SOLINAS GIANNI,
[...] il quale precisa le conclusioni come da foglio di PC depositato ieri in via telematica, riportandosi agli atti.
Il Giudice si ritira quindi in camera di consiglio, al termine della quale, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza, pronuncia in nome del Popolo Italiano sentenza ex art.
Pagina 1 di 4 281-sexies CPC, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva ottenuto la pronuncia Controparte_1 del decreto ingiuntivo n. 400/2025 con cui era stato ingiunto a
[...]
di pagare la somma di € 179.869,34, oltre ad interessi e Controparte_2 spese, quale residuo dovuto in relazione al mutuo chirografario n. 040480 (di originari € 240.000,00 e con debito residuo al 31.12.2024 di € 88.155,72) e al mutuo chirografario n. 235531 (di originari € 150.000,00 e con debito residuo al 31.12.2024 di 91.713,62), entrambi garantiti all'80% dal Fondo di Garanzia Mediocredito Centrale.
L'ingiunta ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo:
- l'indebita duplicazione di azioni giudiziarie da parte della banca, avendo questa chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Rovigo speculare ingiunzione di pagamento nei confronti del fidejussore;
Parte_2
- la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, stante la garanzia prestata dal;
Controparte_3
- la mancanza di certezza in ordine al quantum del credito, sempre in ragione della garanzia del Fondo e della possibile esistenza di pagamenti da parte di questo;
- la “opportunità” di verificare se i tassi d'interesse pattuiti nei due contratti fossero o meno al di sotto del tasso soglia d'usura.
L'opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
Si ritiene anzitutto che non vi sia stata alcuna indebita duplicazione di azioni giudiziarie da parte dell'opposta, essendo pienamente nelle facoltà della creditrice di agire separatamente nei confronti del debitore principale e del garante.
Peraltro, nel presente caso appariva non solo legittima, ma anzi doverosa ai sensi del DLGS 205/2006 la proposizione della domanda nei confronti di avanti il Tribunale di Pt_2
Rovigo, trattandosi del tribunale del luogo ove egli ha la residenza e considerato che, almeno da quanto emerge dal contratto di fideiussione, agli risulterebbe aver prestato la garanzia in veste di consumatore.
***
Pagina 2 di 4 Quanto alla legittimazione attiva, si ricorda che la sussistenza di tale condizione dell'azione (costituente il presupposto indefettibile affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito con effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 CC) deve essere valutata unicamente in base a quanto affermato e vantato dall'attore nell'esposizione delle ragioni della propria domanda (è la ben nota teoria della prospettazione, cfr. ex multis Cass. 14468/2008). In base a tale principio, questioni effettivamente rilevanti sulla legittimazione ad agire o a resistere (“legitimatio ad causam”) possono porsi in concreto soltanto quando, rispettivamente, l'attore faccia valere in nome proprio un diritto che riconosce altrui (in palese violazione del disposto dell'art. 81 CPC e fuori dai tassativi casi ammessi di sostituzione processuale), ovvero pretenda di ottenere una pronunzia di merito contro il convenuto, pur deducendone al tempo stesso la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. Nel presente caso l'opposta ha chiaramente affermato di essere titolare dei diritti azionati e tale allegazione è di per sé sufficiente a far ritenere sussistente la legittimazione passiva della terza chiamata.
Dalla legittimazione così intesa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, la cui contestazione si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Tanto precisato, deve ritenersi che – dal punto di vista sostanziale – sia a Controparte_1 tutti gli effetti titolare del diritto vantato: da un lato la garanzia prestata dal CP_3
non fa evidentemente venire meno la titolarità del credito in capo all'odierna
[...] convenuta, dall'altro non vi è prova dell'avvenuto pagamento (men che meno integrale) da parte del Fondo di garanzia (e di una conseguente surroga da parte di questo nei diritti del creditore).
***
Nemmeno possono trovare accoglimento le doglianze attoree relative al quantum dei crediti vantati dalla banca, da un lato perché ai limiti dell'ammissibilità, essendo del tutto generiche e dubitative (la parte si limita ad affermare che “non è noto se – in ipotesi – la della Marca abbia già ricevuto parte o tutto il credito, ed in quali termini”), CP_1 dall'altro perché – in ogni caso – il fatto estintivo del credito (in specie, del pagamento) ricade negli oneri di prova del debitore, mentre nel caso di specie l'attrice non ha (come visto sopra) nemmeno svolto delle specifiche allegazioni circa supposti pagamenti da parte del Fondo di Garanzia, né conseguentemente nessuna prova ha fornito sul punto.
***
Va infine rilevato come l'attrice non abbia a ben vedere nemmeno svolto una specifica eccezione relativamente all'usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti nei due contratti di
Pagina 3 di 4 mutuo, essendosi invero limitata a rappresentare – anche qui in termini vaghi e dubitativi –
“l'opportunità di verificare incidentalmente se il tasso, contrattuale e di mora siano o meno entro i limiti dei massimi legali”. L'eccezione, anche a volerla considerare tale, deve quindi essere dichiarata inammissibile.
Ad ogni buon conto, si osserva che i tassi d'interesse sono ben al di sotto delle soglie d'usura:
- dal contratto di mutuo chirografario del 20.10.2020 risultano un TAN (variabile) del 3,95%, un TAEG o ISC del 4,58% e un Tasso di mora del 7,95%, a fronte di un tasso soglia per i soli tassi corrispettivi del 15,525% (doc. 13 conv.);
- dal contratto di mutuo chirografario del 24.5.2022 risultano un TAN (variabile) del 3,65%, un TAEG o ISC del 4,4057% e un tasso di mora del 6,65%, a fronte di un tasso soglia per i soli interessi corrispettivi del 17,175% (doc. 12 conv.).
***
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori minimi, stante la scarsa complessità della causa ed il mancato svolgimento di attività istruttoria.
***
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 400/2025;
2. condanna l'attrice a rifondere alla Controparte_2 convenuta le spese di Controparte_1 lite del presente procedimento, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 18 novembre 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
Pagina 4 di 4
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC nella causa civile di primo grado RG n. 1710/2025, promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LENARDA TOMMASO e domicilio eletto presso lo studio del difensore in P.LE LEONARDO DA VINCI, 8 - NE ST attrice / opponente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. SOLINAS GIANNI e FALCON LIANA e P.IVA_2 domicilio eletto presso lo studio dei difensori in VIA MANZONI, 15 - TREVISO convenuta / opposta
Successivamente, all'udienza del 18/11/2025 sono comparsi: per l'avv. LENARDA TOMMASO, Parte_1 il quale precisa le conclusioni come da atto di citazione, riportandosi agli atti e alle deduzioni svolte alla scorsa udienza;
per Controparte_1
l'avv. Davide Perissinotto, in sostituzione dell'avv. SOLINAS GIANNI,
[...] il quale precisa le conclusioni come da foglio di PC depositato ieri in via telematica, riportandosi agli atti.
Il Giudice si ritira quindi in camera di consiglio, al termine della quale, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza, pronuncia in nome del Popolo Italiano sentenza ex art.
Pagina 1 di 4 281-sexies CPC, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva ottenuto la pronuncia Controparte_1 del decreto ingiuntivo n. 400/2025 con cui era stato ingiunto a
[...]
di pagare la somma di € 179.869,34, oltre ad interessi e Controparte_2 spese, quale residuo dovuto in relazione al mutuo chirografario n. 040480 (di originari € 240.000,00 e con debito residuo al 31.12.2024 di € 88.155,72) e al mutuo chirografario n. 235531 (di originari € 150.000,00 e con debito residuo al 31.12.2024 di 91.713,62), entrambi garantiti all'80% dal Fondo di Garanzia Mediocredito Centrale.
L'ingiunta ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo:
- l'indebita duplicazione di azioni giudiziarie da parte della banca, avendo questa chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Rovigo speculare ingiunzione di pagamento nei confronti del fidejussore;
Parte_2
- la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, stante la garanzia prestata dal;
Controparte_3
- la mancanza di certezza in ordine al quantum del credito, sempre in ragione della garanzia del Fondo e della possibile esistenza di pagamenti da parte di questo;
- la “opportunità” di verificare se i tassi d'interesse pattuiti nei due contratti fossero o meno al di sotto del tasso soglia d'usura.
L'opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
Si ritiene anzitutto che non vi sia stata alcuna indebita duplicazione di azioni giudiziarie da parte dell'opposta, essendo pienamente nelle facoltà della creditrice di agire separatamente nei confronti del debitore principale e del garante.
Peraltro, nel presente caso appariva non solo legittima, ma anzi doverosa ai sensi del DLGS 205/2006 la proposizione della domanda nei confronti di avanti il Tribunale di Pt_2
Rovigo, trattandosi del tribunale del luogo ove egli ha la residenza e considerato che, almeno da quanto emerge dal contratto di fideiussione, agli risulterebbe aver prestato la garanzia in veste di consumatore.
***
Pagina 2 di 4 Quanto alla legittimazione attiva, si ricorda che la sussistenza di tale condizione dell'azione (costituente il presupposto indefettibile affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito con effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 CC) deve essere valutata unicamente in base a quanto affermato e vantato dall'attore nell'esposizione delle ragioni della propria domanda (è la ben nota teoria della prospettazione, cfr. ex multis Cass. 14468/2008). In base a tale principio, questioni effettivamente rilevanti sulla legittimazione ad agire o a resistere (“legitimatio ad causam”) possono porsi in concreto soltanto quando, rispettivamente, l'attore faccia valere in nome proprio un diritto che riconosce altrui (in palese violazione del disposto dell'art. 81 CPC e fuori dai tassativi casi ammessi di sostituzione processuale), ovvero pretenda di ottenere una pronunzia di merito contro il convenuto, pur deducendone al tempo stesso la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. Nel presente caso l'opposta ha chiaramente affermato di essere titolare dei diritti azionati e tale allegazione è di per sé sufficiente a far ritenere sussistente la legittimazione passiva della terza chiamata.
Dalla legittimazione così intesa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, la cui contestazione si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Tanto precisato, deve ritenersi che – dal punto di vista sostanziale – sia a Controparte_1 tutti gli effetti titolare del diritto vantato: da un lato la garanzia prestata dal CP_3
non fa evidentemente venire meno la titolarità del credito in capo all'odierna
[...] convenuta, dall'altro non vi è prova dell'avvenuto pagamento (men che meno integrale) da parte del Fondo di garanzia (e di una conseguente surroga da parte di questo nei diritti del creditore).
***
Nemmeno possono trovare accoglimento le doglianze attoree relative al quantum dei crediti vantati dalla banca, da un lato perché ai limiti dell'ammissibilità, essendo del tutto generiche e dubitative (la parte si limita ad affermare che “non è noto se – in ipotesi – la della Marca abbia già ricevuto parte o tutto il credito, ed in quali termini”), CP_1 dall'altro perché – in ogni caso – il fatto estintivo del credito (in specie, del pagamento) ricade negli oneri di prova del debitore, mentre nel caso di specie l'attrice non ha (come visto sopra) nemmeno svolto delle specifiche allegazioni circa supposti pagamenti da parte del Fondo di Garanzia, né conseguentemente nessuna prova ha fornito sul punto.
***
Va infine rilevato come l'attrice non abbia a ben vedere nemmeno svolto una specifica eccezione relativamente all'usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti nei due contratti di
Pagina 3 di 4 mutuo, essendosi invero limitata a rappresentare – anche qui in termini vaghi e dubitativi –
“l'opportunità di verificare incidentalmente se il tasso, contrattuale e di mora siano o meno entro i limiti dei massimi legali”. L'eccezione, anche a volerla considerare tale, deve quindi essere dichiarata inammissibile.
Ad ogni buon conto, si osserva che i tassi d'interesse sono ben al di sotto delle soglie d'usura:
- dal contratto di mutuo chirografario del 20.10.2020 risultano un TAN (variabile) del 3,95%, un TAEG o ISC del 4,58% e un Tasso di mora del 7,95%, a fronte di un tasso soglia per i soli tassi corrispettivi del 15,525% (doc. 13 conv.);
- dal contratto di mutuo chirografario del 24.5.2022 risultano un TAN (variabile) del 3,65%, un TAEG o ISC del 4,4057% e un tasso di mora del 6,65%, a fronte di un tasso soglia per i soli interessi corrispettivi del 17,175% (doc. 12 conv.).
***
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori minimi, stante la scarsa complessità della causa ed il mancato svolgimento di attività istruttoria.
***
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 400/2025;
2. condanna l'attrice a rifondere alla Controparte_2 convenuta le spese di Controparte_1 lite del presente procedimento, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 18 novembre 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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